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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1296 DELLA COMMISSIONE, 28 febbraio 2024

G.U.U.E. 7 maggio 2024, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione dall'attuazione dell'obbligo di sbarco per il salmone nel Mar Baltico per il periodo 2024-2026.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 8 maggio 2024

Applicabile dal: 8 maggio 2024 fino al 31 dicembre 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nel Mar Baltico e specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per tali stock, compreso il salmone. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri, atti delegati miranti ad integrare il regolamento con la concessione di esenzioni dall'attuazione dell'obbligo di sbarco delle specie per le quali prove scientifiche dimostrino alti tassi di sopravvivenza per tutti gli stock delle specie presenti nel Mar Baltico cui si applica tale obbligo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglioi (2).

2) Il regolamento delegato (UE) 2021/1417 della Commissione (3) specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per la pesca del salmone nel Mar Baltico per il periodo 2021-2023. Tale regolamento delegato è stato adottato sulla base di una raccomandazione comune presentata dalla Danimarca, dalla Germania, dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia, dalla Finlandia e dalla Svezia (gli Stati membri del Mar Baltico, di seguito «paesi BALTFISH»), che hanno un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico.

3) Il 28 ottobre 2022 i paesi BALTFISH, previa consultazione del consiglio consultivo per il Mar Baltico, hanno presentato alla Commissione una prima raccomandazione comune. Gli organismi scientifici competenti hanno fatto pervenire i loro contributi scientifici.

4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato tale prima raccomandazione comune nel corso della sua riunione plenaria del 14-18 novembre 2022 (4), constatando che alcuni errori e dati mancanti non gli consentivano di trarre conclusioni definitive.

5) I paesi BALTFISH hanno presentato informazioni scientifiche aggiuntive il 28 febbraio 2023 e una raccomandazione comune aggiornata il 22 giugno 2023.

6) La raccomandazione comune aggiornata chiedeva che l'esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone continuasse ad applicarsi alle reti a trappola, comprese le trappole da pontone cui sia fissato un sacco senza nodi (Vittjanpåse) e le trappole da pontone combinate alla presenza, sul peschereccio, di una vasca contenente acqua in cui sia possibile scaricare il salmone pescato, e ai cogolli. Le reti a postazione fissa non avrebbero dovuto più essere oggetto di esenzione. La raccomandazione comune suggeriva inoltre di continuare a limitare i rigetti di salmone all'8 % del totale annuo delle catture di salmone da parte dello Stato membro interessato rispettivamente nelle sottodivisioni CIEM 22-31 e nella sottodivisione CIEM 32.

7) Lo CSTEP ha valutato le prove supplementari nella sua riunione plenaria del 20-24 marzo 2023 (5) e la raccomandazione comune aggiornata nella sua riunione plenaria del 10-14 luglio 2023 (6). Esso ha concluso che la mortalità dovuta al rilascio in mare era del 24 % per le trappole da pontone combinate alla presenza di una vasca contenente acqua e del 13 % per le trappole da pontone dotate di un sacco senza nodi (7). In precedenti relazioni lo CSTEP aveva concluso che la mortalità del salmone catturato con altre reti a trappola e con cogolli era inferiore al 10 % (8). Esso, tuttavia, ha anche osservato che la raccomandazione comune aggiornata aveva incluso come miglior prova disponibile i rigetti autodichiarati (nel giornale di pesca). Secondo le conclusioni dello CSTEP, sebbene la raccomandazione comune avesse incluso tali rigetti come miglior prova disponibile, anche tenendo conto della possibilità che i rigetti dichiarati fossero sottostimati era pur sempre probabile che l'effetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco sulla mortalità fosse modesto, come analogamente osservato per altre attività di pesca con trappole in cui il tasso di sopravvivenza risultava elevato e i tassi di rigetto erano generalmente bassi.

8) Il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura ha formulato un parere su un progetto di atto delegato il 15 novembre 2023, nel corso di una riunione alla quale il Parlamento europeo ha partecipato in qualità di osservatore. Il gruppo è stato consultato mediante procedura scritta il 16 gennaio 2024 su un progetto riveduto.

9) Per i motivi suesposti, la Commissione ritiene opportuno concedere l'esenzione richiesta dal 8 maggio 2024 al 31 dicembre 2026.

10) Le misure contenute nelle raccomandazioni comuni aggiornate sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139.

11) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

12) Poiché la campagna di pesca del salmone si svolge in primavera e in estate, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 8 maggio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 191 del 15.7.2016.

(2)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2021/1417 della Commissione, del 22 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda le modalità specifiche relative all'obbligo di sbarco per il salmone del Mar Baltico per il periodo 2021-2023 (GU L 305 del 31.8.2021).

(4)

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25

(5)

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55639782/STECF+PLEN+23-01.pdf/bb78d95d-735e-429c-b639-5d2b1a060600

(6)

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/67497497/STECF+PLEN+23-02.pdf/94846c76-e677-408e-b23c-ec0d572a9bca

(7)

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/67497497/STECF+PLEN+23-02.pdf/94846c76-e677-408e-b23c-ec0d572a9bca

(8)

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf/e29cf181-8d63-40ef-8050-6d980b12528f

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento prevede un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone (Salmo salar) catturato nel Mar Baltico.

Art. 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione seguente: «Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId.

Art. 3

Esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone con alti tassi di sopravvivenza

1. L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica al salmone catturato nel Mar Baltico con uno dei seguenti dispositivi:

a) tutte le reti a trappola, ad eccezione delle seguenti categorie:

i) reti a postazione fissa;

ii) trappole da pontone, salvo nel caso in cui esse siano:

- dotate di un sacco senza nodi fissato al pontone nel quale il salmone è incanalato senza essere sollevato al di sopra della superficie dell'acqua, oppure

- combinate alla presenza, sul peschereccio, di una vasca contenente acqua in cui il salmone pescato venga direttamente depositato; la vasca deve essere riempita d'acqua e deve essere di dimensioni tali da contenere e tenere immerso nell'acqua tutto il salmone proveniente dalla trappola;

b) cogolli.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica, per ogni Stato membro interessato, a un massimo dell'8 % del totale annuo delle catture di salmone rispettivamente nelle sottodivisioni CIEM 22-31 e nella sottodivisione CIEM 32.

3. In caso di rigetto in mare, il salmone catturato con reti a trappola e cogolli è rilasciato immediatamente.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 8 maggio 2024 fino al 31 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN