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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 agosto 2024

- Allegato al Comunicato Ministero Interno pubblicato nella G.U.R.I. 13 settembre 2024, n. 215

Definizione, a decorrere dall'anno 2024, delle modalità, dei criteri e dei termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO 

VISTO l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l'erogazione di contributi statali straordinari decennali ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione; 

VISTO l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che commisura l'entità del contributo per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, e nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili; 

VISTO il successivo comma 2 del richiamato art. 20 del decreto legge n.95 del 2012, che prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali; 

VISTI gli articoli 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) e 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che, rispettivamente, hanno elevato l'importo del predetto contributo al 40 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 ed al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, sempre nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili e, comunque, in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario; 

VISTO l'articolo 1, comma 885, della legge n.205 del 2017, che ha previsto che gli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n.232 del 2016 eventualmente non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2018 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2018, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 25 giugno 2019 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2019, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni; 

VISTO il decreto legge del 21 marzo 2022 n. 21, modificato in conversione con la legge 20 maggio 2022 n. 51, il quale all'art. 31 quater, comma 1, prevede che al comma 1-bis dell'art. 20 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, è aggiunto il seguente comma 1-ter: " A decorrere dall'anno 2024, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti"; 

VISTO il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74 che, all'art. 3 comma 6 ter, aggiunge al comma 3 dell'art. 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 bis che prevede che per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori 5 anni; 

CONSIDERATO che agli enti locali delle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto; 

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato art. 20, comma 1-ter del decreto-legge n. 95 del 2012, le modalità di riparto del contributo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiore anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti siano ripartite a favore degli stessi enti in base alla popolazione ed al numero dei comuni originari; 

RAVVISATA altresì la necessità, di fissare un termine per la decorrenza del contributo; 

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2024; 

Decreta: 

Art. 1

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2024, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi. 

Art. 2

Modalità e criteri di attribuzione del contributo

1. Ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, per un periodo massimo di quindici anni, è concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. 

2. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino invece inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari. 

3. Nel caso di eventuali ulteriori assegnazioni e/o riassegnazioni di risorse finanziarie il contributo verrà rideterminato secondo le modalità ed i criteri sopra citati. 

Art. 3

Termini per l'inoltro della documentazione e di decorrenza dei contributi

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo le regioni devono inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it.

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno entro i limiti di cui al comma 1, il contributo quindicennale è attribuito dall'anno della fusione, per le fusioni decorrenti entro il mese di gennaio, ovvero dall'anno seguente, per le fusioni aventi decorrenza successiva. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 30 agosto 2024 

Il Ministro dell'Interno

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