
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 luglio 2024, n. 124
G.U.R.I. 5 settembre 2024, n. 208
Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;
Visto l'articolo 49-octies del decreto legislativo n. 171 del 2005, e, in particolare, il comma 15, che demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, la disciplina delle seguenti materie, nonchè i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto; b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3; c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale; d) requisiti di idoneità; e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonchè caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti; f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico; g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167», e, in particolare, l'articolo 33, commi 1 e 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, recante «Procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, concernente la modifica del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 recante: «procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale» e di individuazione dei parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza sugli enti e le associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, recante «Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 28 settembre 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 12 ottobre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 11688 del 20 marzo 2024 e integrazione del 10 aprile 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento reca la disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (di seguito, denominato «Codice»).
Domanda di riconoscimento
1. Per ottenere il riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica, le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale presentano domanda, tramite posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
2. La domanda contiene:
a) la denominazione dell'associazione o dell'ente nautico di livello nazionale e l'indirizzo della sede legale;
b) la documentazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ove ammessa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 49-octies, comma 5, del Codice;
c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto, notificato mediante posta elettronica certificata.
Requisiti di idoneità
1. Ai fini del riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica, le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale devono possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, i seguenti requisiti:
a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative senza fine di lucro;
b) avere svolto attività di istruzione o di formazione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;
c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque articolazioni o affiliazioni locali, costituite da almeno tre anni, presenti sul territorio di almeno tre regioni e con almeno cinquanta soci ciascuna.
Sede e locali
1. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche:
a) dispongono di almeno una sede in prossimità di un punto di attracco, in acque marittime o interne, idoneo per unità da diporto a motore o a vela e all'imbarco e sbarco delle persone. Il requisito di prossimità si intende soddisfatto se la distanza della sede dal punto di attracco non è superiore a un chilometro in linea d'aria;
b) hanno la disponibilità giuridica di un'aula indipendente di almeno 25 metri quadrati di superficie e comunque tale da garantire la disponibilità di almeno 1,5 metri quadrati di superficie per ciascun allievo, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico;
c) hanno servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa;
d) dispongono di locali conformi al regolamento edilizio vigente nonchè alla normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilità e abitabilità, destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e a ogni altra disposizione in tema di accesso e uso di locali aperti al pubblico.
Strumenti tecnici e didattici
1. L'arredamento dell'aula di insegnamento teorico di cui all'articolo 4, lettera b), è costituito almeno dai seguenti strumenti:
a) una cattedra o un tavolo da insegnante;
b) una lavagna delle dimensioni minime di 1,1 metri x 0,8 metri o una lavagna luminosa;
c) postazioni a sedere per gli allievi, dotate di tavolo o piano di scrittura, in proporzione alla superficie dell'aula;
d) due tavoli da carteggio.
2. La dotazione minima del materiale didattico per le lezioni teoriche è costituita da:
a) strumenti:
1) bussola magnetica nautica;
2) barometro aneroide, termometro, orologio sul quale sono indicati i minuti di silenzio radio;
3) strumento di radio posizionamento GPS;
4) cintura di salvataggio;
5) razzo a paracadute, fuoco a mano e boetta fumogena, tutti inerti;
6) estintore portatile;
7) apparato VHF marino (anche portatile) conforme alla normativa vigente;
8) cime di differente diametro;
b) sussidi didattici:
1) fac-simile della tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
2) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche e altro materiale per carteggio;
3) tavole per il calcolo delle rette d'altezza, tavole nautiche, tavole di marea ed effemeridi nautiche;
4) carte di analisi meteorologica;
5) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
6) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
7) modello in scala della sezione di un'unità da diporto ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
8) rappresentazione grafica delle attrezzature e delle manovre principali di un'imbarcazione da diporto a vela ovvero modello in scala;
9) rappresentazione grafica del funzionamento di un motore marino ovvero relativo modello;
10) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra previste dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
11) rappresentazione grafica raffigurante i segnali sonori previsti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
12) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo delle zattere di salvataggio;
c) documentazione didattica:
1) un volume del portolano del Mediterraneo;
2) elenco dei fari e segnali da nebbia edito dall'Istituto idrografico della Marina militare;
3) radioservizi per la navigazione parte I e II editi dall'Istituto idrografico della Marina militare;
4) un fascicolo degli avvisi ai naviganti editi dall'Istituto idrografico della Marina militare;
5) pubblicazione n. 1111 edita dall'Istituto idrografico della Marina militare;
6) regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
3. I sussidi didattici, a eccezione delle carte nautiche, possono essere resi disponibili tramite sistemi audiovisivi interattivi e supporti multimediali.
Unità da diporto
1. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto, iscritta nell'Archivio telematico centrale della nautica da diporto, adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
2. Le unità da diporto di cui al comma 1 hanno a bordo i documenti di navigazione e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.
Inoltre:
a) sono abilitate almeno per il tipo di navigazione per il quale si erogano i corsi per il conseguimento delle patenti nautiche;
b) hanno copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni vigenti, per danni a persone imbarcate, a terzi o a cose, causati durante lo svolgimento dei corsi di cui alla lettera a) o durante la prova pratica degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. La polizza prevede espressa copertura assicurativa anche per i danni causati nell'esercizio delle predette attività da soggetti diversi dal contraente;
c) durante le esercitazioni pratiche è esposta, in maniera ben visibile, su ciascuna murata, una tabella riportante la scritta «ISTRUZIONE NAUTICA», di dimensioni minime di 100 centimetri per 20 centimetri.
Attività di insegnante teorico e di istruttore pratico
1. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, dispongono di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori pratici, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni, che possono essere svolte anche dal legale rappresentante o dal responsabile didattico di cui all'articolo 49-octies, comma 6, del Codice.
2. Agli insegnanti teorici e agli istruttori pratici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del Codice e alle relative norme di attuazione.
Attività di formazione e di preparazione dei candidati
1. L'attività di formazione è articolata in corsi che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nella misura minima indicata nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Le sessioni di formazione hanno la durata massima di quattro ore giornaliere.
3. L'attività di formazione di cui all'allegato I si applica fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, in tema di estensione delle abilitazioni.
4. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica rilasciano all'allievo un attestato di frequenza relativo allo svolgimento del corso. L'attestato è redatto in duplice originale, di cui uno consegnato all'allievo e l'altro conservato agli atti per cinque anni.
5. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica possono iscrivere ai corsi per il conseguimento delle patenti nautiche esclusivamente i propri soci.
Modalità di svolgimento dei controlli
1. La vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica è svolta, a livello centrale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio, rispettivamente, per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano i controlli, in sede periferica, di cui all'articolo 49-octies, comma 3, del Codice.
3. L'attività di controllo di cui al comma 2 è rivolta nei confronti delle articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica ubicate nel territorio di rispettiva competenza che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
4. I controlli ordinari sono effettuati, con cadenza almeno triennale, sull'esercizio dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) accertamento dell'assenza di scopo di lucro;
b) possesso e mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio dell'attività;
c) conformità a quanto dichiarato nelle comunicazioni previste dall'articolo 49-octies, commi 7 e 9, del Codice;
d) impiego di insegnanti teorici e istruttori pratici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del Codice;
e) verifica del regolare svolgimento dei corsi per il conseguimento delle patenti nautiche in conformità all'articolo 49-octies, comma 8, del Codice;
f) verifica della conformità alle norme vigenti delle unità da diporto utilizzate nei corsi per il conseguimento delle patenti nautiche, con particolare riguardo all'assolvimento dell'obbligo assicurativo;
g) verifica dell'idoneità, efficienza e completezza degli strumenti tecnici e didattici;
h) verifica della conformità dei locali adibiti all'attività didattica a quanto previsto all'articolo 4.
Diffida, sospensione e interdizione dall'esercizio
1. In caso di irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero nel caso di perdita dei requisiti prescritti da parte delle articolazioni o delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, le Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto competenti per territorio adottano, tenuto conto della gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche nei confronti delle predette articolazioni o affiliazioni locali.
2. L'autorità procedente comunica i provvedimenti di cui al comma 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al centro di istruzione per la nautica al quale l'articolazione o l'affiliazione locale appartiene. Nella comunicazione al centro di istruzione per la nautica al quale l'articolazione o l'affiliazione locale appartiene, vanno adottate misure volte a oscurare eventuali dati di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativi all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del Codice.
3. Il provvedimento di diffida è adottato quando sono accertate inosservanze alle prescrizioni concernenti la sede e i locali di cui all'articolo 4 e a quelle concernenti gli strumenti tecnici e didattici di cui all'articolo 5.
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi, è adottato se:
a) le articolazioni o le affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica non ottemperano, nei termini previsti, alle disposizioni impartite dagli enti vigilanti con provvedimento di diffida;
b) non sono state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 49-octies, comma 9 del Codice;
c) sono intervenuti tre provvedimenti di diffida nel corso dell'ultimo biennio;
d) sono utilizzate per le esercitazioni pratiche unità da diporto non conformi o non in regola con le dotazioni di sicurezza, con le visite periodiche prescritte dalle disposizioni vigenti o con gli obblighi assicurativi.
5. Il provvedimento di interdizione di cui al comma 1 è adottato in caso di:
a) inosservanza di provvedimenti di sospensione di cui al comma 4;
b) impiego di insegnante teorico o istruttore pratico non in possesso dei requisiti prescritti;
c) irrogazione di più di due provvedimenti di sospensione dell'attività nell'arco dell'ultimo quinquennio;
d) perdita da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del Codice;
e) perdita di uno o più requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Trattamento dei dati e misure di tutela degli interessati
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati personali raccolti, relativi all'esercizio dei centri di istruzione per la nautica e delle loro articolazioni o affiliazioni locali, di cui all'articolo 2, comma 2, dei dati attestanti l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 49-octies, comma 5, lettera e), del Codice, nonchè dei dati personali inerenti al provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonchè a quelle nazionali vigenti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. I centri di istruzione per la nautica e le loro articolazioni o affiliazioni locali sono titolari del trattamento dei dati anagrafici degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli allievi, nonchè dei dati contenuti nei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere del Garante della protezione dei dati personali, vengono individuati, nel rispetto, in particolare, dei principi di proporzionalità rispetto alla specifica finalità perseguita e di minimizzazione, le modalità e i tempi di conservazione dei dati personali nonchè le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009;
b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 2014.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale, già riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009, sono riconosciuti quali centri di istruzione per la nautica ai sensi del presente regolamento.
2. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1, che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 luglio 2024
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI
Il Ministro dell'istruzione e del merito
VALDITARA
Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3265
ALLEGATO I
(ai sensi dell'articolo 8)
Patente nautica | Lezioni di teoria (ore) | Esercitazioni pratiche individuali su unità a motore della durata di 1 ora | Esercitazioni pratiche individuali su unità a vela e motore della durata di 1 ora |
D, tipo D1 | 5 | 5 | |
A, C, D, tipo D2 entro 12 miglia | 20 | 5 | 5 |
A, C, D, tipo D2 senza limite dalla costa | 40 (20 se in possesso di patente entro 12 miglia) | 5 (non necessarie se in possesso di patente entro 12 miglia dalla costa) | 5 (non necessarie se in possesso di patente entro 12 miglia dalla costa con abilitazione a vela) |
B | 60 | 5 |