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INISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 19 luglio 2024, n. 201

- Allegato al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella G.U.R.I. 10 agosto 2024, n. 187

Disciplina e aggiornamento del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, nella sua versione aggiornata; 

VISTO l'annesso alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995 nella sua versione aggiornata; 

VISTO il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia adottato con la risoluzione 2 dalla conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, nella sua versione aggiornata; 

VISTE le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; 

VISTA la regola II/2, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-II/2 del codice STCW, relative ai requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di stazza lorda uguali o superiori a 500 GT; 

VISTE le regole III/2 e III/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e le corrispondenti sezioni AIII/2 e A-III/3 del codice STCW, relative rispettivamente ai requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei direttori di macchina e primi ufficiali di macchina su navi dotate di impianto principale di propulsione di potenza superiore a 3000 kW e di impianto principale di propulsione di potenza compresa tra 750 kW e 3000 kW; 

VISTA la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttorie dei valutatori; 

VISTA la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito; 

CONSIDERATO che l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, prevede che l'addestramento dei lavoratori marittimi sia demandato ad una specifica attività formativa oggetto di corsi tenuti da istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Autorità competente e che, al medesimo fine, le Autorità competenti debbano disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al comma 3 del citato art. 5; 

VISTO il decreto 25 luglio 2016 recante i "Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW"; 

VISTA l'intesa espressa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con nota n. 76536 in data 4 giugno 2024 relativa anche all'abrogazione del D.D. 4 dicembre 2013; 

VISTO il decreto dirigenziale 4 dicembre 2013 relativo alla "Disciplina del corso di formazione per il conseguimento della competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina"; 

VISTO il decreto 4 maggio 2017 inerente "Aggiornamento dei programmi del corso di formazioneper il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre 2013"; 

VISTO il decreto 7 febbraio 2018 di revisione degli allegati A e B del decreto 4 maggio 2017 inerente "Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre 2013"; 

RITENUTO NECESSARIO dare piena attuazione a quanto previsto dalle Regole II/2, III/2 e III/3 dell'annesso alla Convenzione STCW relativamente ai requisiti minimi obbligatori per la formazione degli Ufficiali di coperta e di macchina; 

CONSIDERATA la necessità di revisionare gli allegati A e B del decreto 7 febbraio 2018 relativi ai programmi dei corsi di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto dirigenziale 4 dicembre 2013

VISTI gli IMO Model Courses 7.01 (Comandante e Primo Ufficiale di coperta) e 7.02 (Direttore di macchina e Primo Ufficiale di macchina); 

CONSIDERATA la necessità di strutturare il percorso previsto dagli IMO Model Courses sopra citati al fine di acquisire tutte le competenze previste attraverso: 

- il corso di formazione per gli Ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive; 

- l'esperienza di bordo; e 

- la frequenza di corsi di addestramento; 

CONSIDERATA la necessità di dare piena attuazione agli esiti della visita condotta da EMSA dal 4 al 14 ottobre 2022 sul monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e certificazione marittima ai sensi della direttiva (UE) 2022/993

Decreta:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina ed aggiorna il corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive di cui alle Regole II/2, III/2 e III/3 dell'annesso alla Convenzione STCW 78 come emendata. 

2. Il corso fornisce le conoscenze teoriche necessarie per assolvere alle competenze riportate nelle sezioni AII/2 (comandanti e primi ufficiali di coperta), A-III/2 e A-III/3 (Direttori di macchina e Primi Ufficiali di macchina) del Codice STCW. 

3. Le competenze che si ritengono acquisite con: 

- l'esperienza di servizio a bordo, sono elencate al successivo articolo 7; 

- la frequenza dei corsi di addestramento, sono elencate al successivo articolo 8. 

Art. 2

Autorizzazione all'erogazione del corso

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'erogazione del corso di cui al presente decreto, gli Istituti Tecnici, le Università e gli ITS, autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo disciplinato dal Decreto 19 dicembre 2016, presentano apposita istanza alla Direzione Generale per il Mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - viale dell'Arte, 16 Roma - Pec: dg.tm@pec.mit.gov.it, alla quale va allegata copia del manuale del sistema di gestione della qualità e relativa certificazione e dalla quale si evincano i seguenti elementi: 

a) Possesso dell'autorizzazione allo svolgimento del percorso formativo disciplinato dal Decreto 19 dicembre 2016; 

b) Composizione del Comitato Tecnico scientifico e curricula degli esperti di formazione negli specifici aspetti tecnico-scientifici; 

c) Elenco dei docenti e degli esperti qualificati di cui all'articolo 3 comma 5 con i relativi curricula; 

d) Modalità di erogazione del corso; nel caso in cui nelle modalità di erogazione sia prevista la modalità in formazione a distanza (FAD), dichiarazione del Preside dell'istituto concernente la puntuale osservazione di quanto indicato nell'allegato C al presente decreto; 

e) Dotazioni di laboratorio di cui all'articolo 6. 

Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso di formazione, della durata non inferiore a 435 ore per gli Ufficiali di coperta e non inferiore a 554 ore per gli Ufficiali di macchina, si svolge secondo il programma riportato nell'allegato A per il settore coperta e nell'allegato B per il settore macchina. 

2. L'organizzazione, la progettazione e la conduzione del corso sono affidate ad un Comitato tecnico scientifico, costituito a cura del dirigente della struttura sede del corso e dallo stesso presieduto. Il Comitato è composto dal presidente e da altri quattro membri di cui almeno due esperti di formazione negli specifici ambiti tecnico-scientifici. 

3. Gli istituti/Università autorizzati all'erogazione del corso devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema certificato di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire. 

4. Per ogni corso di formazione possono essere ammessi non più di 25 partecipanti. 

5. L'insegnamento nel corso di formazione è affidato a docenti in possesso di abilitazione nelle classi di concorso delle discipline oggetto del corso e ad esperti qualificati con specifica esperienza maturata nel settore per almeno 5 anni. Il Comitato tecnico-scientifico procede all'individuazione dei docenti sulla base dell'esame dei curricula professionali presentati a seguito di pubblicazione di apposito avviso. La qualità di componente del Comitato tecnico-scientifico è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di docenza. 

Art. 4

Svolgimento del corso

1. Il corso di formazione può essere erogato in un'unica soluzione oppure suddiviso in tre parti per il settore coperta (Parte 1 per la Funzione 1 - Parte 2 per la Funzione 2 - Parte 3 per la Funzione 3) ed in 4 parti per il settore macchina (Parte 1 per la Funzione 1 - Parte 2 per la Funzione 2 - Parte 3 per la Funzione 3 - Parte 4 per la Funzione 4). 

2. Nell'erogazione delle Parti dovrà essere rispettata la consequenzialità prevista dal relativo programma di studio. 

3. Le Parti di cui al comma 1 possono essere completate anche presso istituti diversi autorizzati ai sensi dell'articolo 2. 

Art. 5

Formazione a distanza - FAD

1. Gli istituti autorizzati all'erogazione del corso possono progettare ed organizzare il corso anche mediante la formazione a distanza (FAD) in modalità asincrona per l'erogazione degli argomenti ed ore indicati negli Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegati A e B. 

2. I dettagli relativi alla strutturazione della formazione a distanza (FAD) sono riportati in allegato C. 

Art. 6

Dotazioni di laboratorio

1. Le dotazioni di laboratorio e i materiali didattici sono coerenti con quelli previsti dai modelli di corso IMO 7.01 e 7.02. 

2. In allegato D si riporta un elenco di dotazioni di laboratorio necessarie per una adeguata impostazione dei corsi in parola. 

Art. 7

Esperienza di servizio a bordo

1. Le competenze considerate acquisite con il servizio prestato a bordo, durante l'imbarco, sono le seguenti: 

a) Comandanti e primi Ufficiali di coperta: 

i. Pianificare la traversata e dirigere la navigazione; 

ii. Determinare la posizione e l'accuratezza del punto nave con qualsiasi mezzo costiero e con i moderni ausili della navigazione limitatamente ai punti.2 e.3 del 1.2.1 della funzione 1 dell'IMO model course 7.01 ed.2014; 

iii. Conoscenza dei principi delle bussole magnetiche e giroscopiche; 

iv. Conoscenza del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, 1972; 

v. Conoscenza dei sistemi di correnti oceaniche; 

vi. Capacità di calcolare le condizioni di marea mediante l'uso delle pubblicazioni nautiche sulle correnti e maree; 

vii. Governo di emergenza; 

viii. Manovrare e governare la nave in tutte le condizioni limitatamente ai punti .1, .3, .6, .8, .9, .10, .11, .13, .14, .15, .17, .19 del 1.10.1 della funzione 1 dell'IMO model course 7.01 ed.2014; 

ix. Paratie; 

x. Porte a tenuta stagna e porte resistenti alle intemperie; 

xi. Conoscere le raccomandazioni IMO sulla stabilità; 

xii. Coordinare le operazioni di ricerca e soccorso (IAMSAR);

xiii. Conoscere i principi da osservare per la tenuta della guardia; 

xiv. Conoscere i comandi a distanza dell'impianto di propulsione, gli impianti di macchina ed i servizi; 

xv. Conoscere la sicurezza e la security dell'equipaggio e dei passeggeri della nave e le condizioni operative dei mezzi di salvataggio, antincendio e degli altri sistemi di sicurezza limitatamente ai punti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 del 3.3 della funzione 3 dell'IMO model course 7.01 ed.2014; 

b) Direttori di macchina e primi ufficiali di macchina: 

i. Conoscere il funzionamento, la sorveglianza, la valutazione della prestazione ed il mantenimento della sicurezza dell'impianto di propulsione e del macchinario ausiliario; ii. Gestire le operazioni di bunkeraggio, di lubrificazione e di zavorramento; 

iii. Gestire la risoluzione dei problemi e la rimessa in servizio dell'apparecchiatura elettrica e di controllo elettronico; 

iv. Gestire sicure ed efficaci procedure di riparazione limitatamente ai punti 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 del 3.1 della funzione 3 dell'IMO model course 7.02 ed.2014; 

v. Individuare ed indentificare le cause dei malfunzionamenti dei macchinari e correggere i guasti limitatamente ai punti 3.2.1 e 3.2.2 del 3.2 della funzione 3 dell'IMO model course 7.02 ed.2014;

vi. Conoscere le pratiche per un lavoro sicuro; 

vii. Conoscere la sicurezza e la security dell'equipaggio e dei passeggeri della nave e le condizioni operative dei mezzi di salvataggio, antincendio e degli altri sistemi di sicurezza; 

viii. Conoscere le raccomandazioni IMO sulla stabilità; 

2. Le competenze di cui al comma 1 devono essere acquisite prima dell'inizio del corso di livello direttivo e dimostrate attraverso il quaderno di addestramento a bordo di cui agli allegati E e F rispettivamente per il settore coperta e macchina. 

Art. 8

Competenze acquisite con frequenza corsi di addestramento 

1. Le competenze considerate acquisite attraverso la frequenza di corsi di addestramento sono le seguenti: 

a) Comandanti e primi Ufficiali di coperta: 

i. Mantenere la sicurezza della navigazione attraverso l'uso delle informazioni fornite da radar e ARPA (Corso all'uso del radar osservatore normale; corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati-ARPA); 

ii. Mantenere la sicurezza della navigazione attraverso l'uso delle informazioni fornite da ECDIS (Corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (ECDIS)); 

iii. Uso del comando (leadership) e capacità manageriali (skills) - (Corso di formazione "uso della leadership e capacità manageriali"); 

iv. Assistenza medica (Medical care) - (Attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi); 

v. Mantenere la sicurezza (safety e security) dei passeggeri e dell'equipaggio e l'operatività dei mezzi di salvataggio, antincendio e altri sistemi di sicurezza (Corso di sopravvivenza e salvataggio; Corsi antincendio di base e avanzato); 

b) Direttori di macchina e primi ufficiali di macchina: 

i. Uso del comando (leadership) e capacità manageriali (skills) - (Corso di formazione "uso della leadership e capacità manageriali"); 

ii. Mantenere la sicurezza (safety e security) dei passeggeri e dell'equipaggio e l'operatività dei mezzi di salvataggio, antincendio e altri sistemi di sicurezza (Corso di sopravvivenza e salvataggio; Corsi antincendio di base e avanzato). 

2. Nel caso di Comandanti e primi Ufficiali di coperta destinati a prestare servizio a bordo di navi che operano in acque polari, le competenze relative ai vari tipi di ghiaccio, loro movimenti e origine, la sicurezza della navigazione in prossimità dei ghiacci, condizioni che portano all'accumulo di ghiaccio sulle sovrastrutture delle navi, pericoli e rimedi disponibili si intendono acquisite attraverso la frequenza del corso di formazione e di addestramento di base ed avanzato per gli ufficiali di navigazione in servizio su navi che operano in acque polari e soggette al relativo codice. 

3. Nel caso di Direttori e Primi Ufficiali di macchina destinati a prestare servizio su navi su cui sono installate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V), le competenze relative alle caratteristiche di progettazione delle installazioni ad alta tensione si intendono acquisite con la frequenza del corso di formazione «High Voltage Technology». 

4. Le competenze di cui al comma 1 devono essere acquisite prima dell'inizio del corso di livello direttivo e dimostrate attraverso la presentazione dei relativi attestati di addestramento. 

Art. 9

Prova di esame

1. Alla prova di esame sono ammessi coloro che abbiano frequentato il corso per un periodo non inferiore al 90% di ogni funzione del monte ore totale delle ore in aula. La frequenza in formazione a distanza (FAD) è invece obbligatoria per il 100% del monte ore previsto. 

2. La valutazione delle competenze acquisite dal marittimo che ha frequentato il corso è effettuata da una commissione che garantisca la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacità di applicare i contenuti dell'indottrinamento. 

3. La commissione è composta dal presidente del Comitato tecnico-scientifico, o suo delegato, con la funzione di Presidente e due docenti del corso. 

4. La prova di esame consiste in una prova scritta costituita da domande a scelta multipla con cinque risposte sui programmi di cui agli allegati A e B, come di seguito meglio esplicitato: 

a) Sezione coperta: tre prove scritte, una per ogni Parte e ciascuna costituita da 30 domande per un totale di 90 domande da svolgere in tre ore, un'ora per ogni Parte; 

b) Sezione macchina: quattro prove scritte, una per ogni Parte, così costituite: 

- Per le Parti 1, 2 e 4: 30 domande per parte da svolgere in tre ore, un'ora per ogni Parte; 

- Per la Parte 3: 10 domande da svolgere in 20 minuti. 

5. La singola prova è superata con un punteggio minimo di 6/10 secondo la scala tassonomica riportata in Allegato M. 

6. Qualora il corso venga erogato: 

a) in unica soluzione: al marittimo che ha frequentato il corso che supera la prova sulle tre Parti per il settore coperta o sulle quattro Parti per il settore di macchina è rilasciato, rispettivamente, un attestato secondo il modello in allegato G o H; 

b) in più momenti formativi: dovrà essere valutato il profitto conseguito dal marittimo che ha frequentato il corso in ogni Parte. Al marittimo che supera la prova relativa alla singola Parte è rilasciato, rispettivamente, per il settore di coperta o di macchina un attestato secondo il modello in allegato I o L. 

7. Nel caso in cui il marittimo non superi una delle prove di cui al comma 6. (lettere a) e b)), può ripetere la prova a distanza di almeno 15 giorni dalla precedente, presso lo stesso l'Istituto/Università che ha erogato il corso e sostenuto la prova non superata. 

8. Nel caso in cui il marittimo non superi, per la seconda volta, la prova di cui al precedente comma, deve ripetere la parte di corso relativa alla prova non superata, potendo scegliere la frequenza del corso presso la stessa struttura ovvero altro Istituto/Università. 

Art. 10

Comunicazioni e controlli

1. Gli istituti/Università autorizzati all'erogazione del corso devono comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, l'inizio dello stesso alla Capitaneria di porto competente per territorio e alla Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. 

2. La Capitaneria di porto competente per territorio effettua, periodicamente, verifiche occasionali senza preavviso durante l'erogazione dei corsi. 

3. La Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio, può effettuare verifiche occasionali senza preavviso durante l'erogazione dei corsi. 

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrain vigore il 1° gennaio 2025. 

Roma, 19 luglio 2024

Il Direttore generale

PATRIZIA SCARCHILLI