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DECISIONE (UE) 2024/1254 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 24 aprile 2024

G.U.U.E. 30 aprile 2024, Serie L

Decisione che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 24 aprile 2024

Entrata in vigore il: 20 maggio 2024

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. E' tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

2) Le direttive 2009/12/CE (3)2009/33/CE (4) e (UE) 2022/1999 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio (6) prevedono una serie di obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada che dovrebbero essere semplificati, in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023, dal titolo «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030».

3) La direttiva 2009/12/CE si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto al trattato e aperto al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale supera la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri e all'aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. Dispone che gli Stati membri pubblichino un elenco degli aeroporti situati nel rispettivo territorio che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva e lo aggiornino annualmente. Poiché le informazioni contenute in tale elenco sono disponibili al pubblico e le parti interessate possono facilmente accedervi presso gli aeroporti, le associazioni aeroportuali ed Eurostat, è opportuno, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi, eliminare tale obbligo di pubblicazione.

4) La direttiva 2009/33/CE stabilisce obiettivi minimi di appalto per veicoli puliti, espressi come percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada contemplati dai contratti aggiudicati durante due periodi di riferimento. Il primo di tali periodi di riferimento va dal 2 agosto 2021 al 31 dicembre 2025, mentre il secondo va dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030.

5) A norma della direttiva 2009/33/CE, gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione sull'attuazione di tale direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni. Le relazioni degli Stati membri devono includere il numero e le categorie di veicoli oggetto di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE. A norma della direttiva 2009/33/CE la Commissione è inoltre tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 18 aprile 2027 e successivamente ogni tre anni, una relazione sull'attuazione di tale direttiva sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma di tale direttiva.

6) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni, è opportuno ridurre la frequenza con cui gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni a norma della direttiva 2009/33/CE e allinearla pienamente ai periodi di riferimento quinquennali previsti da tale direttiva. Tenuto conto di tale modifica della frequenza delle relazioni, non è più opportuno prevedere che tali relazioni accompagnino quelle di cui all'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e all'articolo 99, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), entrambi i quali prevedono relazioni ogni tre anni. Poiché le relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio si basano sulle relazioni nazionali degli Stati membri, è opportuno adattare di conseguenza anche la frequenza di tali relazioni.

7) A norma della direttiva (UE) 2022/1999, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale direttiva per ogni anno solare. Considerati i vantaggi limitati derivanti da relazioni annuali e al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni, è opportuno ridurre a una volta ogni due anni solari la frequenza con cui tali relazioni sono presentate.

8) Per quanto riguarda il contenuto delle relazioni sulla sua applicazione, la direttiva (UE) 2022/1999 prevede che gli Stati membri includano, se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, sotto forma di tonnellate trasportate o di tonnellate/chilometro. Dato il carattere facoltativo di tale prescrizione, i dati pertinenti non sono raccolti o comunicati in modo uniforme dagli Stati membri. Nel contempo Eurostat fornisce dati chiari e coerenti sul trasporto di merci pericolose su cui la Commissione si basa per redigere la relazione triennale per il Parlamento europeo e il Consiglio. Poiché la Commissione ha già accesso a tali dati, è opportuno sopprimere l'obbligo relativo alla comunicazione del volume totale di merci pericolose trasportate su strada negli Stati membri al fine di ridurre gli oneri amministrativi.

9) A norma della direttiva (UE) 2022/1999, la Commissione è tenuta altresì a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare il calendario delle relazioni è opportuno prevedere che tale relazione sia trasmessa ogni quattro anni.

10) A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE, la Commissione è tenuta a pubblicare annualmente un elenco degli aeroporti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva e gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati necessari alla compilazione di tale elenco. Poiché tali informazioni sono disponibili al pubblico e le parti interessate possono facilmente accedervi presso gli aeroporti, le associazioni aeroportuali o Eurostat, è opportuno, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi, sopprimere tale obbligo di comunicazione e pubblicazione.

11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE, (UE) 2022/1999 e 96/67/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU C, C/2024/1590, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1590/oj.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2024.

(3)

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009).

(4)

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009).

(5)

Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 274 del 24.10.2022).

(6)

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996).

(8)

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014).

Art. 1

Modifica della direttiva 2009/12/CE

All'articolo 1 della direttiva 2009/12/CE, il paragrafo 3 è soppresso.

Art. 2

Modifiche della direttiva 2009/33/CE

L'articolo 10 della direttiva 2009/33/CE è così modificato:

1) il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni cinque anni. Tali relazioni contengono informazioni sulle misure adottate ai fini dell'attuazione della presente direttiva, sulle future attività di attuazione, nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga pertinente. Tali relazioni comprendono anche il numero e le categorie di veicoli oggetto dei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, sulla base dei dati forniti dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Le informazioni sono presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).»;

____________

(*1) Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002).»;"

2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 18 aprile 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva in cui specifica le misure adottate dagli Stati membri al riguardo, secondo le relazioni di cui al paragrafo 2.».

Art. 3

Modifiche della direttiva (UE) 2022/1999

La direttiva (UE) 2022/1999 è così modificata:

1) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L'ultima relazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024 e riguarda il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Dal 1° gennaio 2024 le relazioni per ogni anno solare di cui al paragrafo 1, primo comma, sono trasmesse alla Commissione ogni due anni, entro 12 mesi dalla fine del secondo anno, e comprendono le informazioni seguenti:

a) il numero di controlli effettuati;

b) il numero di veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);

c) il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all'allegato II;

d) il tipo e il numero di sanzioni inflitte.

La prima relazione di cui al primo comma è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.»;

c) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«A partire dal 2025, la Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni quattro anni.»;

2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 4

Modifica della direttiva 96/67/CE

All'articolo 1 della direttiva 96/67/CE, il paragrafo 4 è soppresso.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. MICHEL

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni

Paese: _____________________ Anno: ________________

.

CONTROLLI SUL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE

  Luogo/paese di immatricolazione dei veicoli [1] Numero totale
Stato in cui è avvenuto il controllo Altri Stati membri dell'UE Paesi terzi
Numero di unità di trasporto controllate sulla base del contenuto del carico (e dell'ADR)         
Numero di unità di trasporto non conformi all'ADR        
Numero di unità di trasporto fermate         
Numero di infrazioni accertate in conformità della categoria di rischio [2] Categoria di rischio I        
Categoria di rischio II        
Categoria di rischio III        
Numero di sanzioni comminate per tipo di sanzione Avvertimento         
Ammenda         
Altro         

.

Note a piè di pagina:

[1] Ai fini del presente allegato il paese di immatricolazione è quello di immatricolazione del veicolo a motore.

[2] In caso di più infrazioni per unità di trasporto, si applica solo la categoria indicante il rischio più grave, conformemente all'allegato II.»