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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 19 giugno 2024

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 9 settembre 2024, n. 211

Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio.

Testo con annotazioni alla data 10 dicembre 2024

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997";

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: ARERA) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;

RITENUTO opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell'ambito di un medesimo provvedimento le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati e, pertanto, adottare il presente decreto di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE";

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (nel seguito: PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;

VISTO l'Allegato alla proposta di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR, COM (2021) 344 final, e, in particolare, la Riforma 1 - "Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili on-shore e off-fshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno", nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) che prevede, tra l'altro, il completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01del 18 febbraio 2022 sulla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (nel seguito: la Comunicazione CE), recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 (nel seguito: DM 24 dicembre 2014);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 23 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 (nel seguito: DM 23 giugno 2016);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 4 luglio 2019, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, (nel seguito: DM 4 luglio 2019);

CONSIDERATO che, con riguardo agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, che i regimi di sostegno si conformino, tra l'altro, ai seguenti criteri generali:

a) l'incentivo è proporzionato all'onerosità dell'intervento per garantirne l'equa remunerazione ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;

b) i regimi di sostegno sono adottati conformemente alla disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato incluso il rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale non possono accedere agli incentivi le iniziative per cui è comprovata la realizzabilità anche in assenza di sostegno pubblico;

c) l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;

d) il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;

e) l'incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;

f) l'incentivo può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell'impianto per tener conto dell'effetto scala;

g) gli incentivi trovano copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite ARERA;

h) nell'ambito dei meccanismi di incentivazione è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica;

i) sono stabilite le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonché con altri regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al Capo IV, tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui è garantita complessivamente un'equa remunerazione degli interventi;

j) non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti;

k) i regimi di sostegno sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021:

- all'articolo 5, definisce le caratteristiche generali degli strumenti di incentivazione tariffaria per grandi e piccoli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, prevedendo, in particolare, che:

a) per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l'incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;

b) per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla soglia di cui sopra, l'incentivo è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, mentre per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l'incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;

- agli articoli 6 e 7, disciplina i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di incentivazione, prevedendo in particolare:

a) per le procedure d'asta per grandi impianti, che l'incentivo sia assegnato tramite procedure di asta al ribasso anche riferite a più tecnologie e specifiche categorie di interventi e che tali procedure siano realizzate stabilendo una programmazione di contingenti su base quinquennale;

b) per le procedure d'asta, che il meccanismo possa essere esteso anche a potenze inferiore a 1 MW, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e della progressiva maturazione delle tecnologie, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione, ridurne i costi e stimolare la concorrenza;

c) per le procedure per piccoli impianti, che l'incentivo sia assegnato prevedendo il rispetto di requisiti di tutela ambientale e del territorio e poi anche offerte di riduzione percentuale della tariffa base;

d) per entrambi i meccanismi, che siano previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, individuando algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili nelle procedure e del livello degli incentivi a base d'asta e che le predette variazioni siano approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA;

- all'articolo 42, commi 2 e 3, stabilisce che:

a) i criteri di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed efficienza energetica di cui al medesimo articolo 42 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa e di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa;

b) l'accesso a nuovi regimi di sostegno da parte dei predetti impianti è comunque condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12 dell'articolo 42, e che tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione;

RITENUTO, anche in considerazione di quanto previsto dalla richiamata Riforma 1.1 del PNRR, di dover dare prioritariamente attuazione alle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, in modo da introdurre misure volte alla realizzazione di nuova potenza da fonti rinnovabili per applicazioni particolarmente innovative e con costi di generazione elevati, prevedendo, data la specificità di tali interventi, procedure e contingenti dedicati;

RITENUTO di introdurre, al fine di evitare che le risorse siano assegnate a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, meccanismi volti a dissuadere condotte in grado di generare ritardi ovvero la mancata realizzazione dei progetti stessi, in luogo del versamento di garanzie collaterali;

RITENUTO di demandare ad un successivo provvedimento la definizione dei contingenti per nuovi impianti con costi più vicini alla competitività, i quali sono già oggetto della disciplina di cui al DM 4 luglio 2019;

CONSIDERATI gli esiti della ricognizione avviata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 25 giugno 2021 con l'Avviso pubblico recante "Produzione di energia elettrica mediante impianti eolici off-shore galleggianti", finalizzata ad acquisire le manifestazioni d'interesse da parte degli investitori per la realizzazione di progetti di produzione di energia elettrica mediante impianti eolici offshore galleggianti, che ha visto pervenire manifestazioni di interesse per una potenza superiore a quella contemplata nel PNIEC come obiettivo al 2030;

CONSIDERATA l'accelerazione che ha interessato lo sviluppo della tecnologia eolica off-shore, testimoniata altresì dal significativo aumento delle richieste di connessione presentate a Terna S.p.A.;

RITENUTO che sia necessario sperimentare il potenziale della predetta tecnologia eolica off-shore floating, considerando il minor impatto sul paesaggio e sull'ambiente, tenendo conto altresì della necessità di realizzare ulteriore potenza eolica rispetto a quella individuata dal PNIEC, in attuazione del pacchetto "fit for 55%";

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover inserire la tecnologia eolica off-shore floating fra quelle oggetto del presente decreto, anche in ragione dell'innovazione tecnologica di tale applicazione, attualmente non utilizzata in Italia in nessun impianto in esercizio;

RITENUTO opportuno prevedere incentivi per impianti geotermici tradizionali che introducano innovazioni tali da rispettare determinati requisiti in materia di abbattimento delle emissioni significativamente inferiori rispetto ai minimi previsti dalla legge (geotermico tradizionale con innovazioni), in modo da promuovere l'innovazione tecnologica e conseguentemente il miglioramento dell'impatto ambientale, salvaguardando produzione rinnovabile esistente e dunque contribuendo alla diversificazione energetica;

RITENUTO, per le stesse ragioni sopra esposte, di dover prevedere incentivi per gli impianti geotermici che prevedono innovazioni sul ciclo termodinamico in modo da garantire l'annullamento delle emissioni in conformità all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

RITENUTO opportuno prevedere incentivi per gli impianti solari termodinamici caratterizzati da fluidi termovettori a basso impatto ambientale, e di dedicare un contingente anche agli impianti di piccole dimensioni, che ben si adattano alla realtà del territorio nazionale e per i quali è possibile ipotizzare uno sviluppo tecnologico futuro, a fronte di una riduzione dei costi;

VISTO il decreto del Ministro n. 240 del 15 settembre 2022 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare - Produzione biometano" in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2 (M2C2), Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

RITENUTO che la scelta di introdurre, mediante l'adozione del succitato decreto, una specifica disciplina per l'incentivazione di impianti a biogas di taglia medio-grande sia necessaria al fine di promuovere la produzione di gas da fonti rinnovabili, contribuendo all'accelerazione del percorso di decarbonizzazione di settori produttivi non facilmente elettrificabili ovvero rientranti tra i cosiddetti settori "hard to abate", nonché del settore dei trasporti;

RITENUTO che la produzione di energia elettrica da impianti biogas, con costi tuttora elevati, debba essere incentivata limitatamente a impianti per i quali la produzione di biometano non sia tecnicamente ed economicamente perseguibile e che, conseguentemente, con il presente decreto, si debba incentivare la produzione di energia elettrica da impianti a biogas solo se di piccola taglia e riferibili a dimensioni aziendali che non consentano di realizzare la produzione di biometano;

RITENUTO, per quanto riguarda gli impianti alimentati da combustibili solidi o gassosi da biomassa, di individuare, in attuazione delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, una serie di condizioni tecnico-operative che consentano di raggiungere livelli di prestazione di riduzione delle emissioni comparabili a quelle previste per gli impianti di taglia maggiore, prevedendo, in particolare, il rispetto di requisiti costruttivi e di funzionamento, quali la coperture delle vasche di digestione o l'utilizzo del calore di scarto, nonché il rispetto di mix di biomasse per l'alimentazione degli impianti che garantiscano una significativa riduzione delle emissioni;

RITENUTO non opportuno incentivare la produzione di energia da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, alla luce degli obiettivi in materia di economia circolare di cui, in particolare, alle direttive (UE) 2018/850, 2018/851 e 2018/852, nonché della Comunicazione della Commissione COM (2020) 98 def. "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva";

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i meccanismi e le procedure di accesso agli incentivi, alla luce delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, sia necessario stimolare una riduzione progressiva dei costi, al fine di portare le tecnologie, nel periodo di vigenza quinquennale, verso una progressiva competitività di mercato;

RITENUTO, alla luce delle precedenti considerazioni, di prevedere procedure competitive nelle quali è richiesta una riduzione percentuale della tariffa di riferimento, al fine di stimolare la predetta riduzione dei costi;

CONSIDERATO che si è in presenza di tecnologie con diverse strutture di costo, diverso grado di maturità tecnica, nonché diversi tempi di sviluppo e realizzazione e che lo svolgimento di aste tecnologicamente neutre avrebbe, pertanto, un esito non ottimale e condurrebbe all'esclusione dalle graduatorie di alcune tecnologie, non consentendo di fornire occasioni di sviluppo tecnologico e sfruttamento del relativo potenziale;

RITENUTO adeguato fare ricorso a procedure con contingenti che accorpano solo parzialmente le diverse tecnologie;

RITENUTO di dover introdurre contingenti di potenza coerenti sia con i potenziali di sviluppo delle diverse tecnologie nel periodo coperto dal presente decreto, sia con la necessità di evitare eccessivi aggravi sulle tariffe elettriche, comunque tali da consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte rinnovabile stimabile in circa 15 TWh;

RITENUTO opportuno che, fatti salvi i piccoli impianti con potenza non superiore a 300 kW che optano per la tariffa onnicomprensiva, le tariffe siano del tipo "a due vie", per cui si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire la differenza;

RITENUTO opportuno prevedere una riduzione della soglia di potenza per gli impianti che optano per la tariffa omnicomprensiva, a 200 kW, a decorrere dal 2026 in conformità alle previsioni della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 in materia di aiuti di Stato;

RITENUTO opportuno introdurre semplificazioni nella procedura di accesso agli incentivi;

CONSIDERATO che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è oggetto di regolazione dell'ARERA;

CONSIDERATO che la durata dell'incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota prot. N.0316004 del 15 luglio 2022;

VISTO il parere n. 387/2022/I/efr dell'ARERA, reso il 2 agosto 2022;

CONSIDERATO opportuno tener conto dell'esigenza manifestata dall'ARERA di porre rimedio alla criticità evidenziata della potenziale carenza di offerta nelle procedure di asta, attraverso la possibilità di modulare i contingenti;

RITENUTO non opportuno accogliere le proposte di ARERA relative a:

a) contingenti differenziati per aree geografiche, in quanto tale previsione avrebbe un impatto limitato sulle tecnologie oggetto dell'ambito di applicazione del presente provvedimento. Di tale osservazione si terrà conto nei provvedimenti di incentivazione relativi ad altre tecnologie;

b) modalità alternativa di calcolo dell'incentivo per gli impianti programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie. Tenuto conto che il presente decreto definisce il quadro dei principi e criteri per la concessione dei benefici rimandando alle regole operative la disciplina di dettaglio, la metodologia suggerita dall'Autorità verrà tenuta in considerazione in fase attuativa;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 settembre 2022;

CONSIDERATO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a:

a) ammissione al meccanismo incentivante degli impianti eolici off-shore su fondazioni fisse installati oltre le dodici miglia nautiche, fotovoltaici off-shore floating, fotovoltaici floating su acque interne e impianti a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;

b) aumento del contingente per la geotermia a emissioni nulle, per un totale di 60 MW;

c) aumento del contingente per gli impianti eolici offshore, per un totale di 3.800 MW;

d) previsione di un contingente per la fonte solare off-shore e per un totale di 200 MW;

e) previsione di un contingente per il fotovoltaico galleggiante su acque interne di 50 MW;

f) previsione di tre procedure d'asta per il fotovoltaico offshore galleggiante e impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;

g) inserimento, al fine di considerare anche le aree idonee per impianti offshore, nell'articolo 5 del presente decreto del rimando all'articolo 23 oltre che all'articolo 20 del d.lgs. 199/2021;

h) previsione di una valutazione accelerata anche per gli impianti di potenza inferiore a 10 MW nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano di Ripresa e Resilienza;

i) definizione dei tempi massimi di realizzazione per impianti fotovoltaici off-shore pari a 43 mesi e per impianti fotovoltaici galleggianti su acque interne e impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina pari a 36 mesi;

j) per gli impianti biogas e biomassa, previsione che consenta l'utilizzo dell'energia termica prodotta anche ai fini dell'immissione in un sistema di teleriscaldamento efficiente;

k) inserimento della Canna comune (Arundo donax sp) fra le specie ammesse per la produzione di biogas;

l) in accoglimento parziale delle diverse richieste di aumento delle tariffe e/o dei contingenti, modifica dell'articolo 13 del presente decreto e introduzione di una clausola sulla base della quale sarà valutato, prima dello svolgimento delle procedure, se il livello di aiuto proposto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente per garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara. Qualora tale livello non sia corrispondente ai costi registrati al momento della verifica, si prevede la possibilità di adeguare i valori delle tariffe o dei contingenti;

m) eliminazione del requisito di distanza dalla rete gas per gli impianti biogas;

RITENUTO non opportuno accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a:

a) ammissione al meccanismo incentivante degli impianti eolici off-shore su fondazioni fisse installati entro le dodici miglia nautiche, in quanto tali impianti, hanno una struttura dei costi assimilabile al mondo delle tecnologie mature;

b) ampliamento dell'ambito di applicazione del decreto per impianti biogas da 300 kW fino a 1 MW, in virtù dell'attuazione della strategia di implementazione degli impianti a biometano; L'aumento di soglia proposto inciderebbe sul raggiungimento dei target previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la misura M2C2 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare";

c) ampliamento dell'ambito di applicazione del decreto per impianti a biomasse da 1 MW fino a 2 MW. La proposta non viene accolta tenuto conto che l'obiettivo è promuovere la produzione di energia elettrica nel rispetto del c.d. principio dell'uso a cascata e consentire un adeguato risparmio di emissioni di gas a effetto serra;

d) accesso diretto per impianti biogas fino a 100 kW, in quanto contraria alle previsioni del decreto legislativo 199/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 che prevede, all'articolo 5, comma 3, lettera b), per impianti di piccola taglia innovativi o con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l'attribuzione dell'incentivo tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;

e) disaccoppiamento dei contingenti biogas e biomasse e previsione di contingenti distinti per il fotovoltaico offshore galleggiante e la fonte da energia marina. Si ritiene di non accogliere la proposta alla luce del principio di proporzionalità previsto dalle linee guida in materia di aiuti di stato;

f) nell'ambito della procedura accelerata prevista dall'articolo 6 del presente decreto, non si ritiene accoglibile lo specifico richiamo alle piattaforme digitali già attive presso le regioni in quanto gli accordi sono già possibili in via generale con la formulazione attuale né il riferimento ad un ruolo attivo da parte del GSE nei confronti di TERNA per il rilascio del preventivo di connessione alla rete elettrica in quanto fuori dall'ambito di applicazione del decreto;

g) previsione dei tempi massimi di realizzazione pari a 51 mesi per gli impianti fotovoltaici floating e pari a 60 mesi per gli impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina. Le tempistiche proposte non appaiono congruenti con gli interventi da realizzare;

h) estensione degli incentivi anche a energia autoconsumata per gli impianti a titolarità di enti locali. Gli incentivi sulla energia autoconsumata si basano su principi e criteri diversi e saranno oggetto di uno specifico decreto. I due incentivi non possono essere cumulati;

i) eliminazione per gli impianti a titolarità degli enti locali della riduzione della potenza da 300 kW a 200 kW a partire dal 2026 per l'erogazione della tariffa onnicomprensiva: Contrario a Linee guida Aiuti di Stato energia e ambiente;

j) estensione del cumulo anche con contributi in conto capitale fino al 100% del costo dell'investimento e delle spese ammissibili per le pubbliche amministrazioni, poiché porterebbe ad una sovraremunerazione dell'investimento non in linea con la normativa nazionale ed europea;

k) introduzione di uno specifico riferimento agli enti locali nell'articolo 12 del presente decreto in materia di disciplina della cumulabilità degli incentivi. Il combinato disposto della lettera a) e della lettera b) copre tutte le possibili misure in cui può essere applicato il cumulo degli incentivi, a prescindere dalla veste giuridica del soggetto (pubblico o privato);

l) riduzione delle percentuali di utilizzo dei sottoprodotti e del requisito per cui prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivino per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica da biogas, in quanto l'inserimento di percentuali specifiche è legato al rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva RED2 (analisi dei triangoli emissivi JRC) e del principio del DNSH;

m) aumento complessivo dei contingenti posti a base d'asta, al fine di tener conto dell'impatto sulle tariffe a carico dei consumatori di energia elettrica;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2024) 3814 final del 4 giugno 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.

3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:

a) "impianto alimentato da fonti rinnovabili": insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinato alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica che comprende in particolare:

i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

ii. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;

b) "nuovo impianto": impianto realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

c) "produzione netta di un impianto, espressa in MWh": è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina, diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;

d) "data di entrata in esercizio di un impianto": data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (nel seguito: GAUDI');

e) "data di entrata in esercizio commerciale di un impianto": data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

f) "periodo di avviamento e collaudo di un impianto": periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;

g) "potenza nominale di un impianto": somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; vale, inoltre, la seguente eccezione:

1. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400;

2. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula:

Pn= mq * 0,1

dove mq è la superficie captante dell'impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell'allegato 2 al DM 23 giugno 2016.

3. per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;

h) "tariffa di riferimento": tariffa di riferimento posta a base d'asta nelle procedure competitive di cui al presente decreto;

i) "tariffa spettante": è la tariffa effettivamente attribuita all'impianto, calcolata applicando alla tariffa di riferimento, le decurtazioni derivanti dall'offerta di riduzione al ribasso, nonché le altre eventuali riduzioni di cui di cui all'articolo 7 e all'articolo 12;

l) "impianto floating": impianto realizzato su piattaforme galleggianti ancorate al fondale tramite sistemi di cavi, senza ricorso a fondazioni fisse;

m) "rifacimento": è l'intervento, diverso dalla manutenzione ordinaria, che include sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto, realizzato ai fini del mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto secondo le modalità e alle condizioni indicate nell'allegato 2 del DM 6 luglio 2012.

Art. 3

Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l'accesso agli incentivi

1. Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;

b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;

c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all'allegato 2;

d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:

1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;

2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;

3) impianti solari termodinamici;

4) impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;

5) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

2. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 1, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

3. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

4. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 5 comma 3. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi di cui al presente decreto si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità, non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

5. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione.

Art. 4

Procedure per l'accesso agli incentivi

1. L'accesso agli incentivi di cui al presente decreto avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.

2. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

3. Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui all'Allegato 2 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell'istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.

4. Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d'asta sono quelle indicate all'Allegato 1. Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d'asta sono quelle di cui all'Allegato 1, ridotte del 3% all'anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026.

5. I contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive sono individuati nella tabella 1.

Procedura Tipologia di impianto Categoria Potenza [kW] Contingenti totali disponibili 2024-2028 (MW)
Procedure tipo A Biogas Nuovi impianti P≤300 150
Biomasse Nuovi impianti P≤1.000
Procedure tipo B Solare termodinamico piccola taglia Nuovi impianti P≤300 5
Procedure tipo B-1 Solare termodinamico media/grande taglia Nuovi impianti P>300 75
Procedure tipo C Geotermico tradizionale con innovazioni Nuovi impianti Tutte le potenze 100
Procedure tipo C-1 Geotermico a emissioni nulle Nuovi impianti Tutte le potenze 60
Procedure di Tipo D Fotovoltaico floating su acque interne Nuovi impianti Tutte le potenze 50
Procedure tipo E Fotovoltaico off-shore floating Nuovi impianti Tutte le potenze 200
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina Nuovi impianti Tutte le potenze
Procedure tipo E-1 Eolico off-shore Nuovi impianti Tutte le potenze 3.800
Procedure tipo F Geotermico tradizionale con innovazioni Rifacimento Tutte le potenze 150

.

Tabella 1 6. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui al presente articolo è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni.

7. Le date di svolgimento delle procedure nelle quali sono messi a disposizione i contingenti di cui alla Tabella 1 sono definite nelle regole operative di cui all'articolo 10, garantendo comunque almeno una procedura l'anno per quella di tipo A, e almeno tre procedure sull'intero periodo per quelle di tipo B, B-1, C, C-1, D, E, E-1 e F.

Art. 5

Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi

1. Le istanze di partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:

a) l'offerta di riduzione della tariffa di riferimento;

b) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all'articolo 10.

2. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma:

a) verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell'istanza di partecipazione, dandone comunicazione degli esiti al soggetto istante;

b) esamina, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi.

3. In esito ad ogni procedura, il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante.

4. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

5. Il GSE pubblica sul proprio sito internet le graduatorie degli impianti selezionati, formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.

Art. 6

Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni

1. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti indicata ai successivi commi. Tale limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. A seguito di specifica richiesta del proponente, da inoltrare congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Entro trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di incentivi.

4. Gli impianti dotati dell'idoneità di cui al comma 3, che presentano domanda di accesso alla prima procedura utile bandita ai sensi del presente decreto, sono tenuti ad inviare al GSE esclusivamente l'offerta al ribasso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

5. Il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un'analisi efficiente dei progetti, da effettuare anche ricorrendo al portale unico digitale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Art. 7

Tempi massimi per la realizzazione degli interventi

1. Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio nei tempi massimi indicati nella Tabella 2. I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

Tipologie di impianto Categorie di intervento Mesi
Biogas Nuovi impianti 31
Biomasse Nuovi impianti 31
Geotermico tradizionale con innovazioni Nuovi impianti 51
Geotermico tradizionale con innovazioni Rifacimenti 36
Geotermico a emissioni nulle Nuovi impianti 60
Fotovoltaico floating su acque interne Nuovi impianti 36
Eolico off-shore Nuovi impianti 60
Fotovoltaico off-shore floating Nuovi impianti 43
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina Nuovi impianti 36
Solare Termodinamico Nuovi Impianti 55
Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi

.

Tabella 2

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi.

3. Nel caso in cui non sia rispettato l'ulteriore termine di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza dagli incentivi e, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.

Art. 8

Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti

1. I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.

2. Successivamente all'entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.

3. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui al comma 2, provvede ad erogare gli incentivi con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 9

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità:

a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla lettera b);

b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario, e:

1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;

2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

2. La soglia di potenza di cui al comma 1, lettere a) e b) è ridotta a 200 kW a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari alla vita utile convenzionale indicata all'Allegato 1, considerata al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

4. L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Art. 10

Regole operative

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto. (1)

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

a) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;

c) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste in conformità al principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH);

d) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;

e) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;

f) le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;

g) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione delle misure elettriche, in attuazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le modalità con le quali provvede all'erogazione degli incentivi spettanti;

h) le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli e, in particolare, la certificazione volontaria EMAS prevista dal Regolamento CE 1221/2009 e Decisione UE 2018/833 della Commissione europea;

i) la modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la soglia di potenza per l'accesso alla procedura accelerata di cui all'articolo 6 può essere ridotta;

j) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui al DM 24 dicembre 2014;

k) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE pubblica il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2, lettera b).

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 10 dicembre 2024, n. 16.

Art. 11

Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;

c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

PUE = PTOT asta · E imp SM1 · FER % SMI + Eimp sm2 · FER % SM2 +... + Eimp SMn · FER% SMn / Etot consumata ITA

Dove

PTOT asta: è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come indicata all'articolo 4, comma 1;

Eimp SMn: è l'energia totale importata dallo Stato membro n;

FER% SMn: è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;

Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:

a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;

b) inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 5, nel limite del valore PUE secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 12

Cumulabilità di incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:

a) esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;

b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

2. Nei casi di cui al comma 1, la tariffa spettante è rimodulata secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

Art. 13

Monitoraggio

1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato.

2. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I predetti dati sono trasmessi annualmente al Ministero.

3. A seguito delle analisi di cui al comma 2, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente a garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara e la loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono essere adeguati i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili anche in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative e possono essere adeguati i valori della tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1, ad esempio attraverso l'aggiornamento esplicito di quest'ultima ai fenomeni inflattivi che intervengono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di pubblicazione dei singoli bandi. In aggiunta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, i valori della tariffa spettante dei singoli beneficiari possono essere adeguati prevedendo l'aggiornamento esplicito di tale tariffa ai fenomeni inflattivi, in particolare nel caso in cui l'inflazione dovesse essere diversa dal 2% atteso, che intervengono tra la data di pubblicazione dei singoli bandi e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto. Tali eventuali modifiche si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie e saranno operative decorsi sessanta giorni dall'adozione delle modifiche stesse e alle procedure bandite successivamente dalla loro adozione.

4. I beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

Art. 14

Piano di valutazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2024) 3814 final del 4 giugno 2024. In particolare, il soggetto valutatore:

a) è indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;

b) è dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;

c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2026 e una relazione di valutazione finale entro il 31 marzo 2028. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono tramessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet.

2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.

3. Gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati da ARERA ed eventualmente posti a carico del gettito delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

Art. 15

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. L'ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

GILBERTO PICHETTO FRATIN

Per il concerto

Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA