
DIRETTIVA (UE) 2024/1174 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 11 aprile 2024
G.U.U.E. 22 aprile 2024, Serie L
Direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sul recepimento
Adottata il: 11 aprile 2024
Entrata in vigore il: 12 maggio 2024
Termine per il recepimento: 13 novembre 2024
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1) La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno modificato il quadro per il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities - «MREL») di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento («enti») stabiliti nell'Unione nonché a qualsiasi altra entità che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) n. 806/2014 («entità»). Tali modifiche prevedevano che il MREL interno, ossia il MREL applicabile agli enti e alle entità che sono filiazioni di entità soggette a risoluzione ma non sono essi stessi entità soggette a risoluzione, potesse essere soddisfatto da tali enti ed entità utilizzando strumenti emessi a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistati, direttamente o indirettamente, mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
2) Il quadro dell'Unione per il MREL è stato ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che ha introdotto norme specifiche in materia di deduzione in caso di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL interno. Tale regolamento ha introdotto nella direttiva 2014/59/UE l'obbligo per la Commissione di riesaminare l'impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL in termini di condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, compresi i casi in cui i gruppi bancari abbiano una società operativa tra la società di partecipazione designata come entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni. La Commissione è stata invitata a valutare se alle entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe essere consentito di soddisfare il MREL su base consolidata. Inoltre, alla Commissione è stato chiesto di valutare il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il MREL, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che tali entità siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza. Infine, la Commissione è stata invitata a valutare l'opportunità di limitare l'importo delle deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Le nuove disposizioni dovrebbero pertanto rispettare i principi del mandato di riesame originario conferito alla Commissione dal Parlamento europeo e dal Consiglio per garantire la proporzionalità e le condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari.
3) Dal riesame condotto dalla Commissione è emerso che sarebbe opportuno e proporzionato agli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di MREL interno consentire alle autorità di risoluzione di fissare il MREL interno su base consolidata per una gamma di entità più ampia rispetto a quella risultante dall'applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014, dove tale gamma più ampia comprende enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione, ma che sono filiazioni di entità soggette a risoluzione e che controllano altre filiazioni («entità intermedie») all'interno dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. Ciò riguarderebbe in particolare i gruppi bancari guidati da una società di partecipazione. In tali casi le entità intermedie centralizzano naturalmente le esposizioni infragruppo e incanalano le risorse ammissibili per il MREL interno precostituite dall'entità soggetta a risoluzione. A causa di tale struttura, tali entità intermedie potrebbero essere interessate in modo sproporzionato dalle norme in materia di deduzione vigenti. La Commissione ha inoltre concluso che il quadro per il MREL sarebbe reso più proporzionato adeguando le norme sulla gamma delle esposizioni che un'entità intermedia è tenuta a dedurre, se tali esposizioni sono verso un'entità soggetta a liquidazione che non è oggetto di una decisione che determina il MREL. In tali casi, non si prevede che i poteri di svalutazione e di conversione siano esercitati nei confronti di dette entità soggette a liquidazione. Per contro, le restanti entità del gruppo soggetto a risoluzione dovranno essere ricapitalizzate dall'entità soggetta a risoluzione in caso di difficoltà o dissesto. Le necessarie risorse ammissibili per il MREL dovrebbero pertanto essere presenti a tutti i livelli del gruppo soggetto a risoluzione e la loro disponibilità per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione dovrebbe essere garantita attraverso il meccanismo di deduzione. Nel suo riesame la Commissione ha dunque concluso che le entità intermedie dovrebbero continuare a dedurre l'intero importo delle risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da altre entità non soggette a liquidazione nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
4) Per il corretto funzionamento dei quadri di deduzione e consolidamento e per il calcolo del MREL per entità specifiche è essenziale avere chiarezza sulla nozione di entità soggetta a liquidazione. A tal fine, è opportuno stabilire una definizione di entità soggetta a liquidazione, incentrata sull'individuazione delle entità soggette a liquidazione nella fase di pianificazione della risoluzione. Pertanto, in sede di elaborazione dei piani di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero effettuare un'adeguata valutazione degli enti e delle entità che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014. Una parte centrale di tale valutazione consiste nel determinare se l'ente o l'entità svolge funzioni essenziali. Fatta salva la valutazione dell'importanza dell'ente o dell'entità a livello nazionale o regionale, è previsto anche lo svolgimento di un'analisi approfondita della rilevanza della potenziale entità soggetta a liquidazione all'interno di un gruppo soggetto a risoluzione. Un ente o un'entità che rappresenta una parte significativa dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria o del reddito operativo di un gruppo soggetto a risoluzione non dovrebbe, in linea di principio, essere identificato come entità soggetta a liquidazione.
5) A norma dell'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 806/2014, gli enti e le entità devono soddisfare il MREL interno su base individuale. Il soddisfacimento su base consolidata è consentito solo in due casi specifici: per le imprese madri nell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione e che sono filiazioni di entità di paesi terzi e per le imprese madri di enti o entità cui è stata concessa una deroga al soddisfacimento del MREL interno. A norma dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, se un'entità intermedia soddisfa il proprio MREL interno su base consolidata, tale entità non è tenuta a dedurre le risorse ammissibili per il MREL interno detenute di altre entità appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e incluse nel suo perimetro di consolidamento, in quanto il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata consegue un effetto analogo. Il riesame effettuato dalla Commissione ha dimostrato che anche alle entità intermedie di gruppi bancari guidati da una società di partecipazione dovrebbe essere consentito di soddisfare il MREL interno su base consolidata. In particolare, dovrebbe essere possibile soddisfare il MREL interno su base consolidata qualora l'applicazione delle deduzioni aumenterebbe il MREL interno in modo sproporzionato. Tale riesame ha inoltre dimostrato che, qualora un'entità intermedia sia soggetta a requisiti di fondi propri o a un requisito combinato di riserva di capitale su base consolidata, il soddisfacimento del MREL interno su base individuale potrebbe comportare il rischio che le risorse ammissibili per il MREL interno precostituite a livello di entità intermedia non siano sufficienti a ripristinare il soddisfacimento del requisito di fondi propri consolidati applicabile dopo la svalutazione e la conversione di tali risorse.
A ciò si aggiunge che mancherebbe un dato fondamentale per il calcolo del MREL per l'ente interessato o l'entità interessata qualora il requisito di fondi propri aggiuntivi o il requisito combinato di riserva di capitale fosse fissato a un diverso livello di consolidamento, rendendo difficile il calcolo del requisito. Analogamente, il potere delle autorità di risoluzione di vietare, conformemente all'articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 806/2014, talune distribuzioni al di sopra dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL in relazione alla singola filiazione diventa difficile da esercitare se la metrica principale, ossia il requisito combinato di riserva di capitale, non è fissata sulla stessa base del MREL interno. Per tali motivi la possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbe essere disponibile anche per altri tipi di strutture di gruppi bancari, ogniqualvolta l'entità intermedia sia soggetta a requisiti aggiuntivi di fondi propri solo su base consolidata. La possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata introdotta dalla presente direttiva è intesa a integrare le situazioni in cui ciò è già possibile a norma della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 e non sostituisce le pertinenti disposizioni di tali atti legislativi.
6) Per garantire che la possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata sia disponibile solo nei casi pertinenti e non comporti una carenza di risorse ammissibili per il MREL interno in tutto il gruppo soggetto a risoluzione, il potere di fissare il MREL interno su base consolidata per le entità intermedie dovrebbe essere un potere discrezionale dell'autorità di risoluzione ed essere soggetto a determinate condizioni. L'entità intermedia dovrebbe essere una filiazione diretta di un'entità soggetta a risoluzione che è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione stabilita nello stesso Stato membro e appartenente allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. Tale entità soggetta a risoluzione non dovrebbe detenere direttamente filiazioni, diverse dall'entità intermedia, che sono enti o entità soggetti al MREL. In alternativa l'entità intermedia interessata dovrebbe soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi solo sulla base della sua situazione consolidata. In entrambi i casi il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata non dovrebbe tuttavia pregiudicare in modo sostanziale la credibilità e la fattibilità della strategia del gruppo soggetto a risoluzione, né l'applicazione da parte dell'autorità di risoluzione del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell'entità intermedia interessata o di altre entità nel suo gruppo soggetto a risoluzione. Una situazione in cui la fissazione del MREL interno su base consolidata pregiudicherebbe la possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione è quella in cui l'importo necessario per soddisfare tale MREL non sarebbe sufficiente a garantire il soddisfacimento dei requisiti di fondi propri applicabili dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione.
7) A norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 12 octies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, le entità intermedie possono soddisfare il MREL interno consolidato utilizzando fondi propri e passività ammissibili. Per realizzare pienamente la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata, è necessario garantire che le passività ammissibili delle entità intermedie siano calcolate in modo analogo al calcolo dei fondi propri. I criteri di ammissibilità delle passività che possono essere utilizzate per soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbero pertanto tenere conto delle norme sul calcolo dei fondi propri consolidati di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza con le norme vigenti sul MREL esterno, tale allineamento dovrebbe anche rispecchiare le norme vigenti di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 per il calcolo delle passività ammissibili che le entità soggette a risoluzione possono utilizzare per soddisfare il rispettivo MREL su base consolidata. In particolare è necessario assicurare che le passività ammissibili emesse dalle filiazioni dell'entità soggetta al MREL interno su base consolidata e detenute dall'entità soggetta a risoluzione, direttamente o indirettamente attraverso altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione ma al di fuori dell'ambito del consolidamento, o da azionisti esistenti non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, siano computate ai fini dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta al MREL interno su base consolidata.
8) Nell'ambito del quadro attuale, per le entità destinate alla liquidazione, il MREL è fissato, nella maggior parte dei casi, all'importo necessario per l'assorbimento delle perdite, che corrisponde ai requisiti di fondi propri. In tali casi il MREL non comporta alcun requisito aggiuntivo direttamente connesso al quadro di risoluzione per l'entità soggetta a liquidazione. Ciò significa che un'entità soggetta a liquidazione può soddisfare pienamente il MREL soddisfacendo i requisiti di fondi propri e che una decisione specifica dell'autorità di risoluzione che determina il MREL non contribuisce in modo significativo alla possibilità di risoluzione di tale entità. Una tale decisione comporta molti obblighi procedurali per l'autorità di risoluzione e per l'entità soggetta a liquidazione senza che vi sia alcun beneficio corrispondente in termini di miglioramento della possibilità di risoluzione. Per tale motivo le autorità di risoluzione non dovrebbero determinare il MREL per le entità soggette a liquidazione. Il quadro per il MREL dovrebbe essere applicato sulla base di criteri atti a garantire che un'entità sia considerata un'entità soggetta a liquidazione in modo coerente in tutta l'Unione. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto garantire che le nuove disposizioni concernenti le entità soggette a liquidazione siano applicate in modo coerente alle entità che fanno parte di un gruppo transfrontaliero, in particolare se il gruppo comprende entità situate all'interno e all'esterno dell'unione bancaria.
9) Nell'elaborare i piani di risoluzione e nel valutare la possibilità di risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione, le autorità di risoluzione possono ritenere che un ente filiazione o un'entità sia considerata un'entità soggetta a liquidazione qualora il piano di risoluzione preveda che sia fattibile e credibile che l'ente o l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o qualora il piano di risoluzione non preveda l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione nei confronti di tale ente o entità. Per tenere conto delle specificità delle entità affiliate permanentemente a un organismo centrale, l'autorità di risoluzione può ritenere che tale entità sia considerata un'entità soggetta a liquidazione se il piano di risoluzione non prevede altre misure, come la fusione di affiliati, da adottare da parte dell'organismo centrale o dell'autorità di risoluzione nei confronti di tale entità. In tali casi potrebbe non essere necessario che un ente o entità filiazione detenga fondi propri e passività ammissibili superiori ai rispettivi requisiti di fondi propri. Al fine di garantire la possibilità di risoluzione del gruppo nel rispetto del principio di proporzionalità, in alcuni casi, a seconda della rilevanza degli strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità soggette a liquidazione rispetto alla capacità di assorbimento delle perdite dell'entità intermedia, gli strumenti detenuti sotto forma di strumenti di fondi propri dovrebbero essere soggetti a deduzione. Per evitare «effetti precipizio» (cliff edge effects), il rapporto tra tali strumenti detenuti e la capacità di assorbimento delle perdite dell'entità intermedia dovrebbe essere calcolato alla fine di ogni anno civile come media dei 12 mesi precedenti. Tuttavia, l'entità intermedia non dovrebbe essere tenuta a dedurre le passività che sarebbero conformi alle condizioni per il soddisfacimento del MREL interno e che non sono considerate strumenti di fondi propri. In caso di dissesto di una entità soggetta a liquidazione, il piano di risoluzione non prevede che l'entità soggetta a liquidazione sia ricapitalizzata dall'entità soggetta a risoluzione. Ciò significa che la trasmissione a monte delle perdite oltre i fondi propri esistenti dall'entità soggetta a liquidazione all'entità soggetta a risoluzione, attraverso l'entità intermedia, non sarebbe prevista, né lo sarebbe la trasmissione a valle del capitale nella direzione opposta. Tale rettifica della gamma delle risorse detenute da dedurre nel contesto della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per il MREL interno non inciderebbe quindi sulla solidità prudenziale del quadro.
10) L'obiettivo principale del regime di autorizzazione per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, che è applicabile anche a enti e entità soggetti al MREL e alle passività emesse per soddisfare il MREL, è consentire alle autorità di risoluzione di controllare le azioni che comportano una riduzione della riserva di passività ammissibili e di vietare qualsiasi azione che equivalga a una riduzione superiore al livello che le autorità di risoluzione ritengono adeguato. Se l'autorità di risoluzione non ha adottato una decisione che determina il MREL in relazione a un ente o un'entità, tale obiettivo non è pertinente. Gli enti o le entità per i quali non sono state adottate decisioni che determinano il MREL non dovrebbero pertanto essere tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di risoluzione a effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto delle passività che soddisferebbero i requisiti di ammissibilità per il MREL.
11) Vi sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione potrebbe ritenere che il MREL debba superare l'importo per l'assorbimento delle perdite se tale importo più elevato è necessario per tutelare la stabilità finanziaria o per affrontare il rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Solo in tali situazioni l'autorità di risoluzione dovrebbe poter determinare in modo proporzionato il MREL per l'entità soggetta a liquidazione, che dovrebbe consistere in un importo sufficiente ad assorbire le perdite, aumentato dell'importo strettamente necessario per affrontare adeguatamente i rischi potenziali individuati dall'autorità di risoluzione. L'entità soggetta a liquidazione dovrebbe quindi soddisfare il MREL e non dovrebbe essere esentata dal regime di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Le entità intermedie appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a liquidazione interessata dovrebbero continuare a essere tenute a dedurre dalle proprie risorse ammissibili per il MREL interno le risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da tale entità soggetta a liquidazione. Inoltre, poiché la procedura di liquidazione si svolge a livello di persona giuridica, le entità soggette a liquidazione ancora soggette al MREL dovrebbero soddisfare tale requisito solo su base individuale. Infine, alcuni requisiti di ammissibilità relativi alla proprietà della passività interessata non sono pertinenti in quanto, senza l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, non sarebbe necessario preservare il controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione. Tali requisiti di ammissibilità non dovrebbero pertanto applicarsi.
12) A norma dell'articolo 45 decies della direttiva 2014/59/UE, gli enti e le entità sono tenuti a segnalare periodicamente alle loro autorità competenti e di risoluzione i livelli delle passività ammissibili e delle passività sottoponibili al bail-in e la composizione di tali passività e a comunicare tali informazioni al pubblico, unitamente al livello del rispettivo MREL. Per le entità soggette a liquidazione non è richiesta alcuna segnalazione o comunicazione. Tuttavia, per garantire l'applicazione trasparente del MREL, tali obblighi di segnalazione e comunicazione dovrebbero applicarsi anche alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione stabilisce che il MREL dovrebbe essere superiore all'importo sufficiente ad assorbire le perdite. Conformemente al principio di proporzionalità, l'autorità di risoluzione dovrebbe garantire che tali obblighi non vadano al di là di quanto necessario per controllare il soddisfacimento del MREL.
13) Per garantire la coerenza, le modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 e le misure nazionali che recepiscono le modifiche della direttiva 2014/59/UE dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data. E' tuttavia opportuno prevedere una data di applicazione anticipata per quanto riguarda le modifiche delle disposizioni relative alla possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata, onde rispondere alla necessità delle autorità di risoluzione di adottare nuove decisioni che determinino il MREL a tal fine e aumentare la certezza del diritto per i gruppi bancari che sarebbero soggetti a tale disposizione in considerazione del termine generale per il soddisfacimento del MREL del 1° gennaio 2024 stabilito dalla direttiva 2014/59/UE e dal regolamento (UE) n. 806/2014. Per tale motivo le nuove norme sull'MREL interno consolidato a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbero applicarsi un giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica. Ciò segnalerebbe inoltre a tutti i gruppi bancari e a tutte le autorità di risoluzione cui si applicano la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 che potrebbe essere necessario adottare misure per coprire il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di applicazione delle misure nazionali di recepimento delle disposizioni della presente direttiva di modifica.
14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire adeguare il trattamento delle entità soggette a liquidazione nell'ambito del quadro MREL e la possibilità per l'autorità di risoluzione di determinare il MREL interno su base consolidata, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
15) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU C 307 del 31.8.2023.
GU C 349 del 29.9.2023.
Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 marzo 2024.
Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019).
Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014).
Regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 275 del 25.10.2022).
Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE è così modificata:
1) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:
«83 bis) "entità soggetta a liquidazione": una persona giuridica stabilita nell'Unione per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, oppure un'entità all'interno di un gruppo soggetto a risoluzione diversa da un'entità soggetta a risoluzione, per la quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»
2) l'articolo 45 quater è così modificato:
a) al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Le autorità di risoluzione non determinano il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione.
In deroga al primo comma, un'autorità di risoluzione può valutare se sia giustificato determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per un'entità soggetta a liquidazione per un importo superiore a quello sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Nella sua valutazione l'autorità di risoluzione tiene conto, in particolare, dei possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Nei casi in cui l'autorità di risoluzione determini il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, l'entità soggetta a liquidazione soddisfa tale requisito utilizzando uno o più degli elementi seguenti:
a) fondi propri;
b) passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento;
c) le passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 2.
L'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva.
Gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti emessi da enti filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
In deroga al quarto comma, un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) che non è un'entità soggetta a risoluzione ma è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione deduce gli strumenti di fondi propri detenuti in enti filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non abbia determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, se l'importo aggregato di tali strumenti detenuti è pari o superiore al 7 % dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, calcolati annualmente al 31 dicembre come media dei 12 mesi precedenti.»
;
3) l'articolo 45 septies è così modificato:
a) al paragrafo 1, è inserito il comma seguente dopo il terzo comma:
«In deroga al primo e al secondo comma, l'autorità di risoluzione può decidere di determinare il requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata per una filiazione di cui al presente paragrafo se l'autorità di risoluzione conclude che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la filiazione soddisfa una delle condizioni seguenti:
i) la filiazione è detenuta direttamente dall'entità soggetta a risoluzione e:
- l'entità soggetta a risoluzione è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
- sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
- l'entità soggetta a risoluzione non detiene direttamente enti filiazioni o entità filiazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), se tale entità è soggetta ai requisiti di cui al presente articolo o al requisito di cui all'articolo 45 quater, diversi dalla filiazione interessata;
- la filiazione sarebbe interessata in modo sproporzionato dalle deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE solo su base consolidata e la determinazione del requisito di cui all'articolo 45 quater della presente direttiva su base consolidata non porterebbe a sovrastimare il fabbisogno di ricapitalizzazione, ai fini dell'articolo 45 quater, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, del sottogruppo costituito da entità che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di entità soggette a liquidazione che rientrano nello stesso perimetro di consolidamento;
b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata in sostituzione del rispetto di tale requisito su base individuale non ha una sensibile incidenza negativa su nessuno dei seguenti elementi:
i) la credibilità e la fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo;
ii) la capacità della filiazione di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione; e
iii) l'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma dell'articolo 59, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.»
;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Se un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità include le seguenti passività emesse conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo da una filiazione stabilita nell'Unione inclusa nel consolidamento di tale entità:
a) passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che non sono incluse nel consolidamento dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata;
b) passività emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
2 ter. Le passività di cui al paragrafo 2 bis, lettere a) e b), del presente articolo, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:
a) le passività emesse a favore dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono incluse nel consolidamento di tale entità;
b) l'importo dei fondi propri emessi conformemente al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.»
;
4) all'articolo 45 decies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano all'entità soggetta a liquidazione a meno che l'autorità di risoluzione abbia determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per tale entità conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma. In tal caso l'autorità di risoluzione determina il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo per tale entità. L'autorità di risoluzione comunica tali obblighi di segnalazione e comunicazione all'entità soggetta a liquidazione interessata. Tali obblighi di segnalazione e comunicazione non vanno al di là di quanto necessario per controllare il soddisfacimento del requisito determinato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma.»
;
5) all'articolo 45 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità di risoluzione comunicano all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito conformemente all'articolo 45 sexies o all'articolo 45 septies, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 1, quarto comma, per ciascuna entità che rientra nella loro giurisdizione.».
Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014
Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:
1) all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:
«24 bis bis) "entità soggetta a liquidazione": una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, oppure un'entità all'interno di un gruppo soggetto a risoluzione diversa da un'entità soggetta a risoluzione, per la quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»
2) l'articolo 12 quinquies è così modificato:
a) al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il Comitato non determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione.
In deroga al primo comma, il Comitato può valutare se sia giustificato determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per un'entità soggetta a liquidazione per un importo superiore a quello sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Nella sua valutazione il Comitato tiene conto, in particolare, dei possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Nei casi in cui il Comitato determini il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, l'entità soggetta a liquidazione soddisfa tale requisito utilizzando uno o più degli elementi seguenti:
a) fondi propri;
b) passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento;
c) le passività di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 2.
L'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle entità soggette a liquidazione per le quali il Comitato non ha determinato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.
Gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti emessi da enti filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali il Comitato non ha determinato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
In deroga al quarto comma, un ente o un'entità di cui all'articolo 2 che non è un'entità soggetta a risoluzione ma è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione deduce gli strumenti di fondi propri detenuti in enti filiazioni che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e che sono entità soggette a liquidazione per le quali il Comitato non abbia determinato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, se l'importo aggregato di tali strumenti detenuti è pari o superiore al 7 % dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 2, calcolati annualmente al 31 dicembre come media dei 12 mesi precedenti.»
;
3) l'articolo 12 octies è così modificato:
a) al paragrafo 1, è inserito il comma seguente dopo il terzo comma:
«In deroga al primo e al secondo comma, il Comitato può decidere di determinare il requisito di cui all'articolo 12 quinquies su base consolidata per una filiazione di cui al presente paragrafo se il Comitato conclude che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la filiazione soddisfa una delle condizioni seguenti:
i) la filiazione è detenuta direttamente dall'entità soggetta a risoluzione e:
- l'entità soggetta a risoluzione è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
- sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
- l'entità soggetta a risoluzione non detiene direttamente enti filiazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE o entità filiazioni, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), di tale direttiva, se tale entità è soggetta al requisito di cui all'articolo 45 quater o 45 septies di tale direttiva o all'articolo 12 quinquies o 12 octies del presente regolamento, diversi dalla filiazione interessata;
- la filiazione sarebbe interessata in modo sproporzionato dalle deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE solo su base consolidata e la determinazione del requisito di cui all'articolo 12 quinquies del presente regolamento su base consolidata non porterebbe a sovrastimare il fabbisogno di ricapitalizzazione, ai fini dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, del sottogruppo costituito da entità che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di entità soggette a liquidazione che rientrano nello stesso perimetro di consolidamento;
b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 12 quinquies su base consolidata in sostituzione del rispetto di tale requisito su base individuale non ha una sensibile incidenza negativa su nessuno de seguenti elementi:
i) la credibilità e la fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo;
ii) la capacità della filiazione di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione; e
iii) l'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma dell'articolo 21, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.»
;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Se un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità include le seguenti passività emesse conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo da una filiazione stabilita nell'Unione inclusa nel consolidamento di tale entità:
a) passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che non sono incluse nel consolidamento dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata;
b) passività emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
2 ter. Le passività di cui al paragrafo 2 bis, lettere a) e b) del presente articolo, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:
a) le passività emesse a favore dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono incluse nel consolidamento di tale entità;
b) l'importo dei fondi propri emessi conformemente al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.».
Recepimento
1. Entro il 13 novembre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 14 novembre 2024.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall'articolo 1.
Entrata in vigore e applicazione
1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 2, punti 1 e 2, si applica a decorrere dal 14 novembre 2024.
L'articolo 2, punto 3, si applica a decorrere dal 13 maggio 2024.
3. L'articolo 2 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.