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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1435 DELLA COMMISSIONE, 24 maggio 2024

G.U.U.E. 27 maggio 2024, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione del modello di avviso di richiamo. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 16 giugno 2024

Applicabile dal: 13 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, se le informazioni su un richiamo per la sicurezza del prodotto sono fornite ai consumatori in forma scritta, esse devono assumere la forma di un avviso di richiamo. A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, dello stesso regolamento, se non tutti i consumatori interessati da un richiamo possono essere contattati direttamente, gli operatori economici e i fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, devono diffondere un avviso di richiamo chiaro e visibile.

2) Per garantire che i consumatori reagiscano ai richiami per la sicurezza dei prodotti, il relativo avviso dovrebbe essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione. Il regolamento (UE) 2023/988 stabilisce le informazioni obbligatorie che un avviso di richiamo dovrebbe contenere.

3) Per facilitare e promuovere un approccio coerente e pratiche uniformi in tutta l'UE in relazione agli avvisi di richiamo per la sicurezza dei prodotti, è necessario stabilire un modello a tal fine. Un modello unico e standardizzato dovrebbe aiutare i consumatori ad individuare e comprendere gli avvisi di richiamo per la sicurezza dei prodotti e dovrebbe garantire che gli operatori economici e i fornitori di mercati online si conformino in modo più agevole e uniforme alle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2023/988.

4) Il regolamento (UE) 2023/988 prevede che la Commissione stabilisca il modello di avviso di richiamo tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato, e che lo metta a disposizione in un formato che consenta agli operatori economici di creare facilmente l'avviso. La soluzione più adeguata dal punto di vista tecnico per mettere a disposizione questo modello sarebbe la pubblicazione sul sito web della Commissione.

5) L'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/988 prevede che l'avviso di richiamo debba essere in formati accessibili alle persone con disabilità. Ciò implica ad esempio che, quando un avviso di richiamo è condiviso online, si tenga conto delle norme e delle migliori pratiche in materia di accessibilità del web. In particolare, se informazioni importanti sul prodotto richiamato o sull'identificazione dei prodotti interessati dal richiamo sono contenute in un'immagine, è essenziale che tali informazioni siano esplicitate in modo da essere leggibili meccanicamente.

6) I consumatori dovrebbero essere informati in modo chiaro in merito alle precauzioni di sicurezza e alle azioni da adottare a seguito del richiamo. In particolare, l'avviso di richiamo dovrebbe indicare al consumatore di cessare immediatamente di usare il prodotto richiamato. L'esperienza dimostra che in certi casi questa istruzione può non essere applicabile, ad esempio quando un'autovettura è ancora in grado di funzionare temporaneamente e limitatamente e il consumatore ha la possibilità di condurla fino a un'autofficina a determinate condizioni; in questi casi l'avviso di richiamo dovrebbe chiaramente specificare a quali condizioni il prodotto può ancora essere usato. (2)

7) Al fine di concedere agli operatori economici tempo sufficiente per adeguare i loro processi interni in relazione a un avviso di richiamo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore alla stessa data del regolamento (UE) 2023/988. (3)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 135 del 23.5.2023.

(2)

Considerando sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2024, Serie L.

(3)

Considerando introdotto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2024, Serie L.

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce il modello di avviso di richiamo a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/988.

Il modello figura in allegato.

La Commissione pubblica tale modello sul proprio sito web.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Allegato sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2024, Serie L.