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REGOLAMENTO (UE) 2024/1350 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 14 maggio 2024

G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L

Regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147(1)

(1)

In merito all'istituzione dell'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace del presente regolamento, si rimanda al Reg. (UE) 2024/1358.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 giugno 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 16

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) e g),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

1) Nelle sue conclusioni dal titolo «Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori» del 10 ottobre 2014, il Consiglio ha riconosciuto che, tenendo presenti gli sforzi compiuti dagli Stati membri interessati da flussi migratori, tutti gli Stati membri dovrebbero dare il loro contributo al reinsediamento in modo equo ed equilibrato.

2) Il presente regolamento è basato sull'applicazione, nella sua interezza, della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («Convenzione di Ginevra»).

3) E' opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria («quadro dell'Unione») per integrare altri percorsi legali. Il quadro dell'Unione dovrebbe offrire ai più vulnerabili cittadini di paesi terzi o apolidi bisognosi di protezione internazionale l'accesso a una soluzione duratura in conformità del diritto dell'Unione e nazionale.

4) Il 19 settembre 2016 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha esortato gli Stati ad aumentare i loro sforzi di reinsediamento e ha stabilito un quadro globale di risposta per i rifugiati nel quale gli Stati mirano a offrire posti per il reinsediamento e altri percorsi legali in misura tale da consentire di soddisfare le esigenze annuali di reinsediamento individuate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Il patto globale sui rifugiati, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2018, prevede che agli Stati siano richiesti contributi volontari per istituire o ampliare la portata, le dimensioni e la qualità dei programmi di reinsediamento.

5) Nella comunicazione del 13 maggio 2015 dal titolo «Agenda europea sulla migrazione», la Commissione ha sostenuto la necessità di un approccio comune per gli sfollati bisognosi di protezione tramite il reinsediamento.

6) Nella raccomandazione agli Stati membri dell'8 giugno 2015 relativa a un programma di reinsediamento europeo, la Commissione ha raccomandato che il reinsediamento sia basato su una chiave di distribuzione equa. Alla raccomandazione hanno fatto seguito le conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015, che proponevano di reinsediare, attraverso programmi multilaterali e nazionali, 22 504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. I posti di reinsediamento sono stati distribuiti tra gli Stati membri e l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, conformemente agli impegni enunciati nell'allegato di tali conclusioni.

7) Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia, nella quale raccomandava agli Stati partecipanti di ammettere persone sfollate a causa del conflitto in Siria bisognose di protezione internazionale.

8) Nella comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa», la Commissione annunciava che avrebbe presentato una proposta su un sistema strutturato di reinsediamento volto a delineare la politica dell'Unione in materia di reinsediamento e garantire un approccio comune per l'ingresso sicuro e legale nell'Unione delle persone bisognose di protezione internazionale.

9) Nella risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di un programma permanente di reinsediamento a livello dell'Unione che preveda il reinsediamento di un numero significativo di rifugiati a fronte del numero complessivo di rifugiati che chiedono protezione nell'Unione.

10) Il 27 settembre 2017 la Commissione ha rivolto agli Stati membri una raccomandazione sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale, in risposta alla quale gli Stati membri si sono impegnati a offrire 50 039 posti di reinsediamento.

11) Sulla base delle iniziative già esistenti e nel contesto dell'attuale architettura internazionale, è opportuno istituire un quadro dell'Unione stabile e affidabile per l'ammissione di cittadini di paesi terzi o apolidi che sono bisognosi di protezione internazionale, da attuarsi conformemente ad un piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell'Unione («piano dell'Unione»), che dovrebbe rispettare pienamente le indicazioni concrete degli Stati membri riguardo ai loro impegni.

12) Il quadro dell'Unione dovrebbe collocarsi nel contesto degli sforzi internazionali di reinsediamento e ammissione umanitaria. Il contributo del quadro dell'Unione nel rispondere alle esigenze globali di reinsediamento e ammissione umanitaria dovrebbe aiutare a rafforzare il partenariato dell'Unione con i paesi terzi, allo scopo di dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale, alleviando la pressione su tali paesi, promuovendone la capacità di migliorare le condizioni di accoglienza e protezione internazionale e riducendo i movimenti irregolari e pericolosi successivi di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale, nel contesto della migrazione.

13) Al fine di contribuire ad aumentare gli sforzi di reinsediamento e ammissione umanitaria e ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali, si dovrebbero definire una procedura comune come pure criteri di ammissibilità e motivi di rifiuto dell'ammissione, nonché principi comuni in relazione allo status da accordare alle persone ammesse.

14) La procedura comune di ammissione dovrebbe essere basata sulle esperienze finora acquisite e sulle norme attualmente applicate dagli Stati membri e, ove applicabile, dall'UNHCR in materia di reinsediamento e di ammissione umanitaria.

15) L'ammissione di familiari di cittadini di paesi terzi o apolidi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, o di cittadini dell'Unione, non dovrebbe pregiudicare i diritti sanciti dalla direttiva 2003/86/CE del Consiglio (4) e dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o il diritto nazionale in materia di ricongiungimento familiare. Tale ammissione dovrebbe pertanto riguardare prioritariamente i familiari che non rientrano nell'ambito di applicazione di tali direttive o del pertinente diritto nazionale, o che non possono essere ricongiunti con le rispettive famiglie per altri motivi.

16) Al fine di garantire l'unità del nucleo familiare, tutti i familiari in relazione ai quali uno Stato membro intende svolgere una procedura di ammissione, che sono ammissibili e che non rientrano nei motivi di rifiuto dovrebbero, di norma e nella misura del possibile, essere ammessi insieme. Qualora ciò non sia possibile, i familiari non ammessi insieme dovrebbero essere ammessi al più presto in un secondo tempo. Nel determinare i parametri applicabili a una determinata famiglia dalla quale dipende il cittadino di paese terzo o l'apolide di cui al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero riconoscere che i membri della famiglia estesa possono rappresentare l'ultima risorsa per le persone che dipendono esclusivamente dalla famiglia come fonte di sopravvivenza e di sostegno psicologico e affettivo.

17) Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le persone in relazione alle quali svolgere una procedura di ammissione, anche in base a considerazioni relative alla composizione familiare. Al momento di operare tale scelta, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio dell'unità del nucleo familiare. Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di dimostrare l'esistenza di un vincolo familiare.

18) Il concetto di pericolo per la salute pubblica è inteso come una malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità.

19) Una procedura di ammissione comprende le seguenti fasi: segnalazione, ove applicabile, identificazione, registrazione, valutazione e una conclusione in merito all'ammissione, nonché, in caso di reinsediamento, una decisione riguardo al riconoscimento della protezione internazionale o, in caso di ammissione umanitaria, una decisione riguardo al riconoscimento della protezione internazionale o dello status umanitario a norma del diritto nazionale.

20) Una conclusione positiva sull'ammissione significa che una persona in relazione alla quale è stata condotta una procedura di ammissione ai fini del reinsediamento o dell'ammissione umanitaria è stata accettata per l'ammissione dallo Stato membro che è giunto a tale conclusione. Una conclusione negativa in merito all'ammissione significa che la persona in questione non è stata accettata ai fini dell'ammissione dallo Stato membro interessato.

21) Prima di accordare la protezione internazionale, è opportuno procedere a una valutazione completa delle esigenze di protezione internazionale del cittadino di paese terzo o dell'apolide.

22) Nel caso di un'ammissione di emergenza, dovrebbe essere accelerata la valutazione dei requisiti per l'ammissione stabiliti a norma del presente regolamento. L'ammissione di emergenza non dovrebbe essere necessariamente legata alle regioni o ai paesi terzi da cui deve avvenire l'ammissione a norma del presente regolamento. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad offrire posti per l'ammissione di emergenza.

23) Una procedura di ammissione dovrebbe concludersi prima possibile, accordando nel contempo agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame adeguato di ciascun caso. Gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per garantire che il cittadino di paese terzo o l'apolide sulla cui ammissione si è giunti a una conclusione positiva entri nel loro territorio entro dodici mesi dalla data in cui è stata raggiunta tale conclusione.

24) Tutti i dati personali delle persone cui è stata riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario nazionale conformemente al presente regolamento dovrebbero essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro registrazione a livello nazionale. Tale periodo di cinque anni dovrebbe essere considerato sufficiente ai fini della procedura di ammissione, in quanto la maggior parte di tali persone avrà soggiornato per diversi anni nell'Unione e avrà ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro. Poiché, ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere rifiutata l'ammissione ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi a cui nei tre anni precedenti l'ammissione è stata rifiutata l'ammissione in un altro Stato membro poiché sussistevano ragionevoli motivi per ritenere che essi rappresenterebbero un pericolo per la comunità, l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica dello Stato membro che ha esaminato il fascicolo di ammissione o perché è stata effettuata una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen o in una banca dati nazionale di uno Stato membro ai fini del rifiuto di ingresso dovrebbe essere loro rifiutata l'ammissione a norma del presente regolamento e i loro dati dovrebbero essere conservati per un periodo di tre anni dalla data in cui è stata raggiunta la conclusione negativa in merito all'ammissione. Poiché ai cittadini di paesi terzi che, nei tre anni precedenti l'ammissione, non hanno espresso o hanno revocato il loro consenso a essere ammessi in un particolare Stato membro potrebbe essere rifiutata l'ammissione ai sensi del presente regolamento, i dati dovrebbero essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di interruzione della procedura. Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati personali così a lungo. I dati personali appartenenti a un cittadino di paese terzo o a un apolide dovrebbero essere cancellati immediatamente e in via definitiva una volta che tale persona abbia ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro.

25) Non vi è alcun diritto a chiedere l'ammissione o a essere ammessi da uno Stato membro. Inoltre, non vi è l'obbligo per gli Stati membri di ammettere una persona a norma del presente regolamento.

26) Il reinsediamento dovrebbe essere il principale tipo di ammissione, da integrare con l'ammissione umanitaria e l'ammissione di emergenza, a seconda dei casi, in funzione delle circostanze specifiche.

27) Il quadro dell'Unione dovrebbe avere l'obiettivo di fare in modo che tutti gli Stati membri contribuiscano all'attuazione del piano dell'Unione e intensifichino gli sforzi di reinsediamento e ammissione umanitaria al fine di contribuire in modo significativo alla risposta alle esigenze globali di reinsediamento, anche nei casi di emergenza.

28) A tal fine il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbe fornire un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari per ciascuna persona ammessa in conformità del quadro dell'Unione, nonché per le azioni volte a creare infrastrutture e servizi idonei all'attuazione del quadro dell'Unione.

29) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo»), istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dovrebbe sostenere gli Stati membri, su loro richiesta e in conformità del suo mandato, nell'attuazione del piano dell'Unione, ad esempio fornendo loro assistenza nell'attuazione di alcuni elementi della procedura di ammissione nonché coordinando la cooperazione tecnica e facilitando la condivisione delle infrastrutture tra di essi.

30) E' opportuno promuovere la condivisione di buone prassi tra gli attori del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria nei consessi pertinenti, compreso nelle consultazioni sul reinsediamento e i percorsi complementari.

31) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del quadro dell'Unione, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per stabilire e modificare il piano biennale dell'Unione, che stabilisce il numero totale di persone da ammettere e contiene indicazioni circa la percentuale di tale numero da destinare al reinsediamento, all'ammissione umanitaria e all'ammissione di emergenza, dettagli sulla partecipazione degli Stati membri al piano dell'Unione e i loro contributi al numero totale di persone da ammettere, una descrizione del gruppo o dei gruppi specifici di persone a cui dovrebbe applicarsi il piano dell'Unione e la specificazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire l'ammissione.

32) L'attribuzione di tali competenze di esecuzione al Consiglio è giustificata dal fatto che tali competenze di esecuzione si riferiscono a poteri esecutivi nazionali concernenti l'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri.

33) Modifiche al piano dell'Unione per tenere conto di nuove circostanze potrebbero includere contributi relativi a nuove regioni o ad altri paesi terzi che rispettino le indicazioni su base volontaria formulate dagli Stati membri nel comitato ad alto livello per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria (comitato ad alto livello), mediante la ridistribuzione di contributi esistenti o nuovi.

34) Le competenze di esecuzione di cui sopra dovrebbero essere esercitate sulla base di una proposta della Commissione relativa al numero totale di persone da ammettere e alla specificazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire l'ammissione, nel pieno rispetto delle indicazioni su base volontaria formulate dagli Stati membri nel comitato ad alto livello prima della presentazione della proposta. La Commissione dovrebbe presentare la sua proposta di piano dell'Unione contemporaneamente alla proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione nell'anno precedente il periodo di due anni in cui è prevista l'attuazione del piano dell'Unione stesso. Ove necessario, la Commissione dovrebbe presentare la sua proposta di modifica del piano dell'Unione contemporaneamente alla corrispondente proposta di progetto di bilancio rettificativo. Il Consiglio dovrebbe cercare di adottare la proposta entro due mesi.

35) Le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo dovrebbero applicarsi non appena una persona ammessa alla quale è stata accordata la protezione internazionale arriva sul territorio dello Stato membro interessato oppure, laddove la protezione internazionale sia accordata dopo l'arrivo della persona in questione nel territorio dello Stato membro, dal momento in cui a tale persona è accordata la protezione internazionale.

36) L'integrazione delle persone ammesse nella rispettiva società di accoglienza è importante per l'esito positivo della procedura di ammissione. Le persone ammesse dovrebbero godere dello stesso accesso degli altri beneficiari di protezione internazionale alle misure di integrazione, in conformità del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere la partecipazione a tali misure di integrazione solo se esse sono facilmente accessibili, disponibili e gratuite. Gli Stati membri dovrebbero inoltre offrire, ove ritenuto fattibile, un programma di orientamento pre-partenza ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi. Tale programma potrebbe includere informazioni su loro diritti e obblighi, lezioni di lingua e informazioni sulla situazione sociale, culturale e politica dello Stato membro. Tali informazioni potrebbero anche essere fornite dopo l'ingresso nel territorio dello Stato membro in questione o essere incluse nelle misure di integrazione, tenendo conto delle particolari vulnerabilità della persona ammessa. Gli Stati membri dovrebbero potere altresì predisporre programmi di orientamento successivi all'arrivo, adeguati alle esigenze delle persone ammesse, al fine di guidare tali persone soprattutto in termini di apprendimento della lingua dello Stato membro di accoglienza, istruzione e accesso al mercato del lavoro, tenendo conto delle loro specifiche vulnerabilità. Secondo modalità che devono essere definite dagli Stati membri, per quanto possibile, le parti interessate quali gli enti locali e le persone già ammesse dovrebbero essere coinvolte nell'attuazione di tali programmi.

37) I movimenti secondari di tutte le persone ammesse ai sensi del presente regolamento, compreso nei casi in cui è stato accordato lo status umanitario a norma del diritto nazionale, dovrebbero essere scoraggiati. Gli Stati membri, nel quadro del diritto e delle politiche dell'Unione, dovrebbero cooperare efficacemente e riammettere, senza indebiti ritardi, coloro che sono stati ammessi a norma del presente regolamento e che si trovano in uno Stato membro in cui non hanno il diritto di soggiornare.

38) Fatto salvo il diritto di presentare domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono, nel caso dell'ammissione umanitaria, giungere a una conclusione in merito all'ammissione di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel proprio territorio sulla base di una valutazione iniziale e accordare alla persona in questione lo status umanitario a norma del diritto nazionale.

39) Lo status umanitario a norma del diritto nazionale dovrebbe prevedere diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347 per i beneficiari di protezione sussidiaria. Tale status dovrebbe essere revocato solo nel caso in cui emergano nuove circostanze o nuovi elementi di prova in relazione all'ammissibilità dell'interessato dopo che è stata adottata una decisione sul riconoscimento dello status.

40) In conformità del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), al fine di tenere conto in modo esauriente degli sforzi di ciascuno Stato membro è opportuno prendere in considerazione, nella valutazione della situazione generale dell'Unione nel contesto della relazione annuale europea sull'asilo e la migrazione, il numero di cittadini di paesi terzi ammessi dagli Stati membri attraverso i programmi di reinsediamento o di ammissione umanitaria dell'Unione e nazionali.

41) Data a sua competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri disposti ad ammetterle, l'UNHCR dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel quadro dell'Unione. Dovrebbe essere possibile invitare gli attori internazionali, oltre all'UNHCR, come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione.

42) E' opportuno istituire un comitato ad alto livello per consultare i portatori di interessi sull'attuazione del quadro dell'Unione. Il comitato ad alto livello dovrebbe fornire consulenza alla Commissione su questioni inerenti all'attuazione del quadro dell'Unione, tra cui il numero raccomandato di persone da ammettere e le regioni o i paesi terzi da cui effettuare l'ammissione, tenuto conto delle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. Il comitato ad alto livello dovrebbe poter formulare raccomandazioni. La Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a indicare, su base volontaria, nella riunione del comitato ad alto livello, i dettagli della loro partecipazione, compresi il tipo di ammissione e i paesi da cui dovrà avvenire l'ammissione, e dei loro contributi al numero totale di persone da ammettere nell'ambito del piano dell'Unione.

43) Per le loro attività di reinsediamento e di ammissione umanitaria svolte nel quadro del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero ricevere adeguati finanziamenti dal bilancio generale dell'Unione. Per garantire un funzionamento corretto e sostenibile del quadro dell'Unione, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1147.

44) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento, ad esempio contribuendo con posti supplementari rispetto al numero totale di persone da ammettere in base al piano dell'Unione.

45) E' opportuno garantire la complementarità con le iniziative di reinsediamento e di ammissione umanitaria svolte nel quadro dell'Unione.

46) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe pertanto essere attuato in modo coerente con tali diritti e principi, in particolare per quanto riguarda i diritti del minore, il diritto al rispetto della vita familiare e il principio generale di non discriminazione.

47) E' opportuno che il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità degli Stati membri nel quadro del presente regolamento sia svolto in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

48) E' opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia per l'asilo nel quadro del presente regolamento sia conforme con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nonché con il regolamento (UE) 2021/2303 e rispetti i principi di necessità e proporzionalità.

49) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire un quadro dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del quadro dell'Unione per il reinsediamento, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

50) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

51) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 125 del 21.4.2017.

(2)

GU C 207 del 30.6.2017.

(3)

Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2024.

(4)

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003).

(5)

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).

(6)

Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021).

(7)

Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021).

(8)

Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI:: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

(9)

Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013(GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(10)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(11)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento:

a) istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria («quadro dell'Unione») finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro, conformemente al presente regolamento:

i) protezione internazionale; oppure

ii) status umanitario a norma del diritto nazionale che preveda diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti agli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347 per i beneficiari di protezione sussidiaria; e

b) stabilisce norme in materia di ammissione, mediante il reinsediamento o l'ammissione umanitaria, di cittadini di paesi terzi o di apolidi nel territorio degli Stati membri ai fini dell'attuazione del regolamento stesso.

2. Il presente regolamento non stabilisce il diritto per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di chiedere l'ammissione o di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro.

3. Il presente regolamento non impone agli Stati membri l'obbligo di ammettere un cittadino di paese terzo o un apolide.

4. Gli Stati membri contribuiscono al piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell'Unione («piano dell'Unione») di cui all'articolo 8 su base volontaria. Le indicazioni fornite dagli Stati membri in sede di comitato ad alto livello per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, istituito a norma dell'articolo 11, in relazione ai dettagli della loro partecipazione, compresi il tipo di ammissione e le regioni o i paesi terzi da cui dovrà avvenire l'ammissione, nonché del loro contributo al numero totale di persone da ammettere nell'ambito del piano dell'Unione, sono volontarie.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «reinsediamento»: l'ammissione nel territorio di uno Stato membro, a seguito di una segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), di un cittadino di paese terzo o di un apolide, che proviene da un paese terzo verso il quale è stato sfollato e che:

a) soddisfa le condizioni per l'ammissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;

b) non rientra nei motivi di rifiuto di cui all'articolo 6; e

c) al quale è stata accordata la protezione internazionale in conformità del diritto dell'Unione e nazionale ed è stata offerta una soluzione duratura;

2) «protezione internazionale»: la protezione internazionale quale definita all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1347;

3) «ammissione umanitaria»: l'ammissione nel territorio di uno Stato membro, a seguito, ove richiesto da uno Stato membro, di una segnalazione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo»), dell'UNHCR o di altri organismi internazionali competenti, di un cittadino di paese terzo o di un apolide proveniente da un paese terzo verso il quale è stato sfollato con la forza e che, almeno, in base a una valutazione iniziale:

a) soddisfa le condizioni per l'ammissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b) non rientra nei motivi di rifiuto di cui all'articolo 6; e

c) beneficia di protezione internazionale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 17, del presente regolamento o di uno status umanitario a norma del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti agli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347 per i beneficiari di protezione sussidiaria;

4) «ammissione di emergenza»: l'ammissione attraverso reinsediamento o ammissione umanitaria di persone con necessità urgenti di protezione legale o fisica o con esigenze mediche immediate.

Art. 3

Quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria

Il quadro dell'Unione:

a) prevede l'arrivo legale e sicuro, nel territorio di uno Stato membro, di cittadini di paesi terzi o apolidi che soddisfano le condizioni per l'ammissione e non rientrano nei motivi di rifiuto previsti dal presente regolamento, al fine di accordare loro protezione internazionale in conformità del presente regolamento o uno status umanitario a norma del diritto nazionale, di cui all'articolo 2, punto 3), lettera c), e incoraggia tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi in tal senso;

b) concorre ad accrescere il contributo dell'Unione alle iniziative internazionali di reinsediamento e ammissione umanitaria, al fine di aumentare il numero complessivo di posti di reinsediamento e ammissione umanitaria disponibili;

c) contribuisce a rafforzare i partenariati dell'Unione con i paesi terzi nelle regioni verso le quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale.

Art. 4

Determinazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento o l'ammissione umanitaria dell'Unione

La determinazione delle regioni o dei paesi terzi da cui avviene il reinsediamento o l'ammissione umanitaria dell'Unione si basa principalmente:

a) sulle Projected Global Resettlement Needs (esigenze globali di reinsediamento previste) dell'UNHCR;

b) sui margini di miglioramento del quadro di protezione e di ampliamento degli spazi di protezione nei paesi terzi;

c) sulla portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento o ammissione umanitaria assunti dai paesi terzi, al fine di contribuire collettivamente a rispondere alle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR.

Art. 5

Condizioni per l'ammissione

1. Ai fini del reinsediamento, possono beneficiare dell'ammissione i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi, a condizione di appartenere ad almeno una delle categorie di cui al paragrafo 3, lettera a):

a) cittadini di paesi terzi i quali, per il timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, quali definiti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1347, si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolidi che si trovano fuori dal paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono fare ritorno in tale paese; oppure

b) cittadini di paesi terzi i quali si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza, o apolidi che si trovano fuori dal paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel paese di origine o, nel caso degli apolidi, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un danno grave, come definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, e i quali non possono o, a causa di tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di tale paese.

Sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui al presente paragrafo le persone la cui protezione o assistenza da parte degli organi o delle agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR sia cessata per qualsiasi motivo, senza che la loro posizione sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Ai fini dell'ammissione umanitaria, possono beneficiare dell'ammissione i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi, a condizione che, per lo meno in base a una valutazione iniziale, appartengano anche ad almeno una delle categorie di cui al paragrafo 3:

a) cittadini di paesi terzi i quali, per il timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, quali definiti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1347, si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolidi che si trovano fuori dal paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non possono o, a causa di siffatto timore, non vogliono farvi ritorno; oppure

b) cittadini di paesi terzi i quali si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza, o apolidi che si trovano fuori dal paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel paese di origine o, nel caso degli apolidi, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un danno grave, come definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, e i quali non possono o, a causa di tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di tale paese.

Sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui al presente paragrafo le persone la cui protezione o assistenza da parte degli organi o delle agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR sia cessata per qualsiasi motivo, senza che la loro posizione sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite.

3. Per potere beneficiare dell'ammissione a norma del presente articolo, un cittadino di paese terzo o un apolide deve appartenere anche ad almeno una delle seguenti categorie:

a) persone vulnerabili, tra cui:

i) donne e ragazze a rischio;

ii) minori, compresi i minori non accompagnati;

iii) persone sopravvissute a violenze o torture, anche inflitte per motivi di genere o di orientamento sessuale;

iv) persone bisognose di protezione legale e/o fisica, anche per quanto riguarda la protezione dal respingimento;

v) persone con esigenze mediche, anche nel caso in cui le terapie salvavita non siano disponibili nel paese verso il quale sono state sfollate con la forza;

vi) persone con disabilità;

vii) persone per le quali non è prevedibile alcuna soluzione alternativa duratura, in particolare quelle la cui condizione di rifugiato si protrae;

b) in caso di ammissione umanitaria, i familiari, elencati al paragrafo 4, di cittadini di paesi terzi o apolidi legalmente residenti in uno Stato membro o di cittadini dell'Unione.

4. Al fine di garantire l'unità del nucleo familiare, possono beneficiare dell'ammissione anche i seguenti familiari di cittadini di paesi terzi o apolidi da ammettere:

a) il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato sui cittadini di paesi terzi o sugli apolidi equiparino la situazione delle coppie di fatto a quelle delle coppie sposate;

b) i figli minori a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali, adottivi o riconosciuti secondo le definizioni del diritto nazionale;

c) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, di un minore non coniugato;

d) i fratelli e le sorelle;

e) cittadini di paesi terzi o apolidi che siano dipendenti dall'assistenza del figlio, del genitore o di altro familiare a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia mentale o fisica grave, grave disabilità o età avanzata, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese di origine, che il figlio o il genitore o il familiare sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Nell'applicare il presente paragrafo, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore. Qualora il cittadino di paese terzo o l'apolide sia un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia individuabile nella famiglia d'origine del minore.

Art. 6

Motivi di rifiuto dell'ammissione

1. L'ammissione ai sensi del presente regolamento è rifiutata ai seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi:

a) persone a cui le autorità competenti del paese nel quale hanno stabilito la residenza riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti;

b) persone in relazione alle quali sussistono fondati motivi per ritenere che:

i) abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;

ii) abbiano commesso un reato grave;

iii) si siano rese colpevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

c) persone per le quali sussistono ragionevoli motivi per ritenere che rappresentino un pericolo per la comunità, l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica dello Stato membro che esamina il fascicolo di reinsediamento;

d) persone per le quali è stata effettuata una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen o in una banca dati nazionale di uno Stato membro ai fini del rifiuto di ingresso;

e) persone a cui sono stati riconosciuti la protezione internazionale o uno status umanitario nazionale, di cui all'articolo 2, punto 3), lettera c);

f) persone a cui uno Stato membro ha rifiutato l'ammissione in conformità della lettera c) o d) del presente comma nei tre anni precedenti all'ammissione.

La lettera b) del primo comma si applica anche alle persone che istigano, o che altrimenti concorrono, alla commissione dei reati o atti ivi menzionati.

2. L'ammissione può essere rifiutata ai seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi:

a) persone che, nei tre anni precedenti l'ammissione, non hanno espresso o hanno revocato il consenso a essere ammesse in un particolare Stato membro, a norma dell'articolo 7, a condizione che siano state informate delle conseguenze di tale revoca in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera b);

b) persone che hanno commesso uno o più reati non contemplati dal paragrafo 1, primo comma, lettera b), i quali sarebbero passibili di una pena massima non inferiore a un anno di reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro che esamina il fascicolo di ammissione, a meno che l'azione penale o la pena non siano cadute in prescrizione o, nel caso di condanna per un tale reato, l'iscrizione della condanna non sia stata cancellata dal casellario giudiziario nazionale, in conformità del diritto dello Stato membro che esamina il fascicolo di ammissione;

c) persone che rifiutano di partecipare a un programma di orientamento pre-partenza di cui all'articolo 9, paragrafo 22;

d) persone a cui lo Stato membro non è in grado fornire il sostegno adeguato di cui necessitano in ragione della loro vulnerabilità.

3. I motivi previsti dal presente articolo si applicano a condizione che non sia operata alcuna discriminazione fondata, tra l'altro, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Art. 7

Consenso

1. La procedura di ammissione di cui all'articolo 9 si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che hanno espresso il consenso a essere ammessi e non lo hanno successivamente revocato, fra l'altro rifiutando l'ammissione in un particolare Stato membro.

2. Se un cittadino di paese terzo o un apolide non fornisce i dati o le informazioni essenziali disponibili per lo svolgimento della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, o non partecipa al colloquio personale di cui all'articolo 9, paragrafo 6, si può ritenere che tale persona abbia implicitamente revocato il consenso all'ammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che l'interessato non sia stato informato a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, adempia gli obblighi entro un termine ragionevole o sia in grado di dimostrare che la mancata comunicazione di dati o informazioni o la mancata partecipazione al colloquio personale sono dovute a circostanze che non dipendono dalla sua volontà.

Art. 8

Piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell'Unione

1. Sulla base di una proposta della Commissione il Consiglio adotta, mediante atto di esecuzione, un piano biennale di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell'Unione (piano dell'Unione) nell'anno precedente il biennio in cui deve essere attuato.

La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo della sua proposta di progetto di piano dell'Unione e il Consiglio tiene regolarmente informato il Parlamento europeo dello stato di avanzamento dell'adozione del piano dell'Unione.

Il Consiglio informa senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione del progetto definitivo di piano dell'Unione. Il Consiglio trasmettono senza indugio il piano dell'Unione al Parlamento europeo non appena adottato.

2. Nell'attuare il presente articolo, il Consiglio e la Commissione tengono in debito conto l'esito delle riunioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito ai sensi dell'articolo 11 e le proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR.

3. Il piano dell'Unione include:

a) il numero totale di persone da ammettere nel territorio degli Stati membri, con l'indicazione, rispettivamente, della percentuale di persone che devono essere oggetto di reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza; la percentuale di persone oggetto di reinsediamento non è inferiore al 60 % circa del numero totale di persone da ammettere;

b) i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri e ai loro contributi al numero totale di persone da ammettere e la percentuale di persone che devono essere oggetto di reinsediamento, ammissione umanitaria e ammissione di emergenza in conformità della lettera a) del presente paragrafo, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dagli Stati membri in sede di comitato ad alto livello per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito ai sensi dell'articolo 11;

c) una specificazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento o l'ammissione umanitaria ai sensi dell'articolo 4.

4. Il piano dell'Unione può comprendere, se necessario:

a) una descrizione del gruppo o dei gruppi specifici di cittadini di paesi terzi o apolidi a cui si dovrà applicare il piano dell'Unione;

b) disposizioni sul coordinamento locale e la cooperazione pratica tra gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia per l'asilo in conformità dell'articolo 10, e con i paesi terzi, l'UNHCR e altri partner pertinenti.

5. L'ammissione di emergenza si applica indipendentemente dalle regioni o dai paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento o l'ammissione umanitaria.

6. Se necessario alla luce di nuove circostanze, come una crisi umanitaria imprevista che si verifichi al di fuori delle regioni o dei paesi terzi inclusi nel piano dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica eventualmente il piano, ad esempio aggiungendo regioni o paesi terzi a quelli da cui deve avvenire l'ammissione ai sensi dell'articolo 4.

Art. 9

Procedura di ammissione

1. Nel caso del reinsediamento, ai fini dell'attuazione del piano dell'Unione gli Stati membri chiedono all'UNHCR di segnalare loro i cittadini di paesi terzi o gli apolidi.

Nel caso dell'ammissione umanitaria, ai fini dell'attuazione del piano dell'Unione, gli Stati membri possono chiedere all'Agenzia per l'asilo, all'UNHCR, o a un altro organismo internazionale competente di segnalare loro i cittadini di paesi terzi o gli apolidi.

2. Uno Stato membro valuta se i cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 rientrano nel campo di applicazione del piano dell'Unione.

Uno Stato membro può dare preferenza a un cittadino di paese terzo o un apolide che abbia:

a) legami familiari con cittadini di paesi terzi o apolidi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o con cittadini dell'Unione;

b) legami sociali comprovati o altre caratteristiche che possano facilitare l'integrazione nello Stato membro che svolge una procedura di ammissione, ivi comprese le competenze linguistiche appropriate o un soggiorno precedente in tale Stato membro;

c) particolari esigenze di protezione o vulnerabilità.

3. Dopo aver identificato un cittadino di paese terzo o un apolide che rientra nell'ambito di applicazione del piano dell'Unione e riguardo al quale intende svolgere una procedura di ammissione, uno Stato membro registra le seguenti informazioni relative a tale persona:

a) nome, data di nascita, sesso e cittadinanza del cittadino di paese terzo o dell'apolide;

b) il tipo e il numero di qualsiasi documento di identità o di viaggio del cittadino di paese terzo o dell'apolide; e

c) data e luogo della registrazione e autorità che effettua la registrazione.

Al momento della registrazione possono essere raccolti dati aggiuntivi necessari per l'attuazione dei paragrafi 6 e 9.

4. Gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi o gli apolidi riguardo ai quali svolgono una procedura di ammissione:

a) degli obiettivi e delle diverse fasi della procedura di ammissione;

b) delle conseguenze derivanti dalla revoca del consenso di cui all'articolo 7 e dal rifiuto di partecipare a qualsiasi programma di orientamento prima della partenza di cui al paragrafo 22 del presente articolo.

5. Al momento della raccolta dei dati personali, gli Stati membri comunicano ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi riguardo ai quali svolgono una procedura di ammissione, per iscritto e se necessario oralmente, le informazioni che sono tenuti a fornire a norma del regolamento (UE) 2016/679. Tali informazioni sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro, adeguato ai bisogni di minori e di persone con esigenze specifiche e in una lingua che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi capiscono o che ragionevolmente si prevede capiscano.

6. Gli Stati membri valutano se i cittadini di paesi terzi o gli apolidi riguardo ai quali svolgono una procedura di ammissione rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 e non rientrano nei motivi di rifiuto di cui all'articolo 6.

Gli Stati membri effettuano tale valutazione, in particolare, sulla base di prove documentali, comprese eventuali informazioni dell'UNHCR sul fatto che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi possono essere considerati rifugiati, sulla base di un colloquio personale, o di una combinazione dei due elementi.

7. Nel caso del reinsediamento, gli Stati membri chiedono che l'UNHCR valuti in modo completo se i cittadini di paesi terzi o gli apolidi oggetto di una procedura di ammissione:

a) rientrano nell'ambito di applicazione del piano dell'Unione;

b) rientrano in una delle categorie di vulnerabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), o hanno legami familiari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, motivando tale valutazione;

c) possono essere considerati rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

Gli Stati membri possono chiedere che siano presi in considerazione i criteri di cui al paragrafo 2, secondo comma.

8. Nel caso dell'ammissione umanitaria, gli Stati membri possono chiedere che l'UNHCR valuti se i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che sono stati segnalati loro dall'UNHCR:

a) possono essere considerati rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra;

b) rientrano in una delle categorie di vulnerabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), o hanno legami familiari in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b).

Gli Stati membri possono chiedere che siano presi in considerazione i criteri di cui al paragrafo 2, secondo comma.

9. Gli Stati membri giungono a una conclusione in merito all'ammissione di cittadini di paesi terzi o apolidi sulla base della valutazione di cui al paragrafo 6 non appena possibile e non oltre sette mesi dalla data della registrazione. Gli Stati membri possono estendere tale termine di tre mesi, qualora il caso comporti questioni complesse in fatto o in diritto.

10. Nel caso dell'ammissione di emergenza, gli Stati membri giungono quanto prima a una conclusione e si adoperano per farlo entro un mese dalla data della registrazione.

11. Gli Stati membri interrompono una procedura di ammissione per la quale i cittadini di paesi terzi o gli apolidi abbiano revocato il loro consenso a essere ammessi ai sensi dell'articolo 7.

Uno Stato membro può interrompere la procedura di ammissione nei seguenti casi:

a) se giunge alla conclusione che il numero totale di cittadini di paesi terzi o apolidi ammessi supera il contributo stabilito nel piano dell'Unione;

b) se giunge alla conclusione che è opportuno dare preferenza ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui al paragrafo 2, lettera c);

c) se giunge alla conclusione che non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 9 per motivi che non dipendono dalla sua volontà.

Fatto salvo il capo V del regolamento (UE) 2016/679, il motivo dell'interruzione è comunicato all'UNHCR qualora ciò si riveli necessario per consentire all'UNHCR di svolgere i suoi compiti in materia di segnalazione di cittadini di paesi terzi o apolidi a Stati membri o a paesi terzi in conformità del presente regolamento o del suo mandato, a meno che non prevalgano motivi imperativi di interesse pubblico contrari.

12. Gli Stati membri conservano i dati delle persone a cui riconoscono la protezione internazionale o lo status umanitario ai sensi della legislazione nazionale conformemente al presente Regolamento per cinque anni dalla data di registrazione. Nel caso di persone a cui è stata rifiutata l'ammissione per qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), tali dati sono conservati per un periodo di tre anni dalla data in cui è stata raggiunta la conclusione negativa in merito all'ammissione.

Alla scadenza del periodo considerato, gli Stati membri cancellano i dati. Gli Stati membri cancellano i dati relativi a una persona che abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza di tale periodo non appena vengano a conoscenza di questo fatto.

Se uno Stato membro interrompe una procedura di ammissione ai sensi del paragrafo 11, primo comma, esso conserva i dati relativi alla persona interessata per tre anni a decorrere dalla data dell'interruzione. Se uno Stato membro interrompe la procedura di ammissione ai sensi del paragrafo 11, secondo comma, esso cancella i dati relativi alla persona interessata il giorno di tale interruzione.

13. Se la conclusione da parte di uno Stato membro a norma del paragrafo 9 è negativa, il cittadino di paese terzo o l'apolide interessato non viene ammesso in tale Stato membro.

Fatto salvo il capo V del regolamento (UE) 2016/679, il motivo di una conclusione negativa è comunicato all'UNHCR qualora ciò si riveli necessario per consentire all'UNHCR di svolgere i suoi compiti in materia di segnalazione di cittadini di paesi terzi o apolidi a Stati membri o a paesi terzi in conformità del presente regolamento o del suo mandato, a meno che non vi siano motivi imperativi di interesse pubblico contrari.

Ogni Stato membro che sia giunto a una conclusione negativa di cui al primo comma può richiedere di essere consultato da un altro Stato membro durante l'esame del fascicolo di ammissione da parte di tale altro Stato membro.

14. Se la conclusione raggiunta da uno Stato membro a norma del paragrafo 9 è positiva, i paragrafi da 15 a 22 si applicano prima o dopo l'ingresso della persona interessata nel suo territorio.

15. Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo adotta una decisione per riconoscere lo status di rifugiato qualora il cittadino di paese terzo o l'apolide possa essere considerato un rifugiato, o lo status di protezione sussidiaria qualora il cittadino di paese terzo o l'apolide sia ammissibile alla protezione sussidiaria.

Tale decisione produce gli stessi effetti della decisione che riconosce lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 13 o 18 del regolamento (UE) 2024/1347 dopo che l'interessato è entrato nel territorio di uno Stato membro.

Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli in conformità di quelle previste dall'articolo 13 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (1).

16. Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo adotta una decisione per rilasciare un permesso di soggiorno nel caso di un familiare di cittadino di paese terzo o di apolide interessato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, che non soddisfi individualmente i requisiti per beneficiare della protezione internazionale.

Tale decisione produce gli stessi effetti della decisione di rilasciare un permesso di soggiorno di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1347 dopo che l'interessato è entrato nel territorio di uno Stato membro.

17. Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo può, nel caso dell'ammissione umanitaria, riconoscere protezione internazionale o, fatto salvo il diritto di presentare domanda di protezione internazionale, uno status umanitario a norma del diritto nazionale che preveda diritti e obblighi equivalenti a quelli degli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347 per i beneficiari di protezione sussidiaria.

Tale decisione ha effetto dopo che la persona interessata è entrata nel territorio dello Stato membro.

18. Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo adotta una decisione per rilasciare un permesso di soggiorno nel caso di un familiare di cittadino di paese terzo o di apolide interessato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, che non soddisfi individualmente i requisiti per beneficiare della protezione internazionale o lo status umanitario a norma del diritto nazionale di cui all'articolo 2, punto 3), lettera c).

Tale decisione produce gli stessi effetti della decisione di rilasciare un permesso di soggiorno di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1347 dopo che l'interessato è entrato nel territorio di uno Stato membro.

19. Ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo, uno Stato membro di cui a tale paragrafo, o i partner pertinenti a nome degli Stati membri, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, notifica qualsiasi decisione ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi interessati ai sensi dei paragrafi 15 e 17 del presente articolo.

Se tale decisione è stata adottata prima che l'interessato entrasse nel territorio dello Stato membro, tale notifica può aver luogo dopo tale ingresso.

20. Ai sensi del paragrafo 14, uno Stato membro di cui a tale paragrafo compie ogni sforzo per garantire l'ingresso nel proprio territorio appena possibile ed entro 12 mesi dalla data della conclusione.

Nel caso dell'ammissione di emergenza, lo Stato membro garantisce il rapido trasferimento del cittadino di paese terzo o dell'apolide dopo la data della conclusione positiva ai sensi del paragrafo 9.

21. Ai sensi del paragrafo 14, uno Stato membro di cui a tale paragrafo offre, se necessario, di organizzare le modalità di viaggio, compresi i controlli medici sull'idoneità delle persone a viaggiare, e provvede affinché l'interessato sia trasferito gratuitamente nel suo territorio, nonché, se necessario, facilita le procedure di uscita dal paese terzo dal quale è ammesso il cittadino di paese terzo o l'apolide interessato.

Qualora uno Stato membro organizzi le modalità di viaggio a norma del primo comma, esso tiene conto delle esigenze specifiche delle persone interessate per quanto riguarda eventuali vulnerabilità.

22. Ai sensi del paragrafo 14, uno Stato membro di cui a tale paragrafo adotta una decisione per rilasciare un permesso di soggiorno offre, ove possibile, ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi interessati programmi di orientamento pre-partenza, gratuiti e facilmente accessibili, che possono includere informazioni sui loro diritti e obblighi, lezioni di lingua e informazioni sulla situazione sociale, culturale e politica dello Stato membro.

Qualora non sia possibile offrire tali programmi di orientamento, gli Stati membri forniscono ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi almeno informazioni riguardo ai loro diritti e obblighi.

23. I dati personali trattati da uno Stato membro a norma del presente articolo non sono trasferiti né resi disponibili a paesi terzi, organismi internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti nell'Unione o in un paese terzo in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo.

24. Gli Stati membri trasmettono i dati delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

25. In tutte le fasi della procedura gli Stati membri non operano alcuna discriminazione nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(1)

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004).

(2)

Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

Art. 10

Cooperazione operativa

1. Per facilitare l'attuazione del piano dell'Unione, gli Stati membri nominano punti nazionali di contatto e possono decidere di nominare funzionari di collegamento nei paesi terzi.

2. L'Agenzia per l'asilo può sostenere gli Stati membri su loro richiesta in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, o se previsto da un piano dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento. Tale sostegno può comprendere il coordinamento della cooperazione tecnica tra Stati membri, l'assistenza agli Stati membri nell'attuazione del piano dell'Unione, la formazione del personale incaricato delle procedure di ammissione, la comunicazione di informazioni a cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 4, 5 e 25 del presente regolamento, l'agevolazione della condivisione di infrastrutture e l'assistenza agli Stati membri in cooperazione con i paesi terzi ai fini dello svolgimento delle procedure di ammissione conformemente al regolamento (UE) 2021/2303.

L'Agenzia per l'asilo può inoltre coordinare lo scambio di buone prassi tra Stati membri ai fini dell'attuazione del presente regolamento e dell'integrazione delle persone reinsediate nella società di accoglienza.

3. Per attuare il piano dell'Unione, in particolare per notificare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi interessati la decisione adottata dagli Stati membri in conformità dell'articolo 9, paragrafi 15 e 17 nonché per svolgere i programmi di orientamento pre-partenza, i controlli medici sull'idoneità a viaggiare e definire le modalità di viaggio e altre disposizioni pratiche, gli Stati membri possono ricevere l'assistenza di partner pertinenti su richiesta dello Stato membro o in base a disposizioni sul coordinamento locale e la cooperazione pratica per un piano dell'Unione adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b).

Art. 11

Comitato ad alto livello per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria

1. E' istituito un comitato ad alto livello per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria (comitato ad alto livello). Esso è composto di rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri.

L'Agenzia per l'asilo, l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello.

Altre organizzazioni pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile, possono essere invitate a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello nei settori di rispettiva competenza.

I rappresentanti dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello se hanno manifestato l'intenzione di essere associati all'attuazione del piano dell'Unione.

2. Il comitato ad alto livello è presieduto dalla Commissione. Esso si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta necessario su invito della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o del Parlamento europeo.

3. Il comitato ad alto livello fornisce consulenza alla Commissione su questioni inerenti all'attuazione del quadro dell'Unione, tra cui il numero raccomandato di persone da ammettere e le regioni o i paesi terzi da cui effettuare tale ammissione, tenuto conto delle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. Esso può formulare raccomandazioni.

La Commissione pubblica i verbali delle riunioni del comitato ad alto livello, a meno che tale pubblicazione non arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico o privato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

4. La Commissione consulta il comitato ad alto livello e tiene conto dell'esito delle sue riunioni per quanto riguarda questioni inerenti all'attuazione del quadro dell'Unione.

5. Alla luce dell'esito delle riunioni del comitato ad alto livello ai sensi del presente articolo, la Commissione invita gli Stati membri a indicare i dettagli della loro partecipazione e del loro contributo su base volontaria al numero totale di persone da ammettere, compresi il tipo di ammissione e le regioni o i paesi terzi da cui avverrà l'ammissione a norma degli articoli 4 e 8.

6. La Commissione, di propria iniziativa o a seguito di una raccomandazione di uno o più Stati membri o del Parlamento europeo, convoca una riunione del comitato ad alto livello al fine di discutere l'eventuale ammissione di persone ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, per far fronte a nuove circostanze, come una crisi umanitaria imprevista in regioni o paesi terzi che non sono inclusi nel piano dell'Unione.

7. Se necessario, il comitato ad alto livello può stabilire il proprio regolamento interno.

(1)

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001).

Art. 12

Associazione con l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera

L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono invitati ad associarsi all'attuazione del piano dell'Unione. Tale associazione tiene debitamente conto del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la procedura di cui all'articolo 9 e i diritti e gli obblighi delle persone ammesse.

Art. 13

Sostegno finanziario

Il sostegno finanziario agli Stati membri per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria è attuato in conformità del regolamento (UE) 2021/1147.

Art. 14

Modifica del regolamento (UE) 2021/1147

Il regolamento (UE) 2021/1147 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5) "ammissione umanitaria": l'ammissione umanitaria quale definita all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

___________

(*1) Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj)»;"

b) il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8) "reinsediamento": il reinsediamento quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1350»;

2) all'articolo 19, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito dal regolamento (UE) 2024/1350.

2. In aggiunta alla rispettiva dotazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1350 o ammessa nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è aumentato a 8 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria o ammessa nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento che appartiene a uno o più dei seguenti gruppi vulnerabili:

a) donne e minori a rischio;

b) minori non accompagnati;

c) persone con esigenze mediche che possono essere affrontate solo tramite ammissione umanitaria;

d) persone che necessitano di ammissione umanitaria per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.».

Art. 15

Valutazione e riesame

1. Entro il 12 giugno 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e sui contributi degli Stati membri all'attuazione del piano dell'Unione, conformemente all'articolo 8, nonché sull'azione di tutti gli Stati membri per intensificare gli sforzi di reinsediamento e ammissione umanitaria allo scopo di contribuire in modo significativo a rispondere alle esigenze globali di reinsediamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte per conseguire tale obiettivo.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'Agenzia per l'asilo le informazioni necessarie per elaborare la relazione della Commissione ai fini del paragrafo 1.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento, sulla base di una proposta della Commissione, entro due anni dalla presentazione, da parte della Commissione, della relazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto del contenuto di tale relazione.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. L'articolo 9, paragrafo 24, si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB