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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 luglio 2024

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 3 settembre 2024, n. 206

Riparto del contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 30 milioni in conto competenza, disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 16, comma 6-septies, della legge 21 settembre 2022, n. 142 con cui continuano ad applicarsi le modalità dell'articolo 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che "le somme disponibili sul capitolo 1316 (Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali) dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2022 per i contributi relativi agli esercizi 2023, 2024, e 2025";

VISTO, altresì, che ai sensi del suddetto articolo 3-bis, il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica;

VISTO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3-bis sopracitato, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle finalità di cui ai medesimi articoli si provvede, per l'anno 2024, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le richieste dei comuni, relative all'annualità 2024, riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;

RISCONTRATO che a fine esercizio 2023, sul capitolo 1316 risultano non impegnate e disponibili somme pari ad euro 30 milioni e ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai comuni che ne hanno fatto richiesta, come riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, il contributo di cui al già citato articolo 3-bis;

TENUTO CONTO, altresì, che ai sensi del sopracitato articolo 3-bis, ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1

Criteri e modalità per la concessione del contributo

1. Il contributo previsto dall'articolo 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concesso a ciascun ente richiedente, è determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite definita tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;

Art. 2

Concessione del contributo

1. Per l'anno 2024, ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concesso, ai sensi dell'articolo 3-bis, decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 30 milioni in conto competenza, disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nell'esercizio 2023, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il contributo è erogato sul conto di tesoreria intestato all'organo straordinario della liquidazione, in un'unica soluzione, entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma lì, 30 luglio 2024

Il Direttore Centrale

VALENTINO