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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 2024, n. 94

G.U.R.I. 5 luglio 2024, n. 156

Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;

Visto il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, recante «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'articolo 6, comma 4-bis che prevede che con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi specifiche caratteristiche;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'articolo 2, commi 170, 171, 172, 173, 175;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 43, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante il «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183» e, in particolare, l'articolo 24 relativo ai compiti del Servizio nazionale dighe;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, n. 72, «Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, n. 225, «Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile, 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);

Viste la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, recante «Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe» e la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 1999, n. DSTN/2/7311 «Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio Nazionale Dighe. Precisazioni»;

Vista la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 28 agosto 1986, n. 1125, «Modifiche ed integrazioni alle precedenti circolari 9 febbraio 1985, n. 1959 e 29 novembre 1985, n. 1391 concernenti sistemi d'allarme e segnalazioni di pericolo per le dighe di ritenuta di cui al regolamento approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363»;

Vista la direttiva del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti all'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021 recante, gli «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 6 luglio 2021;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del 6 dicembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 14548 del 10 aprile 2024;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Ambito di applicazione e soggetti

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «altezza dello sbarramento»: la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, escluso l'eventuale interrimento. Per le traverse prive di coronamento si fa riferimento alla quota del punto più elevato della struttura di ritenuta;

b) «alveo di valle»: lo spazio contenuto tra le sponde fisse o gli argini del corso d'acqua a valle dello sbarramento; nel caso di alvei a sponde incerte, di cui all'articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, come individuato dall'Autorità idraulica competente;

c) «amministrazione concedente»: l'amministrazione competente al rilascio della concessione della derivazione di acqua pubblica di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

d) «autorità idraulica competente»: l'amministrazione preposta alla tutela dei corsi d'acqua, con compiti di polizia idraulica;

e) «cartelli monitori»: cartelli di tipo unificato figurativi e polilingue segnalanti il pericolo di piene artificiali, anche improvvise, per manovre degli organi di scarico;

f) «cassa in derivazione»: la cassa di espansione realizzata esternamente al corso d'acqua, senza sbarramento in alveo;

g) «cassa di espansione»: l'opera idraulica per l'accumulo temporaneo dei volumi di piena di un corso d'acqua;

h) «cassa in linea» o «cassa di valle»: la cassa di espansione realizzata tramite uno sbarramento in alveo;

i) «cassa mista»: la cassa di espansione costituita in parte in linea con sbarramento in alveo, in parte in derivazione;

l) «documento di protezione civile (DPC)»: il documento contenente le condizioni per l'attivazione delle «fasi di allerta» per le finalità di protezione civile nei bacini in cui siano presenti dighe, redatto ed approvato secondo quanto disposto dall'Autorità nazionale di protezione civile;

m) «esercizio limitato»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta subordinato a vincoli o restrizioni sulla quota di invaso per motivi di ordine tecnico relativi a una riduzione del grado di sicurezza dell'opera;

n) «esercizio ordinario»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta non subordinato a vincoli o restrizioni diversi da quelli derivanti dal collaudo tecnico speciale e dal disciplinare di concessione;

o) «esercizio sperimentale»: l'esercizio temporaneo dell'impianto di ritenuta ai fini del collaudo tecnico speciale;

p) «foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale (FCS)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta nel corso dell'esercizio sperimentale;

q) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario e l'esercizio limitato;

r) «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione;

s) «Direzione generale»: la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli Uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti;

t) «documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)»: documento previsto dall'articolo 2, dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

u) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica o il soggetto richiedente la concessione o, se soggetto diverso, il gestore dello sbarramento e/o delle opere di derivazione;

v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde del serbatoio e dell'acqua invasata;

z) «impianti tecnologici»: impianti, a servizio degli sbarramenti, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;

aa) «Ingegnere responsabile»: l'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto di ritenuta, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

bb) «interventi di manutenzione»: lavori e opere previste dal Piano di manutenzione o altri interventi diversi da quelli di cui alla lettera ee) per assicurare regolare esercizio dell'impianto di ritenuta e delle opere di derivazione;

cc) «interventi di declassamento»: interventi di trasformazione dell'impianto di ritenuta che determinano il trasferimento delle competenze di vigilanza dallo Stato, alle Regioni o Province autonome o agli enti territoriali da esse delegati;

dd) «interventi di dismissione»: interventi per privare in via definitiva lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, anche in occasione di eventi di piena estremi, garantendo la sicurezza del sito;

ee) «interventi di ristrutturazione»: lavori e opere di trasformazione, anche parziale, degli impianti di ritenuta, suddivisi in interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi locali e declassamento, secondo la declaratoria recata dalle «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)»;

ff) «invaso»: l'insieme delle sponde, compreso il fondo del serbatoio e dell'acqua invasata;

gg) «norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) (NTD)»: norme approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014;

hh) «aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (NTC)»: norme approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018;

ii) «opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta»: l'insieme delle opere di presa, regolazione del flusso, trasporto, condotta e restituzione delle acque che traggono origine e sono direttamente alimentate da un invaso realizzato tramite uno sbarramento di ritenuta. Di seguito «Opere di derivazione»;

ll) «progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)»: progetto di cui all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

mm) «progetto esecutivo (PE)»: progetto previsto dall'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

nn) «Responsabile tecnico»: il tecnico responsabile dell'esercizio in sicurezza delle opere di derivazione;

oo) «sbarramento»: la struttura di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico;

pp) «sponde del serbatoio»: il complesso dei pendii naturali o artificiali costituenti, insieme allo sbarramento, il serbatoio, nonchè dei pendii a quota superiore a quella di massimo invaso, le cui condizioni di stabilità possano essere influenzate dall'invaso, ovvero possano influenzare la sicurezza o la funzionalità dell'invaso stesso;

qq) «volume di invaso»: la capacità del serbatoio compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte, escluso l'eventuale interrimento.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo;

b) l'individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;

b) le casse di espansione in derivazione;

c) le conche di navigazione;

d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;

e) le briglie;

f) gli argini fluviali;

g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;

h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;

l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4-quater, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.

Art. 3

Compiti della Direzione generale

1. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità dei concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza e di derivazione di acqua pubblica, la Direzione generale, in relazione agli impianti di ritenuta e alle opere di derivazione di cui all'articolo 2, provvede:

a) ad esprimere il parere tecnico obbligatorio e vincolante sul PFTE e parere facoltativo sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali;

b) ad approvare in linea tecnica il PE, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle eventuali varianti in corso d'opera e alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in sede di parere sul PFTE o di approvazione del PE;

c) a disporre le verifiche sismiche e idrauliche degli sbarramenti in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti, ovvero delle rivalutazioni idrologiche;

d) a rilasciare l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento e alla vigilanza sulla costruzione;

e) a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale e all'esercizio ordinario degli impianti di ritenuta;

f) a disporre l'esercizio limitato degli impianti di ritenuta per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti normativi;

g) a esprimere il parere sul progetto di gestione dell'invaso secondo quanto previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) a disporre il collaudo tecnico speciale dello sbarramento di ritenuta, nominando la commissione di collaudo, e ad approvare gli atti di collaudo tecnico speciale degli impianti di ritenuta, di cui all'articolo 22;

i) all'accertamento tecnico e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario delle opere di derivazione;

l) a vigilare sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i gestori sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento;

m) a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per accertare lo stato delle opere, nonchè a richiedere la presentazione di progetti e l'esecuzione di attività ed opere per migliorare o adeguare il livello di sicurezza;

n) ad acquisire gli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre degli organi di scarico e per l'ipotetico collasso dello sbarramento;

o) alla suddivisione degli sbarramenti e delle opere di derivazione in classi di attenzione;

p) alla tenuta dell'Archivio tecnico e del Registro delle dighe e di quelli delle opere di derivazione;

q) alla predisposizione ed emanazione di raccomandazioni tecniche nelle materie di competenza;

r) a esprimere parere tecnico su progetti di infrastrutture o altre opere da realizzarsi in prossimità del serbatoio o in aree limitrofe e che possono avere influenza sulla sicurezza del serbatoio;

s) a esprimere parere tecnico sui progetti di declassamento e di dismissione degli impianti di ritenuta soggetti al presente regolamento;

t) a trasmettere all'amministrazione concedente ogni provvedimento relativo all'impianto oggetto del rapporto concessorio e ad acquisire dalla medesima l'atto e il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione di derivazione d'acqua, nonchè ogni altro provvedimento relativo alla costruzione, modifica, esercizio e manutenzione dell'impianto di ritenuta.

2. La Direzione generale acquisisce il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui PFTE relativi alla costruzione di nuovi impianti di ritenuta, nonchè per gli interventi di adeguamento su opere esistenti, ai sensi delle NTD. E' fatta salva la facoltà della Direzione generale di richiedere al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'espressione del relativo parere su differenti livelli progettuali o in relazione a interventi di particolare complessità su impianti di ritenuta esistenti e su opere di derivazione.

3. L'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale sostituisce gli adempimenti tecnici ed amministrativi per il controllo delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Art. 4

Classi di attenzione delle dighe e delle opere di derivazione

1. Al fine di individuare e disciplinare le attività di controllo, vigilanza e monitoraggio, con decreti del Direttore della Direzione generale si procede alla suddivisione in classi di attenzione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri e procedure tecniche definiti sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e, per le opere di derivazione, anche previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Gli impianti di ritenuta sono suddivisi in funzione della tipologia e delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento, quali altezza e volume di invaso, del comportamento in esercizio, della sismicità e delle altre caratteristiche del sito, nonchè del territorio di valle.

3. Le opere di derivazione sono suddivise, anche per singoli elementi, in funzione delle conseguenze di potenziale perdita di tenuta idrica o collasso, delle caratteristiche tecniche e del carico idraulico, nonchè della sismicità e delle altre caratteristiche del sito.

4. La Direzione generale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e vigilanza ovvero su motivata istanza del gestore, può modificare la classe di attenzione dell'impianto di ritenuta e dell'opera di derivazione.

Art. 5

Ingegnere responsabile

1. L'Ingegnere responsabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa) sovraintende alle attività del personale addetto al controllo della sicurezza dell'impianto di ritenuta, predispone la documentazione di cui all'articolo 18 e partecipa alle visite di vigilanza della Direzione generale disposte ai sensi degli articoli 21 e 25.

2. In caso di anomalia di funzionamento dell'impianto di ritenuta, anche qualora l'evento non comporti l'attivazione delle procedure previste dal Documento di protezione civile, il gestore e l'Ingegnere responsabile adottano i provvedimenti necessari ad eliminare l'anomalia, dandone comunicazione alla Direzione generale.

3. Ferma restando la propria responsabilità, il gestore, in caso di negligenza o inadempienza dell'Ingegnere responsabile nell'adempimento delle funzioni assegnate dal presente regolamento, è obbligato alla sua sostituzione.

Art. 6

Responsabile tecnico

1. Per ciascuna opera di derivazione, il gestore nomina il Responsabile tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera nn) e un suo sostituto, di comprovata esperienza e qualificazione professionale, dandone comunicazione alla Direzione generale. Durante la costruzione delle opere di derivazione o di lavori per il loro rifacimento eccedenti l'ordinaria manutenzione, le funzioni del Responsabile tecnico possono essere assunte dal Direttore dei lavori.

2. Il Responsabile tecnico sovraintende alle attività del personale addetto al controllo della sicurezza delle opere di derivazione e partecipa alle ispezioni della Direzione generale disposte ai sensi dell'articolo 37.

3. In caso di anomalia di funzionamento delle opere di derivazione, il gestore e il Responsabile tecnico adottano i provvedimenti urgenti e indifferibili necessari ad eliminare l'anomalia, dandone immediata comunicazione alla Direzione generale e all'amministrazione concedente.

4. Ferma restando la sua responsabilità, il gestore, in caso di negligenza o inadempienza del Responsabile tecnico nell'adempimento delle funzioni assegnate dal presente regolamento, è obbligato alla sua sostituzione.

Titolo II

IMPIANTI DI RITENUTA

Capo I

Progettazione

Art. 7

Progetto di fattibilità tecnico-economica

1. Il PFTE dell'impianto di ritenuta è oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale nell'ambito del procedimento concessorio di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero del procedimento unico autorizzativo o della conferenza di servizi preliminare o decisoria per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di ritenuta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La Direzione generale, in sede di parere tecnico vincolante, attribuisce la classe di attenzione cui l'opera è associata.

2. Il PFTE è redatto in conformità ai contenuti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e contiene inoltre i seguenti ulteriori elaborati:

a) piano della strumentazione di controllo e di misura delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;

b) schemi di funzionamento e calcoli di predimensionamento degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici;

c) studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti di cui all'articolo 9, comma 1, e gli elementi per l'attribuzione della classe di attenzione;

d) piano degli invasi dell'esercizio sperimentale che stabilisca le fasi di invaso e svaso con le relative tempistiche, contenente l'indicazione del subordinato piano di utilizzo dell'acqua secondo i volumi disponibili.

3. La relazione geologica comprende lo studio geomorfologico dei versanti del serbatoio e gli studi di reperibilità dei materiali da costruzione e d'individuazione delle cave di prestito. La relazione geotecnica e la relazione di calcolo di stabilità comprendono lo studio delle caratteristiche dei materiali da costruzione, comprensivo del programma delle prove preliminari sui materiali e delle modalità di posa in opera e di controllo durante la costruzione.

4. La relazione idrologica, la relazione geologica e le verifiche di sicurezza della diga del PFTE sono elaborate con il livello di dettaglio necessario al rispetto delle NTD.

5. Nell'ambito del procedimento concessorio di derivazione d'acqua il gestore presenta il PFTE all'amministrazione concedente; la Direzione generale partecipa al procedimento concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), previo parere sullo studio idrologico della competente struttura di cui all'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Nel caso in cui il progetto abbia per oggetto impianti di ritenuta non asserviti a derivazioni d'acqua pubblica, il PFTE è presentato nell'ambito del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'opera; la Direzione generale partecipa al procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), previo parere della competente struttura regionale in merito allo studio idrologico.

7. E' facoltà del gestore richiedere alla Direzione generale le proprie valutazioni tecniche sul DOCFAP.

Art. 8

Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo (PE) dell'impianto di ritenuta è sottoposto alla Direzione generale per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Il PE è redatto ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comprende i documenti tecnici ivi previsti.

3. Il PE è corredato dalle autorizzazioni, nulla osta o pareri necessari alla realizzazione delle opere, ivi comprese le autorizzazioni per la coltivazione delle cave di prestito dei materiali.

4. Trascorsi dieci anni dalla verifica d'ottemperanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) senza che siano state avviate le procedure di affidamento dei lavori, l'approvazione tecnica decade, fatta salva la concessione, su istanza del gestore, di specifiche proroghe da parte della Direzione generale.

5. In caso di sopravvenute modifiche della normativa tecnica (NTD e/o NTC) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ove non diversamente specificato, il gestore procede all'adeguamento del progetto.

Art. 9

Studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti

1. Tra gli elaborati specialistici del PFTE di un impianto di ritenuta sono ricompresi:

a) gli studi della propagazione, nel tempo e nello spazio, delle onde di piena artificiali conseguenti all'ipotetico collasso dello sbarramento e alle manovre di apertura degli organi di scarico, ivi compresa la delimitazione delle aree allagabili, con il dettaglio e l'estensione sufficiente a consentire la redazione dei piani di emergenza;

b) lo studio di determinazione del valore e tempo di ritorno della massima portata transitabile lungo l'alveo a valle dello sbarramento ai fini della disciplina delle ordinarie manovre volontarie; lo studio deve individuare anche le sezioni maggiormente critiche per il deflusso delle portate scaricate;

c) lo studio di valutazione del rischio idraulico residuo al quale il territorio a valle dello sbarramento rimane soggetto dopo la costruzione dell'impianto di ritenuta, al fine di valutare il beneficio, in termini di difesa idraulica del territorio, conseguibile con la realizzazione dell'opera e gli effetti sui correlati piani di bacino; lo studio deve definire l'estensione delle aree inondabili a valle della diga, prima e dopo l'entrata in esercizio dell'impianto di ritenuta e indipendentemente dall'eventuale adozione di un piano di laminazione, per eventi di piena con tempi di ritorno coerenti con quelli adottati nei piani citati. Tale studio è richiesto solo per le dighe di nuova costruzione.

2. Sugli studi di cui al comma 1 è acquisito il parere dell'Autorità idraulica per gli aspetti di competenza inerenti al rischio idraulico a valle della diga, ferma restando la competenza della Direzione generale per le valutazioni relative agli idrogrammi delle onde di piena artificiali in uscita dallo sbarramento di cui al comma 1, lettera a). A seguito degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), gli studi di cui al comma 1 sono trasmessi dalla Direzione generale:

a) alla Protezione civile della regione e all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di ubicazione dell'impianto di ritenuta per la pianificazione di emergenza;

b) all'Autorità idraulica competente per territorio per la relativa validazione;

c) all'Autorità di bacino distrettuale ovvero altra autorità competente per l'eventuale aggiornamento della pianificazione per rischio idraulico;

d) all'amministrazione concedente.

3. La Direzione generale, in caso di modificazioni dello sbarramento tali da alterare le caratteristiche delle onde di piena precedentemente considerate, chiede al gestore l'aggiornamento degli studi di cui al comma 1, lettere a) e c).

Art. 10

Disposizioni per la costruzione e le prove di qualificazione sui materiali

1. Con la verifica di ottemperanza e l'approvazione del PE, la Direzione generale stabilisce le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dell'opera, da inserire in una specifica ed autonoma sezione della parte tecnica del capitolato speciale di appalto o documento tecnico equivalente. Tali prescrizioni disciplinano tra l'altro:

a) accessi provvisori allo sbarramento e deviazione provvisoria del corso d'acqua, sentita l'Autorità idraulica competente e l'amministrazione concedente;

b) indagini e prove sui terreni e/o ammassi rocciosi di fondazione;

c) materiali da costruzione e relative prove preliminari, di accettazione e di controllo, ivi compreso il laboratorio di cantiere;

d) osservazioni e misure per il controllo delle opere nel corso dei lavori, ivi comprese le misure idrologiche.

Art. 11

Piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il piano di manutenzione prevede una dettagliata descrizione delle modalità esecutive e della frequenza degli interventi di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche ed oleodinamiche di comando degli organi di chiusura e/o di regolazione degli scarichi di superficie e profondi, nonchè delle strutture, dei dispositivi di tenuta e delle parti mobili di detti organi. I documenti del piano di manutenzione degli organi di scarico devono essere conservati anche presso la casa di guardia.

2. Fermo restando quanto previsto dal progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di manutenzione contiene specifiche indicazioni relative al manuale d'uso e manutenzione ed al programma di manutenzione per gli organi di scarico e relativi impianti, nonchè per la strumentazione di controllo dell'impianto di ritenuta. Il progetto di gestione dell'invaso di cui al citato articolo 114 assume anche le funzioni del piano di manutenzione relativamente alla gestione dell'interrimento del serbatoio.

3. Il piano di cui al presente articolo è aggiornato prima dell'autorizzazione all'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta e successivamente almeno con la periodicità decennale.

Art. 12

Varianti in corso d'opera

1. Il gestore trasmette alla Direzione generale il progetto di variante in corso d'opera, corredato dagli elaborati tecnici idonei a rappresentare la necessità di apportare le modifiche al progetto approvato e l'idoneità delle soluzioni individuate a superare le criticità emerse in fase di costruzione.

2. Le varianti che incidono sulle caratteristiche di sicurezza e funzionalità dell'impianto di ritenuta sono soggette alla preventiva approvazione tecnica della Direzione generale, secondo le disposizioni relative all'approvazione del PE e sono soggette ad autorizzazione dell'amministrazione concedente o notifica secondo la normativa regionale.

Art. 13

Progetto di intervento su opere esistenti

1. Il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprendono, con il corrispondente livello di sviluppo, oltre ai documenti tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i documenti necessari a inquadrare i problemi e le cause che hanno determinato l'esigenza di interventi e a valutare l'idoneità delle soluzioni. In particolare, il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprende:

a) i dati e le notizie sul comportamento dell'opera durante la costruzione e l'esercizio e la relativa interpretazione;

b) i calcoli e le verifiche specifiche delle opere anche nelle diverse situazioni transitorie;

c) le indagini e misure di controllo da effettuare sia nel corso dei lavori che successivamente.

2. Gli interventi di ristrutturazione di sbarramenti sono realizzati secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di interventi di riparazione o interventi locali, il progetto può essere riferito alle sole parti o elementi interessati per documentare il mantenimento o miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al danno o al degrado su cui si interviene;

b) nel caso di interventi di miglioramento, il progetto documenta l'incremento dei livelli di sicurezza rispetto a quelli preesistenti, almeno limitatamente alle opere oggetto di modifica e a quelle strutturalmente e funzionalmente correlate, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti per le nuove costruzioni, documentando, inoltre, invariate condizioni di sicurezza per le restanti parti;

c) nel caso di interventi di adeguamento, il progetto documenta il raggiungimento dei livelli di sicurezza e funzionalità previsti dalle norme (NTD e NTC).

3. Per quanto concerne gli impianti tecnologici e i dispositivi di regolazione e chiusura degli scarichi, la relativa manutenzione, integrazione o sostituzione deve aver luogo in conformità alla normativa vigente al momento degli interventi. Ai fini di preservare la funzionalità e durabilità delle opere di scarico, è facoltà della Direzione generale prescrivere la realizzazione di uno specifico organo dedicato al rilascio a valle del deflusso ecologico o del deflusso minimo vitale.

4. Gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee) sono soggetti al parere tecnico vincolante sul PFTE e all'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale, secondo le modalità previste per i progetti di nuova costruzione. Gli interventi di ristrutturazione, di riparazione o gli interventi locali sono soggetti al rilascio di nulla osta tecnico da parte della Direzione generale.

5. Gli interventi di cui ai commi 2, lettere b) e c), 3 e 4 sono preventivamente autorizzati dall'amministrazione concedente ai sensi della normativa regionale vigente.

6. Nel procedimento tecnico-amministrativo di declassamento, il gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la Direzione generale per il rilascio del parere tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). L'approvazione in linea tecnica del progetto di declassamento spetta all'amministrazione competente per l'opera nella sua configurazione di progetto. Previo accordo con l'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza della diga nella configurazione di progetto, la sorveglianza sui lavori di declassamento può essere svolta dalla Direzione generale. Il procedimento di declassamento, con conseguente espunzione dell'opera dagli elenchi della Direzione generale e passaggio della stessa nelle competenze della Regione o della Provincia autonoma, si completa con la conclusione dei lavori.

7. Nel procedimento tecnico-amministrativo di dismissione, il gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la Direzione generale per il rilascio di parere tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s) e l'Autorità idraulica per l'autorizzazione idraulica. Previo accordo con l'amministrazione concedente e con l'Autorità idraulica, la sorveglianza sui lavori di dismissione può essere svolta dalla Direzione generale. Il procedimento di dismissione, con conseguente espunzione dell'opera dagli elenchi della Direzione generale, si completa con la conclusione dei lavori.

8. La condizione temporanea di serbatoio con scarichi permanentemente aperti non costituisce dismissione dell'opera, comporta l'applicazione del titolo II capo IV del presente regolamento ed è disciplinata da specifico FCEM di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), cui resta obbligato il gestore.

Capo II

Costruzione

Art. 14

Direzione dei lavori

1. Il Direttore dei lavori svolge le attività, i compiti e le funzioni di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e può assumere le funzioni di Ingegnere responsabile nel caso di lavori di realizzazione di nuovi impianti di ritenuta per tutta la durata dei lavori.

2. Il gestore trasmette alla Direzione generale le relazioni tecniche mensili sull'andamento dei lavori redatte dal Direttore dei lavori, nonchè sui risultati delle indagini e delle prove in sito e in laboratorio eseguite in corso d'opera.

3. Il gestore, al completamento dei lavori di costruzione dell'opera, trasmette alla Direzione generale e all'amministrazione concedente la documentazione di consistenza delle opere, allegando i disegni di consistenza e le valutazioni sull'accettabilità di prodotti, materiali e lavorazioni, sottoscritti dal Direttore dei lavori.

Art. 15

Autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento

1. Prima dell'avvio dei lavori di costruzione dello sbarramento, i materiali da impiegare nella costruzione dell'impianto sono assoggettati a prove di qualificazione preliminari, secondo il programma di cui all'articolo 7, comma 3, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche dei materiali a quelle indicate nel progetto approvato.

2. La richiesta del gestore di autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento è corredata da una relazione tecnica del Direttore dei lavori che riporti i risultati delle prove eseguite e che dia evidenza della loro rispondenza al progetto approvato, nonchè da un rilievo dei piani di fondazione e delle loro caratteristiche geomeccaniche.

3. La Direzione generale effettua sopralluoghi per accertamenti sugli scavi di fondazione al fine di verificarne l'adeguatezza e la congruenza con i dati di progetto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi su dighe esistenti.

5. Fermo restando gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, la Direzione generale, a seguito della positiva verifica di ottemperanza sul progetto esecutivo rilascia, anche per fasi parziali, l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento.

6. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione di un nuovo impianto di ritenuta o di interventi su un impianto esistente, laddove necessario, la Direzione generale predispone o aggiorna il DPC ai sensi della normativa vigente.

7. L'autorizzazione tecnica di cui al comma 5 è trasmessa all'amministrazione concedente.

Art. 16

Controlli e vigilanza sulla costruzione

1. La Direzione generale, durante le fasi della costruzione, vigila sull'esecuzione dei lavori disponendo eventuali sopralluoghi, accertamenti, verifiche e prove tecniche al fine di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali.

2. La Direzione generale, per gli interventi di maggiore complessità, può nominare un assistente della Direzione generale, incaricato della sorveglianza dei lavori, con il compito di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali, del controllo dei materiali impiegati e dell'osservanza delle buone norme costruttive. Detto assistente della Direzione generale effettua periodici sopralluoghi ai lavori, redigendo rapporti tecnici.

3. Presso la Direzione generale è istituito l'elenco degli assistenti della Direzione generale al quale possono iscriversi i professionisti in possesso di specifici requisiti. Con provvedimento della medesima Direzione generale sono stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco, la disciplina di affidamento degli incarichi, le modalità di espletamento dell'incarico, l'entità del compenso, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. Presso il cantiere deve essere installato a cura del gestore, qualora previsto dal capitolato speciale d'appalto, un laboratorio sperimentale per le prove sui materiali e sui terreni, la cui attrezzatura è definita nel capitolato stesso. E' facoltà della Direzione generale disporre che campioni di materiali o terreni siano conservati presso il laboratorio di cantiere per eventuali controlli aggiuntivi fino al collaudo tecnico speciale, di cui all'articolo 22. Nel laboratorio di cantiere sono eseguite le prove previste dal capitolato, i cui risultati devono essere convalidati da periodici controlli svolti presso laboratori autorizzati.

5. La Direzione generale, qualora accerti che le modalità esecutive degli interventi non siano rispondenti al progetto e alle relative prescrizioni e sono tali da non garantire il rispetto delle NTD, dispone la sospensione dei lavori e, qualora le parti già realizzate possano ammalorarsi o subire danneggiamenti ovvero arrecare pericolo ai territori a valle, prescrive al gestore la progettazione e l'esecuzione delle necessarie opere di presidio, ivi compresa l'eventuale demolizione dell'opera o di parti di essa.

6. L'eventuale inottemperanza alla sospensione dei lavori, ovvero alla progettazione ed esecuzione delle necessarie opere di presidio è segnalata all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e alle autorità di protezione civile territorialmente competenti, nonchè all'amministrazione concedente.

7. Per gli interventi su opere esistenti la Direzione generale in sede di approvazione del progetto stabilisce quali delle disposizioni fra quelle del presente articolo trovano applicazione in funzione della rilevanza dei lavori.

8. Le spese e i compensi per le specifiche attività dell'assistente di cui al comma 2 sono a valere sui contributi di legge a carico degli utenti dei servizi secondo le modalità previste da apposito provvedimento della Direzione generale.

Art. 17

Azioni del gestore nella fase di allerta

1. Le azioni del gestore nelle fasi di allerta sono specificate nel «Documento di protezione civile» (DPC) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb). Tale documento, per i nuovi impianti di ritenuta, è redatto ed approvato prima dell'avvio di lavori che possono comportare la formazione di invasi, anche a carattere transitorio, ed è aggiornato in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 18

Osservazioni e misure

1. Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed esercizio ordinario, esegue i rilievi, i controlli e le ispezioni secondo le modalità e frequenze previste rispettivamente nel CSA, nel FCS e nel FCEM.

2. Nei documenti di cui al comma 1 può essere prevista l'automazione di misure strumentali e l'eventuale trasmissione a distanza dei dati alla sede del gestore. Controlli manuali periodici, devono verificare il corretto funzionamento della strumentazione automatica. Per le opere ricadenti nelle classi di attenzione più alte, ubicate in territori a più elevato grado di sismicità, la Direzione generale può richiedere il monitoraggio accelerometrico. Fermo restando quanto disposto dai DPC in merito alla messa a disposizione delle Autorità di protezione civile dei dati di monitoraggio idrologico-idraulici da parte dei gestori, la Direzione generale promuove, altresì, il monitoraggio idro-meteo-grafico utile alla ricostruzione degli eventi di piena alla sezione di sbarramento.

3. Il gestore, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, salvo diversa tempistica stabilita nei documenti di cui al comma 1, trasmette alla Direzione generale una relazione asseverata dell'Ingegnere responsabile, sottoscritta anche dal gestore, che descrive il comportamento e lo stato di sicurezza delle opere. La relazione è corredata dalle descrizioni delle principali osservazioni svolte e dai diagrammi delle misure alla strumentazione automatica e dei controlli manuali, secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.

4. Il gestore ha l'obbligo di registrare le misure e le prove, eseguite secondo quanto previsto dal comma 1 e conservarli in un «Registro delle osservazioni» da tenere nella casa di guardia. Nel Registro delle osservazioni, sono riportati:

a) i controlli e le ispezioni eseguiti e i relativi risultati, secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1;

b) le letture o registrazioni delle grandezze misurate;

c) la descrizione dei lavori di manutenzione eseguiti;

d) l'ubicazione e la descrizione di eventi particolari e delle eventuali anomalie che si fossero manifestate.

5. Nella casa di guardia è conservato altresì un «Registro delle manovre degli organi di scarico», nel quale sono riportate tutte le movimentazioni degli organi di scarico presidiati con paratoie e, in particolare:

a) la scansione temporale degli eventi di piena idonea a ricostruire gli stessi in termini di portate affluenti al serbatoio e scaricate;

b) le variazioni del livello d'invaso;

c) il grado di apertura di ciascuna luce di efflusso;

d) le portate scaricate per ogni singolo organo di scarico e derivazione.

6. Il Registro delle osservazioni e il Registro delle manovre degli organi di scarico sono redatti e conservati, anche in forma digitale, con modalità tali da preservarne l'integrità e il valore probatorio.

7. In caso di incidente, nonchè a seguito di eventi di piena o sismici, l'Ingegnere responsabile redige, secondo quanto previsto dal Documento di protezione civile, un rapporto di evento. Il rapporto di evento è trasmesso alla Direzione generale ed è allegato al Registro delle osservazioni.

8. Il gestore è tenuto alla verifica periodica del corretto funzionamento degli organi di scarico e dei relativi impianti in conformità a quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1.

Capo III

Esercizio sperimentale dell'impianto di ritenuta

Art. 19

Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale

1. Il FCS articolato in sezioni, definisce gli obblighi del gestore e dell'Ingegnere responsabile per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio sperimentale e, in particolare:

a) gli adempimenti per accertare le condizioni di sicurezza e manutenzione dell'impianto di ritenuta e quelli da attuare in caso di malfunzionamento degli organi di scarico o della strumentazione di controllo e misura, o nel caso di anomalia delle misure o dei risultati delle ispezioni, nonchè in caso di eventi sismici o di piena;

b) le modalità della sorveglianza dell'impianto;

c) il numero, il tipo e la localizzazione delle apparecchiature di controllo e misura, nonchè il tipo e le frequenze delle misure delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;

d) i sistemi di segnalazione di pericolo, di illuminazione, di sicurezza degli accessi e di allarme antintrusione;

e) il valore della massima portata contenuta in alveo a valle dello sbarramento; le mappe delle aree allagabili per l'apertura volontaria degli scarichi e tutte le informazioni necessarie per garantire la gestione degli scarichi stessi in sicurezza;

f) l'obbligo di manutenzione delle apparecchiature e dispositivi di cui ai punti precedenti;

g) l'obbligo di non superare, nel corso delle manovre degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio del serbatoio, il valore della massima portata di cui al punto e), tenendo conto anche della preesistenza di eventuali deflussi in alveo; tale obbligo non opera in relazione agli eventi che comportano le attivazioni delle fasi di allerta del DPC.

2. Il FCS contiene altresì:

a) il programma degli invasi sperimentali in coerenza con il corrispondente piano facente parte del PFTE, dove è anche evidenziata la possibilità di utilizzazione dei volumi invasati e disponibili durante l'esercizio sperimentale, fissandone eventuali limiti;

b) il piano di ubicazione dei «cartelli monitori» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), che il gestore deve installare, prima dell'inizio degli invasi sperimentali, lungo gli alvei a valle degli sbarramenti e nei luoghi di accesso e per l'estensione dell'asta fluviale significativamente interessata dalla propagazione dell'onda di piena artificiale per apertura degli scarichi regolati;

c) l'ubicazione, in prossimità dello sbarramento o comunque ove ritenuto necessario, dei dispositivi di segnalazione acustica che il gestore è tenuto ad installare;

d) l'ubicazione, il tipo e le modalità di esercizio della strumentazione per il rilevamento delle misure idrologico-idrauliche che il gestore è tenuto ad eseguire e trasmettere alla Direzione generale e alle Regioni e Province autonome;

e) gli estremi di approvazione del Progetto di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il FCS e le successive revisioni delle relative sezioni, redatti sulla base delle informazioni fornite dal gestore, sono approvati dalla Direzione generale, comunicati e notificati al gestore e sono trasmessi all'amministrazione concedente prima dell'inizio degli invasi sperimentali.

Art. 20

Autorizzazione all'esercizio sperimentale

1. Al termine dei lavori di costruzione, ovvero qualora i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento tale da consentire, in condizioni di sicurezza, invasi parziali, può avere inizio l'esercizio sperimentale. Ai fini dell'autorizzazione, il gestore trasmette alla Direzione generale il programma degli invasi sperimentali in coerenza con il piano degli invasi dell'esercizio sperimentale facente parte del PFTE, corredato da una relazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dall'Ingegnere responsabile, sullo stato delle opere, sulle condizioni di sicurezza del serbatoio e sull'esito dei controlli effettuati nel corso della costruzione.

2. Per gli interventi di ristrutturazione di dighe esistenti la Direzione generale può disporre l'esercizio sperimentale secondo le procedure di cui al presente articolo.

3. La Direzione generale, verificata la documentazione tecnica di cui al comma 1 ed acquisito il parere della Commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'articolo 22, previa notifica al gestore del FCS e del DPC, autorizza l'inizio dell'esercizio sperimentale indicando eventuali raccomandazioni e prescrizioni ed informandone le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti e l'amministrazione concedente.

4. I successivi incrementi di quota di invaso previsti nel programma di cui al comma 1 sono oggetto di distinte autorizzazioni, da rilasciare sulla base del comportamento dell'opera sperimentato, previa acquisizione di parere della commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'articolo 22. Il raggiungimento della quota massima di regolazione può essere autorizzato per la prima volta solo ai fini del completamento della sperimentazione e del collaudo tecnico speciale. Detta quota massima deve essere mantenuta per un periodo coerente con quello indicato nel programma degli invasi sperimentali. Il collaudo deve essere conseguito nei sei mesi successivi al completamento degli invasi sperimentali, salvo concessione di proroga da parte della Direzione generale su motivata richiesta della Commissione di collaudo tecnico speciale di cui all'articolo 22.

5. La Direzione generale, in caso di manifestazioni anomale rispetto alle previsioni progettuali relative all'impianto di ritenuta, o per gravi inadempienze del gestore alle disposizioni del presente regolamento, può revocare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale o modificare la quota autorizzata, sentita la Commissione di collaudo tecnico speciale ed informando le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, nonchè l'amministrazione concedente.

6. Per le dighe a prevalente utilizzo per fini di laminazione il programma degli invasi sperimentali deve tenere conto del regime idrologico del bacino sotteso e delle portate degli scarichi.

Art. 21

Visite di vigilanza periodiche

1. A seguito dell'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all'impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS, nonchè di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale. Le visite sono svolte con le modalità definite all'articolo 25.

Art. 22

Collaudo tecnico speciale

1. Il collaudo tecnico speciale delle dighe ha la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per la entrata in «esercizio ordinario» dell'impianto di ritenuta attraverso la verifica, anche sotto carico idraulico, del comportamento delle opere civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche, in coerenza con le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalità di un collaudo tecnico-funzionale per l'impianto nel suo complesso.

2. La Direzione generale dispone il collaudo tecnico speciale delle opere per gli impianti di ritenuta di nuova costruzione nonchè per interventi di demolizione e ricostruzione e per gli interventi su opere esistenti da cui derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella originaria o per interventi di rilievo per la sicurezza dello sbarramento.

3. Il collaudo tecnico speciale è effettuato sulla base dei dati, degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso della costruzione, delle verifiche e dei controlli eseguiti durante l'esercizio sperimentale almeno fino al raggiungimento della quota massima di regolazione e comprende altresì la valutazione sul comportamento e sulle prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzioni rilevanti ai fini della sicurezza.

4. Le opere complementari ed accessorie dello sbarramento, ove strutturalmente indipendenti da esso, sono oggetto di autonomo collaudo statico secondo quanto previsto dalle NTC. Per esse la Commissione di collaudo tecnico speciale ha il compito di verificare, sentito ove possibile il collaudatore statico, il persistere delle condizioni di sicurezza e, in particolare, la regolarità del comportamento o del funzionamento sotto carico idraulico delle opere sottoposte durante l'esercizio sperimentale al carico stesso.

5. La Commissione di collaudo tecnico speciale è composta da non più di tre componenti, di comprovata qualificazione tecnica in relazione alle caratteristiche delle opere, nominati dalla Direzione generale tra i dipendenti tecnici di amministrazioni pubbliche con comprovata esperienza in materia di dighe, di cui almeno uno in servizio presso la Direzione generale.

6. La Commissione è nominata prima dell'inizio dei lavori e informa con cadenza annuale la Direzione generale sulle operazioni e sulle osservazioni eseguite.

7. La Direzione generale trasmette alla Commissione copia del progetto e delle eventuali varianti approvate, copia delle relazioni tecniche di cui all'articolo 14 comma 2 e la relazione conclusiva dell'assistente della Direzione generale, ove nominato, nonchè la documentazione di consistenza di cui all'articolo 14, comma 3. La Commissione ha facoltà di chiedere al gestore i documenti o le prove necessarie per l'espletamento dell'incarico.

8. Prima dell'avvio degli invasi sperimentali la Commissione di collaudo tecnico speciale esprime parere sullo schema di FCS.

9. La Commissione certifica l'avvenuto collaudo dell'impianto di ritenuta e lo stato di esercibilità ordinaria, in funzione della tutela della pubblica incolumità e, a tal fine:

a) verifica la conformità delle opere al progetto approvato in linea tecnica e alle eventuali varianti e la completezza dei disegni di consistenza dell'impianto di ritenuta compresa la strumentazione di controllo;

b) valuta i risultati delle indagini e delle prove effettuate in corso d'opera sui terreni di fondazione e di sponda e sui materiali impiegati per la costruzione;

c) tiene conto dell'esito dell'attività di vigilanza svolta dalla Direzione generale e i rapporti tecnici dell'assistente della Direzione generale, ove nominato, i rapporti del Direttore dei lavori e le asseverazioni dell'Ingegnere responsabile;

d) valuta le risultanze degli invasi sperimentali e la conformità del comportamento delle opere e delle sponde alle ipotesi di progetto, tenuto conto delle indagini, delle misure e delle osservazioni disponibili e degli eventi straordinari occorsi, quali, a titolo esemplificativo, terremoti e piene;

e) verifica il regolare funzionamento degli organi di scarico, del sistema di monitoraggio e degli impianti, nonchè la agibilità delle vie di accesso, in conformità a quanto previsto dal FCS;

f) acquisisce nei casi previsti il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

g) acquisisce il certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato e metalliche ove già oggetto di distinto procedimento;

h) acquisisce le certificazioni degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici;

i) esprime parere sullo schema del FCEM.

10. La Commissione di collaudo trasmette il certificato e gli atti di collaudo alla Direzione generale per l'approvazione. La Direzione generale approva gli atti di collaudo previa verifica della regolarità formale dell'operato della Commissione, della completezza degli accertamenti effettuati e della coerenza dei giudizi espressi. Copia degli atti di collaudo è trasmessa dalla Direzione generale al gestore e all'amministrazione concedente.

11. In caso di motivati impedimenti al completamento del programma degli invasi sperimentali, la Commissione di collaudo tecnico speciale comunica alla Direzione generale l'impossibilità di concludere le operazioni di collaudo dell'impianto di ritenuta, indicando eventuali interventi necessari per procedere al collaudo delle opere e la quota massima di invaso raggiungibile in sicurezza in assenza di detti interventi. In tal caso l'atto di collaudo è emesso con limitazione del massimo invaso ed è approvato dalla Direzione generale che dispone contestualmente l'entrata in esercizio limitato dell'impianto di ritenuta stabilendo:

a) un termine di validità del certificato di collaudo entro il quale il gestore deve provvedere a realizzare gli interventi necessari alla collaudabilità dell'opera per l'esercizio ordinario;

b) la quota massima di regolazione, compatibile con la sicurezza delle opere nel periodo di validità del collaudo tecnico speciale.

12. Decorsi i termini di validità del certificato di collaudo senza che sia stato possibile superare gli impedimenti, l'impianto di ritenuta è posto fuori esercizio con provvedimento della Direzione generale, trasmesso all'amministrazione concedente per i seguiti di competenza. La Direzione generale rinnova il procedimento di collaudo per l'esercizio alle quote di progetto sulla base di un nuovo programma di invasi sperimentali.

13. Le spese per il collaudo e per i compensi spettanti ai componenti della Commissione gravano sul quadro economico di progetto e sono a carico del gestore.

Capo IV

Esercizio ordinario

Art. 23

Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione

1. Il gestore è obbligato alla completa manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi.

2. Il FCEM definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario, nonchè gli obblighi disposti in sede di collaudo tecnico speciale per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo. Il FCEM riporta i contenuti del FCS ed è aggiornato dalla Direzione generale tenendo conto di ogni elemento, dato o fatto sopravvenuto in corso di esercizio.

3. Il FCEM è approvato dalla Direzione generale e notificato al gestore dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

4. La Direzione generale autorizza l'esercizio ordinario dell'impianto di ritenuta a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico speciale e della notifica al gestore del FCEM.

5. Il FCEM approvato dalla Direzione generale unitamente all'autorizzazione di cui al comma 4 sono trasmessi all'amministrazione concedente.

Art. 24

Accessibilità, guardiania e sorveglianza

1. Al fine di garantire la sicurezza, la manutenzione e la ispezionabilità, l'opera deve essere accessibile con strada carrabile e, in ogni caso, raggiungibile con mezzi adeguati ad intervenire tempestivamente.

2. Lo sbarramento è sorvegliato con continuità dal gestore, mediante personale tecnico e custodito da personale di guardiania presente in casa di guardia ubicata nelle vicinanze dello sbarramento stesso, dotata di sistemi di comunicazione idonei anche in caso di emergenza.

3. In funzione della classe di attenzione dell'impianto di ritenuta, della localizzazione e dei tempi di accesso alle opere, del comportamento pregresso in esercizio, del sistema di monitoraggio e della propria struttura tecnico-organizzativa, il gestore può proporre alla Direzione generale modalità di guardiania e sorveglianza alternative rispetto a quanto previsto al comma 2, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) sistemi di monitoraggio a distanza;

b) sistemi di presidio a distanza in continuo e sistemi anti-intrusione;

c) procedure di ispezione periodica da parte di personale tecnico specializzato anche in funzione del raggiungimento delle soglie di attenzione e di allarme;

d) definizione di procedure che garantiscano l'accesso alla diga e agli organi di manovra delle opere di scarico in qualunque situazione meteorologica;

e) definizione di procedure che garantiscano la presenza di personale in sito in caso di sequenze sismiche e di allerte meteo di elevata criticità;

f) livello d'invaso.

4. La Direzione generale, tenuto conto degli elementi di cui al comma 3, può autorizzare differenti modalità di sorveglianza e guardiania rispetto a quanto previsto al comma 2, dandone indicazione anche nel FCEM. Per i casi in cui il personale di guardiania è autorizzato a non risiedere permanentemente nella casa di guardia, questa deve comunque essere sempre manutenuta dal gestore e devono essere installati idonei sistemi antintrusione a protezione dell'impianto. Devono inoltre essere garantiti l'accesso e la permanenza presso lo sbarramento in ogni condizione e nel rispetto dei tempi massimi di intervento stabiliti nel FCEM.

5. Durante le fasi di allerta o nei casi stabiliti dal FCEM, deve comunque essere assicurata la presenza continua del personale presso la casa di guardia.

6. Gli accessi alle cabine di manovra degli organi di scarico e di presa ed ai cunicoli di ispezione devono essere manutenuti agevolmente praticabili e muniti di impianto di illuminazione e, se necessario, di aerazione forzata.

7. Per particolari condizioni previste nel progetto approvato l'impianto di ritenuta può essere privo di casa di guardia, ferma restando la necessità di garantire comunque la presenza di locali funzionali alle attività di sorveglianza.

Art. 25

Vigilanza sulle opere e sulle sponde e verifiche periodiche

1. A partire dall'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all'impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS o del FCEM, nonchè di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale. Nel corso del sopralluogo la Direzione generale verifica altresì:

a) la sicura agibilità degli accessi;

b) l'efficienza della strumentazione di controllo e misura con verifiche anche a campione;

c) l'efficienza delle opere di scarico tramite manovre di controllo e movimentazioni totali o parziali eseguite dal gestore;

d) la funzionalità dell'impianto d'illuminazione, del sistema di allarme, dei sistemi di comunicazione, delle fonti di energia alternative o di riserva, del sistema antintrusione;

e) la corretta tenuta dei registri di cui all'articolo 18 mediante verifiche a campione;

f) la coerenza delle misure acquisite, a campione, durante l'ispezione con quanto riportato nei diagrammi di cui all'articolo 18, comma 3.

2. La Direzione generale stabilisce un calendario annuale delle visite ispettive agli impianti di ritenuta in funzione della classe di attenzione, delle condizioni di manutenzione delle opere, delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza o in conseguenza di eventi meteorologici o sismici eccezionali o di dissesti idrogeologici interessanti l'impianto di ritenuta. E' comunque assicurata almeno una ispezione annuale per ciascun impianto. In funzione dei medesimi criteri e tenuto anche conto dei risultati delle ispezioni di cui al comma 5, la Direzione generale può altresì stabilire un calendario pluriennale di accertamenti straordinari sulle condizioni di sicurezza dell'impianto di ritenuta a carico del gestore.

3. La Direzione generale redige il verbale di ispezione che descrive gli accertamenti condotti. Il verbale sottoscritto dal funzionario incaricato della vista e dall'Ingegnere responsabile è trasmesso dalla Direzione generale al gestore con le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni.

4. Qualora a seguito delle visite siano accertate anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumità, la Direzione generale comunica al gestore i provvedimenti atti a limitare il pericolo o incrementare la sicurezza. L'eventuale inottemperanza è segnalata all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura.

5. Il gestore con mezzi a proprio carico procede all'ispezione diretta delle parti normalmente sommerse almeno ogni dieci anni, dandone congruo preavviso alla Direzione generale, la quale partecipa svolgendo attività ispettiva. Quando particolari esigenze gestionali, collegate alla prioritaria necessità di garantire la disponibilità continua della risorsa idrica, attestate dall'amministrazione competente in materia di pianificazione della risorsa idrica, non consentano il vuotamento dell'invaso, l'ispezione delle parti sommerse è svolta con altri mezzi.

Art. 26

Provvedimenti di urgenza

1. Qualora nel corso dell'esercizio dell'impianto emergano situazioni di pregiudizio per la sicurezza dell'impianto, il gestore avvia le procedure previste nel DPC e adotta i provvedimenti indifferibili e urgenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità.

2. La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni di degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumità, ordina al gestore l'attuazione dei provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle condizioni di rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone i tempi di attuazione, informando l'amministrazione concedente e le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti, ovvero dispone le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).

Capo V

Disposizioni generali

Art. 27

Provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione

1. In caso di inadempimento alle disposizioni del presente regolamento ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale, l'impianto può essere posto fuori esercizio con provvedimento della Direzione generale trasmesso al gestore. In tale ipotesi la Direzione generale trasmette il provvedimento all'amministrazione concedente, all'Autorità idraulica competente, alla Protezione civile della regione o Provincia autonoma ed al Prefetto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 28

Altre disposizioni relative alla sicurezza

1. La Direzione generale, in base a quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di protezione civile per le grandi dighe, concorre, nell'ambito del Sistema nazionale della protezione civile, all'individuazione dei serbatoi che potrebbero essere utili alla laminazione delle piene e collabora con le regioni e le Province autonome alla predisposizione dei Piani di laminazione.

2. Il gestore, in caso di variazione nella classificazione sismica del sito o sulla base delle mutate conoscenze sismo-tettoniche nell'intorno del sito in cui ricade la diga, invia alla Direzione generale, entro diciotto mesi dalla variazione, i calcoli di verifica volti ad accertare le condizioni di sicurezza delle opere, valutate sulla base della nuova classificazione e della normativa tecnica vigente (NTD e NTC) e del comportamento dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio.

3. Il gestore, qualora si verifichi un evento di piena caratterizzato da una portata in ingresso superiore a quella con tempo di ritorno di duecento anni, come individuata in progetto o nell'ultima rivalutazione idrologica disponibile, o quando siano stati impegnati almeno i due terzi della capacità degli organi di scarico di superficie, trasmette alla Direzione generale e all'Autorità idraulica ovvero alle strutture regionali competenti entro sei mesi dall'evento, una relazione di aggiornamento delle previsioni idrologiche e di verifica dell'adeguatezza degli organi di scarico e del franco.

Art. 29

Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni

1. Per i serbatoi destinati ad esclusive finalità di laminazione delle piene, la cui progettazione e gestione sono demandate all'Autorità idraulica deputata alla tutela del buon regime delle acque o ad altre amministrazioni pubbliche, può essere stipulato un accordo di programma tra la Direzione generale e le amministrazioni interessate, per la definizione delle procedure per l'espletamento dell'attività di controllo e la relativa vigilanza anche al fine di prevedere l'applicazione parziale delle disposizioni di cui ai capi II, III e IV e anche tenuto conto delle classi di attenzione delle opere. Per tali serbatoi il FCS e il FCEM sono approvati dalla Direzione generale di intesa con l'Autorità idraulica e definiscono le attività che l'amministrazione che gestisce l'opera è tenuta a svolgere anche nell'ambito del servizio di polizia idraulica, le modalità con cui la Direzione generale vigila sulle attività del gestore nonchè i particolari controlli da effettuarsi nel corso degli eventi di piena in relazione alle particolari funzioni previste.

2. La Direzione generale, in relazione a specifiche caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso e per gli aspetti relativi alla sicurezza degli stessi può:

a) prescrivere, sentito il gestore e l'amministrazione concedente, particolari condizioni e limitazioni all'esercizio di attività di navigazione, di fruizione turistica o di attività economiche da svolgersi nell'invaso;

b) assoggettare a preventiva autorizzazione tecnica la realizzazione di progetti di infrastrutture che interferiscono con la sicurezza dell'impianto di ritenuta o che prevedano la realizzazione nell'invaso di opere fisse o galleggianti.

3. Le attività e i progetti di cui al comma 2 sono notificati dal proponente delle attività alla Direzione generale, all'amministrazione concedente e al gestore. La notifica di cui al precedente periodo non si effettua per le attività da svolgersi nei laghi naturali regolati e nei corsi d'acqua sbarrati da traverse fluviali, al di fuori delle aree che potrebbero interferire con la sicurezza dell'impianto di ritenuta o pregiudicare la sicurezza dell'attività stessa.

Titolo III

OPERE DI DERIVAZIONE

Capo I

Progettazione, costruzione ed esercizio

Art. 30

Progettazione delle opere e categorie di intervento

1. Il PFTE degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che modificano in modo sostanziale le opere di derivazione esistenti è oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale che attribuisce la classe di attenzione cui le opere sono associate.

2. Il PFTE contiene, oltre agli elaborati tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

a) lo schema dei dispositivi di sicurezza e delle azioni di protezione e/o prevenzione;

b) lo studio delle perturbazioni conseguenti a manovre degli organi di intercettazione e regolazione e il piano dei dispositivi di protezione previsti e le relative ridondanze;

c) lo studio degli scenari conseguenti al collasso delle opere o alla perdita di tenuta idraulica ed elementi utili per l'attribuzione della classe di attenzione.

3. Il PE contiene oltre agli elaborati tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e agli elaborati progettuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c):

a) il piano delle attività di controllo;

b) il progetto della strumentazione di controllo.

4. Il parere sul PFTE può essere condizionato all'osservanza di prescrizioni da ottemperare in sede di PE. La verifica di ottemperanza e l'approvazione tecnica del PE autorizzano l'esecuzione delle opere per quanto di competenza della Direzione generale.

5. L'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione avviene nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione condotto dall'amministrazione concedente.

6. Per interventi non previsti nel piano di manutenzione di cui all'articolo 31 e che non modificano in modo sostanziale le opere ai fini della sicurezza, il gestore, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, ne dà comunicazione, corredata dal progetto degli interventi, alla Direzione generale e all'amministrazione concedente per quanto di competenza. Per gli interventi di somma urgenza, il gestore trasmette tempestivamente ai medesimi soggetti una comunicazione e una relazione descrittiva corredata da elaborati grafici.

Art. 31

Piano di manutenzione delle opere di derivazione

1. Il piano di manutenzione di cui all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, predisposto con le finalità di conservare nel tempo la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza delle opere di derivazione, è redatto in funzione delle diverse classi di attenzione a cui gli elementi sono associati e comprende un programma operativo che, per ogni anno di vigenza, indica gli interventi da eseguire e le finestre temporali di esecuzione. Il programma operativo, con valore di vincolo ed obbligo per il gestore, è definito su base pluriennale e revisionato o aggiornato secondo necessità.

Art. 32

Norme generali per l'esecuzione dei lavori

1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, l'inizio dei lavori è comunicato dal gestore alla Direzione generale, fatta salva la necessità di acquisire, sugli stessi lavori, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente. Ogni tre mesi il gestore trasmette alla Direzione generale una relazione tecnica riepilogativa, redatta dal Direttore dei lavori sulla base del giornale dei lavori o documento equivalente, da cui risulta lo sviluppo dei lavori e le fasi significative, nonchè i risultati delle indagini e delle prove in sito e in laboratorio eseguite in corso d'opera.

2. Eventuali varianti in corso d'opera al progetto approvato, qualora incidano sulle caratteristiche di sicurezza e funzionalità delle opere, sono sottoposte dal gestore alla preventiva approvazione della Direzione generale e sono trasmesse all'amministrazione concedente per la relativa, eventuale, autorizzazione.

3. A conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori redige la «Relazione ad opere ultimate» e, acquisito il collaudo statico ove previsto, può disporre, in accordo con il Responsabile tecnico, l'esercizio provvisorio delle opere di derivazione. La relazione di cui al primo periodo è corredata dallo stato di consistenza delle opere realizzate ed è integrata, per quanto necessario, da specifici aggiornamenti degli elaborati che compongono il piano di manutenzione di cui all'articolo 31.

4. Per gli interventi non soggetti ad approvazione tecnica, il gestore trasmette alla Direzione generale ed all'amministrazione concedente l'esito degli accertamenti eseguiti al termine dei lavori e il certificato di collaudo statico ove previsto.

Art. 33

Accertamento tecnico e autorizzazione all'esercizio definitivo

1. Ferma restando la competenza dell'amministrazione concedente per il collaudo della derivazione ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, gli interventi di cui all'articolo 30, comma 1 sono sottoposti ad accertamento tecnico da parte della Direzione generale. A tal fine il gestore comunica alla Direzione generale l'ultimazione dei lavori e l'entrata in esercizio provvisorio delle opere ed invia la Relazione a opere ultimate di cui all'articolo 32, comma 3. L'accertamento tecnico verifica la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato, il comportamento delle opere in esercizio provvisorio e acquisisce inoltre:

a) il certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato e metalliche ove già oggetto di distinto procedimento;

b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo nei casi previsti;

c) le certificazioni di cui alle norme tecniche sulle tubazioni e quelle degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici.

2. In caso di esito positivo dell'accertamento tecnico, la Direzione generale, previa approvazione del FCEMD di cui all'articolo 35, autorizza l'esercizio definitivo ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Copia dell'accertamento tecnico è trasmessa dalla Direzione generale al gestore e all'amministrazione concedente.

Art. 34

Relazione asseverata delle opere di derivazione

1. Per le opere in esercizio definitivo, il gestore trasmette, entro il 28 febbraio, con cadenza quinquennale, salvo diversa tempistica stabilita nei FCEMD, apposita relazione asseverata, rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore, attestante l'idoneità delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza. Nelle ipotesi di anomalie di funzionamento che costituiscano pregiudizio per la pubblica incolumità, ovvero a seguito di eventi eccezionali, il Responsabile tecnico rilascia una relazione asseverata straordinaria.

2. La Direzione generale, anche a seguito delle ispezioni e verifiche di cui all'articolo 37, qualora accerti anomalie che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, prescrive al gestore i provvedimenti necessari, fissando i relativi tempi di attuazione ed informando l'amministrazione concedente e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile territorialmente competenti e, se ne ricorrano gli estremi, dispone la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione.

3. L'inottemperanza da parte del gestore alle disposizioni di cui al comma 2 è segnalata dalla Direzione generale all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.

Art. 35

Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione

1. Il Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD), articolato in sezioni, redatto sulla base delle informazioni fornite dal gestore, definisce gli obblighi a carico del gestore per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione in corso di esercizio per la tutela della pubblica incolumità. A seguito dell'accertamento tecnico di cui all'articolo 33, il FCEMD è approvato dalla Direzione generale, trasmesso all'amministrazione concedente e notificato al gestore ai fini dell'entrata in esercizio definitivo delle opere.

2. Il FCEMD, in particolare, contiene:

a) la descrizione delle opere di derivazione con l'indicazione degli elementi che le compongono e delle relative caratteristiche, prestazioni e classi di attenzione;

b) la descrizione degli eventuali dispositivi di sicurezza e delle azioni di protezione e/o prevenzione;

c) la descrizione e ubicazione degli accessi alle opere;

d) la descrizione e ubicazione della strumentazione di controllo, qualora prevista, con le relative frequenze di misura;

e) il piano di manutenzione in forma sintetica;

f) l'elenco della documentazione da conservare in apposito locale individuato nel FCEMD;

g) le informazioni periodiche da fornire alla Direzione generale.

3. Il FCEMD stabilisce inoltre gli adempimenti che il gestore e il Responsabile tecnico sono tenuti a rispettare nel caso di intervento degli organi di intercettazione di emergenza, di malfunzionamento della strumentazione di controllo e misura, o nel caso di anomalia delle misure o dei risultati delle ispezioni, nonchè in caso di eventi sismici.

Art. 36

Registro eventi e misure delle opere di derivazione

1. Il gestore, nell'apposito locale individuato nel FCEMD, è tenuto a conservare e mantenere aggiornato il «Registro eventi e misure» in cui sono annotati, per ciascun elemento tecnico, i controlli e gli interventi manutentivi effettuati e le relative verifiche e quanto altro riferibile al riscontro di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle opere. Il Registro eventi e misure è reso disponibile alla Direzione generale.

2. Il Registro di cui al comma 1 può essere redatto in forma digitale, prevedendo una archiviazione con modalità tali da garantire valore probatorio allo stesso.

3. Copia del Registro di cui al comma 1 è trasmessa dal gestore alla Direzione generale con la tempistica prevista dal FCEMD.

Art. 37

Ispezioni delle opere di derivazione

1. La Direzione generale effettua visite ispettive sulle opere di derivazione con la cadenza stabilita dal FCEMD in funzione della classe di attenzione attribuita. Per le opere di derivazione con classe di attenzione più elevata la cadenza non potrà essere superiore a cinque anni; per le opere con classe di attenzione più bassa potrà essere sufficiente l'acquisizione della relazione asseverata di cui all'articolo 34. La Direzione generale può, altresì, stabilire un calendario pluriennale di accertamenti straordinari sulle opere di derivazione in classi di attenzione più elevate. Le visite ispettive accertano lo stato manutentivo e la funzionalità delle opere, nonchè l'osservanza da parte del gestore del FCEMD e delle eventuali prescrizioni.

2. Al fine di ridurre le possibili interferenze tra attività ispettiva della Direzione generale e l'esercizio ordinario delle opere di derivazione, il gestore comunica i periodi programmati di fuori esercizio delle opere, con preavviso non inferiore a trenta giorni.

3. A seguito del verificarsi di anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza delle opere di derivazione, la Direzione generale procede ad ispezione straordinaria d'ufficio, previa comunicazione al gestore.

4. Alla visita ispettiva, che può avere ad oggetto anche più elementi tecnici, è tenuto a partecipare il Responsabile tecnico che sottoscrive il relativo verbale.

5. La Direzione generale, sulla base dei risultati della visita ispettiva, può prescrivere specifici adempimenti, ovvero l'esecuzione di misure, interventi e prove tecniche, stabilendo la relativa tempistica per l'esecuzione.

6. Le opere di derivazione possono essere poste fuori esercizio, con provvedimento della Direzione generale comunicato al gestore, in caso di inadempimento delle disposizioni di cui al presente regolamento, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale a seguito dell'attività ispettiva. In tale ipotesi la Direzione generale ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione concedente e all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Disposizioni per le dighe e le opere di derivazione

Art. 38

Disposizioni per le dighe

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale, sentite le amministrazioni concedenti competenti per territorio, attribuisce la relativa classe di attenzione agli sbarramenti in costruzione o esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. A tal fine, la Direzione generale, con proprio provvedimento, definisce il programma degli adempimenti tecnici da attuarsi a cura del gestore, dandone comunicazione allo stesso. Detto programma riguarda, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 25, secondo un criterio di priorità che tenga conto della classe di attenzione di cui all'articolo 4 e dell'effettiva durata di vita di servizio.

2. Per gli sbarramenti in costruzione o in manutenzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano ferme le disposizioni del vigente Foglio di condizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, ove redatto, nonchè gli incarichi e le funzioni degli assistenti governativi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e delle Commissioni di collaudo istituite ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto, ove nominati.

3. Per gli sbarramenti in esercizio sperimentale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il FCEM vigente costituisce il FCS. Il gestore presenta, entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un aggiornato programma di invasi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), di durata complessiva non superiore a cinque anni.

4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Commissioni di collaudo nominate ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, sono tenute a concludere le loro attività, ricorrendone le condizioni, entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine del programma di invasi di cui al comma 3, sulla base delle norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione delle opere.

5. In caso di motivati impedimenti al completamento degli invasi sperimentali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 12.

6. Per le dighe esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi gli accessi e restano confermate le modalità di guardiania e sorveglianza definiti nel FCEM vigente o, in mancanza, nell'atto del collaudo tecnico speciale delle opere stesse.

Art. 39

Disposizioni per le opere di derivazione

1. Per le opere di derivazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle more dell'approvazione del FCEMD, il gestore, ai fini della prosecuzione dell'esercizio delle opere, presenta alla Direzione generale, entro sei mesi:

a) la nomina del Responsabile tecnico e del sostituto;

b) il certificato di collaudo di cui all'articolo 24 del regio decreto 4 agosto 1920, n. 1285, se emesso, e una relazione asseverata, da trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno a firma del Responsabile tecnico, attestante l'idoneità delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza, sulla base dei controlli eseguiti e degli esiti riscontrati.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le medesime opere di cui al comma 1, il gestore presenta alla Direzione generale, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli stati di consistenza delle opere di derivazione di sua competenza, qualora non abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. La Direzione generale, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, attribuisce, entro i successivi dodici mesi, la classe di attenzione per ciascun elemento costituente l'opera di derivazione, e dispone la presentazione, entro i successivi sei mesi, del Piano di manutenzione, del Programma operativo e l'attivazione del Registro eventi e misure di cui all'articolo 36. La Direzione generale redige ed approva il FCEMD.

4. In caso di inadempienza da parte del gestore a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la Direzione generale informa l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e può disporre la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione, dandone comunicazione all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.

Art. 40

Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 maggio 2024

Il Ministro: SALVINI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2241