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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1235 DELLA COMMISSIONE, 12 marzo 2024

G.U.U.E. 26 aprile 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 aprile 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (2) stabilisce norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Tale norma impone il mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prato permanente in relazione alla superficie agricola che deve essere rapportata all'anno di riferimento 2018. Se la percentuale di prato permanente in relazione alla superficie agricola è diminuita di oltre il 5 % rispetto all'anno di riferimento 2018, lo Stato membro interessato è tenuto ad imporre l'obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente o di costituire una superficie a prato permanente per alcuni o tutti gli agricoltori che dispongono di terreno convertito da prato permanente ad altri usi.

2) In alcuni Stati membri i sistemi agricoli hanno subito gli effetti di cambiamenti strutturali dovuti, in particolare, alla riduzione del patrimonio zootecnico e al calo del numero di agricoltori specializzati nella produzione animale. Di conseguenza, il fabbisogno di foraggi destinati al bestiame è diminuito e gli agricoltori hanno modificato la loro produzione, passando dalle superfici prative e dai foraggi erbacei a colture diverse da quelle necessarie per l'alimentazione degli animali. Gli agricoltori che hanno compiuto questa scelta hanno avuto sempre maggiori difficoltà a rispettare l'obbligo di costituire o ricostituire prati permanenti salvaguardando al tempo stesso la propria redditività. Poiché il passaggio dalla produzione animale ai seminativi utilizzati per la coltivazione di colture diverse da quelle necessarie per l'alimentazione degli animali è avvenuto dopo il 2018, è possibile che i cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli che ne sono derivati (e le relative difficoltà) siano risultati del tutto evidenti solo di recente.

3) Per garantire condizioni di parità tra i vari Stati membri interessati da tali cambiamenti strutturali in misura diversa, gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di adeguare la percentuale di riferimento una volta nel corso del periodo di programmazione 2023-2027, per tenere conto della diminuzione delle superfici a prato permanente dovuta a cambiamenti strutturali nei loro sistemi agricoli intervenuti a partire dal 2019. Al fine di garantire che tale adeguamento rimanga proporzionato e conforme all'obiettivo principale della norma BCAA 1, è opportuno limitarlo alle modifiche della superficie a prato permanente dovute a cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli dello Stato membro interessato. Per garantire la coerenza delle valutazioni relative ai cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli e alla diminuzione della superficie a prato permanente, gli Stati membri dovrebbero basare le loro valutazioni sui dati disponibili più recenti. Ai fini delle loro valutazioni dovrebbero prendere in considerazione un periodo di 5 anni consecutivi, a decorrere da non prima del 2019.

4) Sebbene la percentuale di riferimento e la percentuale su base annuale dei prati permanenti siano determinate sulla base delle superfici a prato permanente dichiarate, l'esperienza dimostra che possono esservi superfici a prato permanente non dichiarate per un dato anno ai fini dei pagamenti diretti, ma che sono registrate come superfici agricole nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) istituito a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Anche queste superfici non dichiarate a prato permanente contribuiscono alla conservazione dello stock di carbonio, che costituisce l'obiettivo principale della norma BCAA 1. Ai fini della proporzionalità dell'attuazione della norma BCAA 1, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di riconvertire le superfici in prato permanente o di creare superfici a prato permanente, è opportuno autorizzare gli Stati membri a decidere di imporre tali obblighi a livello aziendale soltanto se la superficie da riconvertire a prato permanente o sulla quale deve essere creato prato permanente per un dato anno è superiore alla superficie a prato permanente registrata come superficie agricola nel SIPA ma non dichiarata ai fini dei pagamenti diretti nello stesso anno. Per garantire una quantificazione corretta, dovrebbero essere prese in considerazione solo le superfici a prato permanente non dichiarate che rimangono registrate come superfici agricole nel SIPA.

5) Quando gli agricoltori bonificano le superfici abbandonate per consentire la produzione di seminativi, la superficie agricola totale può aumentare, con una conseguente diminuzione della percentuale annuale di prato permanente superiore alla diminuzione massima consentita dalla norma BCAA 1 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115. Tuttavia, poiché tale diminuzione non sarebbe il risultato della conversione di superfici a prato permanente ad altri usi, bensì di un aumento della superficie agricola totale, è opportuno autorizzare gli Stati membri a scegliere di imporre, a livello aziendale, l'obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente solo nella misura in cui la diminuzione della percentuale di prati permanenti per un dato anno di oltre il 5 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1 non è dovuta all'aumento della superficie agricola totale.

6) E' opportuno prevedere ulteriori deroghe all'obbligo di imporre a livello aziendale l'obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente nei casi in cui la diminuzione della percentuale di prato permanente al di sotto della soglia del 5 % non è dovuta alla conversione di superfici a prato permanente ad altri usi agricoli, come i seminativi o le colture permanenti.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/126.

8) Poiché le norme stabilite nel presente regolamento determinano se gli obblighi di riconversione o di creazione di superfici a prato permanente a livello aziendale devono essere imposti per l'anno di domanda 2024, è importante stabilire tali norme quanto prima, per consentire un'adeguata pianificazione da parte degli agricoltori e una valutazione da parte delle autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9) Poiché l'anno di domanda 2024 è iniziato il 1° gennaio 2024, è opportuno che l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di garantire la certezza del diritto per gli agricoltori e gli altri beneficiari interessati dalla norma BCAA 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20, 31.1.2022).

(3)

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

L'articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2022/126 è così modificato:

1) dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Se le superfici a prato permanente di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sono diminuite a causa di cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli di uno Stato membro dovuti a una riduzione significativa della produzione animale che ha comportato una forte riduzione del fabbisogno di mangimi e di pascolo per gli animali in tale Stato membro, quest'ultimo può, una volta nel corso del periodo di programmazione 2023-2027, adeguare la percentuale di riferimento stabilita a norma del paragrafo 1 per tenere conto della diminuzione delle superfici a prato permanente.

L'adeguamento delle superfici a prato permanente di cui al primo comma deve corrispondere alla diminuzione delle superfici a prato permanente imputabile ai cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli al livello al quale è attuata la norma BCAA 1 nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro calcola la diminuzione delle dimensioni delle superfici a prato permanente e i cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli sulla base di un periodo di 5 anni consecutivi a decorrere da non prima del 2019.»

;

2) al paragrafo 3 è aggiunto il terzo comma seguente:

«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di imporre a livello aziendale l'obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente solo nei seguenti casi:

a) se e nella misura in cui la superficie da riconvertire in superfici a prato permanente o su cui deve essere creato prato permanente per un dato anno è superiore alla superficie a prato permanente registrata come superficie agricola nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 e non dichiarata dai beneficiari per quell'anno ai fini della concessione di un aiuto conformemente a un tipo di intervento previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;

b) se e nella misura in cui la diminuzione della percentuale di prato permanente per un dato anno di oltre il 5 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1 non è dovuta a un aumento della superficie agricola totale dichiarata nello stesso anno.»;

3) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il paragrafo 3, primo comma, non si applica laddove la diminuzione al di sotto della soglia del 5 % derivi:

a) dagli impegni assunti o dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 a causa dei quali un'attività agricola non viene più svolta sulle superfici in questione, e che non comprendono gli impianti di alberi di Natale o la coltivazione di colture o alberi per la produzione di energia; oppure

b) dalla conversione di superfici a prato permanente ad usi diversi dall'attività agricola quale definita nei piani strategici della PAC, e le superfici in questione non costituiscono più superfici agricole ai sensi dei piani strategici della PAC.».

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN