
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1506 DELLA COMMISSIONE, 22 febbraio 2024
G.U.U.E. 30 maggio 2024, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando taluni criteri per classificare i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica come significativi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 giugno 2024
Applicabile dal: 19 giugno 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del medesimo regolamento per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi si applicano anche per la classificazione dei token di moneta elettronica come token di moneta elettronica significativi. E' pertanto necessario precisare ulteriormente i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2023/1114 anche in relazione ai token di moneta elettronica.
2) Per consentire all'Autorità bancaria europea (ABE) di determinare se le attività dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica siano rilevanti su scala internazionale al di fuori dell'Unione e se i token collegati ad attività, i token di moneta elettronica o i loro emittenti debbano essere considerati interconnessi con il sistema finanziario, è necessario distinguere tra indicatori fondamentali e indicatori accessori. Gli indicatori fondamentali dovrebbero dar conto degli elementi più pertinenti dei token collegati ad attività o dei token di moneta elettronica significativi. Gli indicatori accessori dovrebbero essere valutati qualora la valutazione in base agli indicatori fondamentali non consenta all'ABE di stabilire in modo definitivo che i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2023/1114 sono stati soddisfatti. L'esito della valutazione della rilevanza dovrebbe scaturire da una valutazione olistica di entrambi i tipi di indicatori.
3) Per quanto riguarda la valutazione del criterio della rilevanza delle attività dell'emittente su scala internazionale al di fuori dell'Unione, compreso l'uso del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica per pagamenti e rimesse di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE dovrebbe utilizzare indicatori fondamentali relativi alle attività transfrontaliere tra l'Unione e i paesi terzi, alle dimensioni del token in questione e alle attività dell'emittente a livello mondiale.
4) Le operazioni transfrontaliere, in particolare quelle associate agli usi come mezzo di scambio, sono le operazioni a carattere internazionale che presentano maggiori probabilità di comportare rischi per la stabilità finanziaria, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria dell'Unione. Tali operazioni riflettono anche l'attività internazionale di un emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica su scala internazionale al di fuori dell'Unione in relazione al loro utilizzo per pagamenti e rimesse. L'ABE dovrebbe pertanto prendere in considerazione gli indicatori della rilevanza della quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in un token collegato ad attività o in un token di moneta elettronica da e verso l'Unione e la rilevanza della quota di mercato stimata del valore di tali operazioni associate agli usi del token come mezzo di scambio. L'indicatore della rilevanza della quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in un token collegato ad attività o in un token di moneta elettronica dovrebbe essere ulteriormente suddiviso in due sottoindicatori distinti relativi alle operazioni in entrata e in uscita, poiché gli effetti di ciascun tipo di operazione sulla stabilità finanziaria e sulla sovranità monetaria possono essere diversi.
5) Per cogliere l'aspetto non transfrontaliero della rilevanza delle attività di un emittente su scala internazionale, l'ABE dovrebbe prendere in considerazione anche gli indicatori fondamentali relativi alla capitalizzazione di mercato mondiale di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica e alla capitalizzazione di mercato globale di tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica emessi dall'emittente. La capitalizzazione di mercato su scala internazionale di un token dovrebbe essere intesa come comprensiva dello stesso token emesso al di fuori dell'Unione per distinguerla dalla capitalizzazione di mercato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.
6) Per quanto riguarda la valutazione del criterio della rilevanza dell'interconnessione dei token collegati ad attività, dei token di moneta elettronica o dei loro emittenti con il sistema finanziario di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114, gli indicatori dovrebbero rilevare l'interconnessione diretta e indiretta dei token e dei loro emittenti con il sistema finanziario. Tanto l'interconnessione diretta quanto quella indiretta potrebbero comportare effetti di contagio in entrambe le direzioni, vale a dire dagli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica al sistema finanziario tradizionale e viceversa. A tal fine è necessario stabilire gli indicatori fondamentali della rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari e della rilevanza della quota di attività detenute dall'emittente rispetto all'offerta complessiva di strumenti finanziari specifici. E' inoltre opportuno definire i seguenti indicatori accessori: l'assetto proprietario dell'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, la concentrazione della custodia delle attività di riserva dell'emittente e la sovrapposizione di portafoglio tra le attività di riserva dell'emittente e le attività di riserva degli emittenti di altri token collegati ad attività e token di moneta elettronica.
7) Valutare la rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari è fondamentale per valutare l'interconnessione dell'emittente con il sistema finanziario. Tale indicatore fondamentale dovrebbe misurare le interconnessioni dirette con il settore finanziario mediante la riserva di attività dell'emittente. Una situazione di difficoltà degli enti finanziari i cui strumenti finanziari sono inclusi nelle attività di riserva potrebbe incidere sul valore delle attività di riserva che garantiscono i diritti dei possessori dei token al loro riscatto da parte dell'emittente. Nel valutare tale indicatore, l'ABE dovrebbe considerare i sottoindicatori della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono strumenti finanziari e, nel caso dei token collegati ad attività, della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono derivati mentre, nel caso dei token di moneta elettronica, della quota di obbligazioni garantite. La quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono derivati e la quota di obbligazioni garantite sono sottoindicatori necessari in quanto, da un lato, le controparti dei derivati potrebbero essere enti creditizi e pertanto una richiesta di margini nei loro confronti potrebbe avere effetti significativi sul sistema finanziario e, dall'altro, una vendita forzata di obbligazioni garantite da parte dell'emittente potrebbe incidere negativamente sulla liquidità degli enti creditizi.
8) L'indicatore fondamentale relativo alla rilevanza della quota di attività detenute dall'emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica rispetto all'offerta complessiva di strumenti finanziari specifici, comprese le quote di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari e le obbligazioni sovrane, dovrebbe rilevare le interconnessioni indirette tra, da un lato, gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e, dall'altro, il sistema finanziario. Tali collegamenti indiretti potrebbero incidere sul sistema finanziario tradizionale, in particolare quando l'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica è costretto a svendere le attività che detiene a causa di difficoltà finanziarie. Questa svendita potrebbe ridurre il valore di tali attività e incidere indirettamente sugli enti finanziari per effetto di un decremento del valore delle attività detenute da questi ultimi.
9) Gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica possono essere interconnessi con il sistema finanziario anche in ragione dell'assetto proprietario. Questo indicatore accessorio dovrebbe offrire una visione completa degli effetti potenziali che le difficoltà finanziarie potrebbero avere sul sistema finanziario, non solo in relazione al puro rischio per la stabilità finanziaria, ma anche per quanto riguarda i rischi reputazionali. Le difficoltà finanziarie o gli eventi critici che interessano l'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica potrebbero avere, mediante il nesso con l'emittente determinato dall'assetto proprietario, un effetto significativo su enti che esercitano altre attività finanziarie. Nell'esaminare tale indicatore, l'ABE dovrebbe valutare in particolare se l'emittente ha un assetto proprietario diffuso o concentrato, se le persone fisiche o giuridiche con partecipazioni qualificate sono enti finanziari e la complessità dell'assetto proprietario.
10) Un ulteriore canale di interconnessione tra l'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, da un lato, e il sistema finanziario, dall'altro, può risiedere nella concentrazione delle attività di riserva in un numero limitato di enti finanziari. Maggiore è la diversificazione delle attività di riserva di un emittente, minori sono i potenziali effetti di contagio e i rischi che l'emittente può rappresentare per la stabilità finanziaria. Pertanto un'allocazione delle attività di riserva altamente concentrata o in un numero esiguo di enti finanziari è indice di una maggiore interconnessione con il sistema finanziario. Data la particolare importanza dell'interconnessione che può derivare dalla concentrazione dei depositi negli enti creditizi, è opportuno stabilire due sottoindicatori dell'indicatore accessorio della concentrazione delle attività di riserva dell'emittente presso enti finanziari. Un sottoindicatore dovrebbe rilevare la concentrazione delle attività di riserva presso enti finanziari, mentre l'altro dovrebbe riguardare solo i depositi presso enti creditizi.
11) E' necessario rilevare i meccanismi di contagio che potrebbero determinarsi nei casi in cui vi siano diversi emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica che detengono attività analoghe. Tale situazione potrebbe far sì che le difficoltà finanziarie di uno degli emittenti e la svendita che ne consegue potrebbero avere effetti negativi sugli altri emittenti. E' pertanto opportuno stabilire un indicatore accessorio che rilevi la sovrapposizione di portafoglio tra le attività di riserva di un emittente e le attività di riserva di altri emittenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 9.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «ente finanziario»:
a) un ente creditizio;
b) un'impresa di investimento;
c) un istituto di moneta elettronica;
d) un istituto di pagamento;
e) una società di gestione di OICVM;
f) un gestore di fondi di investimento alternativi;
g) un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
h) un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
i) un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
2) «periodo pertinente»: il periodo di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 o il periodo di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).
Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).
Indicatori per valutare la rilevanza su scala internazionale
1. Per valutare se il criterio di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114 è soddisfatto, l'ABE valuta tutti gli indicatori fondamentali seguenti:
a) la rilevanza della quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica verso l'Unione e dall'Unione;
b) la rilevanza della quota di mercato stimata del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica verso l'Unione e dall'Unione che sono associate agli usi come mezzo di scambio;
c) il grado di capitalizzazione di mercato su scala internazionale del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica, alla data dell'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente;
d) il grado di capitalizzazione di mercato su scala internazionale di tutti i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica emessi dall'emittente o dagli emittenti interessati, alla data dell'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'ABE prende in considerazione tutti i sottoindicatori seguenti:
a) la quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica verso l'Unione (operazioni in entrata);
b) la quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica dall'Unione (operazioni in uscita).
L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera a), secondo la formula seguente:
il valore totale aggregato delle operazioni in un determinato token collegato ad attività o token di moneta elettronica in cui l'ordinante si trova al di fuori dell' Unione e il beneficiario si trova all'interno dell'Unione, nel periodo pertinente |
il valore totale aggregato delle operazioni in tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica in cui l'ordinante si trova al di fuori dell' Unione e il beneficiario si trova all'interno dell'Unione, nel periodo pertinente |
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L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera b), secondo la formula seguente:
il valore totale aggregato delle operazioni in un determinato token collegato ad attività o token di moneta elettronica in cui l'ordinante si trova all'interno dell'Unione e il beneficiario si trova al di fuori dell'Unione, nel periodo pertinente |
il valore totale aggregato delle operazioni in tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica in cui l'ordinante si trova all'interno dell'Unione e il beneficiario si trova al di fuori dell'Unione, nel periodo pertinente |
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3. L'ABE calcola la quota di mercato stimata di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:
il valore totale aggregato stimato delle operazioni transfrontaliere in un determinato token collegato ad attività o token di moneta elettronica verso l'Unione e dall'Unione che sono associate agli usi come mezzo di scambio, durante il periodo pertinente |
il valore totale aggregato stimato delle operazioni transfrontaliere in tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica verso l'Unione e dall'Unione che sono associate agli usi come mezzo di scambio, durante il periodo pertinente |
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Indicatori per valutare l'interconnessione con il sistema finanziario
1. Per valutare se il criterio di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 è soddisfatto, l'ABE valuta tutti gli indicatori fondamentali seguenti:
a) la rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari;
b) la rilevanza della quota di attività detenute dall'emittente rispetto all'offerta complessiva di strumenti finanziari specifici.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'ABE prende in considerazione i sottoindicatori seguenti:
a) la quota di attività di riserva diverse dai depositi del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari;
b) nel caso dei token collegati ad attività, la quota di attività di riserva diverse dai depositi del token collegato ad attività che sono derivati; o
c) nel caso dei token di moneta elettronica, la quota di attività di riserva diverse dai depositi del token di moneta elettronica che sono obbligazioni garantite.
L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera a), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:
il valore totale degli strumenti finanziari emessi da enti finanziari che fanno parte della riserva di attività del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica |
(il valore totale della riserva di attività del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica) - (il valore totale dei depositi nella riserva di attività del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica) |
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L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera b), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:
il valore totale dei derivati che fanno parte della riserva di attività del token collegato ad attività |
(il valore totale della riserva di attività del token collegato ad attività) - (il valore totale dei depositi nella riserva di attività del token collegato ad attività) |
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L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera c), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:
il valore totale delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi che fanno parte della riserva di attività del token di moneta elettronica |
(il valore totale della riserva di attività del token di moneta elettronica) - (il valore totale dei depositi nella riserva di attività del token di moneta elettronica) |
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3. L'ABE calcola la quota di attività detenute dall'emittente di cui al paragrafo 1, lettera b), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:
il valore totale detenuto in un tipo di strumento finanziario dall' emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica |
l'offerta complessiva di quel tipo di strumento finanziario |
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4. Se la valutazione degli indicatori fondamentali di cui al paragrafo 1 non porta a conclusioni definitive in merito al criterio relativo all'interconnessione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE valuta tutti gli indicatori accessori seguenti:
a) l'assetto proprietario dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica;
b) il grado di concentrazione delle attività di riserva dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica presso enti finanziari;
c) il grado di sovrapposizione di portafoglio tra le attività di riserva dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica e le attività di riserva di altri emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica.
5. Ai fini del paragrafo 4, lettera a), l'ABE prende in considerazione tutti i seguenti elementi:
a) se l'emittente ha un assetto proprietario diffuso o concentrato;
b) se una persona fisica o giuridica con una partecipazione qualificata è un ente finanziario;
c) la complessità dell'assetto proprietario.
6. Ai fini del paragrafo 4, lettera b), l'ABE prende in considerazione tutti i sottoindicatori seguenti:
a) la concentrazione delle attività di riserva dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica presso enti finanziari;
b) la concentrazione dei depositi detenuti presso enti creditizi dall'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica.
L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera a), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:
Concentrazione = s1 2+s2 2+s3 2+...sn 2
dove sn = la quota di attività di riserva detenute presso l'ente finanziario n (espressa con un numero intero).
L'ABE calcola il sottoindicatore di cui al primo comma, lettera b), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:
Concentrazione = c1 2+c2 2+c3 2+...cn 2
dove cn = la quota di depositi detenuti presso l'ente creditizio n (espressa con un numero intero).
7. L'ABE calcola l'indicatore accessorio di cui al paragrafo 4, lettera c), in relazione all'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente, secondo la formula seguente:
il valore totale delle attività di riserva del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica che sono detenute anche nella riserva di attività di altri emittenti di token collegati ad attività o token di moneta elettronica |
il valore totale delle attività di riserva del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica |
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Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN