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LEGGE 8 agosto 2024, n. 119

G.U.R.I. 16 agosto 2024, n. 191

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonchè di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga di termini

1. All'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 2024

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

SANGIULIANO, Ministro della cultura

Visto, il Guardasigilli: NORDIO