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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1281 DELLA COMMISSIONE, 7 maggio 2024

G.U.U.E. 17 maggio 2024, Serie L

Regolamento che modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 maggio 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5, l'articolo 26, paragrafo 7, e l'articolo 38, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Nel comunicare alla Commissione i dati degli inventari dei gas a effetto serra, gli Stati membri sono tenuti a utilizzare la tabella comune di comunicazione e lo schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra utilizzati nel quadro dell'accordo di Parigi. Nel 2021 la Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi ha adottato la decisione 5/CMA.3 che stabilisce la tabella comune di comunicazione e lo schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra che le parti devono utilizzare per presentare le relazioni sugli inventari nazionali. Al fine di aggiornare i riferimenti alla decisione della Conferenza delle Parti che stabilisce la tabella e lo schema di cui sopra, è necessario modificare le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione (2).

2) L'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 è stato modificato al fine di imporre alla Commissione di effettuare una revisione completa dei dati degli inventari nazionali dei gas a effetto serra nel 2025, oltre a quelle da effettuare nel 2027 e nel 2032. E' pertanto necessario modificare gli articoli 30 e 32 e l'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 che stabiliscono la procedura e il calendario delle revisioni complete da effettuare a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999.

3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri sono tenuti a comunicare informazioni sull'uso dei proventi realizzati mediante la vendita all'asta delle quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I formati per comunicare tali informazioni sono stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.

4) La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato la direttiva 2003/87/CE introducendo diverse modifiche sull'uso dei proventi delle aste. Tali modifiche devono trovare riscontro nei formati stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.

5) L'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/87/CE prevede che tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione sotto forma di risorse proprie, o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi, siano utilizzati per gli scopi legati al clima elencati in tale articolo, a eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Poiché a seguito dell'inclusione del trasporto marittimo nell'EU ETS realizzano proventi supplementari dalle vendite all'asta, gli Stati membri sono incoraggiati a usarli maggiormente per contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini, in particolare delle zone marine protette. Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio di spendere tutti i proventi per gli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, è opportuno introdurre nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 una nuova tabella 2 per la comunicazione dell'esborso cumulativo dei proventi relativi a ciascun anno.

6) L'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE prevede che le relazioni sui proventi delle aste siano sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione di valutare la conformità degli Stati membri all'obbligo di cui al primo comma di detto articolo. La Commissione dovrebbe pertanto imporre agli Stati membri di ripresentare le informazioni sull'uso dei proventi se ritiene che non siano sufficientemente dettagliate per valutare la conformità, e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad affrontare tali carenze entro un termine ragionevole.

7) L'elenco degli scopi legati al clima di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE è stato ampliato per includerne altri che hanno un impatto positivo sull'ambiente. Inoltre, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, di detta direttiva gli Stati membri sono ora tenuti a riferire annualmente in merito all'uso dei proventi delle vendite all'asta, specificando, se del caso e nel modo opportuno, i proventi utilizzati e le azioni intraprese per attuare i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e i loro piani territoriali per una transizione giusta. Nello stabilire l'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote, gli Stati membri sono inoltre chiamati a tenere conto della necessità di continuare ad aumentare i finanziamenti internazionali per il clima nei paesi terzi vulnerabili. La tabella per la comunicazione dell'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote a scopi nazionali e dell'Unione in applicazione degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere adattata in modo da rispecchiare i nuovi obblighi e scopi, come nuova tabella 3. Per permettere di comprendere più nel dettaglio come sono spesi i proventi delle aste nell'ambito degli scopi più ampi elencati all'articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva in questa tabella gli Stati membri dovrebbero indicare la categoria esatta della spesa, compresi gli scopi internazionali e i finanziamenti internazionali per il clima, e indicare quando i proventi sono stati utilizzati per un progetto o programma per la fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette.

8) L'articolo 30 quaterdecies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di adoperarsi per garantire la visibilità della fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati dai proventi delle aste per i quali determinano l'uso in conformità dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, di tale direttiva, tenendo conto delle circostanze nazionali. La nuova tabella 3 dovrebbe consentire agli Stati membri di riferire su come si sono adoperati per garantire tale visibilità.

9) Agli Stati membri responsabili di un numero elevato di società di navigazione rispetto alla popolazione è attribuita una percentuale di quote; essi dovrebbero utilizzare i proventi derivanti dalla vendita all'asta di tale percentuale di quote agli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della direttiva 2003/87/CE. La nuova tabella 3 dovrebbe consentire agli Stati membri interessati di riferire in merito all'uso di tali proventi supplementari per scopi inerenti al settore marittimo.

10) Dal 1° gennaio 2021 sia i gestori di impianti che gli operatori aerei possono restituire quote generiche e quote del trasporto aereo a norma dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE. Inoltre nel regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (5), la definizione delle quote generiche è stata modificata per includere, dopo il 1° gennaio 2025, tutte le quote rilasciate in applicazione del capo III della direttiva 2003/87/CE, tutte le quote create per attività di trasporto marittimo in applicazione dell'articolo 3 octies bis di tale direttiva e tutte le quote create per attività di trasporto aereo in applicazione degli articoli 3 quater e 3 quinquies di tale direttiva. Tali quote devono essere messe all'asta congiuntamente negli stessi periodi d'offerta a decorrere dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, è opportuno eliminare dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 qualsiasi distinzione tra la comunicazione dei proventi del trasporto aereo e quella degli altri proventi.

11) La comunicazione dei proventi delle aste a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 dovrebbe essere semplificata sulla base dell'esperienza acquisita. Anzitutto, per semplificare la comunicazione, le tabelle 1a e 1b dovrebbero essere combinate in una nuova tabella 1 che fornisca una panoramica dei proventi generati e del loro uso nell'anno di riferimento. In secondo luogo, le tabelle 3, 4, 5 e 6 dell'allegato II di detto regolamento di esecuzione si sono rivelate troppo dettagliate per essere adeguatamente compilate e quindi utilizzate a fini comparativi. Le tabelle 3, 4 e 5 dovrebbero quindi essere sostituite da una nuova tabella 4, che combini tutti i proventi della vendita all'asta di quote a scopi internazionali in un'unica panoramica, mentre la tabella 6 dovrebbe essere soppressa.

12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 stabilisce il formato delle relazioni che gli Stati membri sono tenuti presentare alla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Tali relazioni riguardano, tra l'altro, le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

13) L'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 è definito con riferimento all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che elenca le attività contemplate dalla direttiva 2003/87/CE.

14) L'allegato I della direttiva 2003/87/CE della Commissione è stato modificato aggiungendovi l'attività «trasporto marittimo» e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'attività «combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 è stato modificato per garantire che il suo ambito di applicazione non fosse alterato dalla modifica dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

15) I modelli per la comunicazione di cui agli allegati XII e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 comprendono celle in cui gli Stati membri devono indicare la quantità di emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. E' necessario stabilire, aggiungendo la nota a piè di pagina 5 all'allegato XII e modificando la nota a piè di pagina 7 dell'allegato XV, che le emissioni generate dall'attività «trasporto marittimo» e quelle derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva non devono essere incluse nelle quantità che gli Stati membri sono tenuti a indicare in tali celle.

16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 (7), che definisce le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra delle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, è stato modificato per allinearlo alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) che disciplina la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (anno delle emissioni) non tutte le emissioni derivanti dalla combustione di biomassa devono essere comunicate come pari a zero a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ma si applica un fattore pari a zero solo se la biomassa usata soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Tale modifica incide sul calcolo delle emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, in quanto le emissioni derivanti dalla combustione di biomassa che non devono essere comunicate come pari a zero a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 determinerebbero un aumento delle emissioni soggette alla direttiva 2003/87/CE da contabilizzare ai fini del regolamento (UE) 2018/842 e una riduzione di pari valore delle emissioni calcolate a norma del regolamento (UE) 2018/842. E' pertanto opportuno chiarire negli allegati XII e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 che le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di biomassa negli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE saranno considerate pari a zero ai fini degli allegati XII e XV di detto regolamento di esecuzione.

17) Nel 2021 la Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ha deciso che, a partire dal 2024, ai fini dell'accordo di Parigi, le emissioni di gas a effetto serra della combustione di biomassa o dei processi industriali catturate e stoccate in modo permanente devono essere detratte dalle emissioni totali di ciascuna Parte.

18) Il considerando 17 del regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha riconosciuto l'importanza di un sistema dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio stoccati in modo sicuro e permanente ottenuti mediante soluzioni tecnologiche, che offra chiarezza agli Stati membri e ai gestori del mercato al fine di aumentare tali assorbimenti di carbonio. Quando questo sistema di certificazione sarà entrato in vigore, sarà possibile effettuare un'analisi della contabilizzazione di tali assorbimenti di carbonio a norma della legislazione dell'Unione.

19) La comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2024«Verso un'ambiziosa gestione industriale del carbonio per l'UE» sottolinea che le catene del valore degli assorbimenti industriali di carbonio sono fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità carbonica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il documento rileva anche, però, che gli assorbimenti industriali di carbonio non sono attualmente disciplinati né dalla direttiva 2003/87/CE, né dal regolamento (UE) 2018/842, né dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ed evidenzia l'importanza di valutare il modo migliore per fornire incentivi destinati all'assorbimento industriale del carbonio nella normativa dell'UE vigente o mediante nuovi strumenti.

20) Al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842, che non ne prevede la deduzione, le emissioni negative comunicate all'UNFCCC non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo delle emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842.

21) Per assicurare la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno indicare nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 le date in cui gli Stati membri devono estrarre i dati relativi alle emissioni totali verificate degli impianti fissi a norma della direttiva 2003/87/CE al fine di determinare le emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842.

22) A norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione valuta annualmente se gli Stati membri hanno compiuto progressi sufficienti nel soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Sebbene gli Stati membri siano tenuti a trasmettere informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra elaborate per la contabilità LULUCF a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999 solo nel 2027 e nel 2032, la comunicazione annuale di tali dati consentirebbe alla Commissione di valutare adeguatamente i progressi compiuti dagli Stati membri verso il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. E' pertanto opportuno precisare, nell'allegato XX, che gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare i dati ivi indicati annualmente.

23) La maggior parte delle informazioni richieste nell'allegato XX, tabella 1a, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 può essere ricavata automaticamente dalle CRT presentate per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra, a condizione che siano utilizzati i menu a tendina che consentono la selezione delle sottocategorie in tali tabelle. Per semplificare gli obblighi di comunicazione, gli Stati membri dovrebbero poter fare riferimento alle loro relazioni sugli inventari dei gas a effetto serra ai fini della comunicazione di determinate informazioni richieste nella tabella 1a dell'allegato XX, a condizione che utilizzino i menu a tendina. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere tenuti a comunicare informazioni sui terreni forestali gestiti e sui terreni imboschiti e le emissioni/gli assorbimenti esclusi risultanti da disturbi naturali per tali categorie di terreni, in quanto queste informazioni non possono essere recuperate dall'Agenzia europea dell'ambiente o dalla Commissione sulla base delle relazioni sugli inventari dei gas a effetto serra. Nell'allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208, la tabella 1b non sarà più necessaria a partire dal 2027, in quanto le informazioni che richiede possono essere ricavate dagli inventari delle emissioni di gas a effetto serra. Anche la corrispondente tabella riassuntiva 5a diverrà superflua a partire da quell'anno. E' pertanto opportuno sopprimere le tabelle 1b e 5a dell'allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 con effetto dal 1° gennaio 2028.

24) La procedura di cui all'allegato XXII per apportare le correzioni tecniche dovrebbe essere ulteriormente allineata agli articoli 31 e 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 per rispondere meglio alle riserve dei colegislatori riguardo alle modifiche della metodologia consentite a norma del regolamento (UE) 2018/841.

25) A seguito della revisione del regolamento (UE) 2018/841 per mezzo del regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), la conformità degli Stati membri deve essere valutata sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contabilizzati nel primo periodo di conformità (2021-2025), e sulla base di quelli comunicati per il secondo periodo di conformità (2026-2030). Il passaggio dai valori contabilizzati a quelli comunicati consentirà di razionalizzare ulteriormente gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2018/841 e dal regolamento (UE) 2018/1999. La revisione dell'ambito di applicazione e della struttura del secondo periodo di conformità richiede anche modifiche limitate dell'allegato XXV, tabelle 1a e 5b, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.

26) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.

27) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all'uso dei proventi realizzati mediante la vendita all'asta delle quote. Per garantire che gli Stati membri rispettino tale termine utilizzando i modelli di comunicazione modificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 14 maggio 2024.

28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione, del 7 agosto 2020, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (GU L 278 del 26.8.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1208/oj).

(3)

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2023-06-05).

(4)

Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).

(6)

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

(8)

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(9)

Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj).

(10)

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

(11)

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

(12)

Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

(a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) "tabella comune per la trasmissione dei dati" o "CRT" (Common Reporting Table): la tabella contenente informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e sugli assorbimenti per pozzo, che figura nell'allegato I della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (decisione 5/CMA.3);»;

(b) il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6) "schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra": lo schema che figura nell'allegato V della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi a norma della decisione 18/CMA.1.»;

2) all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Se ritiene che le informazioni di cui al primo comma non siano sufficientemente dettagliate per valutare la conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di ripresentare la relazione con informazioni sufficientemente dettagliate. Tale nuova presentazione è effettuata entro due mesi dal ricevimento della richiesta.»;

3) all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'effettuare la revisione completa di cui all'articolo 38, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e seguono la procedura stabilita all'allegato XXII.»

;

4) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Relazioni definitive sulla revisione

La Commissione informa lo Stato membro interessato della conclusione della revisione completa e gli trasmette una relazione definitiva sulla revisione entro il 30 agosto 2025, il 30 agosto 2027 e il 30 agosto 2032.»;

5) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

6) l'allegato XII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

7) l'allegato XV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

8) l'allegato XX è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

9) l'allegato XXII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

10) l'allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;

11) le tabelle 1b e 5a dell'allegato XXV sono soppresse.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2024.

Tuttavia l'articolo 1, punto 11), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN