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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 28 giugno 2024, n. 102

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 31 agosto 2024, n. 204

Integrazioni agli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016, SEN. AVV. GUIDO CASTELLI NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 13 GENNAIO 2023, REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 18 GENNAIO 2023, AL N. 235, E PROROGATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 18 GENNAIO 2024, REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IL 5 FEBBRAIO 2024 CON IL N. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visti, in particolare:

(i) l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui "I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.";

(ii) l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite "il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.";

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

- in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

- e, ancor più nello specifico, il comma 2, lett. b), del richiamato articolo 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e in particolare:

(i) l'articolo 14, rubricato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare" e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:

"1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.";

"1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.";

(ii) l'articolo 14-bis, rubricato "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016", secondo cui:

"1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", e, in particolare, l'articolo 17 rubricato "Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

Considerato che, in data 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, ha deliberato l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di "Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021 n. 108]";

Considerato, altresì, che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 "Sostegno agli investimenti"; sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie";

Considerato che le sub misure devono, tra l'altro, contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 180 milioni di euro, dei quali 80 milioni sono stati assegnati alla misura recante "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio";

Preso atto che, nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

- 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

- 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse anche in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerato che l'Ordinanza n. 14 PNC del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le sub-misure B1 "Sostegno agli investimenti", B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del "Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", con le relative linee di intervento, come definite nella Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, e con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza; Considerato che la Misura B2.2 è finalizzata a "promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso Progetti locali che propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento"; 

Considerato che, a tali fini, i Progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché del patrimonio pubblico, che diano anche garanzia di stabilità nel tempo mediante adeguate forme di gestione;

Considerato che, in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione approvati con la soprarichiamata Ordinanza n. 14 PNC del 2021, il bando prevede che gli interventi, promossi esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante Partenariati Speciali Pubblico Privato (PSPP) ai sensi del comma 3 dell'art. 151 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero attraverso accordi con partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta;

Considerato che tali forme "speciali" di partenariato si propongono di "assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione" e sono dirette a "consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato";

Vista e considerata l'Ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022, recante "Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista e considerata l'Ordinanza n. 44 PNC del 27 aprile 2023, recante "Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'articolo 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108]. Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di cui all'articolo 11, comma 5 di cui al relativo Allegato n. 1";

Vista e considerata l'Ordinanza n. 58 PNC del 28 giugno 2023, recante "Approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'articolo 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, BANDO relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, degli Elenchi di interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo";

Vista e considerata l'Ordinanza n. 70 PNC del 28 novembre 2023, recante "Approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'articolo 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, BANDO relativo all'attuazione della macromisura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'Elenco di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio al Comune de L'Aquila";

Vista e considerata l'Ordinanza n. 78 PNC del 15 dicembre 2023, recante "Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B2.1 - B2.3 e B2.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo";

Vista e considerata l'Ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024, recante "Approvazione delle "Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la conclusione degli accordi di partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022" e "Indicazioni per la determinazione dei costi ammissibili per la remunerazione delle attività di sviluppo e realizzazione del progetto attribuite alla responsabilità del partner privato negli accordi di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 30 del 30 giugno 2022" finalizzate all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Ritenuto necessario, al fine di puntualizzare le modalità di realizzazione degli interventi, integrare e modificare la citata Ordinanza n. 88 PNC del 2024, in rispetto del principio del risultato, il quale - sebbene codificato con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 - vale come criterio interpretativo dell'intera azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica ancorché tale azione afferisca a procedure avviate prima del 1 luglio 2023 (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2024, n. 377); e del criterio generale di tempestività dell'azione amministrativa, quale parametro di amministrazione concreta, Considerate le molteplici difficoltà applicative conseguenti all'entrata in vigore del nuovo impianto normativo codicistico, in particolare connesse all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2023 agli interventi pubblici finanziati con il PNRR e il PNC e che hanno condotto alla pubblicazione:

(i) della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative"; e

(ii) dei pareri del Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 ("Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1/07/2023") e n. 2186 del 25 luglio 2023 ("D. Lgs. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR");

Considerate, altresì, le sentenze del Tar Umbria, Sezione I, 23 dicembre 2023, n. 758 e del Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis, 3 gennaio 2024, n. 134, sempre in materia di individuazione della disciplina applicabile agli interventi pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo"; Considerato ancora che, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, "Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante";

Considerato l'Allegato II.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato, altresì, che quanto ai partenariati pubblico privati l'articolo 174, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023 stabilisce che "I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63";

Visto, in merito, l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 (come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023) nel quale è stabilito quanto segue: "Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta";

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative";

Visti i pareri del Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: "Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1/07/2023"; n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: "D. Lgs. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR";

Visti i Decreti del Commissario Straordinario n. 547 del 24 luglio 2023 e n. 234 del 4 aprile 2024 con i quali sono stati approvati, rispettivamente gli atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e delle attività di progettazione, e gli schemi di modelli tipo uniformi per le procedure di lavori della ricostruzione pubblica, in linea con il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e allo scopo di favorire la semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, garantirne la legalità, promuovere l'efficienza attraverso condotte omogenee delle stazioni appaltanti;

Vista la circolare del Commissario Straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto "Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023", nella quale si chiarisce che "nell'ambito dell'attività di ricostruzione discendente dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che - per il periodo di validità della richiamata deroga - è consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l'origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse";

Vista e considerata, altresì, l'Ordinanza n. 84 PNC del 28 dicembre 2023, nelle premesse della quale si dava atto che "l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", e la successiva Ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, recante "Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023" [...] hanno chiarito i profili di dubbio circa l'applicabilità - rispetto alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici - delle deroghe approvate nel corso degli anni dal Commissario Straordinario e la possibilità delle stazioni appaltanti di lanciare procedure di affidamento di contratti pubblici ancorché non immediatamente in possesso della qualificazione richiesta dal nuovo regime introdotto dagli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36 del 2023, e ciò anche con riferimento agli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, come peraltro chiarito con la circolare del Commissario Straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto "Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023)";

Considerato l'imminente avvio dell'implementazione di buona parte degli interventi e dei progetti finanziati nell'ambito del PNC area sisma e disciplinati dalle richiamate Ordinanze PNC del Commissario Straordinario; Considerato l'elevato numero di procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere avviate nell'ambito dei suddetti progetti e interventi, anche nell'ambito di partenariati pubblico privati;

Considerati i dubbi interpretativi in ordine alla possibilità dei privati di qualificarsi ai sensi dei richiamati articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerata la situazione dei territori colpiti dal sisma e, in particolare, le conseguenze da quest'ultimo provocate sulla vita sociale, determinando la chiusura di attività economiche, sociali, turistiche e culturali, con il conseguente impoverimento del territorio e il grave spopolamento che ne è seguito;

Considerata l'urgente necessità di favorire la rinascita del tessuto socio-culturale, a beneficio sia della popolazione locale, sia delle presenze turistiche nella zona, che potrebbero dare un determinante contributo all'economia del territorio e al suo ripopolamento;

Considerato il ruolo strategico rivestito dagli interventi previsti dalla misura B2.2 in relazione alle potenzialità di ripresa e sviluppo del territorio offerte dalle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico, a fini culturali, turistico-culturali e sociali e per l'alta formazione;

Considerato che, nell'ambito della suddetta misura B2.2, sono stati selezionati - anche mediante lo strumento innovativo dei Partenariati Speciali Pubblici Privati di cui all'art. 151, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora articolo 134, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023) - progetti in grado di assicurare impatto occupazionale, economico e sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma, promozione e marketing del territorio, sostenibilità economico-gestionale, coinvolgimento del territorio e qualità dell'aggregazione e delle reti coinvolte, integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacità di sviluppo di azioni di sistema, inclusa quella di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata;

Ritenuto di dover chiarire alcuni profili relativi agli affidamenti di lavorazioni - comunque al di sotto dei limiti previsti dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023 - necessarie alla realizzazione dei progetti;

Ritenuto, altresì, di chiarire le modalità di esternalizzazione di servizi e forniture da parte dei partner privati selezionati e la necessità di rispettare il decreto legislativo n. 36 del 2023 e delle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 36 e del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187; nonché la possibilità dei partner privati di procedere alle suddette attività sebbene in assenza della qualificazione prevista dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, infine, di chiarire le modalità di riparto dei ruoli in caso di aggregazione di enti, in presenza di iniziative progettuali riguardanti singoli enti dell'aggregazione, indipendenti sotto il profilo realizzativo e tali da non configurare un arbitrario frazionamento, al fine di non gravare la complessità delle procedure in capo ad un unico soggetto e quindi di ottimizzare e velocizzare le relative procedure con conseguente accelerazione della finale realizzazione dei progetti; Considerato che il Commissario Straordinario provvede all'attuazione degli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuta sussistente l'esigenza - in relazione e limitatamente ai profili sopra individuati - di procedere all'esercizio dei poteri di deroga che la normativa vigente assegna al Commissario Straordinario;

Verificata la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere per la necessità di dare immediato impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR e, per l'effetto;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 26 giugno 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1

Integrazioni all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024

1. All'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024 recante "INDICAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E LA CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 30 PNC DEL 30 GIUGNO 2022", sono apportate le seguenti integrazioni:

(a) all'articolo 2 rubricato "Sottoscrizione della Convenzione", dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:

"Con provvedimento motivato, la Beneficiaria può affidare al partner privato, nella misura necessaria e comunque nel limite massimo dell'importo fissato dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, la realizzazione di opere edili necessarie per l'avvio della gestione delle attività. Tali spese non possono in ogni caso superare il 10% dell'importo complessivo previsto nel progetto per le opere edili.".

Art. 2

Integrazioni all'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024

1. All'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024, recante "INDICAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI PER LA REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTRIBUITE ALLA RESPONSABILITA' DEL PARTNER PRIVATO NEGLI ACCORDI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 30 DEL 30 GIUGNO 2022", sono apportate le seguenti integrazioni:

(a) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli:

- "4. Esternalizzazione di servizi e forniture.

1. Il partner privato che debba esternalizzare servizi e forniture è tenuto al rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e all'articolo 6 del decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

2. Il partner privato può procedere alle esternalizzazioni anche a prescindere dalla qualificazione prevista dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero rivolgendosi a stazioni appaltanti qualificate ai sensi delle richiamate disposizioni".

- "5. Attuazione degli interventi indipendenti sotto il profilo realizzativo.

1. In caso di interventi assegnati ad aggregazione di Amministrazioni-Enti, in presenza di iniziative progettuali riguardanti i singoli Enti dell'aggregazione, indipendenti sotto il profilo realizzativo e tali da non configurare un arbitrario frazionamento, ferma restando la responsabilità solidale dell'aggregazione, l'attuazione della singola iniziativa progettuale può essere delegata dall'aggregazione all'Ente più direttamente interessato sotto il profilo territoriale. La delega è attuata con atto monocratico del RUP dell'Ente delegante, che contestualmente individua i singoli RUP degli Enti delegati; i contenuti della delega sono disciplinati in apposita convenzione, secondo le modalità del successivo comma 4.

2. Ogni Ente delegato si attiene, nell'attuazione dell'intervento, a quanto previsto dalla Ordinanza n. 88 PNC del 12 febbraio 2024 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Ente capofila acquisisce il CUP di progetto e lo comunica ai singoli Enti delegati ai fini della identificazione di ogni fase del progetto d'investimento pubblico e per il regolare funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Ogni Ente delegato provvede ad acquisire il CIG relativo all'affidamento o agli affidamenti di cui è attuatore, ai fini della attuazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita dall'ANAC, per la contribuzione posta a carico dello stesso Ente delegato e per le finalità connesse alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'Ente delegante ed i singoli Enti delegati disciplinano il sistema di delega con convenzione che preveda quale contenuto minimo: l'accettazione delle previsioni, delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalla stessa convenzione tra Ente delegante e Soggetto attuatore, per le parti applicabili; l'attribuzione della funzione di coordinamento e di interlocutore unico con il Soggetto gestore e con il Soggetto attuatore al RUP dell'Ente delegante, anche ai fini del monitoraggio, della rendicontazione e dei controlli; l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Soggetto attuatore, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del Bando e disciplinato dalla convenzione tra Soggetto attuatore e Ente capofila. La convenzione deve essere approvata dall'organo di attuazione degli indirizzi generali (giunta comunale, presidente della provincia con funzioni ex art. 48 decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato dalla legge n. 56 del 2014, ovvero organi assimilabili).

5. Gli esperti, i collaudatori e i verificatori di conformità devono essere nominati esclusivamente dall'Ente capofila e rispondono al RUP dell'Ente delegante. Il direttore dei lavori e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto possono essere nominati dal singolo Ente delegato, ciascuno per la procedura di competenza.

6. Ogni Ente delegato è tenuto a conservare e mettere a disposizione tutta la documentazione relativa alle procedure di competenza e a consentire lo svolgimento delle attività di verifica e controllo comunque ritenute necessarie dal RUP dell'Ente delegante ovvero dai collaudatori e/o dai verificatori di conformità ovvero dal Soggetto gestore e/o dal Soggetto attuatore.".

Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il Commissario straordinario

GUIDO CASTELLI