
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 12 giugno 2024, n. 109
G.U.R.I. 6 agosto 2024, n. 183
Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, ai sensi del quale «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare, l'articolo 420, comma 7, che demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) le modalità di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'eventuale preselezione, nonchè le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali, nonchè i titoli valutabili; c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; g) le modalità attuative delle disposizioni di cui agli articoli 420, 421, 422, 423 e 430;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39, che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» e, in particolare, l'articolo 11, comma 14, che disciplina le modalità di computo degli anni scolastici ai fini della partecipazione alle procedure selettive;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le lauree magistrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 2 rubricato «Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021, recante le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Vista l'interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;
Ritenuto che l'articolo 420, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonchè alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i dieci anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021;
Ritenuto di poter riconoscere, ai fini del computo dei dieci anni scolastici di insegnamento utili all'ammissione al concorso, il servizio svolto antecedentemente all'immissione in ruolo limitatamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 110 del 21 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 gennaio 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. GABMI n. 59123 del 18 aprile 2024, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni e oggetto
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per bandi o bando: ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento;
b) per Comitato tecnico-scientifico: il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 11;
c) per dirigenti tecnici o dirigente tecnico: i dirigenti tecnici con funzioni ispettive di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) per dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero: il dirigente generale del Ministero dell'istruzione e del merito preposto alla direzione generale competente per il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;
e) per direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero: la direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito nelle cui competenze è previsto il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;
f) per docente: il personale docente ivi inclusi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di religione cattolica;
g) per d.P.R.: il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
h) per Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito;
i) per Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) per Testo unico del pubblico impiego: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) per USR: l'ufficio scolastico regionale o gli uffici scolastici regionali.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 420, comma 7, del Testo unico e detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici nel ruolo di cui all'articolo 419 del Testo unico.
3. L'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici si realizza mediante concorsi per titoli ed esami indetti con bando nazionale con cadenza biennale, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 2, del Testo unico, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente regolamento i seguenti soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.
2. Ai sensi dell'articolo 420, comma 2-bis, del Testo unico, per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
3. I titoli di studio di cui al comma 2 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.
4. Ai fini del computo dell'anzianità di cui al comma 1, lettera b), il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
5. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 4 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.
6. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), che non abbiano ancora concluso con esito positivo il periodo di prova alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, possono comunque partecipare al concorso purchè abbiano superato con esito positivo il periodo di prova o il periodo di formazione e prova negli eventuali ruoli di precedente titolarità relativi a quelli del personale docente ed educativo della scuola statale assunto con contratto a tempo indeterminato.
7. I soggetti destinatari degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono partecipare al concorso purchè alla data di scadenza delle domande di partecipazione siano in possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente. Il servizio prestato per lo svolgimento degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma è computato ai fini del raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera b) purchè abbia avuto la durata disciplinata ai sensi del comma 4.
8. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 2 del d.P.R.
9. Il servizio utile per il raggiungimento del requisito temporale di cui al comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto all'articolo 19, è quello effettivamente reso in ciascun anno scolastico ai sensi del presente regolamento, esclusivamente presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali.
10. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero procede, anche in esito a quanto previsto al comma 11, alla verifica dei requisiti di partecipazione in qualsiasi fase della procedura concorsuale e anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. in caso di carenza dei predetti requisiti, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, fatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela dell'Amministrazione.
11. Il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero può attribuire agli USR le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di partecipazione al concorso nonchè lo svolgimento dei controlli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso. Tale ultima attribuzione può prevedere anche la segnalazione alla competente autorità giudiziaria nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Organizzazione del concorso e determinazione del contingente
1. Il bando nazionale è emanato dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e definisce le modalità di svolgimento della procedura concorsuale che è organizzata a livello nazionale, ferma restando la possibilità di un suo svolgimento anche a livello regionale o interregionale.
2. Fermi restando gli articoli 421 e 423 del Testo unico, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero cura l'organizzazione del concorso, nomina la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni nonchè i membri aggregati, approva la graduatoria di merito, procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 10, definisce le eventuali ulteriori attività di supporto alla procedura concorsuale da parte degli USR, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 ed esercita, altresì, le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 420, comma 6, del Testo unico, sono messi a concorso con cadenza biennale i posti da dirigente tecnico presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.
Bando di concorso
1. Il bando nazionale, adottato dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero secondo le disposizioni di cui agli articoli 420 e seguenti del Testo unico, definisce le modalità attuative e integrative delle disposizioni di cui al presente regolamento e indica, tra l'altro:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso, in conformità all'articolo 2;
b) il contingente di posti messi a bando, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17;
c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
d) la definizione della eventuale quota di riserva nei limiti di cui all'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del presente regolamento;
e) l'indicazione e la priorità degli eventuali ulteriori titoli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del d.P.R.;
f) le modalità di versamento del diritto di segreteria posto a carico dei candidati in misura pari a 100,00 euro a parziale copertura delle spese della procedura concorsuale;
g) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 6;
h) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 7, 8 e 9, assicurando la pubblicità della prova orale;
i) la modalità di dichiarazione dei titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento;
l) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale e al prosieguo della medesima, fermo restando quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento;
m) i documenti richiesti per l'assunzione;
n) l'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R., il bando è pubblicato nel Portale Unico del Reclutamento di cui all'articolo 35-ter del Testo unico del pubblico impiego.
Procedura concorsuale
1. Il concorso si articola nell'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6, nelle prove scritte di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento.
2. I programmi concorsuali sono indicati agli articoli 6, 7, 8 e 9 nonchè negli allegati A), B) e C) al presente regolamento.
Disciplina della prova preselettiva
1. Se il numero dei candidati che ha presentato domanda di partecipazione al concorso è superiore a dieci volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede allo svolgimento di una prova preselettiva, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 17.
2. La prova preselettiva si espleta contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, anche in più sessioni anche distribuite in più giorni, qualora il numero dei candidati lo richieda. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che sia assicurato il medesimo grado di selettività della prova.
3. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorchè dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso.
5. La prova preselettiva, la cui durata è stabilita dal bando, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui solo una corretta. I quesiti sono predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 11 ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero. La prova preselettiva si svolge con le modalità e ha ad oggetto le materie indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
6. Il bando può disciplinare l'eventuale pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva.
7. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l'altro, fermo restando quanto previsto al comma 2.
8. Per ciascuno dei sessanta quesiti a risposta multipla il bando prevede l'attribuzione di un punto per ciascuna risposta corretta, una penalità pari a meno 0,33 punti per ciascuna risposta errata e zero punti per ciascuna risposta non data.
9. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati fermo restando quanto previsto dell'articolo 1, comma 3, del d.P.R. Il punteggio conseguito dal candidato è restituito, di norma, al termine della prova stessa.
10. Alle prove scritte è ammesso, sulla base dell'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a otto volte quello dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alle prove scritte coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonchè i soggetti di cui al comma 3 che sono esonerati dalla prova preselettiva.
11. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge o altri testi normativi, contratti collettivi di lavoro, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, nè possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
12. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
13. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonchè ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1), lettera l).
Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono nelle prove scritte di cui all'articolo 8 e nella prova orale di cui all'articolo 9.
2. Le prove di esame sono volte ad accertare le conoscenze del candidato negli ambiti e nelle materie di cui agli Allegati B) e C) al presente regolamento e le capacità e le attitudini con riferimento alle seguenti competenze:
a) competenze in ambito educativo, pedagogico e didattico: 1) attivare strategie di confronto e coordinamento con le istituzioni scolastiche ed educative e con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio; 2) prendere in carico le fragilità sia per realizzare una scuola inclusiva sia per ridurre i divari sociali, culturali ed economici; 3) indicare strategie di intervento e attivare processi mirati di monitoraggio, innovazione, sperimentazione;
b) competenze finalizzate al sostegno, alla progettazione e al supporto dei processi formativi: 1) partecipare alle attività valutative e formative nel corso dell'anno di formazione e prova dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo neoassunti; 2) concorrere allo sviluppo delle professionalità della scuola a livello amministrativo, giuridico e culturale, anche fornendo assistenza tecnica; 3) concorrere alla definizione e alla realizzazione di attività formative per il personale scolastico;
c) competenze finalizzate a supportare il processo di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 1) realizzare attività di valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e del sistema scolastico nel suo complesso e dei dirigenti scolastici, anche in prospettiva internazionale; 2) riconoscere eventuali problemi di gestione delle attività educative e didattiche ed acquisire consapevolezza circa le possibili strategie di intervento;
d) competenze - sotto il profilo tecnico-scientifico - nelle attività di analisi, studio, ricerca sui processi educativi e didattici nazionali e internazionali a supporto dell'Amministrazione: 1) formulare proposte per la realizzazione di percorsi di ricerca e formazione, finalizzati anche all'innovazione ordinamentale e didattico-metodologica;
e) competenze nell'ambito degli accertamenti ispettivi, con particolare riferimento agli aspetti educativi, didattici, organizzativi, contabili e amministrativi, anche nell'ambito del monitoraggio, del controllo e della verifica della permanenza dei requisiti previsti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e delle scuole non statali non paritarie: 1) individuare i problemi, anche complessi, analizzando, in modo critico e ampio, i dati e le informazioni per focalizzare le questioni più rilevanti e identificare e proporre soluzioni efficaci; 2) valutare e riconoscere gli elementi controversi di una questione e gli aspetti potenzialmente critici, combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione;
f) competenze nell'ambito relazionale: gestire reti di relazioni complesse, comunicando efficacemente con i diversi interlocutori, anche al fine di valorizzare in maniera proattiva i processi di cambiamento.
Disciplina delle prove scritte
1. La prima prova scritta, la cui durata è stabilita dal bando, consiste in sette quesiti a risposta aperta, ed è volta ad accertare la preparazione culturale dei candidati sulle materie e nelle modalità indicate nell'allegato B) al presente regolamento.
2. La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita dal bando, ha carattere teorico-pratico ed è volta a valutare le competenze nonchè le capacità di analisi del candidato, come definite dal presente regolamento; la prova si sostanzia nella risoluzione di un caso pratico attinente all'ambito di esercizio delle funzioni dei dirigenti tecnici come disciplinate dalla normativa vigente.
3. Le prove scritte si svolgono mediante l'ausilio di mezzi informatizzati ove disponibili, nelle sedi individuate dal Ministero.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione anche ad una sola delle prove scritte nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorchè dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
5. La correzione delle prove scritte è effettuata dalla commissione esaminatrice nonchè dalle sottocommissioni, ove nominate, anche con l'ausilio di strumenti informatizzati ove disponibili, con modalità che assicurino l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni e attribuite le relative valutazioni da parte della commissione esaminatrice nonchè delle sottocommissioni, ove nominate, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità informatizzate. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
6. Nel corso delle prove scritte i candidati possono utilizzare, esclusivamente, dizionari della lingua italiana nonchè leggi e atti aventi forza di legge purchè non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari o altri dispositivi mobili, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In ogni caso i candidati non possono comunicare fra loro. In caso di violazione di quanto riportato nei periodi precedenti è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
7. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono in ciascuna delle prove scritte il punteggio minimo previsto dall'articolo 10.
Disciplina della prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, il possesso delle conoscenze negli ambiti indicati al comma 3, il livello delle competenze di cui al comma 4 nonchè il livello di conoscenza e le capacità ai sensi di quanto previsto al comma 5.
2. La prova orale consiste in quesiti volti ad accertare sia la preparazione culturale dei candidati sulle materie di cui al comma 3 sia il possesso delle competenze di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Le modalità di svolgimento e le materie oggetto della prova orale di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nell'allegato C) al presente regolamento e la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, formulano i quesiti previsti nell'allegato C) nelle modalità ivi indicate, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Nel corso della prova orale è altresì somministrato un quesito di tipo situazionale volto a valutare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, come indicato nell'allegato C) al presente regolamento.
5. Nel corso della prova orale sono accertati inoltre, come indicato nell'allegato C):
a) il livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
b) il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonchè le capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego.
6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, predispongono autonomamente, ai fini dello svolgimento della prova orale da parte di ciascun candidato, una batteria di quesiti, anche contenuti in un unico documento, secondo quanto previsto nell'allegato C) al presente regolamento, ossia:
a) i sette quesiti da definire all'interno degli ambiti descritti nell'allegato C);
b) il quesito di cui al comma 4;
c) l'accertamento di cui al comma 5, lettera a);
d) l'accertamento di cui al comma 5, lettera b).
7. Nella definizione dei quesiti di cui ai commi 3 e 4 e degli accertamenti di cui al comma 5, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, assicurano il medesimo grado di selettività della prova, secondo le modalità indicate nell'allegato C). I quesiti sono predisposti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.P.R.
8. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 10, comma 6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla prova orale comporta l'esclusione dal concorso.
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Ai sensi dell'articolo 422, comma 1, del Testo unico, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, dispongono di 210 punti, di cui: a) 70 punti per la prima prova scritta; b) 70 punti per la seconda prova scritta; c) 60 punti per la prova orale; d) 10 punti per i titoli. I titoli sono valutati, di norma, dalla commissione esaminatrice originaria, ferma restando la possibilità di attribuire tale valutazione anche alle sottocommissioni, ove nominate.
2. La commissione esaminatrice, nonchè, ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono a ciascuna risposta ai sette quesiti della prima prova scritta un punteggio compreso tra 0 e 10 punti. Il punteggio complessivo della prima prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione alle risposte a ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 49 punti superano la prima prova scritta.
3. Alla seconda prova scritta la commissione esaminatrice nonchè, ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono un punteggio compreso tra 0 punti e 70 punti. I candidati che ottengono un punteggio pari o superiore a 49 punti superano la seconda prova scritta.
4. I candidati che superano le prove scritte ai sensi dei commi 2 e 3 sono ammessi alla prova orale.
5. Nell'ambito della prova orale la commissione esaminatrice nonchè le sottocommissioni, ove nominate, attribuiscono il punteggio nel limite massimo di 60 punti, nel seguente modo:
a) da un minimo di 0 punti a un massimo di 7 punti per ciascuno dei quesiti di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a);
b) da un minimo di 0 punti a un massimo di 5 punti per il quesito di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b);
c) da un minimo di 0 punti a un massimo di 4 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera c);
d) da un minimo di 0 punti a un massimo di 2 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d).
6. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti ai sensi del comma 5. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 42 punti superano la prova orale.
7. Ai sensi dell'articolo 422, comma 7, del Testo unico, la commissione esaminatrice, fermo restando quanto previsto al comma 1, determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R.
8. Ai sensi del comma 7, sono valutati esclusivamente i titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento, posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati nella predetta domanda nelle modalità definite nel citato allegato D) e nel bando.
9. Ai sensi dell'articolo 423, comma 2, del Testo unico, il punteggio finale ai fini della graduatoria di merito di cui all'articolo 15 è dato dalla somma dei seguenti punteggi: 1) punteggio conseguito nella prima prova scritta; 2) punteggio conseguito nella seconda prova scritta; 3) punteggio conseguito nella prova orale; 4) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Predisposizione della prova preselettiva e delle prove scritte e orali
1. La predisposizione dei quesiti della prova preselettiva avviene in uno dei seguenti modi:
a) il Ministero può demandare a soggetti esterni, sulla base delle risorse disponibili, la predisposizione dei quesiti da cui si estraggono a sorte quelli da somministrare il giorno o i giorni di svolgimento della prova preselettiva;
b) predisposizione dei quesiti da parte di un Comitato tecnico-scientifico, nominato per ogni tornata concorsuale dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero con proprio decreto. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono scelti tra i dirigenti di ruolo del Ministero nonchè tra altre professionalità individuate nel predetto decreto anche nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b). Al Comitato tecnico-scientifico sono eventualmente aggregati componenti esperti per la definizione dei quesiti di cui all'allegato A) del presente regolamento. Al tal fine, il Comitato tecnico-scientifico predispone i quesiti, nel numero definito dal predetto decreto del dirigente generale o anche con atti successivi, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare il giorno o i giorni dello svolgimento della prova preselettiva.
2. Il bando definisce l'eventuale modalità di validazione dei quesiti della prova preselettiva nel caso in cui questi siano stati predisposti ai sensi del comma 1, lettera a), e può attribuire tale funzione di validazione alla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ovvero al Comitato tecnico-scientifico.
3. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico e ai relativi membri aggregati non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza, comunque denominati, ad eccezione dei rimborsi spese, ove spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.
4. La commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R., prepara tre tracce per ciascuna delle prove scritte come disciplinate dal presente regolamento. Le tracce sono segrete, elaborate, ove possibile, con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.
5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del d.P.R., i quesiti e gli ulteriori accertamenti sono predisposti, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, in numero triplo rispetto al numero dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle modalità indicate dal presente articolo. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Disciplina per l'individuazione, la nomina e la composizione della commissione esaminatrice nonchè dei Comitati di vigilanza
1. Ai sensi dell'articolo 421, comma 1, del Testo unico, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e si compone nel seguente modo:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali dell'area della contrattazione delle funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero.
2. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i membri delle commissioni e delle sottocommissioni siano per più di due terzi dello stesso genere.
3. Nell'ambito della eventuale validazione dei quesiti della prova preselettiva di cui al comma 2 dell'articolo 11, delle prove scritte e orali, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere integrate da membri aggregati ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del d.P.R. I membri aggregati partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla loro competenza nonchè alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento, per la parte di competenza.
4. Ai sensi dell'articolo 421, comma 4, del Testo unico, il presidente è nominato fra i membri di cui al comma 1, lettera a).
5. I dirigenti di cui al comma 1, lettera a), sono individuati fra i dirigenti generali e non generali dell'amministrazione centrale e periferica appartenenti ai ruoli del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di funzione dirigenziale di livello generale a qualsiasi titolo conferito.
6. I membri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati fra i dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico.
7. A ciascuna commissione esaminatrice e sottocommissione, ove nominate, è assegnato un segretario, individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati.
8. I membri aggregati esperti di lingua inglese possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, fra i dirigenti scolastici nonchè tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25. I predetti esperti possono essere individuati, altresì, fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purchè madrelingua ovvero in possesso della conoscenza della lingua inglese non inferiore a livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento. Il personale docente partecipa all'attività della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.
9. I membri aggregati esperti in tecnologie informatiche possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, tra i dirigenti scolastici nonchè tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41. I predetti esperti possono essere individuati, altresì, fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purchè in possesso di una adeguata professionalità. Il personale docente partecipa all'attività della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.
10. In ragione del numero dei candidati ammessi alle prove scritte e orali nonchè per accelerare le procedure concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice iniziale può essere integrata in modo da costituire una o più sottocommissioni. Ogni sottocommissione è composta da un presidente e ulteriori quattro membri scelti tra le categorie individuate ai sensi del presente articolo nonchè dagli eventuali membri aggregati. A ciascuna sottocommissione è assegnato un segretario individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati. Il presidente della commissione esaminatrice iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. La commissione esaminatrice definisce in una seduta plenaria preparatoria, con la partecipazione dei componenti della commissione originaria e delle sottocommissioni ove nominate, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per la commissione esaminatrice medesima e per tutte le sottocommissioni, ivi inclusa l'eventuale durata massima della prova orale. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero contestualmente alla graduatoria di merito.
11. I decreti di nomina della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni indicano almeno un supplente per ciascun membro, scelto ai sensi del presente regolamento. La mancata nomina di uno o più dei membri supplenti non è ostativa al funzionamento della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate.
12. Gli eventuali comitati di vigilanza per lo svolgimento delle prove, ivi inclusa la prova preselettiva, ove non diversamente previsto in ragione della modalità di svolgimento del concorso, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, tenuto conto, per lo svolgimento delle prove scritte, di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.P.R.
13. Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del d.P.R., la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni, ove nominate, possono svolgere i propri lavori in modalità telematica o mediante l'utilizzo di strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
14. Ai sensi dell'articolo 421, comma 1-bis, del Testo unico, i membri, i segretari e i componenti di cui al presente articolo e agli articoli 11 e 17 possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando.
15. Ai membri della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni ivi inclusi i membri aggregati e i segretari, nonchè ai componenti dei comitati di vigilanza, spettano i compensi stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.P.R. Nel caso in cui ai membri delle sottocommissioni non sia affidato il compito relativo alla valutazione dei titoli, agli stessi spetta esclusivamente il compenso previsto per i concorsi per soli esami. Le funzioni eventualmente rimesse alla commissione esaminatrice e alle sottocommissioni, ove nominate, in sede di prova preselettiva non comportano l'attribuzione di un compenso integrativo.
16. Gli eventuali referenti d'aula nel caso di svolgimento delle prove mediante procedure informatizzate, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR fra il personale scolastico ovvero fra il personale dell'area di contrattazione e del comparto funzioni centrali; i relativi oneri sono definiti nell'ambito di quelli previsti per le procedure concorsuali del personale della scuola.
Condizioni personali ostative all'incarico di presidente, membro della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, membro aggregato e di componente del Comitato tecnico-scientifico
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, membro, membro aggregato e segretario della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni del concorso nonchè all'incarico di componente del Comitato tecnico-scientifico:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati in quiescenza da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 12;
e) a partire dall'anno antecedente alla data del bando, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dai tre anni antecedenti alla data del bando, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici;
h) aver partecipato a partire dai tre anni antecedenti alla data del bando ai corsi di cui alla lettera g) in qualità di docente o formatore;
i) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
Riserva di posti
1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico, i bandi possono prevedere una riserva fino al dieci per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del Testo unico del pubblico impiego e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.
2. La riserva di cui al presente articolo, ove prevista dal bando, è calcolata in ragione del numero dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione pari o superiore a 0,5 ove il bando preveda l'utilizzo del numero massimo dei posti da destinarvi.
3. Ai fini del computo del triennio di cui al comma 1, si tiene conto anche della decorrenza giuridica del relativo incarico.
4. Il bando non può, in ogni caso, disporre la riserva di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui i posti messi a concorso siano inferiori a cinque.
5. La riserva di cui al presente articolo, ove applicata, è calcolata autonomamente nell'ambito di ciascun bando sulla base dei posti messi a concorso per ciascuna delle procedure di cui agli articoli 3 e 17.
Disciplina della graduatoria di merito
1. All'esito della procedura concorsuale, i candidati sono collocati nella graduatoria di merito sulla base del punteggio di cui all'articolo 10, comma 9, e ai sensi della normativa vigente. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze e precedenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), nonchè le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 del d.P.R. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che rientrano nel numero dei posti messi a concorso, fermo restando quanto previsto all'articolo 14. I candidati idonei non vincitori sono collocati nella graduatoria di merito nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. La graduatoria di merito è elaborata dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, approvata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e pubblicata sul Portale Unico del reclutamento nonchè sul sito istituzionale del Ministero.
3. La graduatoria di merito rimane vigente per il periodo previsto dalla normativa di riferimento.
4. La graduatoria di merito è utilizzata ai fini dell'assunzione nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, nel limite dei posti vacanti e disponibili, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R., i vincitori, nonchè gli idonei in caso di eventuale scorrimento, sono invitati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti tecnici e sono assunti in servizio in prova e in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione e all'atto dell'assunzione.
6. I soggetti che rinunciano all'assunzione decadono dall'assunzione medesima e dalla graduatoria di merito. Decadono altresì dalla graduatoria di merito e dalla assunzione i soggetti che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionino l'assunzione con la presentazione, entro i termini definiti dal Ministero, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima.
7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento della graduatoria di merito di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili, secondo quanto previsto dal regime autorizzatorio in materia di assunzioni.
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente tecnico costituiscono limite di spesa ai fini della numerosità dei posti.
Disposizioni particolari per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
1. Il bando di cui all'articolo 4 tiene conto del numero di posti vacanti e disponibili da destinare allo svolgimento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, dei dirigenti tecnici per le esigenze delle Istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
2. Ai concorsi di cui al presente articolo possono partecipare esclusivamente i soggetti indicati dall'articolo 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 19, in possesso dei requisiti di partecipazione.
3. Il concorso di cui al comma 1 è indetto e organizzato a livello regionale e il relativo bando è adottato dal competente dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento al fine di garantire un identico standard formativo e di reclutamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 ove applicabile.
4. Il dirigente generale di cui al comma 3, per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, espleta le funzioni rimesse dal presente regolamento al dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero, fatta eccezione per quelle relative allo svolgimento delle funzioni propedeutiche e correlate alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti da assumere, che permangono nella titolarità della competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero nonchè per quelle di cui all'articolo 2, comma 11.
5. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 1, il concorso prevede la formulazione e lo svolgimento in lingua slovena di parte dell'eventuale prova preselettiva nonchè di parte delle prove scritte e di parte della prova orale, fermo restando quanto previsto al comma 6 con riferimento alla determinazione degli eventuali adeguamenti delle materie e dei gruppi di materie, nel seguente modo:
a) nell'eventuale prova preselettiva, quindici quesiti, scelti fra le materie e le tipologie di quesito individuate dalla lettera a) alla lettera i) dell'allegato A) al presente regolamento, sono formulati e svolti in lingua slovena;
b) sono formulati e svolti esclusivamente in lingua slovena, altresì: 1) uno dei quesiti della prima prova scritta di cui all'allegato B) del presente regolamento, individuato dal bando o dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate; 2) la seconda prova scritta di cui all'articolo 8, comma 2; 3) due dei quesiti della prova orale scelti fra quelli indicati nei numeri 1) e 2) dell'allegato C) al presente regolamento, individuati dal bando ovvero dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni, ove nominate;
c) durante lo svolgimento delle prove scritte di cui alla lettera b) del presente comma, è consentito l'uso dei dizionari sloveno-italiano e italiano-sloveno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.
6. Il bando di cui al presente articolo stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, definisce quanto previsto al comma 5, lettere a) e b), può adeguare le materie della prova preselettiva e delle prove scritte nonchè delle prove orali agli eventuali argomenti afferenti alle Istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 1 e determina altresì, ove possibile, le sedi di svolgimento delle prove nonchè ogni altra questione rimessa dal presente regolamento al bando nazionale.
7. In considerazione della peculiarità della lingua di svolgimento delle prove nonchè della tipologia di selezione necessaria per l'assunzione dei dirigenti tecnici di cui al comma 1:
a) le modalità di formulazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva possono essere disciplinate dal competente dirigente generale di cui al comma 3 anche in deroga alla procedura definita ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, assegnando la formulazione dei quesiti della prova preselettiva anche alla commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate. L'assegnazione della formulazione dei quesiti alla commissione esaminatrice comporta l'assenza della fase della convalida dei quesiti medesimi;
b) la prova preselettiva e le singole prove scritte possono essere svolte anche senza l'ausilio di dispositivi informatici;
c) la soglia dei candidati disciplinata ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 10, è individuata dal bando di cui al comma 3, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento;
d) fermo restando quanto previsto all'articolo 12, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere integrate ciascuna, in tutte le fasi concorsuali ivi compresa la fase della prova preselettiva, da membri aggregati esperti in lingua slovena anche ai fini del solo supporto linguistico alla predetta commissione. I membri aggregati partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla loro competenza nonchè alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al presente regolamento, per la parte di competenza;
e) il concorso di cui al presente articolo può essere indetto anche in periodi diversi rispetto al concorso nazionale e può svolgersi, in tutte le sue fasi, in momenti e periodi non coincidenti rispetto al predetto concorso nazionale.
Disposizioni particolari per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Disposizioni finali e transitorie
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera d), i membri di cui all'articolo 12, commi 5, 6, 7, 8 e 9 delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni nonchè i componenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), ivi inclusi quelli nominati nell'ambito della procedura disciplinata ai sensi dell'articolo 17, possono essere nominati anche fra i soggetti che siano appartenuti ai ruoli dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui al presente regolamento, si applicano anche: a) al personale educativo nonchè agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di religione cattolica, assunti nei ruoli della scuola statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e confermati in ruolo; b) al personale docente ed educativo delle scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; c) al personale docente ed educativo delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; d) al personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili. I dirigenti scolastici delle scuole di cui alle lettere b), c) e d), del periodo precedente, devono possedere i requisiti di partecipazione al concorso ivi inclusa l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tenuto conto, ove applicabile, di quanto previsto al primo periodo, lettera a) del presente comma, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e fermo restando quanto previsto al predetto articolo 2, commi 4 e 5, è altresì valido il servizio di insegnamento prestato in ciascun anno scolastico presso le scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta e presso le scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano anche al personale docente ed educativo di cui al primo periodo del presente comma, lettere b), c) e d), purchè la conferma nei ruoli secondo le specifiche disposizioni applicabili sia avvenuta esclusivamente con riferimento ai profili professionali citati nel predetto periodo a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano, altresì, al personale docente ed educativo, in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso previsti dal presente regolamento, assunto nei ruoli della scuola statale che sia stato precedentemente confermato in ruolo in uno dei profili professionali citati nel primo periodo del presente comma, lettere b), c) e d), nelle scuole dipendenti dalla Regione e a carattere statale di cui al presente comma, secondo le specifiche disposizioni applicabili.
3. Ai fini della definizione della graduatoria di merito di cui all'articolo 15, la valutazione del titolo relativo al lodevole servizio prestato per almeno un anno presso l'Amministrazione che ha indetto il concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del d.P.R. avviene nell'ambito del servizio effettivamente reso sia presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione sia presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, purchè sia stato svolto nell'ambito dei profili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e, a tal fine, sono considerati utili anche i servizi prestati presso i predetti Uffici dell'amministrazione centrale e periferica a seguito di collocamento fuori ruolo, di comando o di altra posizione di stato giuridico ai sensi della normativa vigente. La valutazione del titolo di cui al periodo precedente avviene solo per i servizi che abbiano avuto, per almeno un anno scolastico, la durata di cui all'articolo 2, comma 4, ove prestati presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali ovvero per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico ove prestati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica come definiti al primo periodo del presente comma. I servizi prestati presso le scuole dipendenti dalla Regione e presso le scuole a carattere statale di cui al comma 2, sono considerati utili ai fini della valutazione del lodevole servizio, purchè rispondenti ai requisiti previsti dai periodi precedenti e purchè svolti esclusivamente nei profili professionali di cui al comma 2, primo periodo, lettere b), c) e d), secondo periodo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, al fine di accelerare la procedura, il Ministero può utilizzare i propri sistemi informativi e banche dati già a decorrere dalla presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati e per tutte le fasi concorsuali nonchè per gli adempimenti connessi.
5. I bandi possono adeguare le materie, gli ambiti e gli accertamenti previsti per lo svolgimento di ciascuna delle prove concorsuali ivi incluse le materie, gli ambiti e le prove disciplinate per lo svolgimento della prova preselettiva, ove fosse necessario in ragione di sopraggiunti mutamenti ordinamentali, terminologici e normativi in generale, ferma restando la disciplina delle predette prove come definita dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2024
Il Ministro: VALDITARA
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2085
ALLEGATO A
La prova preselettiva, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si articola nel seguente modo:
a) n. 1 quesito per ciascuna delle seguenti materie:
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonchè ai reati in danno alle persone di minore età;
b) n. 2 quesiti per la seguente materia:
diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonchè documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati;
c) n. 19 quesiti per la seguente materia:
normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale, con particolare riferimento a: 1) autonomia scolastica nonchè organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; 2) funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonchè delle Province Autonome e degli Enti locali; 3) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; 4) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; 5) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 6) orientamento; 7) diritto allo studio; 8) ordinamenti scolastici; 9) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; 10) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; 11) istruzione e formazione professionale-IeFP; 12) apprendistato; 13) istruzione post-secondaria non terziaria; 14) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; 15) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; 16) edilizia scolastica; 17) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; 18) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; 19) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione;
d) n. 3 quesiti per la seguente materia:
normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: 1) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; 2) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; 3) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonchè per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all'insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative;
e) n. 4 quesiti per la seguente materia:
diritto del lavoro, con particolare riferimento a: 1) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonchè dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; 2) diritto sindacale; 3) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici confunzioni ispettive nonchè dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; 4) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) n. 3 quesiti per la seguente materia:
contabilità di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;
g) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:
didattica generale;
sociologia generale;
h) n. 2 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:
pedagogia generale e sociale;
pedagogia e didattica speciale;
i) n. 7 quesiti di ragionamento verbale e/ o logico astratto;
l) n. 5 quesiti di lingua inglese - livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
m) n. 5 quesiti in materia di tecnologie informatiche e competenze digitali.
ALLEGATO B
La prima prova scritta, di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento, si articola nel seguente modo (1):
1) ambito n. 1. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonchè documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonchè ai reati in danno all persone di minore età;
2) ambito n. 2. Un quesito sulla seguente materia: 1) contabilità di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;
3) ambito n. 3. Un quesito sulle seguenti materie: 1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonchè dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonchè dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolasticheed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4) ambito n. 4. Un quesito sulle seguenti materie: 1) didattica generale; 2) sociologia generale;
5) ambito n. 5. Un quesito sulle seguenti materie: 1) pedagogia generale e sociale; 2) pedagogiae didattica speciale.
6) ambito n. 6. Due quesiti sulla seguente materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonchè normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonchè organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b)funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonchè delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; j) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonchè per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all'insegnamento sulle altre tipologiedi posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative. (2)
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(1) I singoli quesiti di cui al presente allegato possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o più materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito.
(2) Gli argomenti dell'ambito n. 6 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore.
ALLEGATO C
La prova orale di cui all'articolo 9 del presente regolamento si articola nel seguente modo:
1) un quesito per ciascuno dei seguenti ambiti (1):
a) ambito n. 1 - materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto amministrativo; 3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonchè documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati; 4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonchè ai reati in danno alle persone di minore età;
b) ambito n. 2 - materia: 1) contabilità di Stato, con particolare riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;
c) ambito n. 3 - materie: 1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali; 2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a: a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici confunzioni ispettive nonchè dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa; b) diritto sindacale; c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonchè dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) due quesiti per ciascuno dei seguenti ambiti (1):
a) ambito n. 4 - materia: normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonchè normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a: a) autonomia scolastica nonchè organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative; b)funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonchè delle Province Autonome e degli Enti locali; c) parità scolastica e scuole non statali non paritarie; d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti; e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; j) orientamento; g) diritto allo studio; h) ordinamenti scolastici; i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP; n) apprendistato; o) istruzione post-secondaria non terziaria; p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente; q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l'ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV; r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA; t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione; v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy; z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore; aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonchè per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l'insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all'insegnamento sulle altre iipologie di posto compresi i posti per l'insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative; (2)
b) ambito n. 5 - materie: 1) didattica generale; 2) pedagogiagenerale e sociale;3) pedagogia e didattica speciale; 4) sociologia generale.
3) Un quesito di tipo situazionale volto ad accertare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento.
4) Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento. La prova si svolge nel seguente modo: lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, e svolgimento di una conversazione in lingua.
5) Accertamento del livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonchè delle capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego. La prova si svolge nel seguente modo: svolgimento di una prova pratica su uno o più strumenti informatici.
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(1) I singoli quesiti per ciascun candidato di cui agli ambiti individuati nel presente allegato, possono avere, a discrezione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, un contenuto interdisciplinare fra due o più materie incluse nell'ambito di riferimento o riguardare anche una sola materia per ambito; le predette materie, anche con riferimento ai quesiti interdisciplinari, possono essere diverse per ciascun quesito da somministrare ai singoli candidati.
(2) Gli argomenti dell'ambito n. 4 del presente allegato afferiscono: 1) dalla lettera a) alla lettera u), alla normativa e alle politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale; 2) dalla lettera v) alla lettera aa), alla normativa e alle politiche in tema di istruzione e formazione superiore.