
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1408 DELLA COMMISSIONE, 14 marzo 2024
G.U.U.E. 21 maggio 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione allineando un termine tecnico alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 10 giugno 2024
Applicabile dal: 10 giugno 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 6, quarto comma,
considerando quanto segue:
1) La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la direttiva (UE) 2018/2001 sostituendo in tutto il testo il termine «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto» con il termine «combustibili rinnovabili di origine non biologica», modificando la definizione. Queste modifiche hanno ampliato l'ambito di applicazione del termine sostituito nella direttiva (UE) 2018/2001, che in precedenza faceva riferimento solo ai carburanti liquidi e gassosi utilizzati nel settore dei trasporti e ora include anche i combustibili liquidi e gassosi utilizzati nel settore dell'energia elettrica, a fini non energetici nel settore industriale e nel settore del riscaldamento e raffrescamento.
2) E' opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione (3) per allinearlo alla direttiva (UE) 2018/2001 modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. Il termine «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto» dovrebbe quindi essere sostituito nel regolamento delegato dal termine «combustibili rinnovabili di origine non biologica»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).
Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (GU L 157 del 20.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj).
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/1184
Il regolamento delegato (UE) 2023/1184 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica»;
2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per determinare quando l'energia elettrica usata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica può essere considerata pienamente rinnovabile. Tali norme si applicano alla produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica mediante elettrolisi e, per analogia, a filiere di produzione meno comuni.
Le norme si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili di origine non biologica siano prodotti nel territorio dell'Unione o al di fuori di esso.»;
3) all'articolo 2, i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4) "produttore di combustibile": operatore economico che produce combustibili rinnovabili di origine non biologica;
5) "entrata in funzione": avvio della produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica o di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la prima volta o dopo una revisione della potenza dell'impianto (repowering) come definita all'articolo 2, punto 10), della direttiva (UE) 2018/2001 che abbia richiesto investimenti superiori al 30 % dell'investimento necessario per costruire un impianto nuovo analogo;»;
4) all'articolo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è collegato da una linea diretta all'impianto di produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, oppure la generazione dell'energia elettrica e la produzione dei combustibili rinnovabili di origine non biologica avvengono nello stesso impianto;
b) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell'impianto di produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica; se un impianto esistente di produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica riceve un supplemento di capacità di produzione, tale capacità è considerata parte dell'impianto esistente purché sia aggiunta nello stesso sito ed entro 36 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto iniziale;
c) l'impianto di generazione dell'energia elettrica non è collegato alla rete o, se lo è, un sistema di misurazione intelligente che misura tutti i flussi di energia elettrica provenienti dalla rete indica che per produrre i combustibili rinnovabili di origine non biologica non è stata prelevata energia elettrica dalla rete.»;
5) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 1 e la frase introduttiva del paragrafo 2, primo comma, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il produttore di combustibile può conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete se l'impianto di produzione dei combustibili rinnovabili di origine non biologica è ubicato in una zona di offerta nella quale la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili ha superato il 90 % nell'anno civile precedente e la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica non eccede il numero massimo di ore fissato in relazione alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta.
Il numero massimo di ore è calcolato moltiplicando il numero totale di ore in ciascun anno civile per la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili comunicata per la zona di offerta nella quale sono prodotti i combustibili rinnovabili di origine non biologica. La quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinata dividendo il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta, calcolato per analogia secondo le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, per la produzione lorda di energia elettrica da tutte le fonti di energia come definita all'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ad eccezione dell'acqua precedentemente pompata a monte, più le importazioni meno le esportazioni di energia elettrica da e verso la zona di offerta. Se la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili supera il 90 % in un dato anno civile, la si continua a considerare superiore al 90 % per i cinque anni civili successivi.
2. In assenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, il produttore di combustibile può conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete se l'impianto di produzione dei combustibili rinnovabili di origine non biologica è ubicato in una zona di offerta in cui l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è inferiore a 18 g CO2eq/MJ, purché siano soddisfatti i criteri seguenti:
____________
(*1) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj).»;"
b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è determinata sulla base degli ultimi dati disponibili secondo lo stesso approccio seguito per calcolare l'intensità media di carbonio dell'energia elettrica della rete nella metodologia di determinazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili rinnovabili di origine non biologica e da carburanti derivanti da carbonio riciclato stabilita nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001.»;
c) il paragrafo 3 è così modificato:
1) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'energia elettrica prelevata dalla rete e usata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica può essere conteggiata come pienamente rinnovabile anche quando è consumata nel corso di un periodo di compensazione degli sbilanciamenti durante il quale il produttore di combustibile può, sulla base di evidenze fornite dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, dimostrare che:»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'energia elettrica consumata per produrre i combustibili rinnovabili di origine non biologica ha ridotto in misura corrispondente la necessità di ridispacciamento.»;
6) all'articolo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell'impianto di produzione dei combustibili rinnovabili di origine non biologica.
Se l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato da un accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili concluso con un produttore di combustibile e non più in vigore rispondeva ai requisiti di cui al primo comma, ai fini di un nuovo accordo di compravendita si considera che tale impianto sia entrato in funzione contemporaneamente all'impianto di produzione dei combustibili rinnovabili di origine non biologica.
Se un impianto esistente di produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica riceve un supplemento di capacità di produzione, si considera che tale capacità sia entrata in funzione contemporaneamente all'impianto iniziale purché sia aggiunta nello stesso sito ed entro 36 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto iniziale;
b) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non ha ricevuto sostegno sotto forma di aiuti al funzionamento o agli investimenti, a eccezione del sostegno ricevuto prima della revisione della potenza, del sostegno finanziario destinato ai terreni o al collegamento alla rete, del sostegno che non costituisce sostegno netto, ad esempio quello rimborsato integralmente, e del sostegno agli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili che riforniscono impianti di produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione.»;
7) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Correlazione temporale
Fino al 31 dicembre 2029 la condizione di correlazione temporale di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, è considerata soddisfatta se i combustibili rinnovabili di origine non biologica sono prodotti nello stesso mese di calendario dell'energia elettrica da fonti rinnovabili generata nel quadro dell'accordo di compravendita ad essa relativo, o se sono prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile proveniente da un nuovo mezzo di stoccaggio, ubicato dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell'elettrolizzatore o dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, caricata nello stesso mese di calendario in cui è stata generata l'energia elettrica contemplata dall'accordo di compravendita.
Dal 1° gennaio 2030 la condizione di correlazione temporale è considerata soddisfatta se i combustibili rinnovabili di origine non biologica sono prodotti nello stesso periodo di un'ora dell'energia elettrica da fonti rinnovabili generata nel quadro dell'accordo di compravendita ad essa relativo, o se sono prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile proveniente da un nuovo mezzo di stoccaggio, ubicato dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell'elettrolizzatore o dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, caricata nello stesso periodo di un'ora in cui è stata generata l'energia elettrica contemplata dall'accordo di compravendita. Previa notifica alla Commissione, a partire dal 1° luglio 2027 gli Stati membri possono applicare le norme stabilite nel presente paragrafo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica prodotti nel proprio territorio.
La condizione di correlazione temporale è considerata sempre soddisfatta se i combustibili rinnovabili di origine non biologica sono prodotti in un periodo di un'ora durante il quale il prezzo di equilibrio dell'energia elettrica in esito al coupling unico del mercato del giorno prima nella zona di offerta, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (*2), è pari o inferiore a 20 EUR/MWh o inferiore a 0,36 volte il prezzo di una quota di emissione di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel periodo di riferimento in ottemperanza alle prescrizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
____________
(*2) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1222/oj)."
(*3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).»;"
8) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è ubicato in una zona di offerta interconnessa, anche in un altro Stato membro, nella quale i prezzi dell'energia elettrica nel periodo d'interesse sul mercato del giorno prima di cui all'articolo 6 sono uguali o superiori a quelli nella zona di offerta in cui sono prodotti i combustibili rinnovabili di origine non biologica;»;
9) l'articolo 8 è così modificato:
a) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«la quantità di energia elettrica usata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica, ripartita nel dettaglio come segue:»;
b) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili generata dagli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siano essi collegati direttamente a un elettrolizzatore o no, indipendentemente dal fatto che tale energia sia usata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica o per altri scopi;
c) le quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica prodotti dal produttore di combustibile.»;
10) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Certificato di conformità
A prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili di origine non biologica siano prodotti nel territorio dell'Unione o al di fuori di esso, per dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento, a seconda dei casi in linea con l'articolo 8, il produttore di combustibile può avvalersi di sistemi nazionali o sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
Se il produttore di combustibile adduce prove o dati ottenuti nell'ambito di un sistema oggetto di una decisione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, nella misura in cui tale decisione riguardi la dimostrazione della conformità all'articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della medesima direttiva per mezzo del sistema, lo Stato membro non esige dai fornitori di combustibili rinnovabili di origine non biologica ulteriori prove della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.»;
11) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Fase transitoria
Fino al 1° gennaio 2038 l'articolo 5, lettere a) e b), non si applica agli impianti di produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028. La deroga non si applica ai supplementi di capacità di produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica realizzati dopo il 1° gennaio 2028.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN