
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
DECRETO 12 settembre 2024, n. 69
- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. 27 settembre 2024, n. 43
Integrazione del Calendario venatorio 2024-2025.
L'ASSESSORE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita:
"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio".
Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della l.r.33 del 1 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita " I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";
Visto il rinvio all'art. 18 della Legge n. 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della Legge regionale n. 7/2001;
Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
Preso atto che, in adempimento degli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, etc.);
Preso atto che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali;
Considerato che nella Regione Siciliana, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA), sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia n. 217 SIC dei n. 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";
Visto il decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, di espressione parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3";
Sentito ai sensi dell'art. 18, co.1, l.r.33/1997 il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nelle sedute del 03/05/2024, del 24/06/2024 e del 06/09/2024;
Visto il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale prot. n. 249564 del 04/06/2034;
Visto il parere dell'ISPRA prot. n. 32011 del 07/06/2024;
Visto il D.A. n. 52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stato emanato il Calendario Venatorio 2024-2025;
Visto in particolare l'art. 4, Apertura generale, lettera c) dell'allegato A al citato 52/GAB del 17/07/2024;
Vista la relazione intermedia sul "Monitoraggio Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia" - Anno 2024, a cura del Prof. Mario Lo Valvo del Dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo, assunta al prot. n. 78632 del 02/09/2024, e inviata, per opportuna conoscenza, all'ISPRA con prot. n 82389 del 12/09/2024;
Considerato altresì, che a seguito delle istanze avanzate in sede di riunione del Comitato Regionale Faunistico Venatorio svoltasi in data 06 settembre 2024, l'Università di Palermo ha trasmesso, con nota assunta al prot. n. 82388 del 12/09/2024 ed inviata per opportuna conoscenza all'ISPRA con nota prot. n. 82389 del 12/09/2024, una relazione integrativa alla precedente relazione intermedia nella quale si suggeriscono limitate modifiche rispetto alle indicazioni precedenti, riguardanti il numero di prelievi e le date di chiusura della caccia al coniglio selvatico nei diversi AA.TT.CC., e che, ad ogni modo, non incidono in maniera significativa sul prelievo sostenibile e sulla tutela della specie Coniglio selvatico sul territorio siciliano;
Considerato altresì, la necessità di dovere regolamentare l'uso del furetto in base alle indicazioni riportate nella relazione integrativa sul "Monitoraggio Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia" ed alle richieste avanzate dai componenti del Comitato Regionale Faunistico Venatorio a seguito della riunione svoltasi in data 06 settembre 2024;
Tenuto conto dei risultati del monitoraggio della specie Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) effettuato nel periodo luglio-agosto 2024 in tutti gli AA.TT.CC. in cui è suddiviso il territorio della Regione Siciliana, con la consulenza scientifica e il coordinamento del Dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo;
Visto l'articolo 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito web della Regione Siciliana;
Decreta:
A integrazione del D.A. n. 52/GAB del 17/07/2024, che si richiama e conferma in ogni sua parte non in contrasto con il presente provvedimento, nella stagione venatoria 2024-2025, ferma restando la data di apertura, fissata al 15 settembre 2024, e ferme restando tutte le limitazioni di tempi e di luoghi previsti nel citato D.A. n. 52/GAB del 17/07/2024, nella Regione Siciliana è consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) nei periodi di seguito definiti per i diversi Ambiti Territoriali di Caccia:
dal 15 settembre al 20 ottobre 2024: ME2;
dal 15 settembre al 10 novembre 2024: AA.TT.CC. AG1, AG2, CL1, CL2, CT1, CT2, EN1, EN2, ME1, PA1, PA2, RG1, RG2, SR1, SR2, TP1, TP2.
Dal 15 settembre al 30 settembre 2024 negli AA.TT.CC. AG1, AG2, ME1, PA1, PA2, TP1 e TP2 esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo.
I limiti di prelievo venatorio della specie Coniglio selvatico per la stagione venatoria 2024-2025 sono distinti per A.T.C. secondo il seguente schema:
A.T.C. | LIMITE MASSIMO GIORNALIERO | LIMITE MASSIMO STAGIONALE |
AG1 | 3 | 15 |
AG2 | 3 | 20 |
CL1 | 3 | 15 |
CL2 | 3 | 20 |
CT1 | 2 | 11 |
CT2 | 3 | 18 |
EN1 | 3 | 18 |
EN2 | 3 | 18 |
ME1 | 2 | 10 |
ME2 | 1 | 5 |
PA1 | 2 | 12 |
PA2 | 3 | 18 |
RG1 | 3 | 20 |
RG2 | 3 | 20 |
SR1 | 3 | 18 |
SR2 | 3 | 15 |
TP1 | 3 | 15 |
TP2 | 3 | 15 |
.
L'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è consentito esclusivamente negli AA.TT.CC. AG1, AG2, CL1, CL2, CT1, CT2, TP1, TP2. Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola. E' vietato portare con sé il furetto nelle aree in cui l'uso dello stesso non è consentito.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e ss.mm.ii..
L'Assessore
SALVATORE BARBAGALLO