
DECISIONE (PESC) 2024/1472 DEL CONSIGLIO, 21 maggio 2024
G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L
Decisione relativa all'Accademia diplomatica dell'Unione europea.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 21 maggio 2024
Entrata in vigore il: 21 maggio 2024
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
1) Nel 2021 il Parlamento europeo ha proposto il progetto pilota «Verso la creazione di un'accademia diplomatica europea». Tale iniziativa, volta a sostenere lo sviluppo di una cultura diplomatica comune basata su una prospettiva europea, e a sostenere così, in ultima analisi, il ruolo dell'Unione in quanto attore efficace nella politica estera, è stata finanziata nell'ambito del bilancio generale dell'Unione per il 2022. Nel corso dell'anno accademico 2022-2023 è stata avviata la prima fase pilota, condotta con il sostegno del Collegio d'Europa. A quest'ultimo è stata assegnata anche l'attuazione della seconda fase pilota, durante l'anno accademico 2023-2024.
2) Il successo della prima fase del programma pilota dell'accademia diplomatica europea e l'avvio della seconda fase sottolineano l'importanza di fornire formazione ai diplomatici nazionali sulle questioni e sui metodi di lavoro dell'Unione attraverso una struttura apposita. L'Accademia diplomatica dell'Unione europea (European Union Diplomatic Academy - EUDA) dovrebbe in ultima analisi contribuire alla creazione di una massa critica di diplomatici europei che dispongano di una comprensione più profonda dei principi, degli obiettivi, dei valori, degli interessi e del ruolo globale dell'Unione e che siano in grado di svolgere efficacemente le proprie funzioni - siano essi distaccati a Bruxelles, nelle delegazioni dell'Unione o nelle rispettive strutture nazionali - quando si occupano di questioni relative all'Unione e affrontano le sue sfide strategiche.
3) Il Collegio d'Europa è un istituto rinomato che vanta una lunga esperienza in materia di istruzione e formazione nel settore dell'azione esterna dell'Unione ed è il più adatto per condurre con successo l'intenso e completo programma di formazione residenziale dell'EUDA. Grazie all'efficace attuazione della prima fase del programma pilota dell'accademia diplomatica europea, e considerando che gli è stata anche assegnata l'attuazione della seconda fase, il Collegio d'Europa ha dimostrato di offrire l'eccellenza accademica e le competenze di alto livello degli operatori necessarie per sviluppare uno standard diplomatico europeo di eccellenza tra i funzionari degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione e conseguire gli obiettivi dell'EUDA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Missione
L'Accademia diplomatica dell'Unione europea (EUDA) assicura l'istruzione e la formazione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una comprensione comune del ruolo dell'Unione nel mondo e diffondere migliori pratiche nel condurre la diplomazia dell'Unione, promuovendo nel contempo lo spirito di un «corpo diplomatico europeo».
Obiettivi
L'EUDA persegue gli obiettivi seguenti:
a) rafforzare il ruolo dell'Unione in quanto attore efficace nella politica estera attraverso l'offerta di formazione accademica e pratica sulle politiche, procedure e pratiche diplomatiche nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la PESC, rivolta ai diplomatici degli Stati membri e ai membri del personale delle istituzioni dell'Unione che lavorano nell'ambito delle relazioni esterne; e
b) promuovere una cultura diplomatica europea comune all'interno dell'Unione in linea con i valori, i principi, gli obiettivi e gli interessi dell'azione esterna dell'Unione stabiliti nei trattati.
Attività
1. L'EUDA organizza e svolge le attività di istruzione e formazione in formato residenziale, in linea con la missione e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, avvalendosi delle competenze degli istituti di istruzione e formazione e delle accademie diplomatiche degli Stati membri e cooperando con loro.
2. Le attività di istruzione e formazione dell'EUDA comprendono in particolare:
a) moduli su temi politici pertinenti nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la PESC, nonché sul ruolo dell'Unione in quanto attore globale e sulle relazioni multilaterali;
b) formazione pratica sulle competenze diplomatiche pertinenti, anche in materia di negoziazione, comunicazione, leadership, processi decisionali e di altro tipo, elaborazione di relazioni politiche e protocollo, attraverso un'impostazione basata sull'apprendimento contestuale in un ambiente interattivo;
c) il trasferimento di conoscenze e la condivisione di esperienze da parte di operatori, accademici e ricercatori nel settore della diplomazia e dell'azione esterna dell'Unione; e
d) visite di studio presso le istituzioni dell'Unione, le rappresentanze degli Stati membri, le organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti.
3. Nell'ambito del programma di formazione è offerto un periodo di formazione presso il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
Governance
1. L'EUDA opera sotto la responsabilità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
2. Un comitato direttivo fornisce orientamenti sulle attività di istruzione e formazione dell'EUDA.
Beneficiario della sovvenzione
Nell'attuazione delle attività di istruzione e formazione di cui all'articolo 3 nel corso del periodo relativo i quattro anni accademici dal 2024-2025 al 2027-2028, l'EUDA è sostenuta dal Collegio d'Europa, in quanto beneficiario della sovvenzione.
Capo dell'EUDA
1. Il capo dell'EUDA («capo»):
a) è responsabile della gestione generale dell'EUDA;
b) presenta il progetto di programma di formazione al comitato direttivo per approvazione e supervisiona l'attuazione delle attività di istruzione e formazione dell'EUDA;
c) assicura la produzione periodica di rapporti di valutazione del programma di formazione e delle sue componenti e trasmette tali rapporti al comitato direttivo;
d) fornisce consulenza e sostegno ai lavori del comitato direttivo e informa quest'ultimo di tutte le attività pertinenti relative al programma di formazione;
e) informa il comitato direttivo della proposta di bilancio per l'EUDA e dell'esecuzione del bilancio; e
f) lavora in stretta consultazione con la Commissione e mantiene i contatti con le autorità competenti delle altre istituzioni dell'Unione e degli Stati membri.
2. Il capo è nominato dall'alto rappresentante conformemente alle norme applicabili alla copertura di posti di alta dirigenza presso il SEAE e dirige il servizio amministrativo del SEAE dedicato all'EUDA sotto l'autorità del segretario generale del SEAE.
Programma di formazione
1. Le attività specifiche da attuare a norma della presente decisione nel corso di qualsiasi anno accademico sono definite in un programma di formazione.
2. Il programma di formazione è coerente con gli obiettivi e le attività di cui agli articoli 2 e 3 e si avvale delle competenze degli istituti di istruzione e formazione e delle accademie diplomatiche degli Stati membri e prevede la collaborazione con gli stessi.
3. Il programma di formazione definisce i compiti che il Collegio d'Europa deve svolgere, tra cui:
a) l'elaborazione dei programmi di studio e la realizzazione delle attività di istruzione e formazione di cui all'articolo 3; e
b) la messa a disposizione di strutture di formazione e residenziali adeguate e di un servizio di pensione completa per i partecipanti durante il programma, nonché la fornitura di un alloggio adeguato ai partecipanti durante il loro incarico presso i servizi del SEAE a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.
4. Il programma di formazione definisce le responsabilità del personale del Collegio d'Europa incaricato della sua esecuzione, compreso il direttore dell'EUDA, che è competente per:
a) l'attuazione delle attività di istruzione e formazione del programma di formazione, compresi l'elaborazione dei corsi e il monitoraggio del programma;
b) la comunicazione sistematica di tutte le attività di istruzione e formazione dell'EUDA al capo e al comitato direttivo;
c) la collaborazione con il capo sull'attuazione del programma di formazione, se e ove necessario; e
d) la rappresentanza dell'EUDA nelle questioni relative al suo programma di formazione.
5. In seguito all'approvazione del programma di formazione da parte del comitato direttivo, la Commissione include il programma di formazione nella convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, come descrizione dell'azione.
Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano ciascuno un rappresentante che partecipi al comitato direttivo.
2. Il comitato direttivo è presieduto dal capo. E' convocato dal suo presidente o su richiesta di uno Stato membro.
3. Il capo, il direttore dell'EUDA e i rappresentanti delle istituzioni dell'Unione possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
4. Il comitato direttivo svolge i seguenti compiti:
a) approva e riesamina regolarmente il programma di formazione e, se del caso, altre attività di istruzione e formazione; e
b) esamina i rapporti di valutazione relativi al programma di formazione richiesti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e formula raccomandazioni relative alle attività dell'EUDA;
c) valuta ogni anno le prestazioni del beneficiario della sovvenzione sulla base dei rapporti di valutazione relativi al programma di formazione e delle informazioni fornite sull'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), per garantire che l'attuazione del programma di formazione dell'EUDA soddisfi gli standard richiesti, quali definiti congiuntamente dal SEAE e dal comitato direttivo; e
d) decide in merito a misure di cooperazione con soggetti attori pertinenti di cui all'articolo 10.
5. Il comitato direttivo approva i criteri di ammissibilità e selezione dei partecipanti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a).
6. Il comitato direttivo approva il proprio regolamento interno.
7. Il comitato direttivo delibera all'unanimità. Tuttavia, esso delibera a maggioranza semplice per l'adozione del suo regolamento interno e altre questioni procedurali.
Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione
L'EUDA coopera strettamente con la Commissione e stabilisce stretti legami con altre istituzioni dell'Unione e con gli organi o gli organismi competenti dell'Unione, in particolare con l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa.
Cooperazione con organizzazioni internazionali e altri attori pertinenti
L'EUDA coopera con le organizzazioni internazionali e altri attori pertinenti, quali gli istituti di istruzione e formazione e le accademie diplomatiche degli Stati membri e di paesi terzi, e si avvale delle loro competenze.
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese del programma di formazione per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 è pari a 1 720 432,62 EUR.
2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire l'attuazione del programma di formazione per i periodi seguenti è deciso dal Consiglio.
3. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione.
4. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude una convenzione di sovvenzione con il Collegio d'Europa.
Partecipazione all'EUDA
1. L'EUDA è aperta alla partecipazione dei membri dei servizi diplomatici degli Stati membri, del SEAE nonché dei membri del personale delle istituzioni dell'Unione che lavorano nel settore delle relazioni esterne.
2. Il SEAE:
a) propone, previa approvazione del comitato direttivo, i criteri di ammissibilità e selezione dei partecipanti al fine di garantire i massimi livelli di competenza, efficienza e integrità;
b) lancia annualmente un invito a presentare candidature; e
c) seleziona i partecipanti tra i candidati proposti dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione.
3. Ai partecipanti che hanno completato il programma di formazione EUDA è rilasciato un attestato di frequenza.
Riesame
Il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 31 dicembre 2026. A tal fine, entro il 31 agosto 2026 l'alto rappresentante presenta, sulla base di una valutazione indipendente ed esterna, una relazione sull'EUDA e sulle prestazioni del Collegio d'Europa nell'attuazione delle attività di istruzione e formazione dell'EUDA.