
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 27 giugno 2024
G.U.R.I. 16 luglio 2024, n. 165
Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO DEL MINISTERO DELLA CULTURA DI CONCERTO CON IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969, con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre 2013, 24 giugno 2014, 19 gennaio 2015, 29 aprile 2015, 18 luglio 2016, 1° giugno 2018, 18 luglio 2019, 3 agosto 2020 e 20 luglio 2023, con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;
Visto l'art. 33 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tenuta e l'aggiornamento del predetto elenco;
Visto, in particolare l'art. 33, comma 4, del predetto decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che «L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma 2 è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati e di amministrazioni pubbliche, di domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonchè della categoria nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazione fotografica e tecnica, nonchè del verbale della commissione di vigilanza competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene»;
Visto, in particolare, l'art. 33, comma 5, del predetto decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che «Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica» e che «La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2024, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2024 al n. 1142, con il quale al dott. Antonio Parente, è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale spettacolo;
Vista l'istanza presentata dalla ditta Rosati Daniele, tramite il Comune di Bergantino, intesa ad ottenere l'inserimento di una nuova attività di spettacolo viaggiante nel suddetto elenco;
Visto il verbale n. 2 dell'8 maggio 2023, con il quale la Commissione comunale di vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo del Comune di Bergantino (RO) ha espresso parere favorevole all'inserimento di nuova attività di spettacolo viaggiante denominata «Scaletta di abilità», tra le «Piccole attrazioni» di cui alla Sezione I dell'elenco delle attività spettacolari attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, ai sensi dell'art. 33, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
Vista l'istanza presentata dall'Ente nazionale circhi, volta ad ottenere la modifica della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'attività di spettacolo viaggiante, denominata «Esibizioni moto-auto acrobatiche», già presente nella Sezione V del suddetto elenco;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, rep. n. 414, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante, per la durata di tre esercizi finanziari a decorrere dall'anno 2024;
Acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante nella seduta del 5 aprile 2024, relativamente alle istanze di inserimento di una nuova attività di spettacolo viaggiante e di modifica della descrizione di una attività presente in elenco;
Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;
Decreta:
L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con l'inserimento della sottoelencata nuova attività di spettacolo viaggiante:
Sezione I
Piccole attrazioni
Scaletta di abilità
Gioco di abilità caratterizzato da una scaletta fissata nella parte inferiore e in quella superiore su una struttura allo scopo predisposta. Il giocatore deve raggiungere il pulsante posto nella parte superiore percorrendo la scaletta dal basso verso l'alto.
L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali della seguente attività di spettacolo viaggiante, come di seguito specificato:
Sezione V
Esibizioni moto-auto acrobatiche
Evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali prendono posto su gradinate, dotate di adeguata protezione, non inferiori a duecento posti. Per l'esercizio di tale attrazione il richiedente è tenuto a scritturare non meno di otto persone (familiari e non), per le quali deve essere comprovata la regolarità dei versamenti dovuti all'Enpals.
Roma, 27 giugno 2024
Il direttore generale spettacolo
PARENTE
Il vice direttore generale preposto all'attività di coordinamento e pianificazione
Forze di polizia
GAMBACURTA