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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 maggio 2024

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 16 agosto 2024, n. 191

Ripartizione di risorse rivenienti dalle leggi di bilancio 2020, 2021, 2022, 2023, da economie e dai proventi delle aste di competenza per il rifinanziamento delle misure dei contratti di sviluppo e degli accordi di sviluppo.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (nel seguito anche solo "decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 giugno 2023, n. 139, recante modifiche al decreto, che ha previsto, tra l'altro, la definizione di due distinti sportelli agevolativi, uno rivolto ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale e uno rivolto ai programmi di sviluppo di attività turistiche;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 2023, n. 256, recante modifiche alla disciplina prevista dal decreto 9 dicembre 2014 e l'adeguamento alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2023/1315 con il quale è stata, tra l'altro, prorogata la validità del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2026;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1 del predetto decreto, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito anche solo "Agenzia"), soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità;

VISTI, altresì, gli articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto che, rispettivamente, prevedono la possibilità di sottoscrivere:

- Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall'Agenzia, per destinare una quota parte delle risorse disponibili per il finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

- Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, con possibilità per il Ministero di riservare una quota delle risorse disponibili alla sottoscrizione di detti Accordi di sviluppo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che dispone, per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, una autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, all'articolo 80, prevede che "Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020";

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile 2020, n. 107, con la quale le risorse di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state, tra l'altro, destinate:

- dall'articolo 1, comma 1, lettera a), per un importo pari a 300 milioni di euro, alle istanze già presentate all'Agenzia;

- dall'articolo 1, comma 1, lettera b), per un importo pari a 100 milioni di euro, a nuove istanze concernenti programmi di sviluppo per la tutela ambientale ovvero programmi di sviluppo di rilevante impatto ambientale attinenti alla trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi produttivi finalizzata all'aumento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di economia circolare;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'articolo 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 maggio 2021, n. 126, con il quale una quota pari a 100 milioni di euro delle predette risorse è stata destinata ad incrementare la dotazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della richiamata direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che dispone, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per gli anni successivi al 2021, fino al 2035, il rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, 80 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 70 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2025 al 2035;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che dispone, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per gli anni dal 2022 al 2036, l'ulteriore rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036;

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 maggio 2022, n. 104, con la quale è stato disposto in merito all'utilizzo delle risorse destinate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, per un importo complessivo di 1.370 milioni di euro;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che dispone, per il finanziamento dei Contratti di sviluppo, la seguente autorizzazione di spesa:

- 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

- 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 2023, n. 159, con il quale è stato disposto in merito all'utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento dei contratti di sviluppo dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di economie rivenienti da precedenti assegnazioni nonché data attuazione di uno specifico sportello agevolativo in favore di programmi di sviluppo volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico delle filiere produttive strategiche nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", con una dotazione di euro 391.817.627,41;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che dispone, per il finanziamento dei Contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, una autorizzazione di spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che dispone, all'articolo 1, comma 8, lettera l), la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025;

VISTO il decreto-legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 giugno 2020, n. 146, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 agosto 2023, con il quale i proventi delle aste di competenza dell'anno 2021 disponibili in relazione alle procedure stabilite dall'articolo 23 del decreto-legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono stati assegnati, per 15 milioni di euro, al Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 dicembre 2023, con il quale i proventi delle aste di competenza dell'anno 2022 disponibili in relazione alle procedure stabilite dall'articolo 23 del decreto-legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono stati assegnati, per euro 95.401.674,81, al Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATO che, a seguito dell'espletamento delle attività di verifica da parte dell'Agenzia ovvero dell'individuazione di diverse fonti finanziarie per la copertura delle agevolazioni richieste, dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020 sono state accertate economie per complessivi euro 323.985.645,26;

CONSIDERATO che, a seguito dell'attuazione delle disposizioni concernenti lo sportello agevolativo in favore di programmi di sviluppo volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico delle filiere produttive strategiche nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, sono state accertate economie per euro 59.138.032,62;

RITENUTO opportuno fornire idonee direttive per l'utilizzo delle economie accertate, come sopra quantificate, per un importo complessivo di euro 383.123.677,88, nonché per l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alle procedure stabilite dall'articolo 23 del decreto-legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per complessivi euro 110.401.674,81;

RITENUTO altresì opportuno fornire idonee direttive per l'utilizzo delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dalle suindicate leggi di bilancio e non ancora programmate, relativamente agli esercizi finanziari 2027 e 2028 per le leggi 30 dicembre 2020, n. 178 e 30 dicembre 2021, n. 234, all'esercizio finanziario 2028 per la legge 29 dicembre 2022, n. 197 e agli esercizi finanziari dal 2024 al 2028 per la legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto dei vincoli di utilizzo previsti dalle richiamate leggi e per un importo complessivo di 1.040 milioni di euro;

RITENUTO opportuno, in particolare, destinare le risorse precedentemente individuate, nel rispetto delle eventuali finalità proprie delle singole assegnazioni, al finanziamento delle istanze di Contratto di sviluppo anche già presentate all'Agenzia e che non trovano copertura nelle risorse attualmente destinate allo strumento agevolativo nonché al finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, anche già presentati all'Agenzia, e degli Accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, in quanto strumenti di selezione di programmi di sviluppo in grado di determinare rilevanti e significativi impatti sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e del complessivo sistema Paese;

Decreta:

Art. 1

Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213

1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo, per gli esercizi finanziari richiamati in premessa e per un importo complessivo di euro 1.040.000.000,00, sono destinate:

a) per euro 390.802.679,93 al finanziamento delle istanze di Contratto di sviluppo che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, ivi compresi quelli concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) per euro 400.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di sviluppo di cui all'articolo 9-bis del decreto e degli Accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, relativamente a programmi di sviluppo industriali, ivi compresi quelli concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

c) per euro 86.387.320,07 al finanziamento delle istanze di Contratto di sviluppo che hanno ad oggetto programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

d) per euro 122.810.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di sviluppo di cui all'articolo 9-bis del decreto e degli Accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, che hanno ad oggetto programmi di sviluppo di attività turistiche;

e) per euro 40.000.000,00 agli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 8-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Modalità di utilizzo delle economie rivenienti dall'attuazione della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020

1. Per le considerazioni espresse in premessa, le economie accertate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, all'attualità quantificabili in complessivi euro 323.985.645,26, sono destinate:

a) per euro 151.335.353,26 al finanziamento delle istanze di Contratto di sviluppo che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, ivi compresi quelli concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) per euro 114.598.325,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di sviluppo di cui all'articolo 9-bis del decreto e degli Accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, relativamente a programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

c) per euro 58.051.967,00 al finanziamento delle istanze di Contratto di sviluppo che hanno ad oggetto programmi di sviluppo di attività turistiche.

Art. 3

Modalità di utilizzo delle economie rivenienti dall'attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023

1. Per le considerazioni espresse in premessa, le economie accertate a seguito dell'attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, all'attualità quantificabili in euro 59.138.032,62, sono destinate alle istanze di Contratto di sviluppo che hanno ad oggetto programmi di sviluppo di attività turistiche.

Art. 4

Modalità di utilizzo delle risorse assegnate al Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alle procedure stabilite dall'articolo 23 del decreto-legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse assegnate al Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alle procedure stabilite dall'articolo 23 del decreto-legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pari a complessivi euro 110.401.674,81, sono destinati al finanziamento delle istanze di Accordo di sviluppo di cui all'articolo 9-bis del decreto e degli Accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, relativamente a programmi di sviluppo per la tutela ambientale.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La destinazione di risorse di cui al presente decreto può essere oggetto di revisione in funzione dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorità di intervento che dovessero manifestarsi, fermo restando il rispetto dei vincoli di destinazione propri delle norme di assegnazione.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro

ADOLFO URSO