Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1320 DELLA COMMISSIONE, 15 maggio 2024

G.U.U.E. 16 maggio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette per il contenimento della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 5 giugno 2024

Applicabile dal: 5 giugno 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione (2) è applicato dall'agosto 2020 allo scopo di prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) («organismo nocivo specificato»).

2) A seguito delle indagini svolte a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, l'Italia ha confermato che l'eradicazione dell'organismo specificato nei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e Putignano nella provincia di Bari e nel comune di Fasano nella provincia di Taranto non è più possibile.

3) Tali comuni dovrebbero pertanto essere aggiunti al rispettivo elenco di zone infette sottoposte a contenimento di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda le province di Taranto e Bari.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 269 del 17.8.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1201/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato III, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:

1) al punto 3, «I seguenti comuni della provincia di Taranto:», dopo «Faggiano» è inserito «Fasano»;

2) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. I seguenti comuni della provincia di Bari: 

Alberobello 

Castellana Grotte 

Locorotondo 

Monopoli 

Polignano a Mare

Putignano».