
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1197 DELLA COMMISSIONE, 23 aprile 2024
G.U.U.E. 25 aprile 2024, Serie L
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi elettrici - impianti a corrente alternata e continua - e gli impianti di pompaggio di sentina.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 23 aprile 2024
Entrata in vigore il: 25 aprile 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all'allegato I della stessa, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
2) La Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE («richiesta») mediante decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione (3). Le norme armonizzate richieste dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I della medesima direttiva, più rigorosi rispetto a quelli della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) abrogata.
3) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione (5): EN ISO 10133:2017 sui sistemi elettrici - impianti a bassissima tensione in corrente continua per unità di piccole dimensioni, EN ISO 13297:2018 sui sistemi elettrici - impianti a corrente alternata per unità di piccole dimensioni, ed EN ISO 15083:2018 sugli impianti di pompaggio di sentina per unità di piccole dimensioni. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023.
4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023, siano conformi alla richiesta.
5) Le norme EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi e che sono stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE, nonché all'allegato I, parte A, di tale direttiva. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
7) E' necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 10133:2017, EN ISO 13297:2018 edEN ISO 15083:2018 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in quanto le norme armonizzate EN ISO 10133:2017 ed EN ISO 13297:2018 sono state sostituite dalla norma EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, mentre la norma EN ISO 15083:2018 è stata sostituita dalla norma EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023. E' pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.
8) La decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
9) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN ISO 10133:2017, EN ISO 13297:2018 ed EN ISO 15083:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 316 del 14.11.2012; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj).
Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/25/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione, del 12 ottobre 2022, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 17.10.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1954/oj).
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 25 ottobre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato I è così modificato:
1) le righe 19, 40 e 48 sono soppresse;
2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:
N. | Riferimento della norma |
«40 bis | EN ISO 13297:2021 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata e continua (ISO 13297:2020) EN ISO 13297:2021/A1:2022 EN ISO 13297:2021/A11:2023»; |
«48 bis | EN ISO 15083:2020 Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2020) EN ISO 15083:2020/A1:2022 EN ISO 15083:2020/A11:2023». |
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