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BANCA D'ITALIA

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

REGOLAMENTO INTERNO 12 luglio 2024

- Allegato al Comunicato Banca d'Italia pubblicato nella G.U.R.I. 27 luglio 2024, n. 175

Regolamento interno del Comitato per le politiche macroprudenziali.

Il Comitato per le politiche macroprudenziali 

Visto l'articolo 6 della legge 4 agosto 2022, n. 127, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per recepire nell'ordinamento italiano le previsioni della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, prevedendo l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali (di seguito, "il Comitato"); 

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, che istituisce il Comitato, definendone gli obiettivi, la composizione e le regole di funzionamento, i compiti e i poteri, le condizioni per lo scambio di informazioni tra le Autorità partecipanti, le modalità di rendicontazione e di trasparenza sull'attività svolta; 

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, nel quale si prevede che il Comitato adotti le sue regole di funzionamento; 

Adotta 

il seguente Regolamento interno 

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente Regolamento l'espressione: 

a) "membri del Comitato" indica il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip); 

b) "Presidente del Comitato" indica il Governatore della Banca d'Italia; 

c) "Autorità partecipanti" indica la Banca d'Italia, la Consob, la Covip e l'Ivass; 

d) "Segretario del Comitato" indica il responsabile delle funzioni della Segreteria del Comitato di cui all'articolo 9, designato dalla Banca d'Italia a ricoprire l'incarico. 

Art. 2

Convocazione e svolgimento delle riunioni

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Il calendario annuale delle riunioni viene stabilito dal Comitato entro il mese di novembre dell'anno precedente; al calendario possono essere aggiunte riunioni nel corso dell'anno. 

2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente del Comitato per il tramite del Segretario del Comitato. La convocazione avviene di regola tramite mail inviata agli indirizzi di posta elettronica dei membri del Comitato e del Direttore Generale del Tesoro, mettendo in copia le caselle funzionali delle rispettive segreterie. 

3. Ciascun membro del Comitato può motivatamente chiedere al Presidente del Comitato la convocazione di una riunione non prevista in calendario. 

4. Le riunioni sono convocate con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, salva la possibilità di motivata abbreviazione del termine in casi specifici dando comunque un preavviso minimo di tre giorni lavorativi. 

5. Le riunioni si svolgono di regola in presenza; se previsto nella convocazione, le riunioni possono svolgersi anche attraverso videoconferenza o in formato ibrido. Fatte salve situazioni particolari, che verranno esplicitate nel messaggio di convocazione, le riunioni in presenza vengono svolte presso la sede centrale della Banca d'Italia a Roma. 

Art. 3

Partecipazione alle riunioni

1. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i membri del Comitato. Il Direttore Generale del Tesoro assiste alle riunioni senza diritto di voto. 

2. In caso di assenza o di impedimento, ciascun membro del Comitato e il Direttore Generale del Tesoro possono essere sostituiti alle riunioni del Comitato secondo le norme degli ordinamenti degli enti di rispettiva appartenenza. 

3. Alle riunioni può partecipare un accompagnatore per ciascun membro del Comitato e per il Direttore Generale del Tesoro, o per le persone che li sostituiscono. Alle riunioni possono essere invitati anche esperti delle Autorità partecipanti e del Dipartimento del Tesoro, in considerazione delle materie all'ordine del giorno. 

4. I nomi dei sostituti, degli accompagnatori e degli esperti partecipanti a una riunione devono essere comunicati per iscritto, di regola tramite mail inviata alla casella funzionale di posta elettronica della Segreteria del Comitato (ComitatoMacroprudenziale.Segreteria@bancaditalia.it) non più tardi del secondo giorno lavorativo precedente la riunione. 

5. La comunicazione scritta della sostituzione di un membro del Comitato o del Direttore Generale del Tesoro fa presumere che essa sia conforme alle norme degli ordinamenti degli enti di rispettiva appartenenza. 

6. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri membri del Comitato, può invitare altre persone a partecipare alle riunioni a fini consultivi, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno. 

7. In caso di riunione svolta attraverso videoconferenza o in formato ibrido, i partecipanti da remoto si impegnano a non consentire ad altre persone di assistere alla riunione. 

8. Alle riunioni del Comitato partecipano il Segretario del Comitato e, se lo ritiene opportuno, un suo accompagnatore. Il Segretario può farsi sostituire da un altro dirigente del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d'Italia. 

Art. 4

Organizzazione delle riunioni

1. Prima di ogni riunione il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno provvisorio, che è allegato alla convocazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Ciascun membro del Comitato può chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della convocazione con l'ordine del giorno provvisorio, inviando via mail la richiesta con la relativa documentazione alla casella funzionale di posta elettronica della Segreteria del Comitato. 

2. Il Presidente del Comitato invia l'ordine del giorno definitivo, insieme ai relativi documenti, ai membri del Comitato almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. 

3. Nei casi specifici di motivata abbreviazione del termine di preavviso previsti nell'articolo 2, comma 4, il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno, che è allegato alla convocazione. 

4. In caso di votazione per assumere una specifica decisione, il Comitato delibera con il voto favorevole di almeno tre dei quattro membri; ogni membro del Comitato può votare a favore, contro o astenersi. 

5. Fermo restando il quorum deliberativo di cui al comma precedente, il Presidente può stabilire che il Comitato deliberi senza procedere a un voto formale salvo obiezione di un membro del Comitato. 

6. Il Comitato può modificare le proposte formulate dal Presidente. 

7. Il verbale della riunione deve contenere gli elementi essenziali della discussione svoltasi su ciascun argomento, le decisioni assunte e i risultati delle eventuali votazioni. Qualora le delibere siano assunte a maggioranza, il verbale deve indicare il nominativo di chi si è astenuto o ha espresso voto contrario. Ogni membro del Comitato ha il diritto di far mettere a verbale dichiarazioni individuali. 

8. Il Presidente del Comitato, sentiti i membri del Comitato, può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Comitato, rinviare la votazione a una riunione successiva. 

Art. 5

Procedura scritta

1. Su iniziativa del Presidente del Comitato, per il tramite del Segretario del Comitato, le decisioni possono essere prese attraverso procedura scritta, salvo obiezione di almeno due membri del Comitato. Lo svolgimento della procedura scritta prevede che: (a) vengano concessi almeno quattro giorni lavorativi per la valutazione della proposta da parte di ciascun membro del Comitato, salvo diverso termine stabilito dal Comitato riunito ai sensi dell'articolo 2; (b) la risposta sia sottoscritta dal membro del Comitato o dal suo sostituto secondo quanto previsto nell'articolo 3 del presente Regolamento. La sottoscrizione può essere apposta anche in formato digitale; (c) la mancata risposta di un membro del Comitato entro il termine indicato dalla procedura sia considerata come approvazione della proposta; (d) l'esito della procedura scritta sia comunicato ai membri del Comitato entro il giorno lavorativo successivo alla sua chiusura. 

2. La proposta oggetto della procedura riporta esplicitamente l'eventuale indicazione che il suo contenuto e il suo esito non vengano resi pubblici per evitare rischi di stabilità finanziaria. 

3. Sono di regola sottoposte a decisione tramite procedura scritta le approvazioni dei verbali delle riunioni e della relazione annuale sull'attività svolta dal Comitato da inviare al Parlamento e alle Camere. 

Art. 6

Trasparenza dell'attività del Comitato

1. I verbali e le decisioni del Comitato sono resi pubblici, salvo che il Comitato deliberi durante la riunione di non rendere pubblico il relativo verbale o la decisione, o alcune parti di essi, ove dalla pubblicazione possano derivare rischi per la stabilità finanziaria. 

2. Al di fuori dei casi nei quali il Comitato delibera di mantenere riservati un verbale o una decisione per esigenze di stabilità del sistema finanziario nazionale, o loro parti, i verbali e le decisioni del Comitato sono pubblicati sul suo sito internet, fatte salve ulteriori modalità di pubblicazione che il Comitato può disporre. Ogni Autorità partecipante può pubblicare sul proprio sito internet i verbali e le decisioni del Comitato che non sono stati mantenuti riservati dal Comitato. 

3. Il Comitato può stabilire principi generali per la produzione e la pubblicazione dei comunicati stampa, delle segnalazioni, delle raccomandazioni e della relazione sulla propria attività. 

4. I lavori del Comitato hanno carattere di riservatezza. 

Art. 7

Segreto d'ufficio. Scambio e utilizzo di dati e informazioni

1. I dati e le informazioni acquisiti dal Comitato sono coperti da segreto d'ufficio. Il Comitato e le Autorità partecipanti non possono opporsi reciprocamente il segreto di ufficio. 

2. Il Comitato, con specifica delibera, definisce le modalità di scambio e di utilizzo dei dati e delle informazioni acquisiti dal Comitato. 

3. I dati e le informazioni ricevuti dal Comitato sono gestiti dalla Banca d'Italia per gli scopi perseguiti dal Comitato. 

4. I dati e le informazioni ricevuti dalle autorità con funzioni macroprudenziali dell'Unione europea e di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere trasmessi, salvo diniego motivato dell'autorità che li ha forniti, ad altre autorità italiane per esigenze di stabilità finanziaria. 

Art. 8

Consultazioni pubbliche e incontri con portatori di interesse

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato può tenere consultazioni pubbliche in merito a questioni che rientrano nelle sue competenze. Il Comitato pubblica i risultati della procedura di consultazione sul suo sito internet. 

2. Il Comitato, con specifica delibera, stabilisce le modalità organizzative e i criteri per garantire la trasparenza degli incontri con i portatori di interessi, organizzati al fine di tenere conto di tali interessi in relazione ad attività e procedimenti di esercizio delle funzioni istituzionali attribuite al Comitato. 

Art. 9

Segreteria del Comitato

1. La Banca d'Italia fornisce la segreteria del Comitato. La segreteria svolge le seguenti funzioni: 

a) agisce da interfaccia e facilita la cooperazione tra le Autorità partecipanti al Comitato, nonché tra il Comitato e le autorità sovranazionali e di altri Stati competenti in materia macroprudenziale (come il Comitato europeo per il rischio sistemico, la Banca centrale europea e le autorità nazionali di vigilanza macroprudenziale); 

b) contribuisce alla definizione e alla revisione, quando opportuna, del quadro macroprudenziale generale del Comitato (obiettivi, strumenti di politica macroprudenziale, elementi operativi); 

c) può svolgere analisi, ricerche e preparare note per le discussioni del Comitato; 

d) contribuisce alla preparazione di segnalazioni e raccomandazioni e al controllo del seguito delle stesse; 

e) su richiesta del Comitato, cura il processo di raccolta dei dati e delle informazioni dai soggetti non vigilati dalle Autorità partecipanti; 

f) è responsabile dell'organizzazione delle riunioni del Comitato, e in particolare: coordina la predisposizione della documentazione preparatoria delle riunioni e delle decisioni, organizza e disciplina la partecipazione degli esperti delle Autorità partecipanti e del Dipartimento del Tesoro, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Comitato, tiene la documentazione inerente all'attività del Comitato; 

g) gestisce il sito internet del Comitato, la corrispondenza e le altre forme di comunicazione del Comitato; 

h) coordina la redazione della relazione annuale sull'attività svolta dal Comitato. 

2. Per l'espletamento dei propri compiti la Segreteria si avvale delle strutture, delle risorse e del personale della Banca d'Italia. Su consenso delle Autorità partecipanti interessate, la Segreteria può altresì avvalersi delle strutture, delle risorse e del personale delle altre Autorità partecipanti per attività specifiche inerenti ai suoi compiti. 

Art. 10

Altri compiti del Comitato

1. Il Comitato determina le procedure necessarie per eseguire la valutazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, nonché le modalità di esecuzione di ogni altro compito assegnato al Comitato dalla legge. 

Art. 11

Norme finali

1. Per ogni altra materia si applicano in quanto compatibili le norme della Banca d'Italia. 

2. Il presente Regolamento interno è pubblicato sui siti internet delle autorità partecipanti. Della pubblicazione è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.