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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO 6 agosto 2024

- Allegato al Comunicato Ministero Imprese e Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 19 settembre 2024, n. 220

Bando per la concessione della misura agevolativa Disegni +2024.

Testo con annotazioni alla data 12 novembre 2024

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 31 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (denominato nel seguito anche solo "Codice della Proprietà Industriale") e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l'oggetto della registrazione per i disegni e modelli;

VISTO il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy" di cui al D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174, che ha riconosciuto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese la competenza in merito alla gestione di misure di incentivazione volte a favorire l'accesso al sistema della proprietà industriale da parte delle imprese, nonché la promozione e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

VISTO, in particolare, il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy (denominato nel seguito anche solo "Ministero") e attribuisce le richiamate competenze alla Divisione IX "Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese" della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO l'articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2019, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Decreto Crescita), convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, che, al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconosce al Ministero dello sviluppo economico la possibilità di provvedere, annualmente e con decreto del Direttore generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio italiano Brevetti e Marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria;

VISTA la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 23 febbraio 2023 (registrata alla Corte dei Conti il 15 marzo 2023, Reg. Prev. n. 309), inerente all'aggiornamento della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 5 maggio 2022 (registrata alla Corte dei Conti il 31 maggio 2022, Reg. Prev. n. 704) inerente all'utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo di bilancio 7476 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+);

CONSIDERATO che è in corso di sottoscrizione apposito accordo di collaborazione ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (nel seguito denominata anche solo Unioncamere) per la definizione delle procedure di attuazione e la gestione di un nuovo bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la valorizzazione dei disegni e modelli industriali, Disegni+;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - nel seguito anche "GDPR");

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche e integrazioni (denominato nel seguito anche solo "regolamento de minimis");

TENUTO CONTO che la procedura è attuata nel pieno rispetto del regime "de minimis" di cui al citato regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che non esclude la possibilità di sostenere le spese anteriormente alla concessione dell'agevolazione;

VISTA la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 13 marzo 2024 (registrata alla Corte dei Conti il 4 aprile 2024, Reg. Prev. n. 496), per l'utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo di bilancio 7476 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+) e, a tal fine, dispone che con la richiesta di una o più riassegnazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di quote dei proventi di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, verrà alimentato il capitolo di gestione della Direzione generale incentivi alle imprese per l'occorrente importo stabilito per l'emanazione dei predetti bandi;

VISTO il decreto del Ragioniere Capo dello Stato n. 46550 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento per le politiche per le imprese il capitolo 7496 "Risorse per la gestione di misure agevolative e progetti per la promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale", destinato ad essere alimentato per la gestione dei predetti bandi;

VISTO il decreto del 10 giugno 2024 con il quale il Capo Dipartimento per le politiche per le imprese ha proceduto all'assegnazione al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese delle disponibilità del nuovo capitolo di spesa 7496 dell'anno finanziario 2024 di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 46550 del 2024;

VISTO il decreto direttoriale n. 410 del 31 luglio 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che ha definito la programmazione finanziaria per l'anno 2024 delle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, prevedendo, per la misura Disegni+, una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 10.000.000,00;

CONSIDERATO che il suddetto decreto ha altresì disposto che gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle predette misure siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP, codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ai commi 6 e 7 introduce norme relative all'apposizione del CUP sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che modifica l'articolo 5, comma 7, del predetto decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", l'articolo 46-bis, recante "Certificazione della parità di genere";

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

VISTO l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

VALUTATA la necessità di adottare per l'annualità 2024 il presente bando per la concessione della misura agevolativa Disegni+2024;

Decreta:

Art. 1

Obiettivi

1. Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.

Art. 2

Soggetto gestore

1. Soggetto gestore è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del presente bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.

Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;

b. avere sede legale e operativa in Italia;

c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;

d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);

f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

g. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2023/2831, la presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di produzione primaria di prodotti agricoli.

3. I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b) a g) devono essere posseduti e mantenuti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili per l'attuazione del presente bando ammontano complessivamente a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

2. In attuazione del decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014) concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) del predetto decreto, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5%. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse di cui sopra qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di partecipazione presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi messi a disposizione delle imprese per l'attuazione del presente bando, al netto della suddetta quota di riserva, ferma restando la precedenza nel caso di domande di partecipazione che pervengano successivamente da parte di imprese con rating di legalità.

3. La dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata con eventuali risorse nazionali aggiuntive che potranno rendersi disponibili.

Art. 5

Oggetto dell'agevolazione e durata del progetto

1. Oggetto dell'agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall'articolo 31 del Codice della Proprietà Industriale.

2. Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo che presenti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

3. Sono oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela cioè, come recita l'articolo 31 sopracitato, "all'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento". Il bando agevola ciò che è rappresentato e tutelato con la registrazione del disegno/modello. Non costituisce oggetto di agevolazione ciò che non è rappresentato nelle prospettive unite al deposito, né ciò che attiene agli eventuali aspetti funzionali e prestazionali che sono esclusi dalla tutela ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Proprietà Industriale.

4. Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione. Il disegno/modello oggetto della domanda - anche appartenente ad un deposito multiplo -non deve essere già stato agevolato - in nessuna delle varianti in caso di deposito multiplo - dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022 e Disegni+2023.

5. Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa. Nel caso di disegno/modello multiplo può essere agevolata soltanto una domanda avente ad oggetto una o più varianti dei disegni/modelli appartenenti però al medesimo deposito multiplo.

6. Il progetto ha una durata massima di 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, di cui al successivo articolo 9.

7. L'impresa beneficiaria, in via del tutto eccezionale, può chiedere fino a 45 giorni prima della scadenza del progetto, con le modalità indicate al successivo articolo 13, una proroga del termine di durata del progetto di cui al comma 6, non superiore a 3 mesi, con istanza motivata, che deve essere approvata dal Soggetto gestore. In mancanza di tale approvazione la proroga non si intende concessa.

Art. 6

Tipologia delle spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 5, sono riconosciute ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

2. Il progetto deve prevedere l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

3. Sono ritenute ammissibili, nello specifico, le spese sostenute per l'acquisizione dei seguenti servizi specialistici esterni:

a. realizzazione di prototipi relativi al disegno/modello registrato;

b. realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato,

c. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l'utilizzo di materiali innovativi;

d. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere;

e. consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione ed ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online con espressa esclusione della realizzazione del materiale stesso) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);

f. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali effettivamente avviate relative a casi concreti di contraffazione) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) relativi al disegno/modello registrato.

4. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:

a. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;

b. prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti (1);

c. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

_____________

(1) Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del codice civile).

Art. 7

Entità dell'agevolazione

1. Le agevolazioni sono concesse fino all'80% delle spese ammissibili, entro l'importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato. La predetta percentuale è elevata all'85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162)

TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
a. Realizzazione di prototipi € 13.000,00
b. Realizzazione di stampi € 35.000,00
c. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o per l'utilizzo di materiali innovativi € 10.000,00
d. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00
e. Consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione ed ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità dello stesso) € 8.000,00
f. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) € 2.500,00

.

2. L'importo delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. Le agevolazioni effettivamente concedibili non potranno in ogni caso risultare superiori a quelle calcolate in via provvisoria al momento della concessione.

3. Le agevolazioni di cui al presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, o con altre agevolazioni finanziate da risorse dell'Unione europea. Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole sul cumulo.

4. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, nell'ipotesi di contitolarità del disegno, l'agevolazione è concessa in misura corrispondente alle quote percentuali di contitolarità del/dei richiedente/i, fatta salva l'ipotesi in cui nella domanda di partecipazione venga comunicata una suddivisione delle attività progettuali e dei relativi costi in misura diversa dalle quote di contitolarità.

Art. 8

Presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.disegnipiu2024.it.

2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 12 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4. Dell'avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l'esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero e su quello del Soggetto gestore, www.disegnipiu2024.it, sulla base dei dati comunicati da quest'ultimo. (1)

4. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. Il Soggetto gestore provvede a comunicare, anche cumulativamente, la suddetta sospensione. Il Soggetto gestore provvede inoltre a comunicare alle imprese interessate la riapertura della relativa istruttoria con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC. Qualora venga accertata l'indisponibilità di nuove risorse finanziarie idonee a riattivare le attività di verifica istruttoria, le domande decadono.

5. La domanda di partecipazione è così articolata:

a. Liberatoria privacy;

b. Sezione anagrafica impresa richiedente;

c. Attività impresa richiedente;

d. Dati disegno/modello;

e. Titolari;

f. Servizi specialistici;

g. Importo dell'agevolazione;

h. Allegati.

6. La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica di cui al comma 1 deve, pena la non ammissibilità della stessa, essere firmata digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente l'agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale.

7. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

a) L'Allegato 1 - Dichiarazioni, contenente, ai fini dell'ammissibilità, le seguenti dichiarazioni rese secondo le modalità indicate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

I. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la dimensione di impresa;

II. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sede legale e operativa in Italia;

III. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese e dello stato di attività;

IV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'impresa non è in stato di liquidazione o scioglimento, non è sottoposta a procedure concorsuali e che risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

V. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);

VI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

VII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

VIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'impresa è titolare del disegno/modello registrato;

IX. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che il disegno/modello oggetto della domanda di partecipazione, oltre ad essere in corso di validità, è stato registrato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

X. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l'impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di partecipazione non si trovino in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

XI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che i servizi oggetto della domanda di partecipazione non siano prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

L'Allegato 1 - Dichiarazioni contiene, inoltre:

I. dichiarazione in merito alla presa visione dell'informativa di cui all'articolo 14 del presente decreto, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, che attesti l'ottemperanza, da parte dell'impresa, ad analogo adempimento nei confronti dei fornitori e dalla quale risulti che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della valutazione della domanda di partecipazione;

II. autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, al trattamento dei dati personali utilizzati per effettuare rilevazioni nonché per rilevare l'impatto e l'efficacia delle attività individuate dal bando, anche in termini di customer satisfaction;

III. dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell'elenco delle imprese con rating di legalità;

IV. dichiarazione in merito all'eventuale possesso della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162;

V. dichiarazione in merito a eventuali agevolazioni di cui si è beneficiato a valere sui bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022 e Disegni+2023.

L'Allegato 1 - Dichiarazioni deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente l'agevolazione.

b) L'Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari deve essere utilizzato solo nel caso di contitolarità del disegno/modello oggetto della domanda di partecipazione, e deve essere firmato digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, da tutti i titolari.

c) L'Allegato 3 - Project plan illustra il progetto di valorizzazione del disegno/modello, con l'indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire, i servizi da acquisire ed i tempi di erogazione degli stessi, in coerenza con il piano dei costi indicato nella domanda di partecipazione.

L'Allegato 3 - Project plan deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente l'agevolazione.

d) L'Allegato 4 - Procura Speciale recante la procura speciale (composta, come da modello allegato, da due parti, entrambe da compilare con tutti i dati richiesti) firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale, deve essere fornito dall'impresa qualora la domanda di partecipazione sia stata formata e presentata da un procuratore, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) Preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni che, pena la non ammissibilità della spesa, devono:

I. essere redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione;

II. essere indirizzati all'impresa richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti dal fornitore stesso;

III. contenere puntualmente la descrizione dei servizi oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche, il numero ed il costo unitario delle giornate uomo, l'importo complessivo, e comunque ogni informazione utile ai fini dell'esame di merito della domanda di partecipazione di cui all'articolo 9 del presente decreto;

IV. recare data successiva alla data di pubblicazione del comunicato relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I preventivi devono essere espressamente riconducibili al disegno/modello oggetto del progetto. Ai preventivi devono essere allegati il curriculum del fornitore in caso di professionista o impresa individuale ovvero, in caso di società, una presentazione di quest'ultima unitamente ai curricula delle figure professionali coinvolte nell'erogazione dei servizi.

I curricula devono contenere le informazioni utili ai fini dell'esame di merito della domanda secondo quanto indicato al successivo articolo 9 evidenziando, in particolare, la coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti in termini di esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti e di professionalità dei profili coinvolti nell'erogazione dei servizi.

In caso di mancata allegazione del/i preventivo/i al momento della presentazione della domanda di partecipazione lo/gli stesso/i non potrà/potranno essere successivamente integrato/i al fine dell'ammissibilità della spesa.

f) L'attestazione dell'effettiva registrazione del disegno/modello, nonché la riproduzione grafica e la descrizione dello stesso.

8. Il Soggetto gestore non si assume responsabilità per eventuali errori e disguidi, anche informatici, nella presentazione della domanda comunque imputabili a terzi, ad un caso fortuito o a cause di forza maggiore.

9. La richiesta di agevolazione sarà considerata inammissibile e non verrà esaminata se:

a. presentata secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente articolo 8 e comunque senza utilizzare la piattaforma informatica;

b. presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3 o privi dei requisiti di cui all'articolo 3;

c. relativa ad un disegno/modello privo dei requisiti di cui all'articolo 3;

d. priva della domanda di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o, nei casi di specie, dal suo procuratore speciale;

e. priva dell'Allegato 1 - Dichiarazioni firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;

f. priva dell'Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari firmato digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarità del disegno/modello;

g. priva dell'Allegato 3 (Project Plan) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;

h. priva dell'Allegato 4 (Procura Speciale) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione e dal suo procuratore speciale, nel caso di formazione e presentazione della domanda da parte di quest'ultimo;

i. priva di tutti i preventivi di spesa dei relativi ai servizi specialistici esterni richiesti di cui al comma 7, lettera e).

(1)

In attuazione del comma annotato, per la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, a partire dal giorno 13 novembre 2024, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie, si rimanda al D.M. Imprese e Made in Italy 12 novembre 2024.

Art. 9

Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione

1. Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica.

2. In caso di insufficienza dei fondi l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno sospese. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.

3. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Soggetto gestore che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e che, sulla base della documentazione prodotta, conduce un esame di merito basato, ai fini dell'ammissibilità, sui criteri di seguito esposti:

a. credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, in termini di:

i. motivazione all'introduzione del disegno/modello;

ii. aspetti/caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il disegno/modello che lo differenziano, ovvero lo migliorano rispetto a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti dell'impresa o dei concorrenti;

iii. risultati attesi di sviluppo aziendale;

b. funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione, in termini di:

i. costo/opportunità dei servizi richiesti;

ii. tempi di erogazione dei servizi;

c. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di:

i. esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;

ii. professionalità dei profili coinvolti nell'erogazione dei servizi;

d. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori, in termini di:

i. costo giornata/uomo del fornitore;

ii. numero delle giornate/uomo del fornitore.

4. Il Soggetto gestore si riserva la più ampia facoltà di richiedere integrazioni, chiarimenti e/o ulteriore documentazione ad integrazione della domanda presentata. Tali richieste sono comunicate nelle modalità indicate al successivo articolo 13. Al fine di consentire un più agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal Soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta, comunque non inferiore a 7 giorni dalla recezione della richiesta stessa. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione all'impresa interessata. Dall'invio della richiesta al ricevimento dei documenti i termini per la conclusione del procedimento della relativa domanda si intendono sospesi e il Soggetto gestore procederà allo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di recezione della domanda di partecipazione. Il provvedimento è notificato all'impresa interessata, nelle modalità rappresentate al successivo articolo 13. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità di cui agli articoli 3 e 8 del presente decreto, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.

6. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessità di sostituire, senza che si alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso, uno o più fornitori dei servizi specialistici esterni, e/o le figure professionali - nel caso di società - indicate in sede di domanda, l'impresa beneficiaria deve presentare, entro 30 giorni anteriori alla scadenza del progetto, a pena di inammissibilità della spesa, motivata richiesta di sostituzione al Soggetto gestore, nelle modalità indicate al successivo articolo 13. In mancanza di approvazione da parte del Soggetto gestore, le modifiche non si intendono assentite.

7. In via del tutto eccezionale, possono essere richieste modifiche progettuali, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, che non alterino, tuttavia, gli obiettivi e le finalità del progetto stesso. L'impresa beneficiaria deve presentare, entro 30 giorni anteriori alla scadenza del progetto, motivata richiesta al Soggetto gestore, nelle modalità indicate al successivo articolo 13. In mancanza di approvazione da parte del Soggetto gestore, le modifiche progettuali non si intendono autorizzate.

8. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare al Soggetto gestore ogni eventuale variazione dei dati forniti al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 10

Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione avviene al termine del progetto, a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture, del raggiungimento degli obiettivi del progetto e della regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici.

2. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencata, deve essere inviata - entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto - dall'impresa beneficiaria al Soggetto gestore tramite PEC all'indirizzo disegnipiu2024@legalmail.it:

a. relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili ai singoli servizi agevolati, secondo quanto indicato dal Soggetto gestore sul sito www.disegnipiu2024.it;

b. copia delle fatture con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con i preventivi approvati. Tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dal Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41) e successive modifiche. Per le fatture emesse successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'eventuale concessione dell'agevolazione, le imprese beneficiarie sono tenute - pena l'inammissibilità della spesa - a provvedere all'integrazione dei titoli di spesa con l'apposizione del CUP tramite integrazione elettronica del giustificativo di spesa con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020 ovvero sulla base di eventuali ulteriori modalità definite dal Ministero e comunicate tramite il Soggetto gestore;

c. attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati, pena non ammissibilità della spesa stessa, esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o ricevuta bancaria da cui si evinca l'avvenuto pagamento della spesa, l'importo e il nominativo del ricevente;

d. dichiarazione del fornitore dei servizi specialistici esterni, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla realizzazione delle attività in coerenza con i preventivi approvati.

3. I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati direttamente dai beneficiari entro la data di conclusione del progetto.

4. L'erogazione dell'agevolazione sarà effettuata dal Soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario indicato dall'impresa beneficiaria, entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute, completa di tutte le eventuali integrazioni richieste.

5. L'impresa può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare del contributo concesso, svincolata dall'avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo.

6. L'erogazione dell'anticipo dell'agevolazione sarà effettuata dal Soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario indicato dall'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla trasmissione al Soggetto gestore - tramite PEC all'indirizzo disegnipiu2024@legalmail.it - della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 11

Monitoraggio e controlli dei progetti

1. Le imprese beneficiarie sono tenute a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate dal Soggetto gestore, nelle modalità indicate al successivo articolo 13, allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti.

2. In ogni momento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli anche a campione sui progetti agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione dei progetti.

3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il Soggetto gestore e il Ministero potranno effettuare - su almeno il 5% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione presso la sede delle imprese sorteggiate o utilizzando la modalità da remoto.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata in originale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, per almeno cinque anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni.

5. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i prototipi e gli stampi realizzati con l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione.

Art. 12

Revoca e rinuncia delle agevolazioni

1. Il Soggetto gestore provvede alla revoca dell'agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, qualora:

a. le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o dichiarazioni non veritieri, inesatti o reticenti;

b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di cui all'articolo 5;

c. vi sia difformità tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate ai sensi dell'articolo 9, e la sua realizzazione;

d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli ulteriori obblighi previsti nel presente bando;

e. emerga, in sede di erogazione dell'agevolazione, che siano venuti meno i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 3;

f. i prototipi e gli stampi realizzati tramite l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione.

2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione al Soggetto gestore tramite PEC al seguente indirizzo: disegnipiu2024@legalmail.it, riportando nell'oggetto della PEC la dicitura "Rinuncia" e il numero di protocollo della domanda.

3. Nel caso di avvenuta erogazione, i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all'agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Soggetto gestore provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Art. 13

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra il Soggetto gestore e le imprese richiedenti sono effettuate tramite PEC, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le comunicazioni al Soggetto gestore devono essere inviate all'indirizzo PEC disegnipiu2024@legalmail.it dall'indirizzo PEC delle imprese ovvero, ove previsto, dalla PEC del procuratore speciale.

3. Le comunicazioni da parte del Soggetto gestore alle imprese sono inviate all'indirizzo PEC comunicato dalle stesse in fase di presentazione della domanda.

4. Per acquisire informazioni relative al contenuto del bando e alle procedure di presentazione della domanda, è necessario rivolgersi al seguente indirizzo: info@disegnipiu2024.it.

Art. 14

Norme per la tutela del trattamento dei dati personali

1. Le disposizioni del GDPR si applicano a tutte le attività connesse al presente provvedimento.

2. Il titolare del trattamento dati è Unioncamere - Unione Italiane delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA. L'informativa ex articoli 13 e 14 del GDPR sarà pubblicata sul sito internet del Soggetto gestore e sul sito di progetto.

Art. 15

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it e del Soggetto gestore, www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto www.disegnipiu2024.it. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO