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DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1405 DELLA COMMISSIONE, 14 marzo 2024

G.U.U.E. 17 maggio 2024, Serie L

Direttiva che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas.

Note sul recepimento

Adottata il: 14 marzo 2024

Entrata in vigore il: 6 giugno 2024

Termine per il recepimento: 14 settembre 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

1) I biocarburanti e i biogas sostenibili svolgono un ruolo importante per aumentare la quota di energia rinnovabile nei settori che si prevede dipenderanno dai combustibili liquidi nel lungo termine. La direttiva (UE) 2018/2001 ha introdotto nuove disposizioni per promuovere l'uso di biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva.

2) L'analisi di talune materie prime conformemente ai principi di cui all'articolo 28, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001 ha dimostrato che esse hanno un potenziale per essere utilizzate nella produzione di biocarburanti e biogas. Tali materie prime dovrebbero pertanto essere incluse nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.

3) Il criterio per determinare se una materia prima vada aggiunta alla parte A o alla parte B dell'allegato IX consiste nel verificare se può essere trattata soltanto con tecnologie avanzate o se può essere trattata con tecnologie mature per ottenere biocarburanti o biogas. In assenza di una definizione di "tecnologie avanzate" e "tecnologie mature" nella direttiva (UE) 2018/2001, per aggiungere materie prime alla parte A o alla parte B dell'allegato IX è opportuno prendere in considerazione una serie di fattori. Tra questi, oltre ai livelli di maturità tecnologica e commerciale, figura anche il livello di diffusione delle tecnologie. Inoltre, il livello di maturità della tecnologia varia a seconda del tipo di combustibile prodotto. Per quanto riguarda le colture intermedie e le colture coltivate su terreni pesantemente degradati, le tecnologie necessarie per trasformare tali materie prime in biocarburanti da utilizzare nel trasporto aereo non sono ancora diffuse commercialmente su larga scala, mentre sono già disponibili e diffuse su larga scala le tecnologie mature per trasformare le stesse materie prime in altri tipi di biocarburanti da utilizzare in altri settori dei trasporti, quali il biodiesel, il bioetanolo e il biogas. E' pertanto opportuno aggiungere all'allegato IX, parte A, della direttiva tali materie prime esclusivamente quando sono utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione, e all'allegato IX, parte B, della direttiva quando sono utilizzate per la produzione di altri tipi di biocarburanti utilizzati in altri settori dei trasporti

4) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente se le materie prime incluse come materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas per il trasporto continuino a soddisfare i criteri e i principi di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva sulle energie rinnovabili, in particolare la sostenibilità, nonché a garantire che gli investimenti nelle tecnologie di trasformazione più avanzate, comprese quelle necessarie per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica, non siano scoraggiati e che possano essere conseguiti gli obiettivi pertinenti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2018/2001.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

Art. 1

L'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Art. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 settembre 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. (1)

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(1)

Comma modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 maggio 2024, Serie L e da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 giugno 2024, Serie L.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 è così modificato:

1) nella parte A sono aggiunte le seguenti materie prime:

«r) Oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica;

s) Metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla produzione di pasta di legno;

t) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;

u) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, ad eccezione delle colture alimentari e foraggere, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;

v) Cianobatteri.»;

2) nella parte B sono aggiunte le seguenti materie prime:

«c) Colture danneggiate che non sono idonee all'uso nella catena alimentare umana o animale, escluse le sostanze che sono state intenzionalmente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;

d) Acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di depurazione;

e) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere e le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;

f) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, ma escluse le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione.».