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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/989 DELLA COMMISSIONE, 2 aprile 2024

G.U.U.E. 3 aprile 2024, Serie L

Regolamento relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2025, il 2026 e il 2027, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731(Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° gennaio 2025

Applicabile dal: 1° gennaio 2025

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti, l'ultimo dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione (3).

2) Nell'Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da 30/40 prodotti. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, gli antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.

3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari (4). Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti, sarebbe possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.

4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati delle analisi dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.

5) In linea con il documento di lavoro SANTE sulla somma dei LOQ in caso di definizioni di residui complessi (5), qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.

6) Al fine di garantire una trasmissione armonizzata delle informazioni sui risultati delle analisi dei residui di antiparassitari da parte degli Stati membri che consenta all'Autorità di ottenere risultati comparabili, è opportuno che gli Stati membri si avvalgano di orientamenti concordati, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e gli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche».

7) Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione (6), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

8) E' necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (7), all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (8) e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (9), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

9) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, poiché è possibile che non tutti gli Stati membri dispongano dei metodi analitici convalidati richiesti, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi trasmettendo i campioni ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

10) Al fine di concedere all'Autorità tempo sufficiente per valutare e raccogliere i risultati comunicati, gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.

11) Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione tra programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2024.

12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 70 del 16.3.2005, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.

(2)

Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1213/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 della Commissione, del 3 aprile 2023, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2024, il 2025 e il 2026, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 (GU L 95 del 4.4.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/731/oj).

(4)

Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Pesticide Monitoring Program: Design Assessment». EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)

SANCO/12574/2014, «Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions».

(6)

Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/63/oj).

(7)

Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/127/oj).

(8)

Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/128/oj).

(9)

Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/125/oj).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

Art. 1

Gli Stati membri (1) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare e gli orientamenti applicabili per il controllo analitico della qualità sono stabiliti nell'allegato II.

(1)

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023), in combinato disposto con l'allegato 2, sezione 24, di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

Art. 2

1. Gli Stati membri scelgono il lotto da sottoporre a campionamento in modo casuale.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, deve essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Gli Stati membri analizzano tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell'agricoltura biologica, per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri analizzano i campioni per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

Art. 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2025, 2026 e 2027 rispettivamente entro il 31 agosto 2026, 2027 e 2028 nel formato elettronico previsto dall'Autorità.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), i risultati delle analisi sono comunicati in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

Art. 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/731 è abrogato.

Esso si applica tuttavia fino al 1° settembre 2025 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2024.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2025/854, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente si applica tuttavia fino al 1° settembre 2026 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2025.

ALLEGATO II

Numero di campioni e orientamenti per il controllo analitico della qualità di cui all'articolo 1

A NUMERO DI CAMPIONI 

1) Il numero minimo di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I (per anno per prodotto) è il seguente:  

         
BE 15    LT 12
BG 15    LU 12
CZ 15    HU 15
DK 12    MT 12
DE 106    NL 20
EE 12    AT 15
IE 12    PL 51
EL 15    PT 15
ES 55    RO 22
FR 78    SI 12
HR 12    SK 12
IT 75    FI 12
CY 12    SE 15
LV 12    UK(NI) [1] 12
NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683 

.

2) Oltre a quanto indicato al punto 1), ciascuno Stato membro preleva e analizza quanto segue:

2025 2026 2027
10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali 5 campioni di formule per lattanti e 5 campioni di formule di proseguimento 10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali 

.

3) I campioni di prodotti dell'agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

B. ORIENTAMENTI PER IL CONTROLLO ANALITICO DELLA QUALITA' 

1) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1) della parte A. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze. 

2) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono trasmettere i campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1) della parte A ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi analitici convalidati richiesti.

3) Gli orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi [2] sono pubblicati sul sito web della Commissione.

______________

[1] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023), in combinato disposto con l'allegato 2, sezione 24, di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

[2] Documento SANTE/11312/2021 v2.