
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1270 DELLA COMMISSIONE, 7 maggio 2024
G.U.U.E. 8 maggio 2024, Serie L
Regolamento che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 maggio 2024
Applicabile dal: 11 maggio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 90 bis, paragrafo 6, lettera c), e l'articolo 91, primo comma, lettere b), f) e g),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione (2), recante modalità di applicazione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, contiene una serie di errori ed omissioni.
2) In tutte le versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 5, contengono un riferimento agli articoli 4, 5 e 6 di detto regolamento di esecuzione. Poiché l'articolo 4 di tale regolamento di esecuzione riguarda la stampigliatura delle uova e non contiene alcun riferimento ai registri, l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 dovrebbero fare invece riferimento agli articoli 5, 6 e 7 di tale regolamento di esecuzione.
3) Nella versione tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nell'articolo 9, paragrafo 1 manca un riferimento al regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione. (3)
4) Nella versione italiana del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nei considerando 1 e 6 e negli articoli 2, 5, 7, 8, 9 e 10 manca un riferimento al regolamento delegato (UE) 2023/2465.
5) In tutte le versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nell'articolo 10, paragrafo 3 manca un riferimento all'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013
6) E' pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L, 2023/2466, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2466/oj).
Regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (GU L, 2023/2465, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 è così rettificato:
1) al considerando 1, la quarta frase è sostituita dalla seguente:
«Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione»;
2) al considerando 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Al fine di garantire il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova, gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli di conformità volti a verificare che le uova di galline della specie Gallus gallus siano conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/2465.»;
3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2465.»;
4) All'articolo 5, la prima frase del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:
«2. [...] Qualora sia indicato il tipo di alimentazione, a norma dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2465, i produttori, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:»;
5) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. [...] Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2465, i centri di imballaggio che si avvalgono di queste indicazioni registrano separatamente tali uova, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.»;
6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Termine di conservazione dei registri
I registri e i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2465 e agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento sono conservati per almeno 12 mesi a partire dalla data della loro creazione.»;
7) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro designa un servizio di ispezione per garantire la conformità al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2023/2465.»;
8) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. [...] I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal regolamento delegato (UE) 2023/2465 nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un'analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.»;
9) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono messi a disposizione dei servizi di ispezione su loro richiesta.»;
10) All'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. [...] In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento o dell'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del regolamento delegato (UE) 2023/2465, constatata nell'ambito delle ispezioni di cui all'articolo 9, le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all'intera partita controllata.
2. [...] Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento o all'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento delegato (UE) 2023/2465, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui sia fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.»;
11) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme alle disposizioni del presente regolamento, del regolamento delegato (UE) 2023/2465 o dell'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN