
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1682 DELLA COMMISSIONE, 4 marzo 2024
G.U.U.E. 13 giugno 2024, Serie L
Regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 3 luglio 2024
Applicabile dal: 3 luglio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE. I prodotti fertilizzanti dell'UE possono contenere prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1069/2009, il punto finale nella catena di fabbricazione per lo stallatico trasformato è stato determinato nel regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione (3).
2) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1009, il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione ha valutato lo stallatico trasformato con riguardo agli aspetti pertinenti non tenuti in considerazione ai fini della determinazione di un punto finale nella catena di fabbricazione (4).
3) Essendo un prodotto derivato comunemente utilizzato nei fertilizzanti organici e negli ammendanti, lo stallatico trasformato può essere oggetto di scambi significativi nel mercato interno. Stabilire le prescrizioni per la marcatura CE dei prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti stallatico trasformato faciliterebbe gli scambi di tali prodotti nel mercato interno. Il JRC ha concluso che l'introduzione dello stallatico trasformato nella categoria 10 di materiali costituenti dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 faciliterebbe anche l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (5) promuovendo il trasferimento di stallatico trasformato dalle regioni ad alta densità di nutrienti a quelle a bassa densità.
4) Lo stallatico trasformato contiene materia organica e nutrienti, in particolare azoto e fosforo, due dei tre macroelementi principali di cui al regolamento (UE) 2019/1009. I suoi lunghi precedenti di utilizzo ne attestano il valore agronomico.
5) Per garantire che un prodotto fertilizzante dell'UE contenente stallatico trasformato mantenga il suo contenuto di nutrienti nel corso del tempo, che il suo contenuto di semi di piante infestanti o propaguli vitali sia limitato e che le emissioni di nutrienti nell'ambiente durante il magazzinaggio siano ridotte, è necessario imporre una trasformazione aggiuntiva oltre a quella necessaria per raggiungere il punto finale nella catena di fabbricazione. Lo stallatico trasformato dovrebbe pertanto essere sottoposto a ulteriore trasformazione tramite un passaggio attraverso un setaccio a maglie di dimensioni inferiori a quelle note dei semi di erbe infestanti, oppure tramite la granulazione o la pellettizzazione in determinate condizioni che garantiscano che i semi di piante infestanti non siano più vitali. Potrebbe essere utilizzato anche qualsiasi altro tipo di trasformazione, a condizione che il contenuto di semi di erbe infestanti vitali sia limitato. In alternativa, lo stallatico trasformato potrebbe essere sottoposto a ulteriore trasformazione per soddisfare uno dei criteri di stabilità previsti per la categoria 3 di materiali costituenti (compost). Ciò garantirebbe la stabilità del materiale risultante, facendo in modo inoltre che la decomposizione non continui dopo l'immissione del prodotto sul mercato e che i semi di erbe infestanti non siano più vitali dopo il processo di compostaggio.
6) E' opportuno introdurre un criterio di sicurezza aggiuntivo per limitare il tenore di 16 idrocarburi policiclici aromatici (IPA16) (6) che possono essere generati durante la trasformazione dello stallatico. Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce prescrizioni in materia di riduzione dei rilasci per gli IPA16 quali sostanze prodotte non intenzionalmente durante i processi di fabbricazione, senza tuttavia introdurre un valore limite in tali casi. Considerati i rischi elevati derivanti dalla presenza di tali inquinanti nei prodotti fertilizzanti, è opportuno introdurre prescrizioni più rigorose rispetto a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2019/1021. Il valore limite dovrebbe essere stabilito a livello di materiale costituente, per garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2019/1021, e dovrebbe applicarsi in aggiunta ai criteri di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 per la corrispondente categoria funzionale del prodotto. Al fine di agevolare la procedura di valutazione della conformità ed evitare costi inutili, è opportuno introdurre la possibilità di presumere la conformità a tale requisito senza effettuare prove quando dal processo di fabbricazione risulta chiaramente che tale valore limite è rispettato.
7) Lo stallatico trasformato può essere sottoposto a trasformazione aggiuntiva per migliorarne ulteriormente il valore agronomico o la sicurezza. E' opportuno includere nella categoria 10 di materiali costituenti dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 i metodi di trasformazione di cui attualmente si fa ampio utilizzo, quali la separazione solido-liquido, l'essiccazione, la pellettizzazione e il recupero di nutrienti. Le fasi di trasformazione dello stallatico non dovrebbero tuttavia includere processi di conversione termochimica a temperature o pressioni elevate, quali liquefazione, carbonizzazione idrotermica, pirolisi, gassificazione o combustione, in quanto tali processi sono contemplati in altre categorie di materiali costituenti a causa della natura specifica del processo di trasformazione dei materiali.
8) Come misura di sicurezza aggiuntiva, è opportuno registrare gli additivi necessari nella trasformazione dello stallatico sulla base del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), secondo le condizioni dettagliate già stabilite nel regolamento (UE) 2019/1009 per gli additivi in altre categorie di materiali costituenti. Ciò garantirebbe che i fabbricanti, nell'effettuare la valutazione dei rischi a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, tengano conto dell'uso di additivi in un prodotto fertilizzante e che la registrazione sia effettuata anche per materiali a basso tonnellaggio.
9) Lo stallatico trasformato può inoltre essere disponibile sui mercati locali in quantità superiori alla domanda. Per far sì che il suo magazzinaggio a lungo termine in condizioni non ottimali non abbia ripercussioni negative sull'ambiente, è opportuno limitare il periodo durante il quale lo stallatico trasformato può essere utilizzato come materiale costituente per i prodotti fertilizzanti dell'UE.
10) E' opportuno introdurre una prescrizione generale di etichettatura per i prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti stallatico trasformato per informare gli utilizzatori finali in merito alle ripercussioni potenziali sulla qualità dell'aria del rilascio di ammoniaca derivante dall'uso di stallatico trasformato e per invitare gli utilizzatori finali ad applicare misure adeguate per ridurre tali ripercussioni.
11) Lo stallatico trasformato può contenere aminopiralid o clopiralid, sostanze per le quali sono fissati livelli massimi di residui nei o sui prodotti alimentari e mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Gli utilizzatori di prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti stallatico trasformato dovrebbero pertanto essere pienamente informati in merito alla presenza di tali sostanze, in modo da adottare le misure necessarie per garantire che la coltura ottenuta rispetti i livelli massimi di residui.
12) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 170 del 25.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj.
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj).
Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (GU L 198 dell'8.8.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1605/oj).
Huygens D., Technical proposals for processed manure as a component material for EU Fertilising Products.
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).
Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).
Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Nell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 la CMC 10 è sostituita dalla seguente:
«CMC 10: PRODOTTI DERIVATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009
1. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione secondo quanto determinato a norma di tale regolamento e il cui elenco figura nella seguente tabella, come ivi specificato:
N. | Materiale costituente | Prescrizioni aggiuntive |
Stallatico trasformato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2023/1605 [1] | 1.1. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere stallatico trasformato solo se quest'ultimo è stato trattato per raggiungere un punto finale a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 al più tardi 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità per il prodotto in questione e se il materiale è stato sottoposto a trasformazione aggiuntiva in modo da soddisfare almeno una delle condizioni seguenti: a. almeno il 90 % (massa secca) del materiale può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm; b. il materiale è stato granulato sotto pressione, pellettizzato, essiccato a temperature superiori a 100 °C o è stato sottoposto a un processo equivalente atto a garantire che il contenuto di semi di erbe infestanti e di propaguli vitali nello stallatico trasformato non sia superiore a 3 unità/l; o c. il materiale soddisfa almeno uno dei criteri di stabilità di cui alla CMC 3, punto 5. 1.2. Il materiale di cui al punto 1.1 può essere sottoposto a uno o più dei processi aggiuntivi seguenti: a. i metodi di trasformazione di cui alla CMC 2; b. un trattamento biologico che prevede nitrificazione e denitrificazione; c. la separazione meccanica delle frazioni solida e liquida; d. i processi di recupero dei nutrienti e/o del carbonio organico, senza l'intenzione di modificare altrimenti il materiale; e. un processo chimico per modificare il pH, senza l'intenzione di modificare altrimenti il materiale; f. un trattamento fisico per la rimozione dell'acqua e la trasformazione del materiale in polvere, granuli o pellet, senza l'intenzione di modificare altrimenti il materiale. 1.3 Gli additivi necessari alla trasformazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 possono essere utilizzati a condizione che: a. gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2; b. la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso dello stallatico trasformato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo. 1.4. Lo stallatico trasformato non deve contenere più di 6 mg/kg di materia secca di IPA16 [2]. 1.5. Lo stallatico trasformato destinato a essere utilizzato come materiale costituente in un prodotto fertilizzante dell'UE deve essere immagazzinato in modo da proteggerlo dalle precipitazioni e dalla luce solare diretta. |
.
2. Nei casi in cui il rispetto della prescrizione di cui al punto 1.4 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dalla trasformazione del materiale costituente o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell'UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.».
________________
[1] Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (GU L 198 dell'8.8.2023).
[2] Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.
ALLEGATO II
Nell'allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 sono aggiunti i seguenti punti 7 quater e 7 quinquies:
«7 quater. Qualora un prodotto fertilizzante dell'UE contenga stallatico trasformato di cui alla parte II, CMC 10, dell'allegato II, sull'etichetta devono figurare informazioni sulle possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria del rilascio di ammoniaca derivante dall'uso del prodotto e un invito agli utilizzatori ad applicare misure correttive adeguate.
Qualora un prodotto fertilizzante dell'UE contenga stallatico trasformato di cui alla parte II, CMC 10, dell'allegato II, sull'etichetta deve figurare l'avvertenza seguente: «Questo prodotto può contenere aminopiralid o clopiralid e non deve essere utilizzato per la produzione di piante sensibili a tali sostanze, quali fagioli, trifoglio, lenticchie, piselli, insalata, girasoli e pomodori. Questo prodotto deve essere utilizzato in modo da evitare il superamento dei livelli massimi di residui per gli alimenti o i mangimi fissati conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005» o un'avvertenza analoga. Tale avvertenza non è necessaria per i prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti stallatico trasformato con non più di 50 μg di materia secca di aminopiralid o clopiralid/kg.
7 quinquies. Qualora un prodotto fertilizzante dell'UE contenga un materiale costituente proveniente dallo stallatico, deve essere indicato il tenore totale di azoto prodotto dallo stallatico.».