
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 12 giugno 2024
- Allegato al Comunicato Ministero Imprese e Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 16 luglio 2024, n. 165
Modifiche al decreto ministeriale 29 ottobre 2020 recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 60, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa» (di seguito Fondo), con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020;
Considerato, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 43 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, delle procedure per l'accesso ai relativi interventi, con priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo e dei criteri per la definizione dello stato di difficoltà economico-finanziaria funzionale all'accesso al Fondo;
Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04);
Vista la successiva comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);
Vista la comunicazione della Commissione recante la «nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» (2016/C 262/01);
Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020, volto a definire i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, le procedure per l'accesso ai relativi interventi, i criteri per la definizione dello stato di difficoltà economico-finanziaria funzionale all'accesso al Fondo, adottato ai sensi del richiamato articolo 43, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 settembre 2022, con cui sono state introdotte modifiche operative volte a perseguire una maggiore efficacia dello strumento e ad orientare l'intervento del Fondo stesso verso situazioni di difficoltà economico-finanziaria aventi profili occupazionali maggiormente rilevanti;
Ritenuto opportuno introdurre ulteriori modifiche alle modalità operative del Fondo al fine di perseguire un'efficacia maggiore dello strumento;
Sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e s.m.i.
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, dell'articolo 3, è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, è previsto che sono a carico del Fondo e vengono prelevate dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 le somme necessarie al pagamento delle seguenti spese:
i. il compenso spettante al Soggetto Gestore per l'attività svolta (management fee), pari a una commissione annua di gestione dello 0,8 per cento di ciascuna dotazione erogata al Fondo fino ad un importo complessivo pari a 950 milioni di euro. Per dotazioni superiori a 950 milioni di euro, la management fee è pari allo 0,6 per cento. Al contempo, il compenso spettante al soggetto gestore è pari allo 0,8 per cento delle risorse che vengono destinate alla disponibilità del Fondo a seguito di disinvestimenti o rimborso degli strumenti di quasi equity e che si rendono, di conseguenza, disponibili per il re-investimento, fino a che la dotazione complessiva erogata al Fondo non abbia raggiunto l'importo di euro 950 milioni ed è pari allo 0,7 per cento una volta che la dotazione complessiva abbia superato gli euro 950 milioni. La management fee è applicata all'ammontare della singola dotazione per i primi tre anni a decorrere dalla data di erogazione. A decorrere dal quarto anno, a far data da ciascuna dotazione erogata, la stessa misura della management fee, pari allo 0,8 per cento o allo 0,7 per cento, a seconda della dotazione complessiva erogata al Fondo, è applicata al fair value delle partecipazioni in portafoglio del soggetto gestore, nonché al valore nominale degli eventuali strumenti finanziari e quasi equity erogati e degli eventuali contributi deliberati ai sensi del Capo III. La management fee di cui al presente punto è riconosciuta in n. 2 (due) rate semestrali anticipate;
ii. gli oneri e le spese sostenuti in relazione alle attività di investimento, monitoraggio e disinvestimento delle attività del Fondo, ivi compresi i costi di due diligence legale, fiscale, contabile, finanziaria, ambientale e di business e i costi di assistenza legale e notarile sostenuti in occasione di tutte le fasi di gestione del Fondo, dall'acquisizione sino alla dismissione delle attività in cui sono investite le risorse del Fondo. Gli oneri, i compensi e le spese relativi ad operazioni di investimento/disinvestimento, quali i costi di due diligence e di assistenza legale, fiscale e contabile, restano a carico del Fondo, anche qualora le relative operazioni non dovessero aver luogo, qualora le operazioni stesse siano state approvate dal Soggetto Gestore. Parimenti, sono a carico del Fondo gli ulteriori oneri, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese legali, giudiziarie e di consulenza, sostenuti nell'esclusivo interesse del Fondo."
b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: "3. Sono a carico del Soggetto Gestore tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo di cui al comma 2.";
c) all'articolo 5, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma: "1-ter. Ove, al fine di portare a compimento i piani di ristrutturazione presentati a norma dell'articolo 6, in corso di attuazione, il Soggetto Gestore deliberi ulteriori interventi in favore del medesimo soggetto beneficiario, le condizioni di cui al comma 1 si intendono soddisfatte senza procedere a nuove verifiche";
d) all'articolo 6, comma 1, lettera e), dopo la parola «stranieri», sono aggiunte le seguenti: "ovvero alle imprese che si intende acquisire al fine di attuare un programma di ristrutturazione finalizzato al ripristino di redditività";
e) l'articolo 7, comma 2, è sostituito dal seguente: "2. L'intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione, ivi inclusi gli eventuali interventi del Fondo successivi all'acquisizione della partecipazione, non può eccedere l'importo di 30 milioni di euro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17";
f) all'articolo 13, comma 1, dopo la parola «partecipazione», sono aggiunte le seguenti: "in via diretta o indiretta";
g) all'articolo 13, comma 2, lettera a), dopo la parola «rischio» sono aggiunte le seguenti: ". Resta salva la facoltà del Soggetto Gestore di valutare, ai fini della suddetta soglia, conferimenti diversi dal denaro che: a) abbiano una diretta pertinenza con l'attività produttiva dell'impresa in difficoltà, b) risultino necessari per lo svolgimento dell'attività specificamente prevista nel programma di ristrutturazione oggetto di analisi istruttoria e c) siano oggetto di una perizia indipendente ai sensi della disciplina codicistica applicabile";
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: URSO