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DIRETTIVA (UE) 2024/1346 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 14 maggio 2024

G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L

Direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. (rifusione)

Note sul recepimento

Adottata il: 14 maggio 2024

Entrata in vigore il: 11 giugno 2024

Termine per il recepimento: 12 giugno 2026

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera f),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

1) E' necessario apportare una serie di modifiche alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). E' quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

2) Una politica comune nel settore dell'asilo basata sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a cittadini di paesi terzi e apolidi che cercano legittimamente protezione nell'Unione, con la conseguente affermazione del principio di «non respingimento» (non-refoulement). Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità,

3) Il sistema europeo comune di asilo istituisce un sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una richiesta di protezione internazionale, norme comuni riguardanti le procedure di asilo, le condizioni e le procedure di accoglienza e i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. Nonostante i progressi compiuti nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora differenze significative tra gli Stati membri per quanto riguarda le procedure usate, le condizioni di accoglienza offerte ai richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali differenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda di protezione internazionale nell'Unione.

4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016«Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema europeo comune di asilo. Inoltre ha proposto settori prioritari in cui il sistema europeo comune di asilo dovrebbe essere migliorato sul piano strutturale, e segnatamente: l'istituzione di un sistema sostenibile ed equo per determinare lo Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale, il rafforzamento del sistema Eurodac, il conseguimento di una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, la prevenzione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e la definizione di un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («Agenzia per l'asilo»). Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 e del 17 e 18 marzo 2016 a compiere progressi nella riforma del quadro esistente dell'UE, così da assicurare una politica in materia di asilo umana, equa ed efficiente. La comunicazione propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione.

5) Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli standard offerti ai richiedenti. Condizioni di accoglienza più armonizzate, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a una maggiore parità di trattamento e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'Unione.

6) E' opportuno mobilitare le risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dell'Agenzia per l'asilo, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme di accoglienza stabilite nella presente direttiva, anche agli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

7) Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure per la protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti. E' necessario chiarire che le condizioni materiali di accoglienza vanno accordate ai richiedenti dal momento in cui manifestano la volontà di presentare domanda di protezione internazionale ai funzionari delle autorità competenti a norma del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

8) Un sussidio per le spese giornaliere dovrebbe essere corrisposto ai richiedenti in ogni caso nell'ambito delle condizioni materiali di accoglienza affinché essi possano godere di un livello minimo di autonomia nella loro vita quotidiana. Dovrebbe essere possibile fornire il sussidio per le spese giornaliere come importo monetario, in buoni, in natura, ad esempio in prodotti, o come combinazione degli stessi, a condizione che tale sussidio comprenda un importo monetario.

9) Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza materiali, all'accesso al mercato del lavoro, ai corsi di lingue o alla formazione professionale in conformità della presente direttiva a partire dal momento in cui è stata comunicata al richiedente la decisione di trasferirlo nello Stato membro competente. Salvo qualora sia stata emessa una decisione distinta a tal fine, la decisione di trasferimento dovrebbe indicare che le condizioni di accoglienza in questione sono state revocate. In qualsiasi circostanza gli Stati membri dovrebbero assicurare ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e un tenore di vita che sia conforme al diritto dell'UE, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e altri obblighi internazionali.

10) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.

11) E' opportuno adottare condizioni uniformi in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita adeguato e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

12) Affinché i richiedenti siano consapevoli dei loro diritti e dei loro obblighi, è opportuno che gli Stati membri forniscano loro, per iscritto o, se necessario, oralmente o, se del caso, in forma visiva, informazioni relative alle condizioni di accoglienza di cui alla presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero essere fornite il prima possibile e in tempo utile e dovrebbero includere le condizioni di accoglienza a cui hanno diritto i richiedenti, compresi quelli con esigenze di accoglienza particolari, i diritti e gli obblighi in materia di occupazione, le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata a un'area geografica o circoscritta a un luogo specifico e le conseguenze del mancato rispetto di tali restrizioni o limitazioni e della fuga, nonché le situazioni in cui è possibile disporre il trattenimento, le possibilità di ricorso e di revisione e le possibilità di fornire assistenza e rappresentanza legali. E' opportuno, in particolare, che gli Stati membri informino i richiedenti delle condizioni di accoglienza in virtù delle quali non hanno il diritto di soggiornare in nessuno Stato membro diverso da quello in cui sono tenuti ad essere presenti. Uno Stato membro non dovrebbe più essere obbligato a fornire tali informazioni se non sono più necessarie per consentire al richiedente di godere effettivamente dei diritti e di adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, o se il richiedente non è più a disposizione delle autorità competenti o è fuggito dal territorio di tale Stato membro. L'Agenzia per l'asilo dovrebbe elaborare un modello contenente informazioni standard relative alle condizioni di accoglienza che gli Stati membri devono fornire ai richiedenti quanto prima e comunque entro tre giorni dalla presentazione della domanda o entro il termine per la sua registrazione.

13) L'esistenza di norme dell'Unione armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti dovrebbe contribuire a rendere più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie debitamente giustificate o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte quando, ad esempio, un richiedente abbia l'esigenza di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico necessario che non è disponibile nello Stato membro in cui il richiedente è tenuto ad essere presente o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia o il funerale di un parente stretto. Altri motivi imperativi potrebbero includere la partecipazione a un matrimonio di un parente stretto o gli spostamenti nell'ambito di un programma di studio o con la famiglia affidataria. Il rilascio e l'uso di tale documento di viaggio non pregiudica le responsabilità degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351. Gli Stati membri conservano il diritto di valutare il diritto dei richiedenti di soggiornare nel loro territorio.

14) Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui fare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1351.

15) I richiedenti sono tenuti a rimanere a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri. E' opportuno adottare misure appropriate per evitare il rischio di fuga dei richiedenti. Qualora un richiedente sia fuggito e si sia recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia trasferito rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c'è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

16) Il fatto che un richiedente sia già fuggito in precedenza in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare nel valutare il rischio di fuga. Gli Stati membri dovrebbero prendere misure adeguate per assicurare che il richiedente non fugga nuovamente e per assicurare che il richiedente resti a disposizione delle autorità competenti, una volta che questi sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. E' opportuno quindi continuare a sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

17) E' opportuno che gli Stati membri possano organizzare liberamente i propri sistemi di accoglienza. Nell'ambito di tale organizzazione, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di assegnare ai richiedenti asilo una sistemazione all'interno del proprio territorio al fine di gestire i propri sistemi di asilo e accoglienza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter istituire meccanismi per valutare le esigenze dei loro sistemi di accoglienza, tra cui meccanismi atti a verificare l'effettiva presenza dei richiedenti asilo nell'alloggio. Tali meccanismi non dovrebbero limitare la libertà di circolazione dei richiedenti all'interno del territorio dello Stato membro interessato. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad adottare decisioni amministrative a tal fine.

18) Qualora i richiedenti possano circolare liberamente soltanto entro un'area geografica situata nel territorio degli Stati membri, gli Stati membri dovrebbero garantire ai richiedenti l'accesso effettivo ai loro diritti a norma della presente direttiva nonché alle garanzie procedurali nell'ambito della procedura di protezione internazionale all'interno di tale zona geografica. La possibilità di lasciare temporaneamente tale zona geografica dovrebbe essere valutata in modo puntuale, obiettivo e imparziale. Qualora ai richiedenti non sia stato concesso un accesso effettivo a tali diritti e garanzie procedurali in tale zona geografica, l'assegnazione a tale zona non dovrebbe più applicarsi.

19) Per motivi di ordine pubblico o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Tale decisione non dovrebbe tradursi nel trattenimento del richiedente. Tale decisione potrebbe essere necessaria nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente o nel caso in cui il richiedente sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

20) Qualora sussista il rischio che un richiedente possa rendersi irreperibile, o qualora sia necessario garantire il rispetto delle limitazioni alla libertà di circolazione di un richiedente, lo Stato membro potrebbe obbligarlo a presentarsi alle autorità competenti in determinati orari o a intervalli di tempo ragionevoli, senza incidere in modo sproporzionato sui suoi diritti di cui alla presente direttiva.

21) E' opportuno che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente tengano conto degli aspetti pertinenti della situazione individuale della persona interessata, comprese le esigenze di accoglienza particolari del richiedente e i principi di necessità e di proporzionalità. I richiedenti dovrebbero essere debitamente informati di tali decisioni, delle procedure per impugnarle e delle conseguenze della mancata osservanza.

22) Tutte le disposizioni della presente direttiva concernenti il trattenimento, gli obblighi in materia di residenza e di comunicazione nonché la limitazione e la revoca di diritti o prestazioni dovrebbero essere applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, garantendo in ogni momento un accesso effettivo alle condizioni di accoglienza applicabili in conformità della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'unità del nucleo familiare e l'accesso al mercato del lavoro. Va prestata particolare attenzione ai possibili effetti cumulativi delle misure.

23) In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di «fuga» dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata, sia il fatto, che rientri nel controllo del richiedente, di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, ad esempio lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti. Gli Stati membri dovrebbero poter ritenere che il richiedente sia fuggito anche qualora il richiedente non sia stato considerato in precedenza a rischio di fuga.

24) Se gli Stati membri definiscono nel diritto nazionale i criteri oggettivi pertinenti per determinare il rischio di fuga a norma della presente direttiva, essi potrebbero prendere in considerazione fattori quali: la cooperazione del richiedente con le autorità competenti o il rispetto dei requisiti procedurali, i legami del richiedente nello Stato membro e se la domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto irricevibile o manifestamente infondata. Nella valutazione globale della situazione individuale di un richiedente, una combinazione di vari fattori costituisce spesso la base per concludere che sussiste un rischio di fuga.

25) Il richiedente dovrebbe essere considerato come non più a disposizione delle autorità competenti se non risponde alle richieste relative alle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/1348 o alle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/1351 a meno che il richiedente non adduca ragioni adeguate per cui non è stato in grado di rispondere a tali richieste, ad esempio in caso di motivi medici o altri imprevisti che esulano dal suo controllo.

26) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e in particolare all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Dovrebbe essere possibile trattenere i richiedenti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. E' necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un controllo in sede giudiziaria e il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, ove applicabile conformemente alla presente direttiva.

27) E' opportuno stabilire, alla luce delle circostanze di ciascun caso, un termine massimo accettabile per il controllo in sede giudiziaria del trattenimento, che tenga conto della complessità della procedura, della diligenza dimostrata dalle autorità competenti, di eventuali ritardi causati dalla persona trattenuta e di eventuali altri fattori di ritardo non imputabili allo Stato membro.

28) Se il richiedente è stato autorizzato a risiedere solo in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, è opportuno provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente sia stato assolto o non sussistano più motivi di ritenere che tale obbligo non verrà assolto. Il richiedente dovrebbe, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

29) Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento, la nozione di «debita diligenza» richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure amministrative pertinenti.

30) I motivi di trattenimento stabiliti nella presente direttiva lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale e non correlati alla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'apolide.

31) E' opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione dell'articolo 24 della Carta e dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

32) In alcuni casi può risultare impossibile, nella pratica, assicurare immediatamente il rispetto di determinate garanzie di accoglienza nel quadro del trattenimento, ad esempio a causa della situazione geografica o della struttura specifica del centro di trattenimento. E' opportuno che qualsiasi deroga a tali garanzie sia temporanea e sia applicata solo nelle circostanze eccezionali previste dalla presente direttiva. Le deroghe dovrebbero applicarsi solo in circostanze eccezionali e dovrebbero essere debitamente giustificate, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, tra cui il livello di gravità della deroga, la sua durata e i suoi effetti sul richiedente interessato.

33) Al fine di meglio garantire l'integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l'ultima risorsa e che sia possibile trattenere i richiedenti solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione. L'obbligo di esaminare le misure alternative di cui sopra non dovrebbe pregiudicare il ricorso al trattenimento se tali misure alternative, compresi gli obblighi di residenza e di segnalazione, non possono essere applicate in maniera efficace. Qualsiasi decisione di imporre il trattenimento dovrebbe indicare i motivi per cui non sia stato possibile applicare in maniera efficace altre misure alternative meno coercitive. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento dovrebbe rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti.

34) Al fine di assicurare il rispetto della garanzia procedurale data dalla possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

35) Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è a carico di familiari o da parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.

36) Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere a soluzioni abitative temporanee di standard inferiore se le capacità di alloggio normalmente disponibili sono temporaneamente esaurite. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter ricorrere a tali soluzioni abitative temporanee se, a causa di un numero sproporzionato di persone da alloggiare o di una catastrofe provocata dall'uomo o naturale, le capacità di alloggio normalmente disponibili sono temporaneamente indisponibili. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di fornire, nei limiti del possibile, tali soluzioni abitative temporanee in strutture edilizie fisse.

37) L'accoglienza di persone portatrici di esigenze di accoglienza particolari dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro particolari esigenze in materia. Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire, per quanto possibile, la prevenzione da aggressioni e dalla violenza, compresa la violenza perpetrata per motivi sessuali, di genere, razzisti o religiosi. La violenza di matrice religiosa include anche la violenza nei confronti di persone che non hanno un credo religioso o che hanno rinunciato alla loro fede religiosa.

38) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, ove applicabile, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

39) E' necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, e alle loro esigenze di accoglienza particolari, con particolare riguardo alla loro sicurezza, compresa la protezione dalla violenza sessuale e di genere, e all'assistenza emotiva e fisica, ed è necessario fornire tali condizioni di assistenza in modo tale da favorire il loro sviluppo generale.

40) Di norma, i minori non dovrebbero essere trattenuti. Essi dovrebbero invece essere sistemati in strutture idonee specifiche per i minori, che comprendono, ove opportuno, strutture comunitarie non detentive. Dato l'impatto negativo del trattenimento sui minori, il ricorso a tale trattenimento dovrebbe avvenire, conformemente al diritto dell'Unione, solo in circostanze eccezionali, ove strettamente necessario, come misura di ultima ratio e per il periodo più breve possibile, dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possano essere applicate in maniera efficace e dopo aver valutato che il trattenimento sia nell'interesse superiore dei minori. I minori non dovrebbero mai essere trattenuti in carcere o in un'altra struttura utilizzata a fini di contrasto. I minori non dovrebbero essere separati dai genitori o dai tutori e il principio dell'unità del nucleo familiare dovrebbe, in generale, comportare il ricorso ad alternative adeguate al trattenimento per le famiglie con minori, in strutture a loro idonee. Inoltre, dovrebbe essere fatto tutto il possibile per garantire la disponibilità e l'accessibilità di una valida gamma di alternative adeguate al trattenimento dei minori. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del 19 settembre 2016, dei pertinenti orientamenti autorevoli degli organi del trattato delle Nazioni Unite competenti per la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, nonché della giurisprudenza in materia.

41) Nela sua comunicazione del 12 aprile 2017 sulla protezione dei minori migranti, la Commissione ha sottolineato che gli Stati membri devono predisporre tutele adeguate per proteggere tutti i minori migranti presenti sul loro territorio, anche mediante l'adozione di misure volte a garantire che i minori dispongano di alloggi sicuri e adeguati, nonché dei servizi di sostegno necessari per garantire l'interesse superiore dei minori e il loro benessere, conformemente agli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto nazionale, dell'Unione e internazionale.

42) I rappresentanti svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'accesso ai diritti conformemente alla presente direttiva e nel tutelare l'interesse superiore di tutti i minori non accompagnati. La nomina tempestiva di rappresentanti è essenziale per far fronte alla situazione dei minori migranti che scompaiono nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano nominati rappresentanti quanto prima, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, per far sì che i minori non accompagnati godano pienamente dei loro diritti di richiedenti protezione internazionale conferiti in virtù della presente direttiva.

43) Il ruolo principale di un rappresentante dovrebbe essere quello di garantire l'interesse superiore del minore e rappresentare, prestare assistenza o agire per conto di un minore non accompagnato. Il rappresentante dovrebbe essere in grado di spiegare le informazioni fornite al minore non accompagnato, tenere i contatti con le autorità competenti per garantire al minore non accompagnato l'accesso immediato alle condizioni materiali di accoglienza e alle cure sanitarie e rappresentare, prestare assistenza o, conformemente al diritto nazionale, agire per conto di un minore non accompagnato per garantire che tale minore possa godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. I rappresentanti dovrebbero essere nominati secondo la procedura definita dal diritto nazionale.

44) Gli Stati membri dovrebbero nominare un rappresentante quando è fatta una domanda da una persona che dichiara di essere un minore e che non è accompagnata. Dovrebbe essere nominato un rappresentante anche nei casi in cui le autorità competenti hanno motivi oggettivi per ritenere che la persona sia un minore alla luce di corrispondenti caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti. Qualora uno Stato membro abbia valutato che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, non è tenuto a nominare un rappresentante.

45) Fintanto che non sia stato nominato il rappresentante, gli Stati membri dovrebbero designare una persona idonea che funga provvisoriamente da rappresentante a norma della presente direttiva. Tale persona potrebbe essere, ad esempio, un dipendente di un centro di accoglienza, di una struttura di custodia per bambini, dei servizi sociali o di un'altra organizzazione pertinente designata per svolgere i compiti di un rappresentante. Le persone i cui interessi contrastano o potrebbero potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non dovrebbero essere designate come persone idonee a fungere provvisoriamente da rappresentanti. E' inoltre importante che la persona in questione sia immediatamente informata quando una domanda di protezione internazionale è fatta da un minore non accompagnato.

46) E' necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, sia da parte di medici generalisti che, ove necessario, di specialisti. La necessaria assistenza sanitaria di cui sopra dovrebbe essere di qualità adeguata e comprendere quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali, nonché l'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva essenziale a trattare un grave problema fisico. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbe essere sempre effettuata in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.

47) Dovrebbe essere possibile limitare il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto a essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia, occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita che siano conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli altri obblighi internazionali, fra cui la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. In particolare, gli Stati membri dovrebbero provvedere alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione dovrebbe essere accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. E' necessario tener conto delle esigenze specifiche dei richiedenti asilo che sono stati vittime di violenze sessuali o di genere, in particolare le donne, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura per la protezione internazionale, all'assistenza sanitaria, all'assistenza legale, così come a un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

48) Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. I figli minorenni di richiedenti asilo e i richiedenti minorenni dovrebbero avere accesso all'istruzione su un piano di parità rispetto ai cittadini degli Stati membri e a condizioni analoghe. Non è necessario garantire tale accesso durante le vacanze scolastiche. La loro istruzione dovrebbe, di norma, essere integrata a quella dei cittadini degli Stati membri ed essere della stessa qualità. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire la continuità dell'istruzione dei minori fintanto che non sia eseguito un provvedimento di espulsione nei loro confronti o nei confronti dei loro genitori.

49) Sulla base della Carta, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza in materia, e al fine di non discriminare i familiari in base al luogo in cui la famiglia si è costituita, la nozione di famiglia dovrebbe includere anche le famiglie costituitesi al di fuori del paese di origine dei richiedenti, ma prima del loro arrivo sul territorio degli Stati membri.

50) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione, non limitando indebitamente l'accesso a specifici settori del mercato del lavoro o l'orario di lavoro di un richiedente e non fissando formalità amministrative irragionevoli. I richiedenti che hanno un accesso efficace al mercato del lavoro e che sono stati autorizzati a risiedere solo in un determinato luogo dovrebbero poter cercare un'occupazione entro una distanza ragionevole da tale luogo. Ove previsto dal contratto di lavoro di un richiedente, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare il richiedente a lasciare il territorio per svolgere mansioni di lavoro specifiche in un altro Stato membro conformemente al diritto nazionale. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi e apolidi che risiedono legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

51) L'accesso al mercato del lavoro dovrebbe conferire al richiedente il diritto di cercare un'occupazione. E' altresì possibile per gli Stati membri consentire ai richiedenti di esercitare un'attività autonoma.

52) Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo qualora la domanda sia verosimilmente fondata. L'accesso al mercato del lavoro non dovrebbe essere concesso o, se già concesso, dovrebbe essere ritirato ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica pertanto una procedura di esame accelerata, anche nei casi in cui il richiedente sia in possesso delle informazioni o dei documenti pertinenti relativi alla propria identità.

53) Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro interessato. Le condizioni di lavoro dovrebbero contemplare quanto meno la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, alla luce dei contratti collettivi in vigore. Tali richiedenti dovrebbero anche beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni, l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e, per quanto riguarda i richiedenti occupati, la previdenza sociale. E' possibile per gli Stati membri accordare la parità di trattamento anche ai richiedenti che sono lavoratori autonomi. Gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi al massimo per prevenire lo sfruttamento dei richiedenti o qualsiasi forma di discriminazione nei loro confronti sul luogo di lavoro sotto forma di pratiche di lavoro non dichiarato e altre forme di grave sfruttamento della forza lavoro.

54) Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un richiedente in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Andrebbero contemplate anche misure per risolvere efficacemente le difficoltà pratiche incontrate dai richiedenti nel far autenticare i loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri, in particolare ove i richiedenti non possano fornire prove documentali e non possano sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

55) Per quanto riguarda i richiedenti che hanno un impiego, si applicano i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

56) A motivo della possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), gli Stati membri dovrebbero poter escludere le prestazioni di sicurezza sociale che non dipendono dai periodi di occupazione o dalla contribuzione dalla parità di trattamento tra i richiedenti e i cittadini nazionali. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter restringere l'applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l'istruzione e la formazione professionale e il riconoscimento delle qualifiche formali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero anche poter limitare il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall'esercizio di una carica pubblica.

57) Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà gli Stati membri devono conformarsi al diritto dell'Unione.

58) Le competenze linguistiche sono importanti per assicurare che i richiedenti godano di un tenore di vita adeguato. Tali competenze costituiscono altresì un deterrente contro i movimenti secondari. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire o agevolare l'accesso ai corsi di lingua, nella misura in cui li ritengano appropriati per contribuire a rafforzare la capacità del richiedente di agire in modo autonomo e di interagire con le autorità competenti.

59) Il diritto alla parità di trattamento non dovrebbe dar luogo a diritti in relazione a situazioni che esulano dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

60) Per garantire che le condizioni materiali di accoglienza fornite ai richiedenti siano conformi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario precisare la natura di tali condizioni, che dovrebbero comprendere non solo l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche i prodotti per l'igiene personale. E' altresì necessario che gli Stati membri determinino il livello delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni in base ad appropriati riferimenti applicati per garantire un tenore di vita adeguato ai cittadini nazionali, quali, a seconda del contesto nazionale, sussidi integrativi al reddito minimo, pensioni minime, indennità di disoccupazione e prestazioni di assistenza sociale. Non è tuttavia necessario che le prestazioni concesse ai richiedenti siano identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di adeguare il livello dei sussidi economici o dei buoni concessi ai richiedenti nelle regioni di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), purché sia garantito il livello delle condizioni di accoglienza di cui alla presente direttiva.

61) Per limitare le possibilità di abuso del sistema di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che i richiedenti in possesso di mezzi sufficienti sostengano, contribuiscano o rimborsino i costi delle condizioni materiali di accoglienza o dell'assistenza sanitaria ricevuta, o vi contribuiscano, anche attraverso garanzie finanziarie. E' possibile che i richiedenti siano considerati in possesso di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi se, ad esempio, hanno lavorato per un periodo di tempo ragionevole. Quando valutano le risorse del richiedente e gli impongono di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria ricevuta, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza particolari. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a sostenere i costi delle cure sanitarie loro necessarie, né a contribuirvi, ove l'assistenza sanitaria sia fornita gratuitamente ai cittadini degli Stati membri. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a contrarre prestiti per pagare le condizioni di accoglienza.

62) Per prevenire possibili abusi del sistema di accoglienza, è necessario specificare le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o revocate. Gli Stati membri dovrebbero poter ridurre o revocare il sussidio per le spese giornaliere o, ove debitamente giustificato e proporzionato, ridurre altre condizioni materiali di accoglienza in presenza di determinate condizioni, anche nel caso in cui il richiedente non collabori con le autorità competenti o non soddisfi i requisiti procedurali da esse stabiliti. Si può ritenere che la mancata collaborazione o la non conformità si verifichi in particolare quando: i richiedenti non si presentano agli appuntamenti fissati o non rispettano gli obblighi di comunicazione per motivi che non sfuggono al loro controllo; i richiedenti non formalizzano la domanda di protezione internazionale a norma degli obblighi del regolamento (UE) 2024/1348, pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso; oppure i richiedenti non rispettano le richieste di fornire informazioni al fine di facilitare la loro identificazione, anche rifiutando di fornire dati biometrici o le necessarie informazioni di contatto o rifiutando di collaborare durante le procedure di esame medico. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, ove debitamente giustificato e proporzionato, poter revocare altre condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente abbia violato in modo grave o ripetuto le norme del centro di accoglienza o abbia agito in modo violento o minaccioso nel centro di accoglienza. Gli Stati membri dovrebbero sempre garantire la qualità della vita di tutti i richiedenti, in conformità del diritto dell'Unione, compresa la Carta, e degli obblighi internazionali, tenendo conto dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e dell'interesse superiore del minore.

63) Gli Stati membri possono applicare altre sanzioni, comprese misure disciplinari conformemente alle norme del centro di accoglienza, nella misura in cui tali sanzioni non siano contrarie alla presente direttiva.

64) Occorre che gli Stati membri stabiliscano adeguate misure di orientamento, monitoraggio e controllo delle loro condizioni di accoglienza. Al fine di garantire condizioni di accoglienza analoghe, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere in considerazione, nei loro sistemi di monitoraggio e controllo, le norme operative, gli indicatori, gli orientamenti e le migliori pratiche non vincolanti disponibili sulle condizioni di accoglienza elaborati dall'Agenzia per l'asilo. Purché le condizioni materiali di accoglienza garantiscano un tenore di vita adeguato, la situazione dei locali destinati all'alloggio dei richiedenti potrebbe essere considerata adeguata anche se differisce da una struttura all'altra. E' opportuno assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti anche per il tramite della rete delle autorità di accoglienza dell'Agenzia per l'asilo.

65) E' opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti, e pertanto promuovere relazioni armoniose tra le comunità locali e i centri di accoglienza.

66) L'esperienza dimostra che la pianificazione di emergenza è necessaria per assicurare, quanto più possibile, un'adeguata accoglienza dei richiedenti nei casi in cui gli Stati membri devono far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. E' necessario monitorare e valutare se le misure previste nei piani di emergenza degli Stati membri siano adeguate. La pianificazione di emergenza è parte integrante dei processi di pianificazione degli Stati membri e non può essere considerata un'attività eccezionale.

67) L'Agenzia per l'asilo dovrebbe assistere gli Stati membri nell'elaborazione e nella revisione dei loro piani di emergenza, previo accordo dello Stato membro interessato. Un piano di emergenza dovrebbe essere composto da una serie completa di misure necessarie ad affrontare un'eventuale pressione sproporzionata sui sistemi di accoglienza degli Stati membri e a migliorare l'efficienza di tali sistemi. Ai fini della presente direttiva, una situazione di pressione sproporzionata può essere caratterizzata da un afflusso improvviso e massiccio di cittadini di paesi terzi e apolidi tale da collocare un onere eccessivo anche su un sistema di accoglienza ben preparato. Ai fini di una migliore preparazione dinanzi a una tale situazione, il modello elaborato dall'Agenzia per l'asilo dovrebbe includere orientamenti su come individuare possibili scenari, l'impatto di tali scenari, azioni da intraprendere e risorse disponibili per rispondere a tali scenari.

68) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

69) Gli Stati membri sono invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quelle conferite ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

70) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni necessarie per permetterle di adempiere ai propri obblighi in materia di rendicontazione ai sensi della presente direttiva.

71) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme armonizzate relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

72) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

73) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

74) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

75) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza.

76) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

77) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all'allegato I,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 75 del 10.3.2017.

(2)

GU C 207 del 30.6.2017.

(3)

Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2024.

(4)

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013).

(5)

Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021).

(6)

Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021).

(7)

Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(8)

Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(9)

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005).

(10)

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004).

(11)

Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010).

(12)

Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

(13)

GU C 369 del 17.12.2011.

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale negli Stati membri.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione di volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

2) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

3) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel territorio del medesimo Stato membro durante la procedura di protezione internazionale:

a) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato consideri la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate;

b) i figli minori e adulti dipendenti delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi quali contemplati dal diritto nazionale; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme al diritto nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell'età legale per contrarre matrimonio;

c) nei casi in cui il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per tale richiedente, compreso un fratello adulto, in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme al diritto nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell'età legale per contrarre matrimonio;

4) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;

5) «minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

6) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;

7) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto, vestiario e prodotti per l'igiene personale, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione degli stessi, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

8) «sussidio per le spese giornaliere»: un sussidio accordato periodicamente ai richiedenti per consentire loro di godere di un livello minimo di autonomia nella loro vita quotidiana, fornito sotto forma di importo monetario, in buoni, in natura, o una combinazione degli stessi, a condizione che tale sussidio comprenda un importo monetario;

9) «trattenimento»: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;

10) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti;

11) «rischio di fuga»: la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire;

12) «fuga»: l'azione per cui un richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;

13) «rappresentante»: una persona fisica o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica nominata dalle autorità competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire per conto di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale di tale minore non accompagnato, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva;

14) «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: il richiedente che necessita di condizioni o garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che fanno domanda di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, comprese la frontiera esterna, le acque territoriali o le zone di transito, purché tali cittadini di paesi terzi e apolidi siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti. La presente direttiva si applica anche ai familiari di un richiedente, a condizione che siano inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese a ottenere forme di protezione diverse da quelle conferite dal regolamento (UE) 2024/1347.

Art. 4

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti nonché dei familiari e parenti stretti dei richiedenti presenti nello stesso Stato membro a condizione che tali familiari e parenti stretti siano a carico dei richiedenti, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Art. 5

Informazione

1. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni relative alle condizioni di accoglienza previste dalla presente direttiva, tra cui informazioni specifiche sul proprio sistema di accoglienza, quanto prima e comunque in tempo utile per permettere effettivamente ai richiedenti di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri forniscono in particolare ai richiedenti informazioni standard relative alle condizioni di accoglienza stabilite dalla presente direttiva, utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo»). Tali informazioni sono fornite quanto prima e, al più tardi, tre giorni dopo la presentazione della domanda di accoglienza o entro il termine per la sua registrazione, a norma del regolamento (UE) 2024/1348.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza e rappresentanza legale, anche sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono assistenza e rappresentanza legale a titolo gratuito, e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente o, se del caso, in forma visiva, ad esempio mediante video o pittogrammi, e sono adattate alle esigenze dei richiedenti.

Nel caso di un minore non accompagnato, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in maniera consona all'età e con modalità che consentano al minore non accompagnato di comprenderle, utilizzando, se del caso, materiale informativo specificamente adattato ai minori. Tali informazioni sono fornite in presenza del rappresentante del minore non accompagnato o della persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante fino alla nomina di quest'ultimo.

In casi eccezionali, uno Stato membro può fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante traduzione orale o, se del caso, in forma visiva come video o pittogrammi, laddove:

a) non sia in grado di fornire tali informazioni per iscritto entro il termine stabilito in tale paragrafo poiché la lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda è una lingua rara; e

b) il richiedente confermi successivamente di aver compreso le informazioni fornite.

Nei casi di cui al terzo comma, lo Stato membro ottiene quanto prima una traduzione scritta delle informazioni di cui al paragrafo 1 e la fornisce al richiedente, salvo ove sia chiaro che tale disposizione non è più necessaria.

Art. 6

Documentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al richiedente sia fornito il documento di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348.

2. Gli Stati membri non impongono ai richiedenti, per il solo fatto di richiedere protezione internazionale o sulla sola base della loro nazionalità, di fornire documenti inutili o un numero sproporzionato di documenti né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Art. 7

Organizzazione dei sistemi di accoglienza

1. Gli Stati membri possono organizzare liberamente i propri sistemi di accoglienza conformemente alla presente direttiva. I richiedenti possono circolare liberamente all'interno del territorio dello Stato membro interessato.

2. A condizione che tutti i richiedenti beneficino effettivamente dei diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva, gli Stati membri possono assegnare loro una sistemazione all'interno del proprio territorio al fine di gestire i propri sistemi di asilo e di accoglienza.

3. Nell'assegnazione o nella riassegnazione di una sistemazione ai richiedenti, gli Stati membri tengono conto di fattori oggettivi, tra cui l'unità familiare di cui all'articolo 14 e le esigenze di accoglienza particolari.

4. La concessione di condizioni materiali di accoglienza da parte degli Stati membri può essere subordinata all'effettiva residenza dei richiedenti nella sistemazione loro assegnata a norma del paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono inoltre istituire meccanismi per valutare e rispondere alle esigenze dei loro sistemi di accoglienza, tra cui meccanismi aventi lo scopo di verificare l'effettiva residenza dei richiedenti nella sistemazione loro assegnata a norma del paragrafo 2.

6. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare alle autorità competenti il loro indirizzo attuale, un recapito telefonico e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica. Gli Stati membri fanno altresì obbligo ai richiedenti di notificare a tali autorità competenti con la massima tempestività qualsiasi successiva modificazione di tali informazioni 7. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare decisioni amministrative ai fini del presente articolo.

Art. 8

Assegnazione dei richiedenti a una zona geografica

1. Gli Stati membri possono assegnare i richiedenti a una zona geografica all'interno del proprio territorio, nella quale essi possono circolare liberamente per la durata della procedura di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1348.

2. Gli Stati membri possono assegnare i richiedenti a una zona geografica all'interno del proprio territorio a norma del paragrafo 1 solo al fine di garantire un trattamento rapido, efficiente ed efficace delle domande in conformità del regolamento (UE) 2024/1348 o ai fini della distribuzione geografica di tali richiedenti, tenendo conto delle capacità delle zone geografiche interessate.

Gli Stati membri informano i richiedenti, a norma dell'articolo, 5 in merito alla loro assegnazione a una zona geografica, precisando altresì i confini geografici di tale zona.

3. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti possano effettivamente beneficiare dei diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva e delle garanzie procedurali nell'ambito della procedura di protezione internazionale nella zona geografica cui sono assegnati. Tale zona geografica è sufficientemente ampia, consente l'accesso alle infrastrutture pubbliche necessarie e non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata dei richiedenti.

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare decisioni amministrative ai fini del paragrafo 1.

5. Gli Stati membri, su richiesta del richiedente, autorizzano quest'ultimo a lasciare temporaneamente la zona geografica per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica.

Qualora un richiedente lasci la zona geografica senza autorizzazione, lo Stato membro non applica sanzioni diverse da quelle previste dalla presente direttiva.

Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il richiedente ne informa preventivamente le autorità competenti.

6. Qualora sia stato accertato, anche a seguito della domanda di ricorso o riesame da parte di un richiedente a norma dell'articolo 29, che a quest'ultimo non è stato garantito di poter effettivamente beneficiare dei diritti conferitigli dalla presente direttiva o delle garanzie procedurali nell'ambito della procedura di protezione internazionale nella zona geografica, l'assegnazione del richiedente a tale zona geografica cessa di applicarsi.

7. Prima di applicare il presente articolo, lo Stato membro interessato stabilisce le condizioni della sua applicazione nel diritto interno e ne informa la Commissione e l'Agenzia per l'asilo a norma del capo 5 del regolamento (UE) 2021/2303.

Art. 9

Restrizioni alla libera circolazione

1. Se necessario, gli Stati membri possono stabilire che un richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico adatto ad ospitare i richiedenti, per motivi di ordine pubblico o per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, ove vi sia un rischio di fuga, in particolare nel caso in cui:

a) il richiedente sia tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351; o

b) il richiedente sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

Qualora il richiedente sia stato autorizzato a risiedere solo in un luogo specifico a norma del presente paragrafo, la concessione delle condizioni materiali di accoglienza è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in tale luogo specifico.

2. Gli Stati membri possono, se necessario, imporre ai richiedenti di segnalare la loro presenza alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, senza compromettere in maniera sproporzionata i diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva.

Tali obblighi di segnalazione possono essere imposti al fine di garantire il rispetto delle decisioni di cui al paragrafo 1, o per evitare efficacemente che i richiedenti si rendano irreperibili.

3. Gli Stati membri possono concedere al richiedente, su richiesta di quest'ultimo, il permesso di risiedere temporaneamente in un luogo diverso dal luogo specifico stabilito a norma del paragrafo 1. Le decisioni in merito a tale permesso sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.

Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il richiedente ne informa le autorità competenti.

4. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono proporzionate e tengono conto di elementi pertinenti della situazione individuale del richiedente, tra cui le esigenze di accoglienza particolari.

5. Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto per ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo in tale decisione. I richiedenti sono informati per iscritto di una siffatta decisione, come pure delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 29 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti le suddette informazioni in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile e in una forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del presente articolo siano riesaminate da un'autorità giurisdizionale d'ufficio qualora tali decisioni siano in applicazione da oltre due mesi o che le stesse possano essere impugnate su richiesta del richiedente interessato a norma dell'articolo 29.

Art. 10

Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente o sulla base della sua nazionalità. Il trattenimento è basato soltanto su uno o più dei motivi di trattenimento di cui al paragrafo 4. Il trattenimento non ha carattere punitivo.

2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Nel trattenere un richiedente, gli Stati membri tengono conto di tutte le caratteristiche fisiche, le dichiarazioni o i comportamenti che indichino che tale richiedente ha esigenze di accoglienza particolari. Qualora la valutazione di cui all'articolo 25 non sia stata ancora completata, essa è completata senza indugio e i suoi risultati sono tenuti in considerazione nel decidere se mantenere il trattenimento o se le condizioni di trattenimento debbano essere modificate.

4. Un richiedente può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi seguenti:

a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga;

c) per assicurare il rispetto degli obblighi giuridici imposti al richiedente con decisione individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, nei casi in cui il richiedente non ha rispettato tali obblighi e ove continui a sussistere il rischio di fuga;

d) per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;

e) quando il richiedente è trattenuto nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), al fine di preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che il richiedente in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di protezione internazionale, che vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

f) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;

g) conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1351.

I motivi di trattenimento di cui al primo comma sono specificati nel diritto nazionale.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo specifico.

(1)

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008).

Art. 11

Garanzie per i richiedenti trattenuti

1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 10, paragrafo 4, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa, oltre ai motivi per i quali non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento, d'ufficio o su domanda del richiedente, o entrambi. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è conclusa il più rapidamente possibile, tenendo conto delle circostanze di ogni caso specifico, e non più tardi di 15 giorni, o, in situazioni eccezionali, 21 giorni a decorrere dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, tale verifica è conclusa il più rapidamente possibile, tenendo conto delle circostanze di ogni caso specifico, e non più tardi di 15 giorni, o, in situazioni eccezionali, 21 giorni dall'avvio del relativo procedimento.

Laddove la verifica in sede giudiziaria di cui al primo comma, effettuata d'ufficio, non sia conclusa entro 21 giorni dall'inizio del trattenimento, oppure, nel caso in cui sia effettuata su domanda del richiedente, non sia conclusa entro 21 giorni dall'avvio del relativo procedimento, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

4. I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per impugnare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

Fatto salvo il primo comma, il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari.

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

6. Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali in conformità delle condizioni stabilite all'articolo 29.

Art. 12

Condizioni di trattenimento

1. Il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

Per quanto possibile, i richiedenti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non abbiano formalizzato una domanda di protezione internazionale.

Se i richiedenti non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

2. I richiedenti trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.

3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Tale possibilità si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell'UNHCR, conformemente a un accordo con detto Stato membro.

4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei diritti e obblighi di tali richiedenti in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, qualora i richiedenti siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito. Tale deroga non si applica nei casi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348.

Art. 13

Trattenimento di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari

1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che hanno esigenze di accoglienza particolari costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.

Nei casi in cui il trattenimento dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari metterebbe a grave rischio la loro salute fisica e mentale, tali richiedenti non sono trattenuti.

Ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, trattenuti, gli Stati membri assicurano controlli periodici e prestano un sostegno tempestivo e adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista della salute fisica e mentale.

2. Di norma, i minori non sono trattenuti. Essi sono collocati in alloggi idonei a norma degli articoli 26 e 27.

Di norma si ricorre ad alternative adeguate al trattenimento per le famiglie con minori, conformemente al principio dell'unità familiare. Tali famiglie sono collocate in alloggi adatti alle loro esigenze.

In circostanze eccezionali, come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace, nonché dopo aver valutato che il trattenimento è nel loro interesse superiore a norma dell'articolo 26, i minori possono essere trattenuti:

a) nel caso di minori accompagnati, qualora il genitore o chi principalmente si prende cura del minore sia trattenuto; o

b) nel caso di minori non accompagnati, qualora il trattenimento tuteli il minore.

A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile. I minori non sono mai trattenuti in carcere o in un'altra struttura utilizzata a fini di contrasto. Ogni sforzo è compiuto perché essi non siano trattenuti e siano collocati in strutture idonee per i minori.

L'interesse superiore del minore, di cui all'articolo 26, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.

I minori trattenuti hanno il diritto all'istruzione a norma dell'articolo 16, tranne quando impartire loro un'istruzione abbia un valore limitato in ragione della durata molto breve del loro trattenimento. Tali minori hanno inoltre la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

3. Quando i minori non accompagnati sono trattenuti, è fornita loro una sistemazione in strutture atte ad accogliere minori non accompagnati. Tali strutture sono dotate di personale qualificato per salvaguardare i diritti dei minori non accompagnati e soddisfare le loro esigenze.

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne assicuri l'intimità.

Alle famiglie trattenute con minori è fornita una sistemazione in strutture di trattenimento adattate alle esigenze dei minori.

5. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti di sesso maschile e femminile trattenuti alloggino in sistemazioni separate, salvo laddove i richiedenti trattenuti siano familiari e tutti gli interessati acconsentano a venire alloggiati insieme.

Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

6. Se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 3, primo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile. Gli Stati membri dispongono di strutture e risorse sufficienti per garantire che le deroghe di cui al presente paragrafo siano applicate solo in situazioni eccezionali. Quando applicano tali deroghe, gli Stati membri ne informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo.

Art. 14

Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

Art. 15

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Art. 16

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori pari accesso all'istruzione rispetto ai propri cittadini e a condizioni simili, finché non sia effettivamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di tali minori o dei loro genitori.

Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. L'istruzione dei minori è di norma integrata con quella dei cittadini degli Stati membri ed è di pari qualità. Gli Stati membri garantiscono la continuità dell'istruzione dei minori finché non sia effettivamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. Gli Stati membri concedono quanto prima ai minori di cui al paragrafo 1 l'accesso a un sistema educativo e non ritardano la concessione di tale accesso di oltre due mesi dalla data di formalizzazione della domanda di protezione internazionale, tenendo conto delle vacanze scolastiche. Gli Stati membri provvedono all'istruzione nell'ambito del sistema educativo ordinario. A titolo temporaneo e per un periodo massimo di un mese, gli Stati membri possono tuttavia provvedere a tale istruzione al di fuori del sistema educativo ordinario.

Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo ordinario.

3. Qualora l'accesso al sistema educativo ordinario non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato offre altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.

Art. 17

Lavoro

1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di registrazione della domanda di protezione internazionale, a condizione che l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Se lo Stato membro ha accelerato l'esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2024/1348, l'accesso al mercato del lavoro non è concesso o, qualora sia già stato concesso, è revocato.

2. Gli Stati membri assicurano che i richiedenti che hanno accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 abbiano effettivo accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale.

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, ivi incluso per quanto riguarda i livelli di disoccupazione giovanile, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante specifico, per il quale un datore di lavoro sta valutando la candidatura di un richiedente che ha accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1, possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato, da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi e apolidi in soggiorno regolare in tale Stato membro. Se lo Stato membro ritiene che il posto vacante specifico possa essere occupato da tali persone, lo Stato membro o il datore di lavoro può respingere l'impiego del richiedente per tale posto vacante.

3. Gli Stati membri assicurano che i richiedenti che hanno accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 godano di un trattamento pari a quello riservato ai propri cittadini nazionali per quanto concerne:

a) le condizioni di impiego, l'età minima di ammissione al lavoro e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c) l'istruzione e la formazione professionale, compresi i corsi di formazione per il miglioramento delle competenze, l'esperienza pratica sul posto di lavoro e i servizi di orientamento all'occupazione;

d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel contesto delle procedure esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche acquisite all'estero; e

e) l'accesso a programmi adeguati per la valutazione, la convalida e il riconoscimento dell'apprendimento e delle esperienze precedenti dei richiedenti.

4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento dei richiedenti che hanno accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1:

a) per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera b), escludendoli dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una carica pubblica;

b) per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera c), escludendo:

i) le borse di studio e i prestiti connessi all'istruzione e alla formazione professionale e al pagamento delle spese, in conformità del diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università o all'istruzione post-secondaria; e

ii) l'istruzione e la formazione professionale che non sono fornite nel quadro di un contratto di lavoro esistente, anche se fornite a fini di promozione dell'occupazione;

c) per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera d) o e), non garantendo la parità di trattamento per un periodo di almeno tre mesi a decorrere dalla data di registrazione della domanda di protezione internazionale.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che hanno un impiego o, sulla base di un impiego precedente, abbiano diritto a prestazioni di sicurezza sociale e godano di pari trattamento rispetto ai propri cittadini per quanto riguarda i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.

6. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento a norma del paragrafo 5 del presente articolo escludendo le prestazioni di sicurezza sociale che non dipendono dai periodi di occupazione o dalla contribuzione.

7. Il diritto alla parità di trattamento a norma del presente articolo non dà luogo ad un diritto di soggiorno in casi in cui il diritto di rimanere si estingua in conseguenza di una decisione adottata conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.

8. Ai fini del paragrafo 3, lettera d), del presente articolo e fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri facilitano, per quanto possibile, il pieno accesso alle procedure esistenti per il riconoscimento delle qualifiche straniere per i richiedenti che non possono fornire prove documentali delle loro qualifiche.

9. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante un procedimento di ricorso, quando il richiedente abbia il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro durante tale procedimento, e fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

Art. 18

Corsi di lingua e formazione professionale

Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti abbiano accesso ai corsi di lingua, di educazione civica o di formazione professionale che tali Stati membri ritengono adeguati per contribuire a migliorare la capacità dei richiedenti di agire in modo autonomo, di interagire con le autorità competenti o di trovare un impiego, o, a seconda dei sistemi nazionali, gli Stati membri facilitano l'accesso a tali corsi, indipendentemente dal fatto che i richiedenti abbiano accesso al mercato del lavoro a norma dell'articolo 17.

Se i richiedenti dispongono di mezzi sufficienti, gli Stati membri possono obbligarli a sostenere o a contribuire a sostenere i costi dei corsi di cui al primo comma.

Art. 19

Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza dal momento in cui fanno domanda di protezione internazionale in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348.

2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria ricevuta a norma dell'articolo 22 assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti, ne tuteli la salute fisica e mentale e rispetti i loro diritti conformemente alla Carta.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita adeguata di cui al primo comma sia soddisfatta nella specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari nonché in relazione alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata ai sensi del paragrafo 2.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza qualora i richiedenti dispongano di risorse sufficienti a tal fine, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono altresì obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi dell'assistenza sanitaria ricevuta qualora i richiedenti dispongano di mezzi sufficienti a tal fine, salvo laddove l'assistenza sanitaria sia fornita gratuitamente ai cittadini di tali Stati membri.

5. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti per coprire i costi delle condizioni materiali di accoglienza o dell'assistenza sanitaria ricevuta a norma del paragrafo 4 all'epoca in cui al richiedente era stata garantita un'adeguata qualità di vita, gli Stati membri possono esigere dal richiedente il rimborso dei costi di tali condizioni materiali di accoglienza o di tale assistenza sanitaria.

6. Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria ricevuta e quando esigano dal richiedente un rimborso dei costi a norma del paragrafo 5, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari.

7. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, in base al diritto o alla prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri informano di conseguenza la Commissione e l'Agenzia per l'asilo in merito a tali livelli. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è interamente o parzialmente fornito in natura o quando i livelli applicati ai cittadini sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.

Art. 20

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Nel caso in cui gli Stati membri forniscano l'alloggio in natura, essi provvedono a che tale alloggio garantisca ai richiedenti una qualità di vita adeguata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, come pure il sostegno necessario a soddisfare le esigenze di accoglienza particolari dei richiedenti. L'alloggio è concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale fatta alla frontiera o in zone di transito;

b) in centri di accoglienza;

c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 12 e 13, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:

a) sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare;

b) i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti;

c) ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali, nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso all'alloggio al fine di assistere i richiedenti; possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.

3. Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari quando forniscono condizioni materiali di accoglienza.

4. Quando forniscono un alloggio a norma del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire, per quanto possibile, la prevenzione delle aggressioni e della violenza, compresa la violenza perpetrata per motivi sessuali, di genere, razziali o religiosi.

5. Qualora le richiedenti siano alloggiate in centri di accoglienza, gli Stati membri predispongono servizi igienici separati e un luogo sicuro in tali centri per loro e i loro figli minori.

6. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, a che i richiedenti che sono adulti dipendenti con esigenze di accoglienza particolari siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato.

7. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

8. Le persone che forniscono condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro che prestano assistenza sanitaria e forniscono istruzione nei centri di accoglienza, ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

9. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri di accoglienza attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri possono inoltre consentire ai richiedenti di svolgere attività di volontariato al di fuori del centro di accoglienza alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

10. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono prevedere in via eccezionale condizioni materiali di accoglienza che siano diverse da quelle previste dal presente articolo, qualora:

a) sia richiesta una valutazione delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente, ai sensi dell'articolo 25;

b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite oppure, a causa di un numero sproporzionato di persone da accogliere o di una catastrofe naturale o antropica, le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente indisponibili.

Diverse condizioni materiali di accoglienza di cui al primo comma del presente paragrafo assicurano in ogni caso a tutti i richiedenti l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 22 e un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali.

Se uno Stato membro fornisce condizioni materiali di accoglienza diverse, conformemente al primo comma del presente paragrafo, tale Stato membro informa senza indugio la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, riguardo all'attivazione del piano di emergenza. Tale Stato membro informa altresì la Commissione e l'Agenzia per l'asilo non appena i motivi che giustificavano la previsione di dette condizioni materiali diverse hanno cessato di esistere.

Art. 21

Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente

Dal momento in cui è stata notificata ai richiedenti una decisione di trasferimento che li riguarda verso lo Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351, essi non hanno diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 17 a 20 della presente direttiva in nessuno Stato membro diverso da quello in cui sono tenuti ad essere presenti a norma del regolamento (UE) 2024/1351, fatta salva la necessità di assicurare un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali.

Salvo qualora sia stata emessa una decisione distinta al riguardo, la decisione di trasferimento precisa che le condizioni pertinenti di accoglienza del richiedente sono state revocate in conformità del presente articolo. Il richiedente è informato dei suoi diritti e obblighi riguardo a tale decisione.

Art. 22

Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) 2024/1351, i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, sia da medici generalisti che, se del caso, da specialisti. Tale necessaria assistenza sanitaria è di qualità adeguata e comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali, come anche l'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva necessaria per trattare un grave problema fisico.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minorenni dei richiedenti e i richiedenti minorenni ricevano lo stesso tipo di assistenza sanitaria prestata ai propri cittadini minorenni. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento specifico fornito a norma del presente articolo, iniziato prima che il minore raggiungesse la maggiore età e ritenuto necessario, prosegua senza interruzioni o ritardi dopo che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

3. Ove necessario per ragioni mediche, gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica o di altro tipo, come i necessari dispositivi medici di riabilitazione e assistenza, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese appropriate misure di assistenza psichica.

CAPO III

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

Art. 23

Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

1. Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, gli Stati membri possono ridurre o revocare il sussidio per le spese giornaliere.

Qualora sia debitamente giustificato e proporzionato, gli Stati membri possono altresì:

a) ridurre altre condizioni materiali di accoglienza, oppure

b) nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera e), revocare altre condizioni materiali di accoglienza.

2. Gli Stati membri possono adottare una decisione conformemente al paragrafo 1 qualora un richiedente:

a) lasci una zona geografica all'interno della quale può circolare liberamente in conformità all'articolo 8 o il luogo specifico di residenza designato dall'autorità competente in conformità all'articolo 9 senza permesso, o si renda irreperibile;

b) non cooperi con le autorità competenti o contravvenga agli obblighi procedurali da esse stabiliti;

c) abbia formalizzato una domanda reiterata quale definita all'articolo 3, punto19), del regolamento (UE) 2024/1348;

d) abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza;

e) abbia gravemente o ripetutamente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo violento o minaccioso nel centro di accoglienza; o

f) ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione, se messe a disposizione o promosse dallo Stato membro, a meno che non vi siano circostanze che sfuggono al controllo del richiedente.

3. Qualora uno Stato membro abbia adottato una decisione nell'ambito di una situazione di cui al paragrafo 2, lettera a), b) o f) e vengano meno le circostanze su cui si è basata tale decisione, esso valuta la possibilità di ripristinare tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o una parte di esse. Nel caso in cui non siano ripristinate tutte le condizioni materiali di accoglienza, lo Stato membro adotta una decisione debitamente motivata e la notifica al richiedente.

4. Le decisioni in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione del richiedente, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 22 e garantiscono un livello di vita conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali per tutti i richiedenti.

5. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione in una situazione di cui al paragrafo 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI RICHIEDENTI CON ESIGENZE DI ACCOGLIENZA PARTICOLARI

Art. 24

Richiedenti con esigenze di accoglienza particolari

Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari.

Gli Stati membri tengono conto del fatto che alcuni richiedenti che rientrano in una delle categorie seguenti hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolari:

a) minori;

b) minori non accompagnati;

c) persone con disabilità;

d) anziani;

e) donne in gravidanza;

f) lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali;

g) genitori singoli con figli minori;

h) vittime di tratta di esseri umani;

i) persone affette da gravi malattie;

j) persone affette da disturbi mentali, tra cui il disturbo da stress post-traumatico;

k) persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ad esempio vittime di violenza di genere, di mutilazioni genitali femminili, di matrimoni infantili o forzati o di violenza commessa per motivi sessuali, di genere, razziali o religiosi.

Art. 25

Valutazione delle esigenze di accoglienza particolari

1. Al fine di applicare efficacemente l'articolo 24, gli Stati membri valutano, quanto prima dopo che sia stata fatta una domanda di protezione internazionale, su base individuale, se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari, avvalendosi della traduzione orale, se necessario.

La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1348.

La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo è avviata individuando le esigenze di accoglienza particolari sulla base delle caratteristiche fisiche, o delle dichiarazioni del richiedente o del suo comportamento, oppure, se del caso, delle dichiarazioni dei genitori o del rappresentante del richiedente.

La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo è completata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale o, ove integrata nella valutazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1348, entro il termine stabilito in detto regolamento, e si provvede ad affrontare le esigenze di accoglienza particolari individuati sulla base di tale valutazione.

Se le esigenze di accoglienza particolari si manifestano in una fase successiva della procedura di protezione internazionale, gli Stati membri valutano e affrontano tali esigenze.

Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di protezione internazionale e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il personale che valuta le esigenze di accoglienza particolari a norma del presente articolo:

a) sia formato e continui ad essere formato per individuare i segnali indicanti che un richiedente ha esigenze di accoglienza particolari e per rispondere a tali esigenze, una volta individuate;

b) inserisca nel fascicolo del richiedente, in possesso delle autorità competenti, informazioni riguardanti la natura delle esigenze di accoglienza particolari, con una descrizione delle caratteristiche fisiche o delle dichiarazioni o dei comportamenti del richiedente pertinenti per la valutazione delle esigenze di accoglienza particolari nonché delle misure individuate per affrontare tali esigenze e con l'indicazione delle autorità competenti a tale riguardo; e

c) indirizzi il richiedente, previo consenso in conformità del diritto nazionale, verso un medico o uno psicologo appropriato perché quest'ultimo ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico se vi è motivo di ritenere che lo stato fisico o psicologico del richiedente possa incidere sulle sue esigenze di accoglienza; ove necessario, è fornito un servizio di traduzione orale da parte di professionisti specializzati nella traduzione per garantire che il richiedente sia in grado di comunicare con il personale medico; nel caso in cui la mancanza di tali professionisti rischi di ritardare il trattamento, la traduzione orale può essere fornita da altri soggetti adulti, previo consenso del richiedente.

Le autorità competenti prendono in considerazione il risultato della valutazione di cui alla lettera c) nel decidere il tipo di sostegno particolare in termini di accoglienza che può essere concesso al richiedente.

3. La valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

4. Solo i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari possono beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.

5. La valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1347.

Art. 26

Minori

1. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva che possono riguardare i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

2. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) la possibilità di ricongiungimento familiare;

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore e all'esigenza di stabilità e continuità nell'assistenza;

c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;

d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, nonché attività all'aria aperta, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b), e dispongano, ove necessario, del materiale scolastico.

4. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o agli adulti responsabili per loro e per i fratelli minori non coniugati, per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

6. Le persone che si occupano di minori, compresi i rappresentanti e le persone idonee a fungere provvisoriamente da rappresentanti in conformità dell'articolo 27 non hanno precedenti di reati che coinvolgano minori o di reati che comportino seri dubbi sulla loro capacità di assumere un ruolo di responsabilità per quanto riguarda i minori, ricevono una specifica e continua formazione iniziale in merito ai diritti e alle esigenze dei minori, anche in relazione alle norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Art. 27

Minori non accompagnati

1. Se la domanda è stata fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale vi sono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, gli Stati membri designano:

a) una persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante a norma della presente direttiva fino alla nomina di un rappresentante;

b) un rappresentante non appena possibile e non oltre i 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta la domanda.

Il rappresentante e la persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante incontrano il minore non accompagnato e tengono conto delle opinioni del minore stesso riguardo alle sue esigenze.

Ove uno Stato membro abbia valutato che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, tale Stato membro non è tenuto a nominare un rappresentante o a designare una persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante in conformità, rispettivamente, del primo o del secondo comma.

Gli Stati membri includono nei rispettivi piani di emergenza di cui all'articolo 32 le misure da adottare per garantire la nomina di rappresentanti e la designazione di persone idonee a fungere provvisoriamente da rappresentanti in conformità del presente articolo nei casi in cui essi debbano far fronte a un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati.

Qualora l'attuazione delle misure di cui al quarto comma non sia sufficiente a rispondere a un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati, o in altre situazioni eccezionali, la nomina dei rappresentanti può essere ritardata di 10 giorni e il numero di minori non accompagnati per ciascun rappresentante può essere aumentato fino a un massimo di 50.

Quando applicano il quinto comma, gli Stati membri ne informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo.

I doveri del rappresentante e della persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante cessano qualora le autorità competenti, in seguito alla valutazione dell'età di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, non presumano la minore età del richiedente o ritengano che il richiedente non sia un minore, oppure qualora il richiedente non sia più un minore non accompagnato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante sia immediatamente informata di una domanda di protezione internazionale fatta da un minore non accompagnato, nonché di ogni fatto pertinente relativo al minore. Le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono designate come persone idonee a fungere temporaneamente da rappresentanti. Il minore non accompagnato è informato immediatamente della designazione di una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante.

3. Quando un'organizzazione è nominata come rappresentante o è designata come persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante, essa designa una persona fisica per assolvere i compiti del rappresentante nei confronti del minore non accompagnato in conformità della presente direttiva;

4. Il rappresentante di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere la stessa persona alla quale si fa riferimento all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348.

5. Le autorità competenti informano immediatamente:

a) il minore non accompagnato in merito alla designazione di un suo rappresentante e alle modalità per formalizzare una denuncia contro tale rappresentante in condizioni di riservatezza e sicurezza, in maniera adeguata all'età e in modo tale da garantire che il minore comprenda tale informazione;

b) l'autorità competente a fornire le condizioni di accoglienza in merito alla nomina di un rappresentante per il minore non accompagnato; nonché

c) il rappresentante in merito ai fatti pertinenti relativi al minore non accompagnato.

6. Il rappresentante o la persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità, in particolare laddove le autorità competenti ritengano che il rappresentante o la persona non abbia svolto in modo adeguato i propri compiti.

Le organizzazioni o le persone fisiche i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominate come rappresentanti o designate come persone idonee a fungere provvisoriamente da rappresentanti.

7. Gli Stati membri affidano a una persona fisica nominata come rappresentante o designata come una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati e, in circostanze normali, di non più di 30 minori non accompagnati contemporaneamente, al fine di garantire che tale persona sia in grado di esercitare la propria funzione in modo efficace.

8. Gli Stati membri provvedono affinché vi siano autorità amministrative o giurisdizionali o altri soggetti incaricati di controllare l'adeguato svolgimento dei compiti da parte dei rappresentanti e delle persone idonee a fungere temporaneamente da rappresentante, anche riesaminando a cadenza regolare i precedenti penali di tali rappresentanti nominati e di tali persone designate onde individuare potenziali incompatibilità con il loro ruolo. Dette autorità amministrative o giurisdizionali o altri soggetti esaminano le denunce formalizzate da minori non accompagnati nei confronti dei loro rappresentanti nominati o persone designate.

9. I minori non accompagnati che fanno domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio di uno Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata fatta o è esaminata sino al momento in cui sono obbligati a lasciare detto Stato membro, sono alloggiati:

a) presso familiari adulti;

b) presso una famiglia affidataria;

c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;

d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 26, paragrafo 2.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

10. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia stata fatta una domanda di protezione internazionale, sempre tutelando l'interesse superiore di tale minore non accompagnato. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se tali parenti sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

Art. 28

Vittime di tortura e di violenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che siano state oggetto di tratta, o che abbiano subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza psicologica, fisica o sessuale, ivi incluse le violenze a matrice sessuale, di genere, razziale o religiosa, ricevano il trattamento e l'assistenza necessari sul piano medico e psicologico, tra cui gli opportuni servizi di riabilitazione e consulenza, ove necessario, per il danno provocato da tali atti. A tali persone è fornita, se necessario, una traduzione orale conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

L'accesso a tale trattamento e assistenza è fornito nel più breve tempo possibile una volta individuate le esigenze di tali persone.

2. Coloro che si occupano delle persone di cui al paragrafo 1, compresi gli operatori sanitari, hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze di tali persone e ai trattamenti adeguati, tra cui gli opportuni servizi di riabilitazione. Essi sono inoltre soggetti, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale e dai codici etici professionali applicabili, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Art. 29

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva, le decisioni di rifiutare l'autorizzazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 9 che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

2. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e nel caso della verifica giudiziaria di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Tale assistenza e rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di revisione, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali per conto del richiedente.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

3. Gli Stati membri possono decidere di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite se:

a) il richiedente dispone delle risorse necessarie; o

b) si ritiene che il ricorso o la revisione non abbia prospettive concrete di successo, in particolare nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato.

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso o la revisione non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse soltanto mediante avvocati o altri consulenti che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti o mediante organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite.

4. Gli Stati membri possono altresì:

a) imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite;

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai richiedenti sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.

5. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva gli Stati membri possono richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente durante la procedura di protezione internazionale in conformità al regolamento (UE) 2024/1348 o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

6. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

CAPO VI

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Art. 30

Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

Art. 31

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri tengono conto delle norme operative disponibili e non vincolanti, degli indicatori, degli orientamenti o delle migliori pratiche sulle condizioni di accoglienza elaborati dall'Agenzia per l'asilo conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2303, fatta salva la competenza degli Stati membri per l'organizzazione dei loro sistemi di accoglienza in conformità della presente direttiva.

2. I sistemi di accoglienza degli Stati membri sono sottoposti al meccanismo di monitoraggio di cui al capo 5 del regolamento (UE) 2021/2303.

Art. 32

Piani di emergenza

1. Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza, in consultazione con le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni internazionali, se del caso. Il piano di emergenza definisce le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui lo Stato membro debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale, in particolare di minori non accompagnati. Il piano di emergenza comprende altresì le misure volte a far fronte alle situazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 10, lettera b), nel più breve tempo possibile.

2. Il piano di emergenza di cui al paragrafo 1 tiene conto delle specifiche circostanze nazionali, utilizzando un modello che sarà elaborato dall'Agenzia per l'asilo, e comunicato a detta Agenzia al più tardi entro il 12 aprile 2025. Tale piano è sottoposto a riesame se necessario in seguito al mutamento delle circostanze e almeno ogni tre anni e, qualora venga aggiornato, è trasmesso all'Agenzia per l'asilo. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo ogniqualvolta il proprio piano di emergenza è attivato.

3. Gli Stati membri forniscono all'Agenzia per l'asilo, su sua richiesta, informazioni sui loro piani di emergenza di cui al paragrafo 1 e l'Agenzia per l'asilo assiste gli Stati membri, con il loro accordo, nell'elaborazione e nella revisione dei loro piani di emergenza.

Art. 33

Personale e risorse

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che il personale delle autorità competenti e delle organizzazioni direttamente responsabili dell'attuazione della presente direttiva abbia ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti, compresi i minori. A tal fine, gli Stati membri includono nella formazione del proprio personale le parti fondamentali e pertinenti, relative alle condizioni di accoglienza e allo strumento per l'individuazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, del programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia per l'asilo.

2. Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie, compresi il personale, i traduttori e gli interpreti necessari, per l'attuazione della presente direttiva, tenendo conto delle fluttuazioni stagionali nel numero di richiedenti. Ove le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile o internazionali partecipino all'attuazione della presente direttiva, esse ricevono le risorse necessarie.

Art. 34

Monitoraggio e valutazione

Entro il 12 giugno 2028 e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni.

Art. 35

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 10, 12, 13, da 17 a 29 e da 31 a 34 entro il 12 giugno 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 36

Abrogazione

La direttiva 2013/33/UE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva a decorrere dal 12 giugno 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2013/33/UE di cui all'allegato I.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Art. 37

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 38

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

ALLEGATO I

Termine di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 35)

Direttiva Termine del recepimento
2013/33/UE 20 luglio 2015

.

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2013/33/UE Presente direttiva
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, lettera a) Articolo 2, punto 1
Articolo 2, lettera b) Articolo 2, punto 2
Articolo 2, lettera c) Articolo 2, punto 3
Articolo 2, lettera d) Articolo 2, punto 4
Articolo 2, lettera e) Articolo 2, punto 5
Articolo 2, lettera f) Articolo 2, punto 6
Articolo 2, lettera g) Articolo 2, punto 7
- Articolo 2, punto 8
Articolo 2, lettera h) Articolo 2, punto 9
Articolo 2, lettera i) Articolo 2, punto 10
- Articolo 2, punto 11
- Articolo 2, punto 12
Articolo 2, lettera j) Articolo 2, punto 13
Articolo 2, lettera k) Articolo 2, punto 14
Articolo 3 Articolo 3
Articolo 4 Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 1, primo e terzo comma
- Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 2, primo comma
- Articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma
Articolo 6, paragrafi da 1 a 4 Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 5 Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 6 Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 8, paragrafo 3
- Articolo 7, paragrafi 5 e 7
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e articolo 8, paragrafo 2, primo comma
- Articolo 8, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7
- Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma
- Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 9, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 7, paragrafo 6
- Articolo 9, paragrafi 4 e 5
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 Articolo 10, paragrafi 1 e 2
- Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b) Articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b)
- Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 8, paragrafo 3, lettera c) Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 8, paragrafo 3, lettera d) Articolo 10, paragrafo 4, lettera e)
Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) Articolo 10, paragrafo 4, lettera f)
Articolo 8, paragrafo 3, lettera f) Articolo 10, paragrafo 4, lettera g)
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 5
Articoli 9 Articolo 11
Articolo 10 Articolo 12
Articolo 11 Articolo 13
Articolo 12 Articolo 14
Articolo 13 Articolo 15
Articolo 14 Articolo 16
Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 1, primo comma
- Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 2
- Articolo 17, paragrafi da 4 a 8
Articolo 15, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafo 9
- Articolo 18
Articolo 16 -
Articolo 17, paragrafi da 1 a 4 Articolo 19, paragrafi da 1 a 5
- Articolo 19, paragrafo 6
Articolo 17, paragrafo 5 Articolo 19, paragrafo 7
Articolo 18, paragrafi da 1a 8 Articolo 20, paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 9
- Articolo 20, paragrafo 5
Articolo 18, paragrafo 9, primo e secondo comma Articolo 20, paragrafo 10, primo e secondo comma
- Articolo 20, punto 10, terzo comma
- Articolo 21
Articolo 19 Articolo 22, paragrafi 1 e 3
- Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 20, frase introduttiva Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) Articolo 23, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)
- Articolo 23, paragrafo 2, primo comma, lettere e) ed f)
Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 2 -
Articolo 20, paragrafo 3 Articolo 23, paragrafo 2, primo comma, lettera d)
Articolo 20, paragrafo 4 -
Articolo 20, paragrafo 5 Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 6 Articolo 23, paragrafo 5
Articolo 21 Articolo 24
Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 25, paragrafo 1
- Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5
Articolo 23, paragrafi da 1 a 5 Articolo 26, paragrafi da 1 a 5
Articolo 24, paragrafo 1, primo comma Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e articolo 27, paragrafo 6
Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma -
- Articolo 27, paragrafo 1, dal secondo all'ottavo comma, e articolo 27, paragrafi da 2 a 5, 7 e 8
Articolo 24, paragrafi 2 e 3 Articolo 27, paragrafi 9 e 10
Articolo 24, paragrafo 4 Articolo 26, paragrafo 6
Articolo 25 Articolo 28
Articolo 26 Articolo 29
Articolo 27 Articolo 30
Articolo 28 Articolo 31
- Articolo 32
Articolo 29 Articolo 33
Articolo 30, paragrafi 1 e 2 Articolo 34
Articolo 30, paragrafo 3 -
Articolo 31 Articolo 35
Articolo 32 Articolo 36
Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 37
Articolo 33, paragrafo 2 -
Articolo 34 Articolo 38
Allegato I -
Allegato II Allegato I
Allegato III Allegato II

.