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DIRETTIVA (UE) 2024/1619 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 31 maggio 2024

G.U.U.E. 19 giugno 2024, Serie L

Direttiva che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sul recepimento

Adottata il: 31 maggio 2024

Entrata in vigore il: 9 luglio 2024

Termine per il recepimento: 10 gennaio 2026

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Le modifiche della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in relazione ai poteri di vigilanza, alle sanzioni, alle succursali di paesi terzi e ai rischi ambientali, sociali e di governance hanno lo scopo di promuovere l'armonizzazione del quadro di vigilanza bancaria e, in ultima analisi, di approfondire il mercato interno nel settore bancario. Le autorità competenti dovrebbero mirare a garantire che il quadro di vigilanza sia applicato agli enti, quali definiti in tale direttiva, in modo proporzionato e, in particolare, dovrebbero puntare a ridurre, nella misura del possibile, i costi di conformità e di segnalazione per gli enti piccoli e non complessi, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni contenute nella relazione dal titolo «Study of the cost of compliance with supervisory reporting requirements» (studio sul costo della conformità agli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza) pubblicata dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel 2021, nella quale si punta a una riduzione media dei costi di segnalazione dal 10 % al 20 %.

2) Le autorità competenti, i membri del loro personale e i membri dei loro organi di governance dovrebbero essere indipendenti e liberi da influenze politiche ed economiche. I rischi di conflitti di interessi compromettono l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e pregiudicano l'obiettivo di un'unione bancaria e dei mercati dei capitali integrata. La direttiva 2013/36/UE dovrebbe stabilire disposizioni più dettagliate affinché gli Stati membri garantiscano che le autorità competenti, compresi i membri del loro personale e i membri dei loro organi di governance, agiscano in modo indipendente e obiettivo. In tale contesto, per prevenire i conflitti di interessi e limitare le «porte girevoli» è opportuno stabilire obblighi minimi prevedendo, in particolare, periodi di incompatibilità, il divieto di negoziare strumenti emessi da entità sottoposte a vigilanza e una durata massima dell'incarico per i membri pertinenti degli organi di governance. L'ABE dovrebbe emanare orientamenti destinati alle autorità competenti in materia di prevenzione dei conflitti di interessi che siano basati sulle migliori pratiche internazionali.

3) I membri del personale e i membri degli organi di governance dell'autorità competente soggetti a periodi di incompatibilità dovrebbero avere diritto a un'adeguata compensazione, il cui scopo dovrebbe essere quello di compensarli per l'impossibilità di esercitare un'attività lavorativa, per un certo periodo, presso entità in relazione alle quali si applicano tali restrizioni relative ai periodi di incompatibilità. La compensazione dovrebbe essere proporzionata alla durata del relativo periodo di incompatibilità e la sua forma dovrebbe essere decisa da ciascuno Stato membro.

4) Le autorità di vigilanza dovrebbero agire con la massima integrità nello svolgimento delle loro funzioni di vigilanza. Al fine di aumentare la trasparenza e garantire elevati standard etici, è opportuno che i membri del personale e i membri degli organi di governance dell'autorità competente presentino una dichiarazione di interessi su base annuale. Tale dichiarazione dovrebbe fornire informazioni sulla detenzione di strumenti finanziari da parte dei membri al fine di ridurre i rischi derivanti dai conflitti di interessi che tali partecipazioni potrebbero comportare e consentire alle autorità competenti di gestire adeguatamente tali rischi. La dichiarazione di interessi non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi di presentare una dichiarazione patrimoniale ai sensi delle norme nazionali applicabili.

5) La prestazione dei servizi bancari di base elencati nell'allegato I, punti 1, 2 e 6, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere subordinata a un requisito per l'autorizzazione esplicito e armonizzato previsto dal diritto dell'Unione, il quale specifichi che le imprese stabilite in un paese terzo che intendono prestare tali servizi bancari di base nell'Unione dovrebbero almeno stabilire una succursale in uno Stato membro e che tale succursale dovrebbe essere autorizzata in conformità del diritto dell'Unione, a meno che l'impresa non intenda prestare servizi bancari nell'Unione tramite una filiazione.

6) Il consumo di servizi bancari al di fuori dell'Unione, come nel contesto dell'Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari dell'Organizzazione mondiale del commercio, deve restare impregiudicato. L'obbligo di stabilire una succursale nell'Unione non dovrebbe applicarsi ai casi di iniziativa esclusiva di clienti, vale a dire quando un cliente o una controparte si rivolge a un'impresa stabilita in un paese terzo di propria esclusiva iniziativa per la prestazione di servizi bancari, compresa la loro prosecuzione, o di servizi bancari strettamente connessi a quelli inizialmente richiesti. In sede di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure volte a preservare i diritti acquisiti dei clienti nell'ambito di contratti esistenti. Tali misure dovrebbero applicarsi unicamente al fine di agevolare la transizione verso l'attuazione della presente direttiva e dovrebbero essere strettamente inquadrate onde evitare casi di elusione. Per evitare l'elusione delle norme applicabili alla prestazione transfrontaliera di servizi bancari da parte di imprese di paesi terzi, le autorità competenti dovrebbero poter monitorare la prestazione di tali servizi. L'obbligo di stabilire una succursale nell'Unione non dovrebbe applicarsi neppure alle operazioni interbancarie e interoperatore. Inoltre, fatto salvo il regime di autorizzazione di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'obbligo di stabilire una succursale non dovrebbe applicarsi ai casi in cui enti creditizi di paesi terzi prestano nell'Unione i servizi e le attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e qualsiasi servizio accessorio di facilitazione, come la relativa raccolta di depositi o la concessione di crediti o prestiti il cui scopo è prestare servizi a norma di tale direttiva, compresi i servizi di negoziazione di strumenti finanziari o la gestione di patrimoni privati. Tuttavia, tale esenzione dovrebbe tenere conto del rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

7) Le autorità competenti dovrebbero avere il potere necessario per revocare l'autorizzazione concessa a un ente creditizio qualora sia stato accertato che tale ente è in dissesto o a rischio di dissesto, non vi siano ragionevoli prospettive che misure alternative del settore privato o un'azione di vigilanza ne impedirebbero il dissesto entro un lasso di tempo ragionevole e non sia necessaria un'azione di risoluzione nell'interesse pubblico. In tale situazione un ente creditizio dovrebbe essere liquidato conformemente alle procedure nazionali di insolvenza applicabili o ad altri tipi di procedure previste per tali enti dal diritto nazionale, che ne assicurerebbero l'uscita ordinata dal mercato, e dovrebbe pertanto cessare le attività per le quali era stata concessa l'autorizzazione. Tuttavia, l'accertamento del dissesto o del rischio di dissesto non dovrebbe essere automaticamente collegato alla revoca dell'autorizzazione, come in altri casi in cui l'autorità competente ha il diritto di revocare l'autorizzazione. Le autorità competenti dovrebbero esercitare i loro poteri in modo proporzionato e che tenga conto delle caratteristiche delle procedure nazionali di insolvenza applicabili, comprese le procedure giudiziarie esistenti. Il potere di revocare l'autorizzazione non dovrebbe essere utilizzato per impedire l'apertura o costringere alla cessazione di procedure di insolvenza, ad esempio tramite l'applicazione di una moratoria giudiziaria o altre misure subordinate a una licenza attiva.

8) Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che sono imprese madri di gruppi bancari dovrebbero rimanere soggette al meccanismo di individuazione e approvazione introdotto dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tale meccanismo consente alle autorità competenti di far rientrare talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista direttamente nell'ambito di applicazione della loro vigilanza e dei loro poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) per garantire la conformità su base consolidata. In circostanze specifiche le autorità competenti dovrebbero disporre del potere discrezionale di esentare dall'approvazione una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista costituita allo scopo di detenere partecipazioni in imprese. Inoltre, per tener conto delle specificità di taluni gruppi bancari, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe poter consentire che le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione siano escluse dal perimetro di consolidamento di un gruppo bancario. Tuttavia, il potere di escludere tali entità dal perimetro di consolidamento di un gruppo bancario dovrebbe essere esercitato solo in circostanze eccezionali, qualora tutte le condizioni stabilite dalla normativa applicabile siano rispettate e, a tal fine, il gruppo bancario interessato dovrebbe dimostrare che l'entità di partecipazione che dovrebbe essere esclusa non è coinvolta nella gestione di tale gruppo bancario o non è pertinente a tal fine.

9) Le autorità di vigilanza degli enti creditizi dovrebbero disporre di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle loro funzioni, i quali dovrebbero riguardare le varie operazioni effettuate dalle entità sottoposte a vigilanza. A tal fine e per migliorare la parità di condizioni, le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di tutti i poteri di vigilanza che consentano loro di trattare tutte le operazioni rilevanti effettuabili dalle entità sottoposte a vigilanza. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto essere informate nel caso in cui operazioni rilevanti effettuate da un'entità sottoposta a vigilanza, ivi compresi le acquisizioni di partecipazioni rilevanti in soggetti del settore finanziario o non finanziario da parte di entità sottoposte a vigilanza, i trasferimenti rilevanti di attività e passività da o verso entità sottoposte a vigilanza e le fusioni e le scissioni che coinvolgono entità sottoposte a vigilanza, sollevino preoccupazioni in merito al profilo prudenziale di tale entità o circa possibili attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre avere il potere di intervenire in casi di acquisizioni di partecipazioni rilevanti, fusioni o scissioni.

10) Per garantire la proporzionalità ed evitare indebiti oneri amministrativi, i poteri aggiuntivi delle autorità competenti dovrebbero applicarsi solo alle operazioni considerate rilevanti. Solo le operazioni di fusione o scissione dovrebbero essere trattate automaticamente come operazioni rilevanti, poiché è probabile che l'entità di nuova costituzione presenti un profilo prudenziale significativamente diverso da quello delle entità inizialmente coinvolte nella fusione o nella scissione. Inoltre le entità non dovrebbero concludere operazioni di fusione o scissione prima che le autorità competenti abbiano espresso un parere positivo. Le acquisizioni di partecipazioni, se considerate rilevanti, dovrebbero essere valutate dall'autorità competente interessata sulla base di una procedura di approvazione tacita.

11) Onde garantire che le autorità competenti siano in grado di intervenire prima dell'esecuzione di un'operazione rilevante, esse dovrebbero essere notificate in anticipo. Tale notifica dovrebbe essere corredata delle informazioni necessarie affinché le autorità competenti possano valutare l'operazione proposta dal punto di vista prudenziale e nella prospettiva della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le autorità competenti dovrebbero iniziare la valutazione al momento del ricevimento della notifica corredata di tutte le debite informazioni. In caso di acquisizione di una partecipazione rilevante o qualora l'operazione proposta coinvolga solo parti interessate finanziarie dello stesso gruppo, tale valutazione dovrebbe avere durata limitata.

12) In caso di acquisizione di una partecipazione rilevante, in esito alla conclusione della valutazione l'autorità competente potrebbe decidere di opporsi all'operazione. In assenza di opposizione dell'autorità competente entro un dato termine, l'operazione dovrebbe essere considerata approvata.

13) E' necessario allineare le disposizioni relative all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio alle disposizioni sull'acquisizione di una partecipazione rilevante da parte di un ente, nel caso in cui entrambe le valutazioni debbano essere effettuate per la stessa operazione. Senza un adeguato allineamento, tali disposizioni potrebbero generare incongruenze nella valutazione effettuata dalle autorità competenti e, in ultima analisi, nelle decisioni da esse adottate.

14) Per quanto riguarda le fusioni e le scissioni, la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme e procedure armonizzate, in particolare per le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società di capitali. Pertanto la procedura di valutazione seguita dalle autorità competenti e prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere complementare alla procedura stabilita dalla direttiva (UE) 2017/1132 e non dovrebbe contraddire nessuna delle disposizioni ivi contenute. Nel caso di fusioni e scissioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, il parere motivato emesso dall'autorità competente dovrebbe rientrare nella valutazione del rispetto di tutte le condizioni pertinenti e del corretto espletamento di tutte le procedure e formalità previste per il certificato preliminare alla fusione o alla scissione. Il parere motivato dovrebbe pertanto essere trasmesso all'autorità nazionale designata responsabile del rilascio del certificato preliminare alla fusione o alla scissione a norma della direttiva (UE) 2017/1132.

15) In alcune situazioni, ad esempio quando sono coinvolte entità stabilite in diversi Stati membri, le operazioni potrebbero richiedere molteplici notifiche e valutazioni da parte di diverse autorità competenti e necessitare pertanto di una cooperazione efficiente tra tali autorità. Occorre pertanto specificare gli obblighi di cooperazione, in particolare le notifiche transfrontaliere preliminari, lo scambio agevole di informazioni, anche con le autorità responsabili in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, e il coordinamento nel processo di valutazione.

16) L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, progetti di norme tecniche di attuazione e orientamenti per assicurare una definizione adeguata del quadro per il ricorso ai poteri di vigilanza aggiuntivi. I progetti di norme tecniche di regolamentazione e i progetti di norme tecniche di attuazione dovrebbero, in particolare, specificare quali informazioni devono pervenire alle autorità competenti, gli elementi da valutare e le modalità di cooperazione richieste qualora sia coinvolta più di un'autorità competente. Questi vari elementi sono essenziali per garantire che una metodologia di vigilanza sufficientemente armonizzata consenta un'attuazione efficiente delle disposizioni relative ai poteri aggiuntivi a fronte di oneri amministrativi supplementari quanto più possibile limitati.

17) Il regolamento delle succursali di imprese stabilite in un paese terzo per prestare servizi bancari in uno Stato membro è disciplinato dal diritto nazionale ed è armonizzato solo in misura molto limitata dalla direttiva 2013/36/UE. Nonostante una significativa e crescente presenza nei mercati bancari dell'Unione, le succursali di paesi terzi attualmente sono soggette solo a obblighi di informazione molto generali, ma non a norme prudenziali o a meccanismi di cooperazione in materia di vigilanza a livello dell'Unione. A fronte di questa totale assenza di un quadro prudenziale comune le succursali di paesi terzi finiscono per essere soggette a obblighi nazionali eterogenei, di diversa portata e con diversi livelli prudenziali. Alle autorità competenti, inoltre, mancano informazioni esaustive e gli strumenti di vigilanza necessari per monitorare adeguatamente i rischi specifici prodotti dai gruppi di paesi terzi che operano in uno o più Stati membri tramite succursali e filiazioni. Attualmente non esistono meccanismi di vigilanza integrati in relazione a tali succursali e filiazioni e l'autorità competente responsabile della vigilanza di ciascuna succursale di un gruppo di paese terzo non è obbligata a scambiare informazioni con le autorità competenti che vigilano sulle altre succursali e filiazioni dello stesso gruppo. Tale frammentazione del panorama normativo mette a rischio la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato nell'Unione, e dovrebbe essere adeguatamente affrontata mediante un quadro normativo armonizzato in materia di succursali di paesi terzi. Tale quadro dovrebbe prevedere obblighi minimi comuni in materia di autorizzazione, norme prudenziali, governance interna, vigilanza e segnalazione. Tale serie di obblighi dovrebbe basarsi su quelli già vigenti nel territorio degli Stati membri in materia di succursali di paesi terzi e dovrebbe tenere conto di obblighi analoghi o equivalenti applicati dai paesi terzi alle succursali estere, onde garantire la coerenza tra gli Stati membri e allineare il quadro normativo dell'Unione in materia di succursali di paesi terzi alle pratiche internazionali in uso in questo settore.

18) Nell'ambito dell'autorizzazione e della vigilanza di succursali di paesi terzi, le autorità competenti dovrebbero poter esercitare le loro funzioni di vigilanza in maniera efficace. A tal fine, devono avere accesso a tutte le informazioni necessarie sull'impresa principale della succursale del paese terzo provenienti dalle autorità di vigilanza del paese terzo interessato ed essere in grado di coordinare efficacemente le loro attività di vigilanza con quelle delle autorità di vigilanza del paese terzo. Prima che una succursale di un paese terzo inizi le proprie attività in uno Stato membro, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per concludere un accordo con l'autorità di vigilanza del paese terzo interessato onde consentire la cooperazione e lo scambio di informazioni. Tale accordo dovrebbe basarsi sul modello di accordi amministrativi elaborato dall'ABE a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ABE le informazioni su tali accordi. Qualora la conclusione di un accordo amministrativo sulla base del modello elaborato dall'ABE non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero poter ricorrere ad altre intese, ad esempio uno scambio di lettere, per garantire che possano esercitare le loro funzioni di vigilanza.

19) Per ragioni di proporzionalità, gli obblighi minimi imposti a succursali di paesi terzi dovrebbero riguardare il rischio che esse comportano per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato nell'Unione e negli Stati membri. E' opportuno pertanto classificare le succursali di paesi terzi secondo una classe 1, quando ritenute più rischiose, o, altrimenti, una classe 2, quando si considera che siano piccole e non complesse e che non comportino un rischio significativo per la stabilità finanziaria, in linea con la definizione di «ente piccolo e non complesso» di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza dovrebbero essere considerate più rischiose, per via delle loro dimensioni e della loro complessità, le succursali di paesi terzi con attività registrate in uno Stato membro per un importo pari o superiore a 5 miliardi di EUR, poiché il loro dissesto potrebbe perturbare in modo significativo il mercato dei servizi bancari o il sistema bancario dello Stato membro. Analogamente, le succursali di paesi terzi autorizzate ad accettare depositi al dettaglio dovrebbero essere considerate più rischiose, a prescindere dalle loro dimensioni, qualora l'importo di tali depositi al dettaglio superi una determinata soglia, in quanto il loro dissesto colpirebbe i depositanti altamente vulnerabili e potrebbe gettare discredito sulla sicurezza e sulla solidità del sistema bancario dello Stato membro e sulla sua capacità di tutelare i risparmi dei cittadini. Entrambi i tipi di succursali di paesi terzi dovrebbero pertanto essere classificati come succursali di paesi terzi di classe 1.

20) Le succursali di paesi terzi dovrebbero rientrare nella classe 1 anche quando l'impresa principale è soggetta a una regolamentazione e la sorveglianza e l'applicazione di tale regolamentazione non sono determinate come almeno equivalenti a quanto prescritto dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013, oppure se il paese terzo in questione figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849. Tali succursali di paesi terzi rappresentano un rischio significativo per la stabilità finanziaria nell'Unione e nello Stato membro di stabilimento in quanto i quadri in materia di regolamentazione o di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si applicano all'impresa principale non colgono adeguatamente i rischi specifici derivanti dalle attività svolte nello Stato membro dalla succursale né ne consentono un adeguato monitoraggio, o i rischi di controparte nello Stato membro che derivano dal gruppo di paese terzo. Allo scopo di determinare l'equivalenza delle norme prudenziali e di vigilanza bancarie del paese terzo rispetto alle norme dell'Unione, la Commissione dovrebbe poter incaricare l'ABE di effettuare una valutazione ed emanare una relazione sul quadro di regolamentazione bancaria e del paese terzo interessato, conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE dovrebbe garantire che la valutazione sia svolta in modo rigoroso e trasparente e secondo una metodologia solida. L'ABE dovrebbe inoltre consultare le autorità di vigilanza del paese terzo, i dipartimenti delle amministrazioni incaricati della regolamentazione bancaria e, se del caso, le parti del settore privato, cooperando strettamente con tali soggetti e cercando di trattarli in modo equo e di dare loro la possibilità di presentare la documentazione e le proprie osservazioni in tempi ragionevoli. L'ABE dovrebbe anche assicurare che la relazione emanata sia adeguatamente motivata, contenga una descrizione dettagliata degli aspetti valutati e sia trasmessa entro un termine ragionevole. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare decisioni sull'equivalenza dei quadri di regolamentazione bancaria delle succursali di paesi terzi. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

21) Alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere esplicito di esigere, caso per caso, che le succursali di paesi terzi presentino domanda di autorizzazione a norma del titolo III, capo I, della direttiva 2013/36/UE, almeno qualora tali succursali svolgano attività con clienti o controparti in altri Stati membri trasgredendo le norme del mercato interno, qualora rappresentino un rischio significativo per la stabilità finanziaria dell'Unione o dello Stato membro in cui sono stabilite o qualora l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali di paesi terzi nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo sia pari o superiore a 40 miliardi di EUR o l'importo delle attività della succursale del paese terzo nello Stato membro in cui è stabilita sia pari o superiore a 10 miliardi di EUR. Alle autorità competenti dovrebbe inoltre essere imposto di verificare se le succursali di paesi terzi abbiano una rilevanza sistemica qualora l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali di paesi terzi nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo sia pari o superiore a 40 miliardi di EUR. Tutte le succursali di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo, stabilite in uno Stato membro o in più Stati membri, dovrebbero essere soggette a tale valutazione da parte delle rispettive autorità competenti. La valutazione dovrebbe accertare se, conformemente a criteri specifici, tali succursali rappresentino, per la stabilità finanziaria dell'Unione o dei suoi Stati membri, un livello di rischio analogo a quello degli enti definiti «a rilevanza sistemica» nella direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013. Se concludono che le succursali di paesi terzi hanno rilevanza sistemica, le autorità competenti dovrebbero imporre a tali succursali obblighi adeguati per attenuare i rischi per la stabilità finanziaria. A tal fine alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di imporre alle succursali di paesi terzi di presentare domanda di autorizzazione come enti filiazioni a norma della direttiva 2013/36/UE per continuare a svolgere attività bancarie nello Stato membro o in più Stati membri. Inoltre alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di imporre alle succursali di paesi terzi altri obblighi, in particolare l'obbligo di ristrutturare le loro attività patrimoniali od operative presenti nell'Unione, cosicché le medesime succursali cessino di avere rilevanza sistemica, oppure l'obbligo di rispettare i requisiti patrimoniali, i requisiti in materia di liquidità, gli obblighi di segnalazione o gli obblighi di informativa supplementari, qualora ciò sia sufficiente per far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di non imporre nessuno di tali obblighi alle succursali di paesi terzi che secondo la valutazione risultano avere rilevanza sistemica, nel qual caso dovrebbero trasmettere una notifica motivata all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di paese terzo in questione ha stabilito altre succursali di paesi terzi o enti filiazioni. Per tenere conto delle implicazioni a livello dell'Unione, le autorità competenti che decidono di esercitare il loro potere di imporre l'autorizzazione in qualità di ente filiazione dovrebbero consultare preventivamente l'ABE e le autorità competenti interessate.

22) Per promuovere la coerenza delle decisioni di vigilanza relative a un gruppo di paese terzo con succursali e filiazioni in tutta l'Unione, nell'effettuare la valutazione della rilevanza sistemica le autorità competenti dovrebbero consultare l'ABE e le autorità competenti degli Stati membri in cui il pertinente gruppo di paese terzo ha stabilito altre succursali di paesi terzi o enti filiazioni, al fine di valutare i rischi per la stabilità finanziaria che la succursale del paese terzo in questione potrebbe comportare per gli Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stabilita.

23) Le autorità competenti dovrebbero riesaminare periodicamente se le succursali di paesi terzi rispettano gli obblighi pertinenti di cui alla direttiva 2013/36/UE e dovrebbero imporre misure di vigilanza rivolte a tali succursali per assicurare o ripristinare il rispetto di detti obblighi. Per agevolare l'efficace vigilanza del rispetto degli obblighi che incombono alle succursali di paesi terzi e disporre di un quadro completo delle attività dei gruppi di paesi terzi nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero avere a disposizione relazioni di vigilanza e finanziarie comuni redatte secondo modelli standardizzati. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che stabiliscono tali modelli. Inoltre, per garantire che tutte le attività dei gruppi di paesi terzi che operano nell'Unione tramite succursali di paesi terzi siano soggette a una vigilanza globale, evitare che siano elusi gli obblighi applicabili a tali gruppi a norma del diritto dell'Unione e ridurre al minimo i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione, è necessario attuare adeguati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti. In particolare, le succursali di paesi terzi di classe 1 dovrebbero essere incluse nelle attribuzioni dei collegi delle autorità di vigilanza dei gruppi di paesi terzi nell'Unione. Ove tale collegio non sia ancora stato istituito, le autorità competenti dovrebbero istituirne uno ad hoc per tutte le succursali di paesi terzi di classe 1 dello stesso gruppo, qualora tale gruppo operi in più di uno Stato membro.

24) Il quadro dell'Unione in materia di succursali di paesi terzi dovrebbe applicarsi senza pregiudicare l'attuale potere discrezionale conferito agli Stati membri per imporre, su base generale, che le imprese di taluni paesi terzi svolgano attività bancarie sul loro territorio esclusivamente tramite enti filiazioni autorizzati conformemente al titolo III, capo I, della direttiva 2013/36/UE. Tale obbligo potrebbe riferirsi ai paesi terzi che applicano norme prudenziali e di vigilanza bancarie che non sono equivalenti alle norme previste dal diritto nazionale dello Stato membro o ai paesi terzi che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

25) Fatte salve le norme sulla segretezza attualmente applicabili, è opportuno migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali. Lo scambio di informazioni dovrebbe, in ogni caso, essere conforme al diritto nazionale e, qualora le informazioni provengano da un altro Stato membro, le autorità competenti interessate dovrebbero raggiungere un accordo in materia di divulgazione.

26) E' fondamentale che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista rispettino i requisiti prudenziali per garantire la loro sicurezza e solidità e preservare la stabilità del sistema finanziario, sia a livello dell'Unione nel suo insieme che in ciascuno Stato membro. La Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto avere il potere di adottare misure tempestive e decisive qualora tali enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista e i loro dirigenti responsabili non rispettino i requisiti prudenziali o le decisioni di vigilanza.

27) Per garantire parità di condizioni a livello di poteri sanzionatori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, penalità di mora e altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE e per le violazioni del regolamento (UE) n. 575/2013 o delle decisioni adottate da un'autorità competente sulla base di tali disposizioni o di tale regolamento. Tali sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative dovrebbero soddisfare determinati requisiti minimi, tra cui i poteri minimi che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti per poterle irrogare, i criteri di cui le autorità competenti dovrebbero tenere conto nella loro applicazione, gli obblighi di pubblicazione o i livelli delle sanzioni amministrative e delle penalità di mora. L'ABE dovrebbe essere incaricata di riferire in merito alla collaborazione tra le autorità competenti in relazione all'applicazione di sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative.

28) Gli Stati membri dovrebbero poter irrogare sanzioni amministrative qualora la violazione in questione sia soggetta anche al diritto penale nazionale. Nel determinare il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il livello pecuniario delle sanzioni amministrative, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di eventuali precedenti sanzioni penali irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile di tale violazione. Ciò al fine di garantire che la severità di tutte le sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative irrogate a fini punitivi in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali derivanti da uno stesso comportamento illecito sia limitata a quanto necessario alla luce della gravità della violazione in questione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi adeguati per garantire che le autorità competenti e le autorità giudiziarie siano debitamente e tempestivamente informate di qualsiasi procedimento amministrativo o penale avviato nei confronti della stessa persona fisica o giuridica.

29) Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero avere un effetto deterrente così da impedire che la persona fisica o giuridica recidivi in futuro nella violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE o nella violazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere applicate alle persone giuridiche in modo coerente, in particolare per quanto riguarda la determinazione del loro importo massimo, che dovrebbe tenere conto del fatturato netto totale annuo dell'impresa in questione. Tuttavia, attualmente il fatturato netto totale annuo ai sensi della direttiva 2013/36/UE non è esaustivo né sufficientemente chiaro per garantire parità di condizioni nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Per garantire un calcolo coerente in tutta l'Unione, la direttiva 2013/36/UE dovrebbe prevedere un elenco di elementi da includere nel calcolo del fatturato netto totale annuo.

30) Alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di irrogare, oltre a sanzioni amministrative pecuniarie, anche penalità di mora agli enti, alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria mista e ai membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, all'alta dirigenza, ai titolari di funzioni chiave, ad altri soggetti che assumono rischi significativi e a qualsiasi altra persona fisica individuati come responsabili, in virtù del diritto nazionale, dell'obbligo di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2013/36/UE o degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o di cui a una decisione adottata da un'autorità competente sulla base di tali disposizioni o di tale regolamento. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme specifiche e meccanismi efficaci per l'applicazione di penalità di mora. Le penalità di mora dovrebbero essere irrogate qualora persista una violazione. Fatti salvi i diritti procedurali delle persone coinvolte a norma della legislazione applicabile, compreso il diritto di tali persone di essere ascoltate, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di irrogare penalità di mora senza dover presentare preventivamente richieste, ordini o diffide alla parte inadempiente al fine di ripristinare la conformità. Poiché lo scopo delle penalità di mora è obbligare una persona fisica o giuridica a porre fine a una violazione in corso, l'applicazione di tali sanzioni non dovrebbe impedire alle autorità competenti di irrogare successivamente sanzioni amministrative per la medesima violazione. Le penalità di mora dovrebbero poter essere irrogate a una data determinata e iniziare ad applicarsi in una data successiva. Salvo disposizione contraria degli Stati membri, le penalità di mora dovrebbero essere calcolate su base giornaliera.

31) Al fine di assicurare che l'azione esercitata a seguito di una violazione abbia il maggior ambito di applicazione possibile e di contribuire a impedire ulteriori violazioni, a prescindere dal fatto che tali violazioni siano oggetto di una sanzione amministrativa o di un'altra misura amministrativa a norma del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere sanzioni amministrative aggiuntive e un livello più elevato di sanzioni amministrative pecuniarie e di penalità di mora.

32) Nell'irrogare penalità di mora, l'autorità competente dovrebbe tenere conto degli effetti potenziali della penalità di mora sulla situazione finanziaria della persona fisica o giuridica inadempiente e cercare di evitare che la sanzione ne provochi l'insolvenza, la conduca a gravi difficoltà finanziarie o rappresenti una percentuale sproporzionata del reddito annuo di una persona fisica o del fatturato annuo totale della persona giuridica. Le autorità competenti dovrebbero inoltre garantire che le penalità di mora siano applicate ai membri dell'organo di gestione, all'alta dirigenza, ai titolari di funzioni chiave, ad altri soggetti che assumono rischi significativi e a qualsiasi altra persona fisica individuati come direttamente responsabili della violazione, individualmente o in qualità di componente di un organo collegiale.

33) In circostanze eccezionali, qualora l'ordinamento giuridico dello Stato membro non consenta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere possibile applicare in via eccezionale le norme sulle sanzioni amministrative in modo tale che il procedimento sanzionatorio sia avviato dall'autorità competente e la sanzione sia irrogata da un'autorità giudiziaria. E' nondimeno necessario per tali Stati membri garantire che l'applicazione di tali norme e sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. Le sanzioni previste dovrebbero pertanto essere effettive, proporzionate e dissuasive.

34) E' opportuno integrare l'elenco delle violazioni soggette a sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative al fine di prevedere sanzioni adeguate per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE e per le violazioni del regolamento (UE) n. 575/2013. E' pertanto opportuno modificare l'elenco delle violazioni di cui alla direttiva 2013/36/UE.

35) A seguito dell'introduzione dell'International Financial Reporting Standard 9 Financial Instruments (IFRS 9) il 1° gennaio 2018, i risultati dei calcoli delle perdite attese su crediti, basati su metodi di modellizzazione, incidono direttamente sull'importo dei fondi propri e sui coefficienti regolamentari degli enti. Gli stessi metodi di modellizzazione costituiscono inoltre la base per il calcolo delle perdite attese su crediti quando gli enti applicano la disciplina contabile nazionale. E' importante quindi che le autorità competenti e l'ABE abbiano una visione chiara dell'incidenza di tali calcoli sulla serie di valori delle attività ponderate per il rischio e dei requisiti in materia di fondi propri che risultano per esposizioni simili. A tal fine l'esercizio di analisi comparata dovrebbe riguardare anche tali metodi di modellizzazione. Dato che gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito possono utilizzare modelli anche per calcolare le perdite attese su crediti nel quadro dell'IFRS 9, tali enti dovrebbero essere a loro volta inclusi nell'esercizio di analisi comparata, tenendo conto del principio di proporzionalità.

36) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 introducendo un quadro del rischio di mercato riveduto elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Il metodo standardizzato alternativo che rientra in tale nuovo quadro consente agli enti di modellare determinati parametri utilizzati nel calcolo delle attività ponderate per il rischio e dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato. E' importante quindi che le autorità competenti e l'ABE abbiano una visione chiara della serie di valori delle attività ponderate per il rischio e dei requisiti in materia di fondi propri che risultano per esposizioni simili non solo nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni, ma anche nell'ambito del metodo standardizzato alternativo. L'esercizio di analisi comparata del rischio di mercato dovrebbe riguardare pertanto il metodo standardizzato riveduto e il metodo dei modelli interni riveduto, in considerazione del principio di proporzionalità.

37) La transizione globale verso un'economia sostenibile sancita dall'accordo di Parigi (13), adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile richiederanno una profonda trasformazione socioeconomica e dipenderanno dalla mobilitazione di ingenti risorse finanziarie da parte dei settori pubblico e privato. Con il Green Deal europeo, introdotto dalla Commissione nella comunicazione dell'11 dicembre 2019, l'Unione s'impegna a diventare climaticamente neutra entro il 2050. Il sistema finanziario svolge un ruolo importante nel sostegno di tale transizione: si tratta non solo di cogliere e sfruttare le opportunità che si presenteranno, ma anche di gestire correttamente i rischi che la transizione può comportare. Poiché tali rischi possono avere implicazioni per la stabilità sia dei singoli enti che del sistema finanziario nel suo complesso, è necessario un quadro normativo prudenziale rafforzato che integri meglio i rischi correlati.

38) La portata senza precedenti della transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e circolare avrà un impatto considerevole sul sistema finanziario. Nel 2018 la Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (rete delle banche centrali e delle autorità di vigilanza per l'inverdimento del sistema finanziario) ha riconosciuto che i rischi legati al clima sono fonte di rischi finanziari. La comunicazione della Commissione del 6 luglio 2021 intitolata «Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile» (la «strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile») sottolinea che i rischi ambientali, sociali e di governance, e in particolare i rischi derivanti dall'impatto fisico dei cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dal più ampio degrado ambientale degli ecosistemi, rappresentano una sfida senza precedenti per l'economia dell'Unione e per la stabilità del sistema finanziario. Tali rischi presentano delle specificità, ad esempio per via della loro natura rivolta al futuro e del loro impatto particolare su orizzonti temporali a breve, medio e lungo termine. La specificità dei rischi legati al clima e di altri rischi ambientali, ad esempio i rischi derivanti dal degrado ambientale e dalla perdita di biodiversità, per quanto riguarda sia la transizione che i rischi fisici, richiede in particolare che tali rischi siano gestiti su un orizzonte temporale di lungo periodo di almeno 10 anni.

39) La natura a lungo termine e la profondità della transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e circolare comporteranno cambiamenti significativi nei modelli imprenditoriali degli enti. E' necessario che il settore finanziario, in particolare gli enti creditizi, operino un opportuno aggiustamento per conseguire l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'economia dell'Unione entro il 2050, mantenendo al contempo sotto controllo i rischi intrinseci. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la facoltà di valutare tale processo di aggiustamento e intervenire nei casi in cui gli enti gestiscano i rischi climatici e i rischi derivanti dal degrado ambientale e dalla perdita di biodiversità in modo da nuocere alla stabilità di singoli enti o alla stabilità finanziaria nel suo complesso. Le autorità competenti dovrebbero inoltre monitorare e avere la facoltà di agire laddove vi siano rischi derivanti dalle tendenze in ordine alla transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi degli Stati membri e dell'Unione in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance, ad esempio come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), dalla comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021, dal titolo «Pronti per il 55 %: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica» (pacchetto «Pronti per il 55 %») e dal quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato il 19 dicembre 2022 dalla conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, nel contesto degli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi, con conseguenti rischi per i loro modelli imprenditoriali e le loro strategie o per la stabilità finanziaria. Le autorità competenti dovrebbero inoltre avere la facoltà di rafforzare gli obiettivi, le misure e le azioni dei piani prudenziali degli enti qualora siano considerati insufficienti per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance nel breve, medio e lungo termine e possano comportare in tal senso rischi sostanziali per la loro solvibilità. I rischi climatici e, più in generale, i rischi ambientali dovrebbero essere considerati unitamente ai rischi sociali e di governance in un'unica categoria di rischio, al fine di consentire un'integrazione globale e coordinata di tali fattori, che sono spesso interconnessi. I rischi ambientali, sociali e di governance sono strettamente legati al concetto di sostenibilità poiché i fattori ambientali, sociali e di governance rappresentano i tre pilastri principali di tale concetto.

40) Per mantenere un'adeguata resilienza agli impatti negativi dei fattori ambientali, sociali e di governance, è necessario che gli enti stabiliti nell'Unione siano in grado di individuare, misurare e gestire sistematicamente i rischi derivanti da tali fattori, ed è opportuno imporre alle autorità di vigilanza degli enti di valutare i rischi sia a livello del singolo ente sia a livello sistemico, dando priorità ai fattori ambientali e progredendo verso gli altri fattori di sostenibilità man mano che le metodologie e gli strumenti per la valutazione evolvono. Agli enti dovrebbe essere imposto di valutare la coerenza dei loro portafogli con l'ambizione dell'Unione di diventare climaticamente neutra entro il 2050 e di prevenire il degrado ambientale e la perdita di biodiversità. Gli enti dovrebbero avere l'obbligo di definire piani specifici per gestire i rischi finanziari derivanti, a breve, medio e lungo termine, dai fattori ambientali, sociali e di governance, incluso dalle tendenze in ordine alla transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi dell'Unione e degli Stati membri, ad esempio come stabilito dall'accordo di Parigi, dal regolamento (UE) 2021/1119, dal pacchetto «Pronti per il 55 %» e dal quadro globale Kunming-Montreal in materia di biodiversità nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, nel contesto degli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi. Agli enti dovrebbe essere imposto di disporre di solidi dispositivi di governance, di processi interni per la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance e di strategie approvate dai loro organi di gestione che tengano conto dell'impatto non solo presente ma anche futuro dei fattori ambientali, sociali e di governance. La conoscenza e la consapevolezza collettive in merito ai fattori ambientali, sociali e di governance da parte degli organi di gestione degli enti e l'attribuzione interna del capitale degli enti per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance saranno anch'essi elementi fondamentali per rafforzare la resilienza agli impatti negativi di tali rischi. Le specificità dei rischi ambientali, sociali e di governance comportano una notevole differenza di interpretazioni, misurazioni e pratiche di gestione tra un ente e l'altro. Per garantire la convergenza in tutta l'Unione e un'interpretazione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance, è opportuno che un quadro normativo prudenziale preveda definizioni e norme minime adeguate per la valutazione di tali rischi. Per conseguire tale obiettivo, nella direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere inserita una serie di definizioni e all'ABE dovrebbe essere conferito il potere di specificare una serie minima di metodologie di riferimento per la valutazione dell'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla stabilità finanziaria degli enti, dando priorità all'impatto dei fattori ambientali. Poiché i rischi ambientali, sociali e di governance sono per natura rivolti al futuro e l'analisi degli scenari e le prove di stress, così come i piani per affrontare tali rischi, sono strumenti di valutazione particolarmente informativi, all'ABE dovrebbe essere conferito anche il potere di elaborare criteri uniformi relativi al contenuto dei piani per affrontare tali rischi, alla definizione degli scenari e all'applicazione dei metodi per le prove di stress. L'ABE dovrebbe fondare i propri scenari sui dati scientifici disponibili, basandosi sul lavoro della Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System e sugli sforzi compiuti dalla Commissione per rafforzare la cooperazione tra tutte le pertinenti autorità pubbliche al fine di sviluppare una base metodologica comune, come indicato nella strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile. I rischi ambientali, compresi quelli legati al clima e quelli derivanti dal degrado ambientale e dalla perdita di biodiversità, dovrebbero avere la priorità date la loro urgenza e la particolare rilevanza dell'analisi degli scenari e delle prove di stress ai fini della loro valutazione.

41) In qualità di principali fornitori di finanziamenti per le imprese e le famiglie nell'Unione, gli enti hanno un ruolo importante da svolgere nel promuovere lo sviluppo sostenibile in tutta l'Unione. Affinché l'Unione raggiunga l'obiettivo generale di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, gli enti devono integrare nelle loro politiche e attività il ruolo di promozione dello sviluppo sostenibile. Per tenere conto di tale processo di integrazione, i modelli imprenditoriali e le strategie imprenditoriali degli enti devono essere verificati rispetto ai pertinenti obiettivi normativi dell'Unione per un'economia sostenibile, comprese, ad esempio, le misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, al fine di individuare i rischi ambientali, sociali e di governance derivanti da discrepanze. Se gli enti pubblicano i loro obiettivi e impegni di sostenibilità nell'ambito di altri quadri obbligatori o volontari in materia di sostenibilità, come la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), tali obiettivi e impegni dovrebbero essere coerenti con i piani specifici per gestire i rischi ambientali, sociali e di governance a cui sono esposti a breve, medio e lungo termine. Le autorità competenti dovrebbero valutare, attraverso le relative attività di vigilanza, la misura in cui gli enti sono esposti a rischi ambientali, sociali e di governance e dispongono di politiche di gestione e azioni operative di accompagnamento allineate agli obiettivi e ai traguardi stabiliti nei loro piani prudenziali che siano coerenti con gli impegni di sostenibilità che hanno dichiarato nel contesto del processo di aggiustamento verso la neutralità climatica entro il 2050. Al fine di promuovere una sorveglianza dei rischi sana ed efficace e una condotta manageriale in linea con la loro strategia a lungo termine in materia di sostenibilità, la propensione al rischio degli enti in relazione ai rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbe essere parte integrante delle loro politiche e prassi di remunerazione.

42) I rischi ambientali, sociali e di governance possono avere implicazioni di vasta portata sia per la stabilità dei singoli enti che per il sistema finanziario nel suo complesso. Le autorità competenti dovrebbero pertanto includere sistematicamente tali rischi nelle relative attività di vigilanza, tra cui il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress di tali rischi. La Commissione, mediante lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ha fornito sostegno alle autorità nazionali competenti nello sviluppo e nell'attuazione di metodologie per le prove di stress e continuerà a fornire sostegno al riguardo. Tuttavia, le metodologie delle prove di stress riguardanti i rischi ambientali, sociali e di governance sono state finora applicate principalmente in modo esplorativo. Per integrare le prove di stress dei rischi ambientali, sociali e di governance nella vigilanza in modo stabile e coerente, l'ABE, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), dovrebbero elaborare congiuntamente orientamenti per garantire considerazioni coerenti e metodologie comuni in materia di prove di stress riguardanti i rischi ambientali, sociali e di governance. Le prove di stress di tali rischi dovrebbero iniziare con i fattori climatici e ambientali, e via via che si rendono disponibili più dati e metodologie sui rischi ambientali, sociali e di governance a sostegno dello sviluppo di strumenti aggiuntivi per valutare l'impatto quantitativo dei suddetti rischi sui rischi finanziari, le autorità competenti dovrebbero tenere sempre più conto dell'impatto di questi rischi nelle loro valutazioni di adeguatezza degli enti. Al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, l'ABE dovrebbe pubblicare orientamenti in merito all'inclusione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale.

43) E' possibile che le disposizioni della direttiva 2013/36/UE sul quadro relativo alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico siano già impiegate per affrontare vari tipi di rischi sistemici, inclusi rischi sistemici legati ai cambiamenti climatici. Nella misura in cui le autorità competenti o designate pertinenti degli enti ritengono che i rischi connessi ai cambiamenti climatici possano avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale degli Stati membri, dovrebbero introdurre un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che possa anche essere applicato a determinati insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, ad esempio alle esposizioni soggette a rischi fisici e a rischi di transizione legati ai cambiamenti climatici, se ritengono che tale provvedimento sia efficace e proporzionato ai fini dell'attenuazione dei suddetti rischi.

44) I mercati delle cripto-attività sono cresciuti rapidamente negli ultimi anni. Per affrontare i rischi potenziali per gli enti causati dalle loro esposizioni alle cripto-attività che non sono sufficientemente coperte dal quadro prudenziale esistente, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha elaborato una norma per il trattamento prudenziale delle esposizioni alle cripto-attività. Una parte di tale norma riguarda la gestione dei rischi da parte degli enti e l'applicazione del processo di revisione e valutazione prudenziale sugli enti. Gli enti con esposizioni dirette o indirette alle cripto-attività o gli enti che forniscono servizi correlati per qualsiasi forma di cripto-attività dovrebbero essere tenuti a disporre di politiche, processi e pratiche di gestione dei rischi per gestire adeguatamente i rischi causati dalle rispettive esposizioni alle cripto-attività. In particolare, nelle loro attività di gestione dei rischi, gli enti dovrebbero prendere in considerazione i rischi tecnologici per le cripto-attività, i rischi generali relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i rischi informatici, i rischi legali, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i rischi di valutazione. Qualora le pratiche di gestione dei rischi degli enti siano ritenute insufficienti, le autorità competenti dovrebbero poter intraprendere le necessarie azioni di vigilanza.

45) La valutazione dell'idoneità ha lo scopo di garantire che i membri degli organi di gestione abbiano le competenze per svolgere il proprio ruolo e soddisfino i requisiti di onorabilità. Disporre di un solido quadro in materia di «professionalità e onorabilità» per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave è un fattore cruciale per garantire che gli enti siano diretti in modo adeguato e che i loro rischi siano gestiti correttamente. Le norme vigenti non garantiscono una tempestiva valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione da parte dell'ente che li ha nominati. Inoltre, attualmente non esistono norme per la valutazione dell'idoneità dei titolari di funzioni chiave. Gli enti transfrontalieri, inoltre, devono destreggiarsi tra una vasta gamma di norme e procedure nazionali diverse, il che riduce l'efficienza del sistema attuale. L'esistenza di obblighi notevolmente diversi per quanto riguarda la valutazione dell'idoneità nell'Unione è una questione particolarmente rilevante nel contesto dell'unione bancaria. E' importante pertanto stabilire una serie di norme a livello dell'Unione per istituire un quadro più coerente e prevedibile in materia di professionalità e onorabilità. In tal modo si favorirà la convergenza in materia di vigilanza, aumenterà la fiducia reciproca delle autorità competenti e sarà assicurata maggiore certezza giuridica agli enti. Le valutazioni in materia di professionalità e onorabilità sono un importante elemento relativo alla vigilanza unitamente ad altri meccanismi, quali il processo di revisione e valutazione prudenziale e le norme sulla remunerazione, e insieme garantiscono una sana governance degli enti.

46) Per garantire una sana governance, favorire pareri indipendenti e la messa in discussione in modo critico e presentare una varietà di punti di vista ed esperienze, gli organi di gestione dovrebbero essere sufficientemente diversificati per quanto riguarda l'età, il genere, la provenienza geografica e il percorso formativo e professionale. L'equilibrio di genere è particolarmente importante per garantire che la popolazione sia adeguatamente rappresentata e dovrebbe essere promosso.

47) Poiché la responsabilità principale della valutazione dell'idoneità di ciascun membro dell'organo di gestione spetta agli enti, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista, tale valutazione iniziale dovrebbe essere svolta prima dell'assunzione della funzione da parte del nuovo membro, fatte salve determinate eccezioni, e dovrebbe essere seguita da una verifica delle autorità competenti. Tali entità dovrebbero garantire che le informazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione rimangano aggiornate. Tali entità dovrebbero comunicare dette informazioni all'autorità competente. Non appena vengano a conoscenza di nuovi elementi o altre circostanze che potrebbero incidere sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione, tali entità dovrebbero informarne senza indebito ritardo le autorità competenti. Se concludono che un membro o un potenziale membro dell'organo di gestione non soddisfa i requisiti di idoneità, tali entità dovrebbero adottare le misure necessarie. Gli stessi requisiti dovrebbero applicarsi anche ai titolari di funzioni chiave.

48) Al fine di garantire alle entità la certezza e la prevedibilità del diritto, è necessario istituire norme procedurali per la verifica dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave di grandi enti da parte delle autorità competenti. Tali norme procedurali dovrebbero consentire alle autorità competenti di chiedere informazioni integrative, ove necessario, anche tramite documenti, colloqui e audizioni. Le informazioni e i documenti necessari per la valutazione dell'idoneità da parte delle autorità competenti, anche nel contesto della domanda di idoneità che i grandi enti devono presentare prima che un potenziale membro assuma una funzione («domanda di idoneità ex ante») per quanto riguarda i membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione o il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità competenti con mezzi determinati dalle stesse. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare l'idoneità di un membro qualora le informazioni pertinenti relative all'idoneità di tale membro siano cambiate. Le autorità competenti non dovrebbero essere tenute a rivalutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione in occasione del rinnovo del loro mandato, fatto salvo il caso in cui informazioni pertinenti note alle autorità competenti abbiano subito una modifica che possa incidere sull'idoneità del membro interessato. Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di adottare le misure necessarie se concludono che i requisiti di idoneità non sono soddisfatti. Le autorità competenti dovrebbero poter chiedere all'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849 di consultare, in funzione del rischio, le informazioni pertinenti riguardanti i membri dell'organo di gestione nonché di avere accesso alla banca dati centrale in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

49) In considerazione dei rischi posti dai grandi enti, derivanti in particolare da potenziali effetti di contagio, le autorità competenti degli Stati membri in cui la valutazione dell'idoneità da parte dell'autorità di vigilanza è svolta dopo che il membro ha assunto la funzione nell'organo di gestione, conformemente al diritto nazionale, dovrebbero essere informate senza indebito ritardo non appena vi sia una chiara intenzione di nominare un membro dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione o il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica. I grandi enti dovrebbero in ogni caso garantire che le autorità competenti ricevano una domanda di idoneità ex ante almeno 30 giorni lavorativi prima che il potenziale membro assuma la funzione. La domanda di idoneità ex ante dovrebbe essere corredata di tutti i documenti e le informazioni pertinenti necessari per la valutazione, indipendentemente dal fatto che la valutazione dell'idoneità da parte delle autorità competenti sia completata prima o dopo l'assunzione della funzione da parte della persona. Se il casellario giudiziario o altri documenti previsti dal diritto nazionale o elencati dalle autorità competenti divengono disponibili in una fase successiva, le autorità competenti dovrebbero ricevere anche tali documenti o informazioni senza indebito ritardo. La domanda di idoneità ex ante dovrebbe consentire alle autorità competenti di avviare la propria analisi e di prendere provvedimenti nel contesto della valutazione. Tali provvedimenti possono includere il divieto per il potenziale membro di assumere la funzione finché l'autorità competente non riceva informazioni sufficienti o l'avvio di un dialogo rafforzato qualora l'autorità competente nutra preoccupazioni in merito all'idoneità del potenziale membro, al fine di garantire che quest'ultimo sia o divenga idoneo al momento dell'assunzione della funzione. L'ABE dovrebbe emanare orientamenti sulle modalità per tenere un dialogo mirato e approfondito tra l'autorità competente e il grande ente al fine di rimuovere qualsiasi ostacolo all'idoneità del potenziale membro in uno spirito di cooperazione. La domanda di idoneità ex ante dovrebbe consentire alle autorità competenti di avviare anticipatamente un dialogo con i grandi enti sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione o del presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica prima che essi assumano le loro funzioni. Tuttavia, la domanda di idoneità ex ante non dovrebbe pregiudicare le prerogative e la responsabilità del grande ente nel garantire l'idoneità dei membri dell'organo di gestione, né le eventuali valutazioni ex post svolte dalle autorità competenti, ove consentito a norma del diritto nazionale.

50) Inoltre, in riferimento ai grandi enti, le autorità competenti dovrebbero prendere in debita considerazione di fissare un periodo massimo entro il quale concludere la valutazione dell'idoneità, almeno rispetto alla nomina dei membri dell'organo di gestione e alla nomina del responsabile delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario, per quanto riguarda l'assunzione di una funzione in tali enti. Tale periodo massimo dovrebbe poter essere prorogato, se del caso.

51) La valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale relativo alla nomina dei rappresentanti dei dipendenti in seno all'organo di gestione e alla nomina dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica da parte degli organi eletti a livello regionale o locale. In questi casi dovrebbero essere predisposte garanzie adeguate per assicurare l'idoneità di tali membri dell'organo di gestione.

52) Entro il 31 dicembre 2029, l'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, dovrebbe riesaminare e riferire in merito all'applicazione e all'efficienza del quadro in materia di «professionalità e onorabilità», tenendo conto anche del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda gli enti piccoli e non complessi.

53) L'ABE dovrebbe elaborare orientamenti sui criteri per determinare se vi sono motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussiste un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione a un'entità. Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE dovrebbe cooperare con l'ESMA e, una volta istituita, con l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) («Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo»). Qualora l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo non sia operativa al momento dell'elaborazione di tali orientamenti, l'ABE dovrebbe adottarli senza essere tenuta a cooperare con detta autorità.

54) Alla luce del ruolo della valutazione dell'idoneità per la gestione prudente e sana degli enti, è necessario dotare le autorità competenti di nuovi strumenti per valutare l'idoneità dei membri degli organi di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave, quali dichiarazioni di responsabilità e una mappatura delle funzioni. Tali nuovi strumenti dovrebbero essere d'ausilio allorché le autorità competenti sottopongono a revisione i dispositivi di governance degli enti nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale. Fatta salva la responsabilità collegiale generale dell'organo di gestione, gli enti dovrebbero essere tenuti a redigere dichiarazioni individuali che definiscano i ruoli e le funzioni di tutti i membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave e una mappatura delle funzioni, ivi compresi dettagli delle linee di segnalazione e delle linee di responsabilità, nonché delle persone coinvolte nei dispositivi di governance dell'ente e delle loro funzioni. Tali funzioni e responsabilità individuali non sempre sono definite in modo chiaro o coerente e potrebbero verificarsi situazioni in cui due o più ruoli si sovrappongono o in cui settori di competenza e responsabilità sono trascurati perché non rientrano chiaramente nella sfera di competenza di una data persona. La portata delle funzioni e delle responsabilità di ciascun individuo dovrebbe essere ben definita e nessun compito dovrebbe essere lasciato privo di titolarità. Tali strumenti dovrebbero garantire una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave. Inoltre, qualora lo ritengano necessario, gli Stati membri dovrebbero poter adottare o mantenere requisiti più rigorosi in relazione a tali strumenti.

55) Il requisito di fondi propri aggiuntivi, fissato da un'autorità competente dell'ente a norma della direttiva 2013/36/UE per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva, non dovrebbe, ceteris paribus, essere aumentato in conseguenza del fatto che l'ente è vincolato dall'output floor di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Dal momento in cui l'ente è vincolato dall'output floor, l'autorità competente dovrebbe inoltre rivedere il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'ente e valutare, in particolare, se e in quale misura tali requisiti sono già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor. In tal caso è opportuno ritenere che il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'ente si sovrapponga ai rischi calcolati dall'output floor nel requisito di fondi propri dell'ente e, di conseguenza, l'autorità competente dovrebbe ridurre tale requisito nella misura necessaria a eliminare la sovrapposizione fintantoché l'ente rimane vincolato dall'output floor.

56) Analogamente, dal momento in cui l'ente è vincolato dall'output floor, l'importo nominale del suo capitale primario di classe 1 richiesto nell'ambito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della riserva per gli O-SII potrebbe aumentare anche se all'ente non è associato un corrispondente aumento del rischio macroprudenziale o sistemico. In tali casi l'autorità competente o l'autorità designata dell'ente dovrebbe riesaminare la calibrazione dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e assicurarsi che essi restino adeguati e non comportino un doppio conteggio dei rischi già coperti in virtù del fatto che l'ente è vincolato dall'output floor. Tale riesame dovrebbe avere luogo con la stessa frequenza del riesame delle riserve, che si svolge ogni anno per la riserva per gli O-SII e ogni due anni per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Tuttavia, dovrebbe essere possibile per l'autorità competente o l'autorità designata dell'ente adeguare la calibrazione delle riserve con una maggiore frequenza.

57) Per consentire l'attivazione tempestiva ed efficace della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è necessario chiarire l'applicazione delle disposizioni pertinenti come pure semplificare e armonizzare le procedure applicabili. Le autorità designate in tutti gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che garantisca alle autorità competenti di poter affrontare i rischi sistemici in modo tempestivo, proporzionato ed efficace e che consenta di riconoscere i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissati dalle autorità di altri Stati membri. Il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro dovrebbe richiedere solo una notifica da parte dell'autorità che lo riconosce. Per evitare procedure di autorizzazione superflue, nel caso in cui la decisione di fissare un coefficiente di riserva determini la diminuzione dei coefficienti precedentemente fissati o li mantenga inalterati, la procedura di cui all'articolo 131, paragrafo 15, della direttiva 2013/36/UE deve essere allineata alla procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 9, della medesima direttiva. Le procedure di cui all'articolo 133, paragrafi 11 e 12, di detta direttiva dovrebbero essere chiarite e, ove opportuno, rese più coerenti con le procedure applicabili ad altri coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

58) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE per quanto riguarda la deroga all'autorizzazione delle imprese di investimento come enti creditizi, l'elenco delle informazioni minime da fornire per la valutazione delle operazioni rilevanti, il processo di valutazione delle operazioni rilevanti, i meccanismi di registrazione delle succursali di paesi terzi, il meccanismo di cooperazione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, il concetto di «esposizioni al rischio di default rilevanti in termini assoluti» e le soglie per precisare il concetto di «gran numero» di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito o di capitale negoziati di diversi emittenti, nonché i contenuti minimi del questionario di idoneità, dei curricula vitae e della valutazione interna dell'idoneità. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

59) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE per quanto riguarda formati e definizioni uniformi per le segnalazioni delle imprese madri intermedie; il processo di consultazione tra le autorità competenti in relazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata; il processo di consultazione tra le autorità competenti in relazione a una fusione o una scissione; le informazioni regolamentari e finanziarie sulle succursali di paesi terzi e sulle imprese principali. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

60) Nell'elaborare norme tecniche e orientamenti e nel rispondere a quesiti relativi alla loro applicazione o attuazione pratica, l'ABE dovrebbe tenere nella dovuta considerazione il principio di proporzionalità e provvedere affinché tali norme e orientamenti possano essere applicati anche dagli enti piccoli e non complessi senza indebiti sforzi.

61) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

62) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/36/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 248 del 30.6.2022.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2024.

(3)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).

(4)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(5)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

(6)

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).

(7)

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).

(8)

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019).

(9)

Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).

(10)

Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017).

(11)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011)

(12)

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019).

(13)

GU L 282 del 19.10.2016.

(14)

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).

(15)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).

(16)

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021).

(17)

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(18)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(19)

Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).

Art. 1

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è così modificato:

i) i punti 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«4) in Danimarca al "Danmarks Eksport- og Investeringsfond", al "Danmarks Skibskredit A/S" e al "KommuneKredit";

4 bis) in Cechia alla "Národní rozvojová banka a.s.";

5) in Germania alla "Kreditanstalt für Wiederaufbau", alla "Landwirtschaftliche Rentenbank", alla "Bremer Aufbau-Bank GmbH", alla "Hamburgische Investitions- und Förderbank", alla "Investitionsbank Berlin", alla "Investitionsbank des Landes Brandenburg", alla "Investitionsbank Sachsen-Anhalt", alla "Investitionsbank Schleswig-Holstein", alla "Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank", alla "Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz", alla "Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank", alla "LfA Förderbank Bayern", alla "NRW.BANK", alla "Saarländische Investitionskreditbank AG", alla "Sächsische Aufbaubank - Förderbank", alla "Thüringer Aufbaubank", alle imprese riconosciute in virtù della "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;»

;

ii) il punto 18) è sostituito dal seguente:

«18) in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla "Österreichische Kontrollbank AG" e alla "Oesterreichische Entwicklungsbank - OeEB";»

;

iii) è inserito il punto seguente:

«20 bis) in Romania alla "Banca de Investiții și Dezvoltare - S.A.";»

;

iv) il punto 24) è soppresso;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le entità di cui al paragrafo 5, punti da 3) a 23), si considerano enti finanziari ai fini dell'articolo 34 e del titolo VII, capo 3.»

;

2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

«8 bis) "organo di gestione nella sua funzione di gestione", l'organo di gestione nel suo ruolo di direzione di un "ente, che comprende le persone che dirigono effettivamente l'attività dell'ente;»

;

b) il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9) "alta dirigenza", le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e ne rispondono direttamente all'organo di gestione, cui non appartengono, e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente, sotto la direzione dell'organo di gestione;»

;

c) sono inseriti i punti seguenti:

«9 bis) "titolari di funzioni chiave", le persone che esercitano un'influenza significativa sulla direzione di un "ente senza essere membri dell'organo di gestione, compresi i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario se non appartenenti all'organo di gestione;

9 ter) "funzioni di controllo interno", le funzioni di gestione del rischio, conformità (compliance) e audit interno;

9 quater) "responsabili delle funzioni di controllo interno", le persone responsabili al massimo livello gerarchico dell'efficace esercizio quotidiano delle funzioni di controllo interno di un "ente;

9 quinquies) "direttore finanziario", la persona che ha globalmente la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie, della programmazione finanziaria e dell'informativa finanziaria di un "ente;»

;

d) il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11) "rischio di modello", il rischio di modello secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 ter), del regolamento (UE) n. 575/2013

;

e) è inserito il punto seguente:

«29 bis) "ente autonomo nell'Unione", un ente che non è soggetto al consolidamento prudenziale nell'Unione ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che non ha un'impresa madre nell'UE soggetta a tale consolidamento prudenziale;»

;

f) è inserito il punto seguente:

«47 bis) "capitale ammissibile", il capitale ammissibile secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 71), del regolamento (UE) n. 575/2013

;

g) il punto 59) è sostituito dal seguente:

«59) "metodi interni", il metodo basato sui rating interni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221, il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 283, il metodo alternativo dei modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies e il metodo della valutazione interna di cui all'articolo 265, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

;

h) sono aggiunti i punti seguenti:

«66) "grande ente", un grande ente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013;

67) "penalità di mora", una misura esecutiva pecuniaria periodica volta a porre fine a violazioni in corso delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, a violazioni del regolamento (UE) n. 575/2013 o a violazioni delle decisioni prese da un'autorità competente sulla base di tali disposizioni o tale regolamento, nonché a obbligare persone fisiche o giuridiche a ripristinare la conformità a tali disposizioni o decisioni violate;

68) "rischio ambientale, sociale o di governance", il rischio ambientale, sociale o di governance secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 quinquies), del regolamento (UE) n. 575/2013;

69) "neutralità climatica", l'obiettivo generale di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

70) "cripto-attività", una cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) che non sia una valuta digitale della banca centrale.

____________

(*1) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021)."

(*2) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023).»;"

3) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale e alle indagini, nonché del potere necessario per irrogare le penalità di mora e le altre sanzioni di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013

;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Indipendenza della vigilanza delle autorità competenti

1. Ai fini del presente articolo, per "membri dell'organo di governance dell'autorità competente" si intendono le persone fisiche che fanno parte dell'organo decisionale collettivo più elevato dell'autorità competente cui è conferito il potere di esercitare funzioni esecutive per quanto riguarda la gestione quotidiana della funzione di vigilanza dell'autorità competente, esclusi i governatori delle banche centrali nazionali.

2. Per conservare l'indipendenza delle autorità competenti nell'esercizio dei loro poteri, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità competenti, compresi i membri del loro personale e i membri dei loro organi di governance, possano esercitare i loro poteri di vigilanza in modo indipendente e obiettivo, senza sollecitare né ricevere istruzioni da enti sottoposti a vigilanza, da organismi dell'Unione o da amministrazioni pubbliche di Stati membri o da qualunque altro organismo pubblico o privato. Gli Stati membri assicurano che gli organi di governance delle autorità competenti godano di indipendenza funzionale rispetto ad altri organismi pubblici e privati. Tali misure non pregiudicano le disposizioni di diritto nazionale in base alle quali le autorità competenti sono soggette a controllo pubblico e democratico.

Gli Stati membri assicurano che nessun membro dell'organo di governance di un'autorità competente nominato dopo l'11 gennaio 2026 rimanga in carica per più di 14 anni. Gli Stati membri assicurano che i membri dell'organo di governance di un'autorità competente siano nominati sulla base di criteri pubblicati che sono oggettivi e trasparenti nonché che tali membri possano essere destituiti se non soddisfano più i criteri di nomina o se sono stati condannati per un reato grave. I motivi della destituzione sono resi pubblici, a meno che il membro dell'organo di governance dell'autorità competente interessato si opponga alla pubblicazione.

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino i loro obiettivi, siano responsabili dell'esercizio delle loro funzioni in relazione a tali obiettivi e siano soggette a un controllo finanziario che non ne comprometta l'indipendenza.

Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle autorità competenti conformemente al sistema internazionale o europeo di vigilanza finanziaria, in particolare il sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 (*3), il meccanismo di vigilanza unico istituito a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*4) e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (*5) e il meccanismo di risoluzione unico istituito a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

3. Gli Stati membri assicurano in particolare che le autorità competenti abbiano adottato tutte le misure necessarie per impedire i conflitti di interessi dei membri del personale e dei membri dei loro organi di governance. A tal fine gli Stati membri stabiliscono norme che sono proporzionate al ruolo e alle responsabilità dei membri del personale e dei membri degli organi di governance e che, come minimo, vietano loro quanto segue:

a) la negoziazione di strumenti finanziari emessi dagli enti sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti, e dalle imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette di tali enti, o riferibili a tali enti, con l'eccezione di:

i) strumenti gestiti da terzi, a condizione che ai possessori di tali strumenti sia precluso l'intervento nella gestione del portafoglio;

ii) investimenti in organismi di investimento collettivo;

b) l'assunzione o l'accettazione di qualsiasi tipo di contratto per la prestazione di servizi professionali durante un determinato periodo ("periodo di incompatibilità") con uno dei soggetti seguenti:

i) enti con i quali il membro del personale o il membro dell'organo di governance dell'autorità competente è stato direttamente coinvolto nella vigilanza o nel processo decisionale, comprese le imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette di tali enti;

ii) entità che forniscono servizi a entità di cui al punto i), a meno che al membro del personale o al membro dell'organo di governance dell'autorità competente non sia rigorosamente preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità;

iii) entità che svolgono attività di lobbying e di sensibilizzazione rivolte all'autorità competente su questioni di cui il membro del personale o il membro dell'organo di governance dell'autorità competente era responsabile durante il suo rapporto di impiego o il suo mandato.

Le eccezioni di cui al primo comma, lettera a), punti i) e ii), si applicano solo se i terzi e gli organismi di investimento collettivo non investono prevalentemente in strumenti emessi dalle entità di cui alla lettera a) o ad esse riferiti.

4. Il periodo di incompatibilità inizia a decorrere dalla data in cui è cessato il coinvolgimento diretto nella vigilanza delle entità di cui al paragrafo 3, lettera b), punto i). Le autorità competenti assicurano che i membri del loro personale e i membri dei loro organi di governance non abbiano accesso a informazioni riservate o sensibili relative a tali entità durante il periodo di incompatibilità. Nel caso di assunzioni da parte delle entità di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), la durata del periodo di incompatibilità non è inferiore a sei mesi per i membri del personale direttamente coinvolti nella vigilanza delle entità di cui al paragrafo 3, lettera b), punto i), e a dodici mesi per i membri dell'organo di governance dell'autorità competente. Nel caso di assunzioni da parte delle entità di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), la durata del periodo di incompatibilità non è inferiore a tre mesi sia per i membri del personale sia per i membri dell'organo di governance dell'autorità competente.

Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di sottoporre i membri del loro personale e i membri dei loro organi di governance a cui si applica il paragrafo 3, lettera b), punto i), a un periodo di incompatibilità nel caso di assunzione da parte di concorrenti diretti di una delle entità di cui a tale punto. A tal fine, la durata del periodo di incompatibilità non è inferiore a tre mesi per i membri del personale direttamente coinvolti nella vigilanza di tali entità e a sei mesi per i membri dell'organo di governance dell'autorità competente.

5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di applicare periodi di incompatibilità più brevi, di durata pari almeno a tre mesi, per i membri del personale direttamente coinvolti nella vigilanza degli enti solo laddove un periodo di incompatibilità più lungo:

a) limiterebbe indebitamente la capacità dell'autorità competente di assumere nuovi membri del personale con competenze adeguate o necessarie per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, in particolare tenendo conto delle ridotte dimensioni del mercato del lavoro nazionale; o

b) costituirebbe una violazione dei pertinenti diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro interessato o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero dei pertinenti diritti dei lavoratori sanciti dal diritto del lavoro nazionale.

6. I membri del personale e i membri dell'organo di governance di un'autorità competente soggetti al divieto di cui al paragrafo 3, lettera b), hanno diritto a un'adeguata compensazione a fronte di tale divieto. Gli Stati membri decidono la forma appropriata di tale compensazione.

7. Gli Stati membri assicurano che i membri del personale e i membri dell'organo di governance di un'autorità competente siano soggetti a una dichiarazione di interessi. Tale dichiarazione include informazioni sulle partecipazioni detenute dai membri sotto forma di titoli azionari, strumenti di capitale, obbligazioni, fondi comuni di investimento, fondi di investimento, fondi misti, fondi speculativi e fondi indicizzati quotati che possono sollevare preoccupazioni in materia di conflitto di interessi. Le persone interessate presentano la dichiarazione di interessi prima della loro nomina e successivamente su base annuale.

La dichiarazione di interessi non pregiudica eventuali obblighi di presentare una dichiarazione patrimoniale ai sensi delle norme nazionali applicabili.

8. Se un membro del personale o un membro dell'organo di governance di un'autorità competente possiede, al momento dell'assunzione o della nomina o in qualsiasi momento successivo, strumenti finanziari che possono dar luogo a conflitti di interessi, l'autorità competente ha il potere di esigere, caso per caso, che tali strumenti siano venduti o ceduti entro un lasso di tempo ragionevole. Le autorità competenti hanno inoltre il potere di consentire, caso per caso, che tali membri vendano o cedano strumenti finanziari da loro posseduti al momento dell'assunzione o della nomina.

9. Per garantire un'applicazione proporzionata del presente articolo, entro il 10 luglio 2026 l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, indirizzati alle autorità competenti in merito alla prevenzione dei conflitti di interessi in seno alle autorità competenti e in merito alla loro indipendenza, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali.

____________

(*3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010)."

(*4) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013)."

(*5) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014)."

(*6) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014).»;"

5) l'articolo 8 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo stabilite nell'Unione, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, cifre entrambe calcolate come media su un periodo di 12 mesi consecutivi.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base della domanda ricevuta a norma di tale paragrafo e delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 95 bis della direttiva 2014/65/UE, dopo aver ricevuto una richiesta da un'impresa di cui al paragrafo 1 del presente articolo l'autorità competente può derogare all'obbligo di ottenere un'autorizzazione come ente creditizio a norma dell'articolo 8 della presente direttiva per tale impresa.

Quando riceve una richiesta di deroga, l'autorità competente ne informa l'ABE. L'ABE emette un parere su tale richiesta di deroga entro un mese dalla notifica da parte dell'autorità competente. L'autorità competente adotta una decisione in merito alla richiesta di deroga tenendo conto del parere dell'ABE e almeno dei seguenti elementi:

a) se l'impresa fa parte di un gruppo, la struttura dell'organizzazione del gruppo, le pratiche di registrazione in uso all'interno del gruppo e l'assegnazione delle attività tra le entità del gruppo;

b) la natura, l'entità e la complessità delle attività svolte dall'impresa nello Stato membro in cui è stabilita e nell'Unione nel suo complesso;

c) l'importanza delle attività svolte dall'impresa nello Stato membro in cui è stabilita e nell'Unione nel suo complesso, e il rischio sistemico che esse comportano.

Se la decisione dell'autorità competente si discosta dal parere fornito dall'ABE, l'autorità competente ne indica i motivi nella decisione.

L'autorità competente notifica la propria decisione all'impresa interessata e all'ABE. L'ABE pubblica la decisione, unitamente al proprio parere, sul suo sito web.

L'autorità competente riesamina la propria decisione ogni tre anni.»

;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi che l'autorità competente deve prendere in considerazione nel decidere se concedere una deroga a norma del paragrafo 3 bis, tenendo conto, in particolare, della rilevanza del rischio di controparte a cui è esposta un'impresa.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. Entro il 31 dicembre 2028 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sul ricorso alla deroga di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo, nonché sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013

;

6) all'articolo 18 è aggiunta la lettera seguente:

«g) soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i) è stato accertato che è in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014;

ii) l'autorità di risoluzione ritiene che la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014 sia soddisfatta in relazione all'anzidetto ente creditizio;

iii) l'autorità di risoluzione ritiene che la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014 non sia soddisfatta in relazione all'anzidetto ente creditizio.»

;

7) l'articolo 21 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE chiedono l'approvazione a norma del presente articolo. Le altre società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista chiedono l'approvazione a norma del presente articolo quando sono tenute a conformarsi alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 su base subconsolidata ovvero quando sono designate come responsabili per garantire la conformità del gruppo ai requisiti prudenziali su base consolidata come indicato al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo.

Le autorità competenti svolgono, su base regolare e in ogni caso almeno su base annuale, una verifica sulle imprese madri di un ente onde verificare se tale ente, l'entità che chiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8 o l'entità designata come responsabile per garantire la conformità del gruppo ai requisiti prudenziali su base consolidata ("entità designata") abbia individuato correttamente tutte le imprese che soddisfano i criteri per essere considerate una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, se le imprese madri sono ubicate in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui sono stabiliti l'ente, l'entità che chiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8 o l'entità designata, le autorità competenti di tali Stati membri collaborano strettamente per svolgere la verifica.

Le autorità competenti pubblicano sui loro siti web e aggiornano annualmente un elenco delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione o che sono state esentate dall'approvazione nello Stato membro a norma del presente articolo. Qualora sia stata concessa un'esenzione dall'approvazione, l'elenco indica anche l'entità designata.»

;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone preposte all'effettiva direzione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai criteri e ai requisiti di cui all'articolo 91, paragrafo 1;»

;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l'approvazione o l'esenzione dall'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, avvenga in concomitanza con la valutazione effettuata a norma dell'articolo 8, 22 o 27 bis, l'autorità competente ai fini di tali articoli si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, o all'articolo 27 bis, paragrafo 6, è sospeso fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.»

;

c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono soddisfatti i criteri relativi agli azionisti e ai soci di enti creditizi di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121.»

;

d) al paragrafo 4, il primo comma è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista può chiedere l'esenzione dall'approvazione a norma del presente articolo, che è concessa se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:»

;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) un ente creditizio filiazione o una società di partecipazione finanziaria filiazione o una società di partecipazione finanziaria mista filiazione cui è stata concessa l'approvazione conformemente al presente articolo è designato o designata come responsabile per garantire la conformità del gruppo ai requisiti prudenziali su base consolidata e dispone di tutti i mezzi e dell'autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente a tali obblighi;»

;

e) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità di vigilanza su base consolidata può consentire, caso per caso, che le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione siano escluse dal perimetro di consolidamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'esclusione non pregiudica l'efficacia della vigilanza sull'ente creditizio filiazione o sul gruppo;

b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non ha esposizioni in strumenti di capitale diverse dall'esposizione in strumenti di capitale nell'ente creditizio filiazione o nella società di partecipazione finanziaria madre intermedia o società di partecipazione finanziaria mista madre intermedia che controlla l'ente creditizio filiazione;

c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non fa ricorso in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni non legate alla sua proprietà nell'ente creditizio filiazione o nella società di partecipazione finanziaria madre intermedia o società di partecipazione finanziaria mista madre intermedia che controlla l'ente creditizio filiazione.»

;

f) il paragrafo 8 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, le due autorità collaborano e si consultano pienamente per decidere in merito all'approvazione, all'esenzione dall'approvazione e all'esclusione dal perimetro di consolidamento di cui ai paragrafi 3, 4 e 4 bis e alle misure di vigilanza di cui ai paragrafi 6 e 7. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una valutazione sulle questioni di cui ai paragrafi 3, 4, 4 bis, 6 e 7, a seconda del caso, e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Le due autorità fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta entro due mesi dal ricevimento della valutazione.»

;

ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Qualora sia adottata una decisione congiunta, nei casi in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la decisione congiunta si attua o, se consentito ai sensi del diritto nazionale, si applica direttamente anche nello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.»

;

g) al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando l'approvazione o l'esenzione dall'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo è negata, l'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione e le relative motivazioni al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento della domanda ovvero, se la domanda è incompleta, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.»

;

8) all'articolo 21 ter è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare formati e definizioni uniformi e sviluppa le soluzioni informatiche da applicare nell'Unione per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

;

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 quater

Obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di paesi terzi

1. Gli Stati membri impongono alle imprese stabilite in un paese terzo di cui all'articolo 47 di stabilire una succursale sul loro territorio e di presentare domanda di autorizzazione a norma del titolo VI per iniziare o continuare a svolgere le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, nello Stato membro interessato.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se l'impresa stabilita in un paese terzo presta un servizio o un'attività a un cliente stabilito o situato nell'Unione o a una controparte stabilita o situata nell'Unione che è:

a) un cliente al dettaglio, una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell'allegato II, sezioni I e II, della direttiva 2014/65/UE stabilito o situato nell'Unione, qualora tale cliente o controparte si rivolga a un'impresa stabilita in un paese terzo, di propria iniziativa esclusiva, per la prestazione di qualsiasi servizio o attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della presente direttiva;

b) un ente creditizio;

c) un'impresa appartenente allo stesso gruppo dell'impresa stabilita in un paese terzo.

Fatto salvo il primo comma, lettera c), se un'impresa di paese terzo contatta un cliente o una controparte, o un cliente o una controparte potenziale di cui alla lettera a) di tale comma, mediante un'entità che agisce per proprio conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o mediante un'altra persona che agisce per conto di tale impresa, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente o della controparte, o del cliente o della controparte potenziale.

Gli Stati membri assicurano che alle autorità competenti sia conferito il potere di esigere che gli enti creditizi e le succursali stabiliti nel loro territorio forniscano loro le informazioni di cui necessitano per monitorare i servizi prestati su iniziativa esclusiva del cliente stabilito o situato nel loro territorio o della controparte stabilita o situata nel loro territorio, ove tali servizi siano prestati da imprese stabilite in paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo.

3. L'iniziativa di un cliente o di una controparte di cui al paragrafo 2 non autorizza l'impresa di paese terzo a commercializzare categorie di prodotti, attività o servizi diverse da quelle richieste dal cliente o dalla controparte, salvo tramite una succursale del paese terzo stabilita in uno Stato membro. Tuttavia, lo stabilimento di una succursale del paese terzo non è richiesto per i servizi, le attività o i prodotti necessari o strettamente connessi alla prestazione del servizio, del prodotto o dell'attività originariamente richiesti dal cliente o dalla controparte, anche quando tali servizi, attività o prodotti strettamente connessi sono forniti successivamente a quelli originariamente richiesti.

4. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai servizi o alle attività di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, compreso qualsiasi servizio accessorio di facilitazione, come la relativa raccolta di depositi o la concessione di crediti o prestiti il cui scopo è prestare servizi a norma di tale direttiva.

5. Al fine di preservare i diritti acquisiti dei clienti nell'ambito di contratti esistenti, l'obbligo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i contratti esistenti conclusi prima l'11 luglio 2026.

6. Entro il 10 luglio 2025, previa consultazione dell'EIOPA e dell'ESMA l'ABE valuta se vi siano soggetti del settore finanziario, oltre agli enti creditizi, che è opportuno esentare dall'obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di paesi terzi conformemente al presente articolo. L'ABE presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La relazione tiene conto delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria e dell'impatto sulla competitività dell'Unione.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»

;

10) all'articolo 22, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti comunicano per iscritto di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o le ulteriori informazioni di cui al paragrafo 3 prontamente e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o delle informazioni.»

;

11) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

____________

(*7) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).»;"

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

«Ai fini della valutazione del criterio di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo, le autorità competenti consultano, nell'ambito delle loro verifiche, le autorità responsabili della vigilanza degli enti creditizi conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.

Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione se il candidato acquirente è situato in un paese terzo che figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, o in un paese terzo oggetto di misure restrittive dell'Unione e l'autorità competente ritiene che ciò incida sulla capacità del candidato acquirente di porre in essere le pratiche e i processi necessari per conformarsi agli obblighi del regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.»

;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente paragrafo e per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, un parere negativo delle autorità responsabili della vigilanza degli enti creditizi conformemente alla direttiva (UE) 2015/849, ricevuto dalle autorità competenti entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale, è preso in debita considerazione dalle autorità competenti in sede di valutazione del progetto di acquisizione e può costituire un motivo ragionevole di opposizione.»

;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'elenco delle informazioni minime che il candidato acquirente deve fornire all'autorità competente all'atto della notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, l'ABE tiene conto del titolo II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

____________

(*8) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017).»;"

12) nel titolo III sono aggiunti i capi seguenti:

«CAPO 3

ACQUISIZIONE O CESSIONE DI UNA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

Articolo 27 bis

Notifica e valutazione dell'acquisizione

1. Gli Stati membri prevedono che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, ("candidato acquirente") notifichino preventivamente per iscritto all'autorità competente se intendono acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante ("progetto di acquisizione"). La notifica indica l'entità del progetto di acquisizione e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 5.

2. Ai fini del paragrafo 1, una partecipazione è considerata rilevante quando è pari o superiore al 15 % del capitale ammissibile del candidato acquirente.

3. Ai fini del paragrafo 1, se il candidato acquirente è un ente, la soglia di cui al paragrafo 2 si applica sia su base individuale che sulla base della situazione consolidata del gruppo. Se la soglia di cui al paragrafo 2 è superata solo su base individuale, il candidato acquirente ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Tale autorità competente valuta il progetto di acquisizione. Se tale soglia è superata sia su base individuale che sulla base della situazione consolidata del gruppo, il candidato acquirente ne dà notifica anche all'autorità di vigilanza su base consolidata. Il progetto di acquisizione è valutato anche da tale "autorità di vigilanza su base consolidata.

4. Se il candidato acquirente è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica sulla base della situazione consolidata e l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

5. L'autorità competente comunica per iscritto di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o qualsiasi informazione integrativa a norma del paragrafo 9 prontamente e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o delle informazioni integrative.

6. L'autorità competente dispone di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e dal ricevimento di tutti i documenti, compresi quelli che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 ter, paragrafo 5 ("periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1.

Se il progetto di acquisizione riguarda una partecipazione qualificata in un ente creditizio di cui all'articolo 22, paragrafo 1, il candidato acquirente rimane inoltre soggetto all'obbligo di notifica e alla valutazione di cui a tale articolo. In tal caso, il termine entro il quale l'autorità competente deve effettuare sia la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, sia quella di cui all'articolo 22, paragrafo 2, scade solo alla scadenza dell'ultimo dei due periodi di valutazione pertinenti.

7. Se il progetto di acquisizione di una partecipazione rilevante è effettuato tra entità dello stesso gruppo di cui all'articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 o tra entità nell'ambito dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, dello stesso, l'autorità competente non è tenuta a effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, della presente direttiva.

8. L'autorità competente informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5.

9. Durante il periodo di valutazione l'autorità competente può, se del caso e comunque non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere informazioni integrative necessarie per completare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

10. Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni integrative da parte dell'autorità competente e la data di ricevimento della risposta del candidato acquirente in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. Tale sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento da parte dell'autorità competente in merito alle informazioni fornite sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione del decorso del periodo di valutazione.

11. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 10 fino a un massimo di 30 giorni lavorativi nelle situazioni seguenti:

a) se l'entità che viene acquisita è situata in un paese terzo o è soggetta al quadro normativo di tale paese;

b) se lo scambio di informazioni con le autorità responsabili della vigilanza del candidato acquirente a norma della direttiva (UE) 2015/849 è necessario per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, della presente direttiva.

12. Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, avvenga in concomitanza con la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, l'autorità competente ai fini dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. In tal caso il periodo di valutazione è sospeso fino al completamento della procedura di cui all'articolo 21 bis.

13. Se decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi dal completamento della valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, e prima del termine del periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente, indicando le ragioni della sua opposizione.

14. Se, entro il periodo di valutazione, l'autorità competente non si oppone per iscritto al progetto di acquisizione, questo è da considerarsi approvato.

15. L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento del progetto di acquisizione e prorogarlo ove opportuno.

Articolo 27 ter

Criteri di valutazione

1. Nel valutare la notifica del progetto di acquisizione di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 9, l'autorità competente valuta la sana e prudente gestione da parte del candidato acquirente, e in particolare i rischi ai quali quest'ultimo è o potrebbe essere esposto dopo il progetto di acquisizione, in conformità dei criteri seguenti:

a) la capacità del candidato acquirente di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti giuridici dell'Unione;

b) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, l'autorità competente consulta, nell'ambito delle sue verifiche, le autorità responsabili della vigilanza del candidato acquirente conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.

3. L'autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete nonostante una richiesta formulata a norma dell'articolo 27 bis, paragrafo 9.

Ai fini del presente paragrafo e per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, un parere negativo delle autorità responsabili della vigilanza del candidato acquirente conformemente alla direttiva (UE) 2015/849, ricevuto dalle autorità competenti entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale, è preso in debita considerazione da queste ultime in sede di valutazione del progetto di acquisizione e può costituire un motivo ragionevole di opposizione.

4. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello del progetto di acquisizione e non consentono alla rispettiva autorità competente di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

5. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione. Il candidato acquirente fornisce tali informazioni all'autorità competente all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non siano pertinenti per la valutazione prudenziale ai sensi del presente articolo.

6. Fatto salvo l'articolo 27 bis, paragrafi da 5 a 11, quando sono stati notificati due o più progetti di acquisizione di partecipazioni rilevanti nella stessa entità, l'autorità competente tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) l'elenco delle informazioni minime che il candidato acquirente deve fornire all'autorità competente all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, all'articolo 27 septies, paragrafo 1, e all'articolo 27 decies, paragrafo 1;

b) una metodologia di valutazione comune dei criteri di cui al presente articolo e all'articolo 27 undecies;

c) la procedura applicabile alla notifica e alla valutazione prudenziale di cui agli articoli 27 bis, e 27 decies.

Ai fini del primo comma, l'ABE tiene conto del titolo II della direttiva (UE) 2017/1132.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27 quater

Cooperazione tra autorità competenti

1. L'autorità competente consulta le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza di altri soggetti del settore finanziario interessati quando effettua la valutazione prevista all'articolo 27 ter, paragrafo 1, se il progetto di acquisizione riguarda:

a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello del candidato acquirente;

b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello del candidato acquirente;

c) una persona giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.

2. Qualora il candidato acquirente sia un ente e la soglia di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, sia superata solo su base individuale, l'autorità competente che valuta il progetto di acquisizione notifica all'autorità di vigilanza su base consolidata il progetto di acquisizione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte del candidato acquirente, se quest'ultimo fa parte di un gruppo e l'autorità competente è diversa dall'autorità di vigilanza su base consolidata. L'autorità competente trasmette inoltre la propria valutazione all'autorità di vigilanza su base consolidata.

Se il candidato acquirente è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata che valuta il progetto di acquisizione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il candidato acquirente il progetto di acquisizione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte del candidato acquirente, se tale autorità competente è diversa dall'autorità di vigilanza su base consolidata. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la propria valutazione anche a tale autorità competente.

Se il candidato acquirente è un ente e la soglia di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, è superata sia su base individuale che sulla base della situazione consolidata del gruppo, l'autorità competente e l'autorità di vigilanza su base consolidata che valutano il progetto di acquisizione si adoperano per coordinare le loro valutazioni, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle autorità interessate di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Se la valutazione del progetto di acquisizione deve essere effettuata dall'autorità di vigilanza su base consolidata di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3, e l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il candidato acquirente, le due autorità collaborano e si consultano pienamente. L'autorità di vigilanza su base consolidata elabora una valutazione del progetto di acquisizione e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il candidato acquirente. Le due autorità fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta entro due mesi dal ricevimento della valutazione. Tale decisione congiunta è debitamente documentata e motivata. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale decisione congiunta al candidato acquirente.

Nel caso in cui la decisione congiunta non sia adottata entro due mesi dal ricevimento della valutazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il candidato acquirente si astiene dal prendere una decisione e deferisce la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Le autorità interessate adottano una decisione congiunta in conformità della decisione dell'ABE.

4. Le autorità competenti si scambiano senza ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tal riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni pertinenti per la valutazione.

Le autorità competenti si adoperano per coordinare le loro valutazioni e garantire la coerenza delle loro decisioni. A tal fine la decisione dell'autorità competente responsabile della valutazione indica i pareri o le riserve formulati dalle altre autorità competenti interessate.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni e formati ed elabora modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27 quinquies

Notifica di cessione

Gli Stati membri prevedono che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, notifichino all'autorità competente la loro intenzione di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante quale determinata in conformità dell'articolo 27 bis, paragrafo 2. Tale notifica è effettuata per iscritto e prima della cessione, indicando l'entità della partecipazione in questione.

Articolo 27 sexies

Obblighi di informazione e sanzioni

Qualora il candidato acquirente ometta di notificare il progetto di acquisizione in anticipo conformemente all'articolo 27 bis, paragrafo 1, o abbia acquisito una partecipazione rilevante ai sensi di detto articolo nonostante l'opposizione dell'autorità competente, gli Stati membri prevedono che l'autorità competente adotti le opportune misure. In caso di acquisizione di una partecipazione rilevante nonostante l'opposizione dell'autorità competente, gli Stati membri, fatte salve eventuali sanzioni, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto o la dichiarazione di nullità dei voti espressi.

CAPO 4

TRASFERIMENTI RILEVANTI DI ATTIVITA' E PASSIVITA'

Articolo 27 septies

Notifica dei trasferimenti rilevanti di attività e passività

1. Gli Stati membri prevedono che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, notifichino in anticipo per iscritto all'autorità competente la loro intenzione di procedere a trasferimenti rilevanti di attività o passività mediante una vendita o altro tipo di operazione ("operazione proposta").

Quando l'operazione proposta coinvolge solo entità dello stesso gruppo, anche tali entità sono soggette al primo comma.

Ai fini del primo e del secondo comma, ciascuna delle entità coinvolte nella stessa operazione proposta è soggetta individualmente all'obbligo di notifica di cui ai suddetti commi.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'operazione proposta è considerata rilevante per un'entità se è almeno pari al 10 % delle sue attività o passività totali, a meno che non sia effettuata tra entità dello stesso gruppo, nel qual caso l'operazione proposta è considerata rilevante per un'entità se è almeno pari al 15 % delle sue attività o passività totali.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri di cui al paragrafo 1, le percentuali si applicano sulla base della loro situazione consolidata.

Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo non sono presi in considerazione:

a) trasferimenti di attività deteriorate;

b) trasferimenti di attività destinate a essere incluse in un aggregato di copertura quale definito all'articolo 3, punto 3), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9);

c) trasferimenti di attività da cartolarizzare;

d) trasferimenti di attività o passività nell'ambito dell'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

3. L'autorità competente comunica per iscritto di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

Articolo 27 octies

Obblighi di informazione e sanzioni

Qualora le entità omettano di notificare l'operazione proposta in anticipo conformemente all'articolo 27 septies, paragrafo 1, gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino le opportune misure.

CAPO 5

FUSIONI E SCISSIONI

Articolo 27 nonies

Ambito di applicazione e definizioni

Il presente capo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (*10) e della direttiva (UE) 2017/1132.

Le fusioni e le scissioni risultanti dall'applicazione della direttiva 2014/59/UE non sono soggette agli obblighi di cui al presente capo.

Ai fini del presente capo si intende per:

1) "fusione", una delle operazioni indicate di seguito mediante la quale:

a) una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività e passività a un'altra società preesistente, la società incorporante, in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o azioni rappresentativi del capitale sociale di tale società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;

b) una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività e passività a un'altra società preesistente, la società incorporante, senza che questa emetta nuovi titoli o azioni, purché un'unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutti i titoli e le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di titoli e azioni in tutte queste società;

c) due o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività o passività a una società da loro costituita, la nuova società, in cambio dell'assegnazione ai propri soci di titoli o azioni rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;

d) una società trasferisce, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle proprie attività e passività alla società che detiene la totalità dei titoli o delle azioni rappresentativi del suo capitale sociale;

2) "scissione", una delle operazioni indicate di seguito:

a) un'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società la totalità delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli azionisti della società scissa di titoli o azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;

b) un'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione la totalità delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli azionisti della società scissa di titoli o azioni delle società beneficiarie ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;

c) un'operazione consistente in una combinazione delle operazioni descritte alle lettere a) e b);

d) un'operazione con la quale una società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione ai membri della società scissa di titoli o azioni delle società beneficiarie, della società scissa o sia delle une che dell'altra ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;

e) un'operazione con la quale una società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione alla società scissa di titoli o azioni delle società beneficiarie.

Articolo 27 decies

Notifica e valutazione della fusione o della scissione

1. Gli Stati membri prevedono che gli enti e le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, ("parti interessate finanziarie") che effettuano una fusione o una scissione ("operazione proposta") la notifichino, dopo l'adozione del progetto dell'operazione proposta e prima del completamento della stessa, all'autorità competente che sarà responsabile della vigilanza delle entità risultanti da tale operazione, fornendo le informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 5.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, nel caso in cui l'operazione proposta consista in una scissione, l'autorità competente incaricata della vigilanza dell'entità che effettua tale operazione è l'autorità competente alla quale presentare notifica e incaricata della valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, laddove l'operazione proposta sia una fusione che coinvolge solo parti interessate finanziarie dello stesso gruppo, compreso un gruppo di enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e sottoposti a vigilanza come gruppo, l'autorità competente non è tenuta a effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1.

3. La valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1, non è effettuata se l'operazione proposta richiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8 o un'approvazione a norma dell'articolo 21 bis.

4. L'autorità competente comunica per iscritto di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o le informazioni integrative presentate a norma del paragrafo 5 prontamente e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o delle informazioni integrative.

Se l'operazione proposta coinvolge solo parti interessate finanziarie dello stesso gruppo, l'autorità competente dispone di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e dal ricevimento di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 undecies, paragrafo 5 ("periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1.

L'autorità competente informa le parti interessate finanziarie della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

5. L'autorità competente può chiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Se l'operazione proposta coinvolge solo parti interessate finanziarie dello stesso gruppo, l'autorità competente può richiedere informazioni integrative entro il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione.

Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni integrative da parte dell'autorità competente e la data di ricevimento della risposta delle parti interessate finanziarie in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento da parte dell'autorità competente in merito alle informazioni fornite sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione del decorso del periodo di valutazione.

6. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 5, terzo comma, fino a un massimo di 30 giorni lavorativi nelle situazioni seguenti:

a) qualora almeno una delle parti interessate finanziarie sia situata in un paese terzo o sia soggetta al quadro normativo di tale paese;

b) qualora lo scambio di informazioni con le autorità responsabili della vigilanza delle parti interessate finanziarie a norma della direttiva (UE) 2015/849 sia necessario per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1, della presente direttiva.

7. L'operazione proposta non può essere completata prima che l'autorità competente abbia emesso un parere positivo.

8. Entro due giorni lavorativi dal completamento della propria valutazione, l'autorità competente emette per iscritto un parere motivato, positivo o negativo, indirizzato alle parti interessate finanziarie. Le parti interessate finanziarie trasmettono il parere motivato alle autorità incaricate, a norma del diritto nazionale, dell'esame dell'operazione proposta.

9. Se l'operazione proposta coinvolge solo parti interessate finanziarie dello stesso gruppo e l'autorità competente non si oppone all'operazione proposta per iscritto entro il periodo di valutazione, il parere è considerato positivo.

10. Il parere positivo motivato emesso dall'autorità competente può prevedere un periodo limitato durante il quale deve essere effettuata l'operazione proposta.

Articolo 27 undecies

Criteri di valutazione

1. Nell'esaminare la notifica dell'operazione proposta di cui all'articolo 27 decies, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 decies, paragrafo 5, al fine di garantire la solidità del profilo prudenziale delle parti interessate finanziarie dopo il completamento dell'operazione proposta e in particolare far fronte ai rischi a cui sono o potrebbero essere esposti nel corso dell'operazione proposta le parti interessate finanziarie e i rischi a cui potrebbe essere esposta l'entità risultante da tale operazione, l'autorità competente valuta l'operazione proposta in conformità dei criteri seguenti:

a) i requisiti di onorabilità delle parti interessate finanziarie coinvolte nell'operazione proposta;

b) la solidità finanziaria delle parti interessate finanziarie coinvolte nell'operazione proposta, in particolare in relazione al tipo di attività esercitata e prevista per l'entità risultante dall'operazione proposta;

c) la capacità dell'entità risultante dall'operazione proposta di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti giuridici dell'Unione, in particolare dalle direttive 2002/87/CE e 2009/110/CE;

d) il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale;

e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che l'operazione proposta potrebbe aumentarne il rischio.

Il piano di attuazione di cui al primo comma, lettera d), è oggetto di un adeguato monitoraggio da parte dell'autorità competente fino al completamento dell'operazione proposta.

2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo l'autorità competente consulta, nell'ambito delle sue verifiche, le autorità responsabili della vigilanza delle parti interessate finanziarie a norma della direttiva (UE) 2015/849.

3. L'autorità competente può emettere un parere negativo in merito all'operazione proposta solo se i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatti o se le informazioni fornite dalla parte interessata finanziaria sono incomplete nonostante una richiesta formulata a norma dell'articolo 27 decies, paragrafo 5.

Per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, un parere negativo delle autorità responsabili della vigilanza delle parti interessate finanziarie a norma della direttiva (UE) 2015/849, ricevuto dall'autorità competente entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale, è preso in debita considerazione da quest'ultima in sede di valutazione dell'operazione proposta e può costituire un motivo ragionevole per un parere negativo, conformemente al primo comma del presente paragrafo.

4. Gli Stati membri non consentono alle autorità competenti di esaminare l'operazione proposta in funzione delle esigenze economiche del mercato.

5. Gli Stati membri pubblicano un elenco delle informazioni richieste per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le parti interessate finanziarie forniscono tali informazioni alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 decies, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura dell'operazione proposta. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non siano pertinenti per una valutazione prudenziale ai sensi del presente articolo.

Articolo 27 duodecies

Cooperazione tra autorità competenti

1. L'autorità competente consulta le autorità incaricate della funzione pubblica di vigilanza di altri soggetti del settore finanziario interessati quando effettua la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1, se l'operazione proposta coinvolge, oltre alle parti interessate finanziarie, entità che sono:

a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello in cui viene eseguita l'operazione proposta;

b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello in cui viene eseguita l'operazione proposta;

c) una persona giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello in cui viene eseguita l'operazione proposta.

2. Le autorità competenti si scambiano senza ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo le autorità competenti si comunicano su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni pertinenti per la valutazione. Nel parere di un'autorità competente per una parte interessata finanziaria sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente che vigila su una o più delle entità elencate al paragrafo 1.

Le autorità competenti si adoperano per coordinare le loro valutazioni e garantire la coerenza dei loro pareri.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni e formati ed elabora modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.

Ai fini del primo comma, l'ABE tiene conto del titolo II della direttiva (UE) 2017/1132.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 27 terdecies

Obblighi di informazione e sanzioni

Qualora le parti interessate finanziarie omettano di notificare in anticipo l'operazione proposta conformemente all'articolo 27 decies, paragrafo 1, o abbiano effettuato l'operazione proposta ai sensi di detto articolo senza il previo parere positivo delle autorità competenti, gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino le opportune misure.

____________

(*9) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019)."

(*10) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004).»;"

13) il titolo VI è sostituito dal seguente:

«TITOLO VI

VIGILANZA PRUDENZIALE DELLE SUCCURSALI DI PAESI TERZI E RELAZIONI CON I PAESI TERZI

CAPO 1

VIGILANZA PRUDENZIALE DELLE SUCCURSALI DI PAESI TERZI

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 47

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo fissa i requisiti minimi per lo svolgimento in uno Stato membro delle seguenti attività da parte di una succursale di un paese terzo:

a) una qualsiasi delle attività di cui ai punti 2 e 6 dell'allegato I della presente direttiva da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo che si qualificherebbe come ente creditizio o che soddisferebbe i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 se fosse stabilita nell'Unione;

b) l'attività di cui al punto 1 dell'allegato I della presente direttiva da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo.

2. Se un'impresa stabilita in un paese terzo svolge attività e presta servizi elencati nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e qualsiasi servizio accessorio di facilitazione, come la relativa raccolta di depositi o la concessione di crediti o prestiti il cui scopo è prestare servizi a norma di tale direttiva, tale impresa non è inclusa nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ai fini del presente titolo si intende per:

1) "succursale di paese terzo", succursale stabilita in uno Stato membro da:

a) un'impresa la cui sede centrale si trova in un paese terzo, ai fini dello svolgimento di una delle attività di cui al paragrafo 1; o

b) un ente creditizio la cui sede centrale si trova in un paese terzo;

2) "impresa principale", impresa con sede centrale in un paese terzo e che ha stabilito una succursale del paese terzo nello Stato membro e le imprese madri intermedie o capogruppo dell'impresa, a seconda dei casi.

Articolo 48

Divieto di discriminazione

Gli Stati membri non applicano alle succursali di paesi terzi, quando queste inizino o continuino ad esercitare la propria attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro.

Articolo 48 bis

Classificazione delle succursali di paesi terzi

1. Gli Stati membri classificano le succursali di paesi terzi nella classe 1 se soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a) il valore totale delle attività registrate o originate dalla succursale del paese terzo nello Stato membro è pari o superiore a 5 miliardi di EUR, in base a quanto segnalato per il periodo di riferimento annuale immediatamente precedente conformemente alla sezione II, sottosezione 4;

b) le attività autorizzate della succursale del paese terzo comprendono la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da clienti al dettaglio, a condizione che l'importo di tali depositi e altri fondi rimborsabili sia pari o superiore al 5 % delle passività totali della succursale del paese terzo o che l'importo di tali depositi o altri fondi rimborsabili superi i 50 milioni di EUR;

c) la succursale del paese terzo non è una succursale del paese terzo qualificata a norma dell'articolo 48 ter.

2. Gli Stati membri classificano nella classe 2 le succursali di paesi terzi che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti aggiornano la classificazione delle succursali di paesi terzi come segue:

a) una succursale del paese terzo di classe 1 che cessi di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1 è immediatamente considerata di classe 2;

b) una succursale del paese terzo di classe 2 che inizi a soddisfare una delle condizioni di cui al paragrafo 1 è considerata di classe 1 solo dopo un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data in cui ha iniziato a soddisfare tali condizioni.

4. Gli Stati membri possono applicare alle succursali di paesi terzi autorizzate nel loro territorio, o a talune categorie delle stesse, i medesimi requisiti che si applicano agli enti creditizi autorizzati ai sensi della presente direttiva, anziché i requisiti di cui al presente titolo. Se il trattamento di cui al presente paragrafo si applica solo a determinate categorie di succursali di paesi terzi, gli Stati membri stabiliscono i pertinenti criteri di classificazione ai fini di tale trattamento. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano a tali succursali di paesi terzi, salvo ai fini dell'articolo 48 septdecies.

Articolo 48 ter

Condizioni per le succursali di paesi terzi qualificate

1. Se sono soddisfatte le condizioni seguenti in relazione a una succursale di paese terzo, tale succursale è considerata una succursale del paese terzo qualificata ai fini del presente titolo:

a) l'impresa principale è stabilita in un paese che applica norme prudenziali e una vigilanza conformemente al quadro di regolamentazione bancaria del paese terzo che sono almeno equivalenti alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013;

b) le autorità di vigilanza dell'impresa principale sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva;

c) l'impresa principale è stabilita in un paese che non figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni in merito al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo in relazione al quadro di regolamentazione bancaria di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 147, paragrafo 2.

3. Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può chiedere l'assistenza dell'ABE conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per effettuare una valutazione del quadro di regolamentazione bancaria e degli obblighi di riservatezza del paese terzo interessato, nonché per pubblicare una relazione sulla conformità di tale quadro e di tali obblighi alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. L'ABE pubblica l'esito della valutazione sul suo sito web.

4. L'ABE tiene un registro pubblico dei paesi terzi e delle autorità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

5. Al ricevimento di una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 48 quater, l'autorità competente valuta le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 48 bis per classificare la succursale del paese terzo nella classe 1 o nella classe 2. Se il paese terzo interessato non è iscritto nel registro pubblico di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente chiede alla Commissione di valutare il quadro di regolamentazione bancaria e gli obblighi di riservatezza del paese terzo ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, purché sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. L'autorità competente classifica la succursale del paese terzo nella classe 1 in attesa dell'adozione da parte della Commissione di una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

SEZIONE II

Requisiti per l'autorizzazione e obblighi normativi

Sottosezione 1

Requisiti per l'autorizzazione

Articolo 48 quater

Condizioni minime per l'autorizzazione delle succursali di paesi terzi

1. Gli Stati membri esigono, a norma dell'articolo 21 quater, che le imprese di paesi terzi stabiliscano una succursale nel loro territorio prima di iniziare o continuare le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1. Lo stabilimento di una succursale del paese terzo è soggetto a previa autorizzazione conformemente al presente capo.

2. Le autorità competenti si adoperano per concludere accordi amministrativi o altre intese con le pertinenti autorità competenti del paese terzo prima che una succursale del paese terzo inizi le proprie attività nello Stato membro interessato. Tali accordi si basano sul modello di accordi amministrativi elaborato dall'ABE conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Tale obbligo non si applica se le succursali di paesi terzi sono soggette a obblighi nazionali più rigorosi. Le autorità competenti trasmettono senza indugio all'ABE informazioni su eventuali accordi amministrativi o altre intese conclusi con le autorità competenti di paesi terzi.

3. Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione della succursale del paese terzo debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicate le operazioni che si intendono effettuare, le attività da svolgere tra quelle di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 48 octies.

4. Le succursali di paesi terzi sono autorizzate solo se, come minimo, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la succursale del paese terzo soddisfa gli obblighi normativi minimi di cui alla sottosezione 2;

b) le attività per le quali l'impresa principale chiede l'autorizzazione nello Stato membro sono coperte dall'autorizzazione che tale impresa principale detiene nel paese terzo in cui è stabilita e sono sottoposte a vigilanza;

c) la domanda di stabilimento di una succursale nello Stato membro e i documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 3 sono stati notificati e forniti all'autorità di vigilanza dell'impresa principale nel paese terzo;

d) l'autorizzazione prevede che la succursale del paese terzo possa svolgere le attività autorizzate solo nello Stato membro in cui è stabilita e vieta espressamente alla succursale del paese terzo di offrire o svolgere tali attività in altri Stati membri su base transfrontaliera, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con altre succursali di paesi terzi della stessa impresa principale e per operazioni effettuate sulla base di servizi prestati su iniziativa esclusiva di clienti in conformità dell'articolo 21 quater;

e) ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l'autorità competente è in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sull'impresa principale dalle autorità di vigilanza della stessa e di coordinare efficacemente le proprie attività di vigilanza con quelle delle autorità di vigilanza del paese terzo, in particolare in periodi di crisi o di difficoltà finanziarie che interessano l'impresa principale, il suo gruppo o il sistema finanziario del paese terzo;

f) non vi sono motivi ragionevoli per sospettare che la succursale del paese terzo sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849.

5. Al fine di valutare se la condizione di cui al paragrafo 4, lettera f), del presente articolo è soddisfatta, l'autorità competente consulta l'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo nello Stato membro conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 e ottiene conferma scritta del fatto che la condizione è soddisfatta prima di procedere all'autorizzazione della succursale di paese terzo.

6. Le autorità competenti possono decidere che le autorizzazioni delle succursali di paesi terzi accordate entro il 10 gennaio 2027 restano valide, a condizione che le succursali di paesi terzi cui sono state accordate tali autorizzazioni soddisfino i requisiti minimi di cui al presente titolo.

7. L'ABE controlla le operazioni tra le succursali di paesi terzi della stessa impresa principale autorizzate in diversi Stati membri e presenta alla Commissione una relazione in cui espone le proprie conclusioni entro il 10 luglio 2028.

8. Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare ulteriormente:

a) le informazioni da fornire alle autorità competenti al momento della domanda di autorizzazione di una succursale di paese terzo, compresi il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio di cui al paragrafo 3;

b) la procedura di autorizzazione della succursale di paese terzo, nonché i formati e i modelli standard per la presentazione delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 4;

d) le condizioni alle quali le autorità competenti possono basarsi sulle informazioni già fornite nel processo di previa autorizzazione di una succursale di paese terzo.

Articolo 48 quinquies

Condizioni per il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di una succursale di paese terzo

1. Gli Stati membri prevedono almeno le condizioni seguenti per rifiutare o revocare l'autorizzazione di una succursale di paese terzo:

a) la succursale del paese terzo non soddisfa i requisiti per l'autorizzazione di cui all'articolo 48 quater o al diritto nazionale;

b) l'impresa principale o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili a norma del diritto del paese terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i 12 mesi successivi.

Ai fini del primo comma, lettera b), le succursali di paesi terzi notificano prontamente alle rispettive autorità competenti se si verificano le circostanze di cui a tale lettera.

2. Le autorità competenti possono altresì revocare l'autorizzazione concessa a una succursale del paese terzo se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a) la succursale del paese terzo non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda che l'autorizzazione sia scaduta in tali casi;

b) la succursale del paese terzo ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) la succursale del paese terzo non soddisfa più una o più delle condizioni o uno o più dei requisiti aggiuntivi cui era subordinata l'autorizzazione;

d) la succursale del paese terzo non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;

e) la succursale del paese terzo versa in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale;

f) la succursale del paese terzo commette una delle violazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1;

g) vi sono motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 in relazione alla succursale del paese terzo, alla sua impresa principale o al suo gruppo, o che sussista un rischio maggiore che sia in corso un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale del paese terzo, alla sua impresa principale o al suo gruppo.

3. Al fine di valutare se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera g), del presente articolo è soddisfatta, l'autorità competente consulta l'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo nello Stato membro conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.

4. Gli Stati membri stabiliscono procedure chiare per il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di una succursale del paese terzo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Sottosezione 2

Obblighi normativi minimi

Articolo 48 sexies

Requisito relativo alla dotazione di capitale

1. Fatti salvi gli altri requisiti patrimoniali applicabili conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi dispongano in ogni momento di una dotazione di capitale minima pari almeno:

a) per le succursali di paesi terzi di classe 1, al 2,5 % delle passività medie della succursale per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti o, per le succursali di paesi terzi autorizzate di recente, delle passività della succursale al momento dell'autorizzazione, segnalate conformemente alla sottosezione 4, fatto salvo un minimo di 10 milioni di EUR;

b) per le succursali di paesi terzi di classe 2, allo 0,5 % delle passività medie della succursale per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti o, per le succursali di paesi terzi autorizzate di recente, delle passività della succursale al momento dell'autorizzazione, segnalate conformemente alla sottosezione 4, fatto salvo un minimo di 5 milioni di EUR.

2. Le succursali di paesi terzi soddisfano il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui al paragrafo 1 con attività in una qualsiasi delle seguenti forme:

a) contante o strumenti assimilati al contante quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 60), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali degli Stati membri; o

c) qualsiasi altro strumento a disposizione della succursale del paese terzo per l'uso illimitato e immediato a copertura dei rischi o delle perdite non appena questi si verificano.

3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi depositino gli strumenti della dotazione di capitale di cui al paragrafo 2 del presente articolo su un conto di garanzia detenuto, nello Stato membro in cui la succursale è autorizzata, presso un ente creditizio non appartenente al gruppo dell'impresa principale o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro. Gli strumenti della dotazione di capitale depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili ai fini dell'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE in caso di risoluzione della succursale del paese terzo e ai fini della liquidazione della succursale del paese terzo conformemente al diritto nazionale.

4. Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare il requisito di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo in relazione agli strumenti disponibili per l'uso illimitato e immediato a copertura dei rischi o delle perdite non appena tali rischi o perdite si verificano.

Articolo 48 septies

Requisiti in materia di liquidità

1. Fatti salvi altri requisiti in materia di liquidità applicabili conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri prescrivono alle succursali di paesi terzi, come minimo, di mantenere in qualsiasi momento un volume di attività non vincolate e liquide sufficiente a coprire i deflussi di liquidità per un periodo minimo pari a 30 giorni.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 1 soddisfino il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei, titolo I, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (*11).

3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi depositino le attività liquide detenute per conformarsi al presente articolo su un conto detenuto, nello Stato membro in cui la succursale è autorizzata, presso un ente creditizio non appartenente al gruppo dell'impresa principale o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro. Se, dopo essere state applicate per coprire i deflussi di liquidità conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, rimangono attività liquide nel conto, queste sono utilizzabili ai fini dell'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE in caso di risoluzione della succursale del paese terzo e ai fini della liquidazione della succursale del paese terzo conformemente al diritto nazionale.

4. Le autorità competenti possono derogare al requisito in materia di liquidità di cui al presente articolo per le succursali di paesi terzi qualificate.

Articolo 48 octies

Governance interna e gestione del rischio

1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi abbiano almeno due persone nello Stato membro interessato preposte all'effettiva direzione della loro attività, soggette alla previa approvazione delle autorità competenti. Tali persone soddisfano i requisiti di onorabilità, possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti e dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

2. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 1 si conformino agli articoli 74 e 75, all'articolo 76, paragrafi 5 e 6, e agli articoli 92, 94 e 95. Le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di istituire un comitato di gestione locale per garantire una governance adeguata della succursale.

3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 2 si conformino agli articoli 74, 75, 92, 94 e 95 e abbiano funzioni di controllo interno ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 5, e dell'articolo 76, paragrafo 6, primo, secondo e quarto comma.

A seconda delle loro dimensioni, dell'organizzazione interna e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di classe 2 di nominare responsabili delle funzioni di controllo interno, come previsto all'articolo 76, paragrafo 6, terzo e quinto comma.

4. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi fissino linee di segnalazione a beneficio dell'organo di gestione dell'impresa principale così da coprire tutti i rischi sostanziali e le politiche di gestione del rischio e relative modifiche e dispongano di sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e controlli adeguati per garantire che le politiche siano debitamente rispettate.

5. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi sorveglino e gestiscano i loro accordi di esternalizzazione e garantiscano che le loro autorità competenti abbiano pieno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per esercitare la loro funzione di vigilanza.

6. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi che effettuano operazioni back to back o infragruppo dispongano di risorse adeguate per individuare e gestire correttamente il proprio rischio di controparte nel caso in cui rischi sostanziali associati alle attività registrate dalla succursale del paese terzo siano trasferiti alla controparte.

7. Qualora funzioni essenziali o importanti della succursale del paese terzo siano svolte dall'impresa principale, tali funzioni sono svolte conformemente a disposizioni interne o ad accordi infragruppo. Le autorità competenti incaricate della vigilanza delle succursali di paesi terzi hanno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la loro funzione di vigilanza.

8. Le autorità competenti esigono che un terzo indipendente valuti periodicamente l'attuazione e la costante osservanza da parte della succursale del paese terzo degli obblighi di cui al presente articolo e presenti una relazione con i relativi risultati e le relative conclusioni all'autorità competente.

9. Entro il 10 gennaio 2027, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sull'applicazione alle succursali di paesi terzi dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, della presente direttiva tenendo conto dell'articolo 74, paragrafo 2, e sull'applicazione alle succursali di paesi terzi dell'articolo 75 e dell'articolo 76, paragrafi 5 e 6, della presente direttiva.

Articolo 48 nonies

Obblighi di registrazione

1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi tengano un registro che consenta a tali succursali di paesi terzi di annotare e tenere una registrazione completa e precisa di tutte le attività e passività registrate o originate dalla succursale del paese terzo nello Stato membro e di gestire autonomamente tali attività e passività all'interno della succursale di paese terzo. Il registro contiene tutte le informazioni necessarie e sufficienti sui rischi generati dalla succursale del paese terzo e sul modo in cui sono gestiti.

2. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi elaborino una politica sui meccanismi di registrazione per la gestione del registro di cui al paragrafo 1 e che rivedano e aggiornino periodicamente tale politica. Quest'ultima è documentata e approvata dal pertinente organo direttivo dell'impresa principale. La politica fornisce una chiara motivazione dei meccanismi di registrazione e indica in che modo tali meccanismi sono allineati alla strategia commerciale della succursale di paese terzo.

3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi garantiscano che sia elaborato periodicamente un parere scritto e motivato indipendente sull'attuazione e sulla costante osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e che tale parere sia trasmesso all'autorità competente con i relativi risultati e le relative conclusioni.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i meccanismi di registrazione che le succursali di paesi terzi devono applicare ai fini del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:

a) la metodologia per l'individuazione e la conservazione di una registrazione completa e precisa delle attività e passività registrate dalla succursale del paese terzo nello Stato membro; e

b) la metodologia per l'individuazione e la conservazione di una registrazione degli elementi fuori bilancio e delle attività e passività originate dalla succursale del paese terzo e registrate o detenute a distanza in altre succursali o filiazioni dello stesso gruppo per conto o a beneficio della succursale del paese terzo che vi ha dato origine.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sottosezione 3

Potere di esigere l'autorizzazione a norma del titolo III e obblighi delle succursali di paesi terzi che hanno un'importanza sistemica

Articolo 48 decies

Potere di imporre lo stabilimento di una filiazione

1 Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di imporre alle succursali di paesi terzi di presentare domanda di autorizzazione a norma del titolo III, capo 1, almeno quando:

a) la succursale del paese terzo ha svolto in passato o svolge attualmente attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 48 quater, paragrafo 4, lettera d), con clienti o controparti in altri Stati membri;

b) la succursale del paese terzo soddisfa gli indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3 o risulta avere rilevanza sistemica, secondo la valutazione, conformemente all'articolo 48 undecies, e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione o dello Stato membro in cui è stabilita; o

c) l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali di paesi terzi nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo è pari o superiore a 40 miliardi di EUR o l'importo delle attività della succursale del paese terzo tenute nel relativo registro nello Stato membro in cui è stabilita è pari o superiore a 10 miliardi di EUR.

Il potere di cui al primo comma del presente paragrafo può essere utilizzato dopo aver applicato le misure di cui all'articolo 48 undecies o 48 sexdecies, a seconda dei casi, o qualora l'autorità competente possa giustificare, per motivi diversi da quelli elencati al primo comma del presente paragrafo, che tali misure sarebbero insufficienti per rispondere alle preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

2. Prima di esercitare il potere di cui al paragrafo 1, le autorità competenti consultano l'ABE e le autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di paese terzo interessato ha stabilito altre succursali di paesi terzi o enti filiazioni.

Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo, e in sede di svolgimento della valutazione di cui all'articolo 48 undecies, le autorità competenti o, se del caso, le autorità designate tengono conto di adeguati indicatori per la valutazione della rilevanza sistemica delle succursali di paesi terzi, tra cui in particolare:

a) le dimensioni della succursale di paese terzo;

b) la complessità della struttura, dell'organizzazione e del modello imprenditoriale della succursale di paese terzo;

c) il grado di interconnessione della succursale del paese terzo con il sistema finanziario dell'Unione e dello Stato membro in cui è stabilita;

d) la sostituibilità delle attività e dei servizi forniti o delle operazioni svolte o l'infrastruttura finanziaria fornita dalla succursale di paese terzo;

e) la quota di mercato della succursale del paese terzo nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita per quanto riguarda il totale delle attività bancarie e in relazione alle attività e ai servizi forniti e alle operazioni svolte;

f) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni o delle attività della succursale del paese terzo sulla liquidità del sistema finanziario dello Stato membro in cui è stabilita o sui sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento nell'Unione e in tale Stato membro;

g) il ruolo e l'importanza della succursale del paese terzo per le attività, i servizi e le operazioni del gruppo di paese terzo nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita;

h) il ruolo e l'importanza della succursale del paese terzo nel contesto della risoluzione o della liquidazione sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di risoluzione;

i) il volume delle attività del gruppo di paese terzo svolte attraverso succursali di paesi terzi rispetto alle attività di tale gruppo svolte attraverso enti filiazioni autorizzati nell'Unione e negli Stati membri in cui sono stabilite le succursali di paesi terzi.

Articolo 48 undecies

Valutazione della rilevanza sistemica e obblighi delle succursali di paesi terzi che hanno un'importanza sistemica

1. La succursale del paese terzo è soggetta alla valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali di paesi terzi nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo segnalate conformemente alla sottosezione 4 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR:

a) in media per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti; o

b) in termini assoluti per almeno tre periodi di riferimento annuali nel corso dei cinque periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti.

La soglia concernente le attività di cui al primo comma non comprende le attività detenute dalle succursali del paese terzo in relazione a operazioni di mercato di banche centrali effettuate con le banche centrali del SEBC.

2. L'autorità competente responsabile della vigilanza di una succursale del paese terzo appartenente a un gruppo di paese terzo in cui l'importo aggregato delle attività nell'Unione di tutte le succursali di paesi terzi nell'Unione è pari o superiore a 40 miliardi di EUR valuta se la succursale del paese terzo sotto la sua vigilanza ha rilevanza sistemica e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione o dello Stato membro in cui è stabilita. A tal fine le autorità competenti tengono conto, in particolare, degli indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 48 decies, paragrafo 2, e all'articolo 131, paragrafo 3.

3. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata consulta l'ABE e le autorità competenti degli Stati membri in cui il pertinente gruppo di paese terzo ha stabilito altre succursali di paesi terzi o enti filiazioni, al fine di valutare i rischi per la stabilità finanziaria che la succursale del paese terzo in questione comporta per gli Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stabilita.

L'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata trasmette la sua valutazione motivata della rilevanza sistemica della succursale del paese terzo per l'Unione o lo Stato membro in cui è stabilita all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il pertinente gruppo di paese terzo ha stabilito altre succursali di paesi terzi o enti filiazioni.

Se le autorità competenti consultate non concordano con la valutazione della rilevanza sistemica della succursale di paese terzo, ne informano l'autorità competente che ha effettuato la valutazione di cui al paragrafo 2 entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della valutazione. Le autorità competenti, con l'assistenza dell'ABE, fanno il possibile per raggiungere un consenso sulla valutazione e, se del caso, sui requisiti mirati di cui al paragrafo 4 entro tre mesi dalla data in cui l'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata ha sollevato la sua obiezione. Al termine di tale periodo, l'autorità competente responsabile della vigilanza della succursale del paese terzo oggetto di valutazione decide in merito alla valutazione della rilevanza sistemica della succursale del paese terzo e ai requisiti mirati di cui al paragrafo 4.

4. Ove opportuno per far fronte ai rischi individuati, l'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata può assoggettare la succursale del paese terzo a requisiti mirati, che possono includere:

a) imporre alla succursale del paese terzo interessata di ristrutturare le proprie attività patrimoniali od operative in modo tale da non essere più considerata di importanza sistemica ai sensi del paragrafo 2 o da non rappresentare più un rischio indebito per la stabilità finanziaria dell'Unione o degli Stati membri in cui è stabilita; o

b) imporre requisiti prudenziali supplementari alla succursale del paese terzo interessata.

Qualora l'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata ritenga che una succursale del paese terzo abbia rilevanza sistemica, ma decida di non esercitare alcuno dei poteri di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo o all'articolo 48 decies, trasmette una notifica motivata all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo del paese terzo in questione ha stabilito altre succursali dei paesi terzi o enti filiazioni in merito ai motivi per cui ha deciso di non esercitare tali poteri.

5. Entro il 31 dicembre 2028 l'ABE riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito a quanto segue:

a) la valutazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle succursali di paesi terzi della stessa impresa principale e il funzionamento del processo di consultazione di cui a tale paragrafo;

b) l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 48 decies.

Sottosezione 4

Obblighi di segnalazione

Articolo 48 duodecies

Informazioni regolamentari e finanziarie sulle succursali di paesi terzi e sull'impresa principale

1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi segnalino periodicamente alle loro autorità competenti informazioni riguardanti:

a) le attività e le passività tenute nei loro registri conformemente all'articolo 48 decies e le attività e passività originate dalle succursali di paesi terzi, con una disaggregazione che indichi:

i) le attività e le passività più consistenti registrate, classificate per settore e per tipo di controparte, comprese, in particolare, le esposizioni all'interno del settore finanziario;

ii) le concentrazioni significative di esposizioni e fonti di finanziamento associate a determinati tipi di controparti;

iii) le operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale;

b) il rispetto, da parte delle succursali di paesi terzi, degli obblighi loro applicabili a norma della presente direttiva;

c) su base ad hoc, i meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nelle succursali di paesi terzi conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*12);

d) gli ulteriori obblighi normativi imposti alle succursali di paesi terzi dagli Stati membri a norma del diritto nazionale.

Ai fini della segnalazione delle informazioni sulle attività e passività tenute nei loro registri conformemente al primo comma, lettera a), le succursali di paesi terzi applicano i principi contabili internazionali applicati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13) o i principi contabili generalmente accettati applicabili nello Stato membro.

2. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi segnalino alle rispettive autorità competenti le informazioni riportate di seguito concernenti la loro impresa principale:

a) con frequenza periodica, informazioni in forma aggregata sulle attività e passività detenute o registrate, rispettivamente, dalle filiazioni e da altre succursali di paesi terzi del gruppo dell'impresa principale nell'Unione;

b) con frequenza periodica, informazioni sul rispetto, da parte dell'impresa principale, dei requisiti prudenziali applicabili su base individuale e consolidata;

c) su base ad hoc, informazioni sulle revisioni e valutazioni prudenziali significative, quando queste riguardano l'impresa principale, e le conseguenti decisioni di vigilanza;

d) informazioni sui piani di risanamento dell'impresa principale e sulle misure specifiche che potrebbero essere adottate nei confronti delle succursali di paesi terzi conformemente a tali piani, nonché su eventuali successivi aggiornamenti e modifiche di tali piani;

e) informazioni sulla strategia commerciale dell'impresa principale in relazione alle succursali di paesi terzi e su eventuali successive modifiche di tale strategia;

f) informazioni sui servizi prestati dall'impresa principale, su iniziativa esclusiva di clienti, a clienti stabiliti o situati nell'Unione conformemente all'articolo 21 quater.

3. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo non ostano a che un'autorità competente imponga ulteriori obblighi di segnalazione alle succursali di paesi terzi qualora ritenga che siano necessarie informazioni integrative per ottenere un quadro completo delle attività commerciali e operative o della solidità finanziaria delle succursali di paesi terzi o della loro impresa principale, verificare la conformità delle succursali di paesi terzi e della loro impresa principale al diritto applicabile e garantire il rispetto di tale diritto da parte delle succursali di paesi terzi.

Articolo 48 terdecies

Formati e modelli standard e frequenza delle segnalazioni

1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare formati e definizioni uniformi per le segnalazioni e la relativa frequenza e sviluppa soluzioni informatiche da applicare ai fini dell'articolo 48 duodecies.

Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 48 duodecies sono proporzionati alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o nella classe 2.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. Le informazioni regolamentari e finanziarie di cui all'articolo 48 duodecies sono segnalate almeno due volte all'anno dalle succursali di paesi terzi di classe 1 e almeno a cadenza annuale dalle succursali di paesi terzi di classe 2.

3. Nel caso delle succursali di paesi terzi qualificate, l'autorità competente può derogare, in tutto o in parte, agli obblighi di segnalare le informazioni sull'impresa principale di cui all'articolo 48 duodecies, paragrafo 2, a condizione che tale autorità competente sia in grado di ottenere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità di vigilanza del paese terzo interessato.

SEZIONE III

Vigilanza

Articolo 48 quaterdecies

Vigilanza delle succursali di paesi terzi e programma di revisione prudenziale

1. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti si conformino alla presente sezione e, mutatis mutandis, al titolo VII ai fini della vigilanza delle succursali di paesi terzi.

2. Le autorità competenti includono le succursali di paesi terzi nel programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 99.

Articolo 48 quindecies

Processo di revisione e valutazione prudenziale

1. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti riesaminino i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle succursali di paesi terzi per conformarsi alle disposizioni a esse applicabili a norma della presente direttiva e, se del caso, agli eventuali obblighi normativi supplementari previsti dal diritto nazionale.

2. Sulla base della revisione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti valutano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle succursali di paesi terzi e la dotazione di capitale e la liquidità da esse detenute assicurino una gestione e una copertura adeguate dei loro rischi sostanziali e la sostenibilità economica delle succursali di paesi terzi.

3. Le autorità competenti effettuano la revisione e la valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo conformemente ai criteri per l'applicazione del principio di proporzionalità pubblicati in conformità dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c). In particolare, le autorità competenti stabiliscono un livello di frequenza e di intensità per la revisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo che siano proporzionate alla classificazione come succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 e che tengano conto di altri criteri pertinenti, quali la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività delle succursali di paesi terzi.

4. Qualora a seguito di una revisione, in particolare dei dispositivi di governance, del modello imprenditoriale o delle attività di una succursale di paese terzo, le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione a tale succursale di paese terzo, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a norma dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente ne informa immediatamente l'ABE e l'autorità responsabile della vigilanza della succursale di paese terzo in conformità della direttiva (UE) 2015/849. In caso di maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente e l'autorità responsabile della vigilanza della succursale del paese terzo in conformità della direttiva (UE) 2015/849 collaborano e trasmettono immediatamente la loro valutazione comune all'ABE. L'autorità competente adotta, se del caso, misure in conformità della presente direttiva, che possono includere la revoca dell'autorizzazione della succursale del paese terzo a norma dell'articolo 48 quinquies, paragrafo 2, lettera g), della presente direttiva.

5. L'autorità competente, l'unità di informazione finanziaria e l'autorità responsabile della vigilanza delle succursali di paesi terzi in conformità della direttiva (UE) 2015/849 collaborano strettamente tra loro nell'ambito delle rispettive competenze e si scambiano le informazioni pertinenti ai fini della presente direttiva, a condizione che tale cooperazione e scambio di informazioni non interferiscano con un accertamento, un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità competente, l'unità di informazione finanziaria o l'autorità responsabile della vigilanza delle succursali di paesi terzi in conformità della direttiva (UE) 2015/849. In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può prestare di propria iniziativa assistenza alle autorità competenti e alle autorità responsabili della vigilanza delle succursali di paesi terzi in conformità della direttiva (UE) 2015/849. In tal caso l'ABE agisce conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare ulteriormente:

a) le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al presente articolo e per la valutazione del trattamento dei rischi sostanziali;

b) i meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in particolare in relazione all'individuazione di gravi violazioni delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

c) l'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo nello Stato membro in conformità della direttiva (UE) 2015/849 nel contesto dell'applicazione dell'articolo 27 ter, paragrafo 2, dell'articolo 48 quater, paragrafo 5, e dell'articolo 48 quinquies, paragrafo 3, della presente direttiva.

Ai fini del primo comma, lettera a), le procedure e le metodologie ivi indicate sono stabilite in modo proporzionato alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o classe 2 e ad altri criteri appropriati quali la natura, l'ampiezza e la complessità delle loro attività.

Articolo 48 sexdecies

Misure e poteri di vigilanza

1. Le autorità competenti esigono che le succursali di paesi terzi adottino con anticipo le misure necessarie al fine di:

a) assicurare che le succursali di paesi terzi soddisfino i requisiti a esse applicabili a norma della presente direttiva e del diritto nazionale o ripristinino la conformità a tali requisiti; e

b) assicurare che i rischi sostanziali cui sono esposte le succursali di paesi terzi siano coperti e gestiti in modo adeguato e sufficiente e che tali succursali rimangano redditizie.

2. Ai fini del paragrafo 1, i poteri delle autorità competenti includono almeno il potere di esigere che le succursali di paesi terzi:

a) detengano una dotazione di capitale superiore ai requisiti minimi di cui all'articolo 48 sexies o soddisfino altri requisiti patrimoniali aggiuntivi; l'eventuale importo aggiuntivo della dotazione di capitale che deve essere detenuto dalla succursale del paese terzo a norma della presente lettera è conforme ai requisiti di cui all'articolo 48 sexies;

b) soddisfino altri requisiti specifici in materia di liquidità oltre a quelli di cui all'articolo 48 septies; le eventuali attività liquide aggiuntive che devono essere detenute dalla succursale del paese terzo a norma della presente lettera sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 48 septies;

c) rafforzino i propri dispositivi di governance, gestione del rischio o registrazione;

d) restringano o limitino l'ambito delle attività commerciali od operative che svolgono, nonché le controparti di tali attività;

e) riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e smettano di svolgere tali attività o di offrire tali prodotti;

f) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 48 duodecies, paragrafo 3, o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche;

g) pubblichino le informazioni.

Articolo 48 septdecies

Cooperazione tra le autorità competenti e i collegi delle autorità di vigilanza

1. Le autorità competenti preposte alla vigilanza di succursali di paesi terzi e di enti filiazioni dello stesso gruppo di paese terzo collaborano strettamente e si scambiano informazioni tra di loro. Le autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione a norma dell'articolo 115.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le succursali di paesi terzi di classe 1 sono soggette alla vigilanza globale di un collegio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 116. A tali fini si applicano gli obblighi seguenti:

a) qualora sia stato istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione agli enti filiazioni di un gruppo di paese terzo, le succursali di paesi terzi di classe 1 dello stesso gruppo sono comprese nella sfera di vigilanza di tale collegio;

b) se il gruppo di paese terzo ha succursali di paesi terzi di classe 1 in più di uno Stato membro ma nessun ente filiazione nell'Unione soggetto all'articolo 116, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione a tali succursali di paesi terzi di classe 1;

c) se il gruppo di paese terzo ha succursali di paesi terzi di classe 1 in più di uno Stato membro o almeno una succursale del paese terzo di classe 1 e uno o più enti filiazioni nell'Unione che non sono soggetti all'articolo 116, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione a tali succursali di paesi terzi ed enti filiazioni.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo gli Stati membri provvedono affinché vi sia un'autorità competente capofila che svolga lo stesso ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 116. L'autorità competente capofila è quella dello Stato membro con la più grande succursale del paese terzo in termini di valore totale delle attività registrate.

4. Oltre ai compiti di cui all'articolo 116, il collegio delle autorità di vigilanza:

a) elabora una relazione sulla struttura e sulle attività del gruppo di paese terzo nell'Unione e la aggiorna annualmente;

b) scambia informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 48 quindecies;

c) si adopera per allineare l'applicazione delle misure e dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 48 sexdecies.

5. Il collegio delle autorità di vigilanza garantisce, se del caso, un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

6. L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i meccanismi di cooperazione e i progetti di accordi tipo tra le autorità competenti ai fini del paragrafo 1; e

b) le condizioni per il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza ai fini dei paragrafi da 2 a 6.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 48 octodecies

Notifica all'ABE

Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:

a) tutte le autorizzazioni concesse alle succursali di paesi terzi e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;

b) le attività e le passività totali registrate dalle succursali di paesi terzi autorizzate, comunicate periodicamente;

c) la denominazione del gruppo di paese terzo al quale appartiene una succursale del paese terzo autorizzata.

L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare nell'Unione in conformità del presente titolo, indicando gli Stati membri nei quali sono autorizzate a operare.

CAPO 2

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 48 novodecies

Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in materia di vigilanza su base consolidata

1. L'Unione può concludere accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti seguenti:

a) enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;

b) enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale nell'Unione.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire che:

a) le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista situati nell'Unione che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in un paese terzo o che vi detengono una partecipazione;

b) le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede centrale si trova sul loro territorio, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in uno o più Stati membri o che vi detengono una partecipazione; e c) l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne deriva.

4. L'ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

____________

(*11) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015)."

(*12) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014)."

(*13) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002).»;"

14) all'articolo 53, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le informazioni riservate che tali persone, revisori o esperti ricevono nell'esercizio delle loro funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale o tributario.»

;

15) all'articolo 56 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità tributarie dello stesso Stato membro in conformità del diritto nazionale. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono scambiate come indicato nella prima frase del presente paragrafo solo con l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno comunicate.»

;

16) gli articoli 65 e 66 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 65

Sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all'articolo 64 della presente direttiva e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative relative alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle decisioni prese da un'autorità competente sulla base di tali disposizioni o tale regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Le sanzioni amministrative, le penalità di mora e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano a enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista, le autorità competenti, in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 o delle decisioni prese da un'autorità competente sulla base di tali disposizioni o tale regolamento, possano applicare le sanzioni amministrative, le penalità di mora e le altre misure amministrative ai membri dell'organo di gestione, all'alta dirigenza, ai titolari di funzioni chiave, ad altri membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, della presente direttiva e ad altre persone fisiche, purché siano responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.

3. L'applicazione di penalità di mora non impedisce alle autorità competenti di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative per la medesima violazione.

4. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Tali poteri comprendono:

a) il potere di esigere dalle persone fisiche o giuridiche seguenti la comunicazione di tutte le informazioni necessarie affinché le autorità competenti assolvano i loro compiti, comprese le informazioni richieste da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici:

i) enti stabiliti nello Stato membro interessato;

ii) società di partecipazione finanziaria stabilite nello Stato membro interessato;

iii) società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;

iv) società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;

v) persone appartenenti alle entità di cui ai punti da i) a iv);

vi) terzi ai quali le entità di cui ai punti da i) a iv) della presente lettera hanno esternalizzato funzioni o attività, compresi i fornitori terzi di servizi TIC di cui al capo V del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14);

b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato ove necessario per assolvere i compiti delle autorità competenti, compreso il potere di:

i) chiedere la presentazione di documenti;

ii) esaminare i registri e le registrazioni dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e fare copie o estratti dei suddetti registri e registrazioni;

iii) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

iv) organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine; e

v) svolgere, fatte salve altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione, tutte le necessarie ispezioni presso gli stabilimenti delle persone giuridiche di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e di qualsiasi altra impresa soggetta alla vigilanza su base consolidata, nei casi in cui un'autorità competente sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, previa notifica alle autorità competenti interessate; se un'ispezione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale, tale autorizzazione è richiesta.

5. In deroga al paragrafo 1, se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione sia irrogata da un'autorità giudiziaria, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri di cui al primo comma comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente paragrafo entro il 10 gennaio 2026 e, senza indugio, le eventuali modifiche successive.

Articolo 66

Sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative per le violazioni dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione o la cessione di partecipazioni rilevanti, trasferimenti rilevanti di attività e passività, fusioni o scissioni

1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative almeno nei casi in cui:

a) si avvii l'attività di ente creditizio senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 8 della presente direttiva;

b) almeno una delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sia svolta da un'entità che raggiunge la soglia indicata in tale punto senza avere ottenuto l'autorizzazione come ente creditizio, ad eccezione delle entità che chiedono la deroga ai sensi dell'articolo 8 bis della presente direttiva;

c) si svolga, a titolo professionale, l'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili in assenza di autorizzazione quale ente creditizio, in violazione dell'articolo 9 della presente direttiva;

d) si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, cosicché la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva o l'ente creditizio divenga una filiazione dell'acquirente, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio in relazione al quale l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, durante il periodo di valutazione o nonostante l'opposizione delle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;

e) si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si riduca detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo 25 della presente direttiva o in modo che l'ente creditizio cessi di essere una filiazione della persona giuridica che cede la partecipazione qualificata, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;

f) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, della presente direttiva non chieda l'approvazione, in violazione di tale articolo, o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in tale articolo;

g) un candidato acquirente ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafo 1, della presente direttiva non notifichi alla pertinente autorità competente l'acquisizione diretta o indiretta di una partecipazione rilevante, in violazione del suddetto articolo;

h) una delle entità di cui all'articolo 27 quinquies della presente direttiva non notifichi alla pertinente autorità competente la cessione diretta o indiretta di una partecipazione rilevante che supera il 15 % del capitale ammissibile di tale entità;

i) una delle entità di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 1, della presente direttiva effettui un trasferimento rilevante di attività e passività senza notificarlo alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;

j) una delle entità di cui all'articolo 27 decies, paragrafo 1, della presente direttiva effettui una fusione o una scissione in violazione del suddetto articolo.

2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure applicabili includano almeno quanto segue:

a) sanzioni amministrative:

i) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo dell'impresa;

ii) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;

iii) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora tali profitti realizzati o tali perdite evitate possano essere determinati;

b) penalità di mora:

i) nel caso di una persona giuridica, penalità di mora fino al 5 % del fatturato netto giornaliero medio, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona giuridica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo; la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la penalità di mora;

ii) nel caso di una persona fisica, penalità di mora fino a 50 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona fisica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo; la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la penalità di mora;

c) altre misure amministrative:

i) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa madre intermedia dell'UE responsabile e la natura della violazione;

ii) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

iii) la sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1;

iv) fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno agli enti a carico di un membro dell'organo di gestione o di altre persone fisiche considerati responsabili della violazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono fissare un importo massimo più elevato delle penalità di mora da applicare per ogni giorno di violazione.

In deroga al primo comma, lettera b), gli Stati membri possono applicare le penalità di mora su base settimanale o mensile. In tal caso, l'importo massimo delle penalità di mora da applicare per il pertinente periodo settimanale o mensile allorché ha luogo una violazione non supera l'importo massimo delle penalità di mora che si applicherebbero su base giornaliera conformemente a tale lettera per il periodo in questione.

Le penalità di mora possono essere irrogate a una data determinata e iniziare ad applicarsi in una data successiva.

3. Il fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo è la somma degli elementi seguenti, determinati in conformità degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*15):

a) interessi attivi;

b) interessi passivi;

c) spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta;

d) ricavi da dividendi;

e) ricavi da commissioni e compensi;

f) spese per commissioni e compensi;

g) utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto;

h) utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto;

i) utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto;

j) differenze di cambio (utile o perdita), al netto;

k) altri ricavi operativi;

l) altri costi operativi.

Ai fini del presente articolo, la base di calcolo è costituita dalle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza che producono un indicatore superiore a zero. Se la persona giuridica di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è soggetta al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, il fatturato netto totale annuo pertinente è il fatturato netto totale annuo o il corrispondente tipo di ricavi conformemente alla disciplina contabile applicabile. Se l'impresa interessata fa parte di un gruppo, il fatturato netto totale annuo è il fatturato netto totale annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo.

4. Il fatturato netto giornaliero medio di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), è pari al fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 3 diviso per 365.

____________

(*14) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022)."

(*15) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021).»;"

17) l'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) un ente non si dota dei dispositivi di governance e delle politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere richiesti dalle autorità competenti conformemente all'articolo 74;»

;

ii) le lettere e), f) e i) sono soppresse;

iii) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) un ente non mantiene un coefficiente netto di finanziamento stabile, in violazione dell'articolo 413 o dell'articolo 428 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, od omette in modo ripetuto e persistente di detenere attività liquide, in violazione dell'articolo 412 di tale regolamento;»

;

iv) le lettere k) ed l) sono soppresse;

v) sono aggiunti i punti seguenti:

«r) un ente non soddisfa i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

s) un ente o una persona fisica non ottempera ripetutamente a una decisione imposta dall'autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;

t) un ente non rispetta i requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 della presente direttiva;

u) un ente agisce senza la previa autorizzazione dell'autorità competente, laddove le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013 esigono che l'ente ottenga tale previa autorizzazione oppure un ente ha ottenuto tale autorizzazione sulla base di false dichiarazioni o non soddisfa le condizioni in base alle quali tale autorizzazione è stata concessa;

v) un ente non soddisfa i requisiti in materia di composizione, condizioni, rettifiche e deduzioni in ordine ai fondi propri di cui alla parte due del regolamento (UE) n. 575/2013;

w) un ente non soddisfa i requisiti relativi alle sue grandi esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi di cui alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013;

x) un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo del coefficiente di leva finanziaria, compresa l'applicazione delle deroghe di cui alla parte sette del regolamento (UE) n. 575/2013;

y) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte all'autorità competente in ordine ai dati di cui all'articolo 430, paragrafi da 1 a 3, e all'articolo 430 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

z) un ente non rispetta i requisiti in materia di raccolta di dati e governance di cui alla parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

a bis) un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o i requisiti di fondi propri oppure non si dota dei dispositivi di governance di cui alla parte tre, titoli da II a VI, del regolamento (UE) n. 575/2013;

a ter) un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo del coefficiente di copertura della liquidità o del coefficiente netto di finanziamento stabile stabiliti nella parte sei, titoli I e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/61.»

;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure applicabili includano almeno quanto segue:

a) sanzioni amministrative:

i) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo dell'impresa;

ii) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;

iii) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora tali profitti realizzati o tali perdite evitate possano essere determinati;

b) penalità di mora:

i) nel caso di una persona giuridica, penalità di mora fino al 5 % del fatturato netto giornaliero medio, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona giuridica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo; la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la penalità di mora;

ii) nel caso di una persona fisica, penalità di mora fino a 50 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona fisica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo; la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la penalità di mora;

c) altre misure amministrative:

i) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa madre intermedia dell'UE responsabile e la natura della violazione;

ii) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

iii) nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 18;

iv) fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno agli enti a carico di un membro dell'organo di gestione o di altre persone fisiche considerati responsabili della violazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono fissare un importo massimo più elevato delle penalità di mora da applicare per ogni giorno di violazione.

In deroga al primo comma, lettera b), gli Stati membri possono applicare le penalità di mora su base settimanale o mensile. In tal caso, l'importo massimo delle penalità di mora da applicare per il pertinente periodo settimanale o mensile allorché ha luogo una violazione non supera l'importo massimo delle penalità di mora che si applicherebbero su base giornaliera conformemente a tale lettera per il periodo in questione.

Le penalità di mora possono essere irrogate a una data determinata e iniziare ad applicarsi in una data successiva.»

;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Il fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo è la somma degli elementi seguenti, determinati in conformità degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451:

a) interessi attivi;

b) interessi passivi;

c) spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta;

d) ricavi da dividendi;

e) ricavi da commissioni e compensi;

f) spese per commissioni e compensi;

g) utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto;

h) utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto;

i) utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto;

j) differenze di cambio (utile o perdita), al netto;

k) altri ricavi operativi;

l) altri costi operativi.

Ai fini del presente articolo, la base di calcolo è costituita dalle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza che producono un indicatore superiore a zero. Se la persona giuridica di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è soggetta al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, il fatturato netto totale annuo pertinente è il fatturato netto totale annuo o il corrispondente tipo di ricavi conformemente alla disciplina contabile applicabile. Se l'impresa interessata fa parte di un gruppo, il fatturato netto totale annuo è il fatturato netto totale annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo.

4. Il fatturato netto giornaliero medio di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), è pari al fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 3 diviso per 365.»

;

18) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Articolo 70

Applicazione effettiva delle sanzioni amministrative e di altre misure amministrative ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti

1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, tra l'altro, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica;

d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

i) sanzioni penali precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile di tale violazione.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che tali sanzioni e misure producano i risultati perseguiti dalla presente direttiva. Esse coordinano inoltre le loro azioni per prevenire il cumulo e la sovrapposizione delle sanzioni amministrative e di altre misure amministrative applicate nei casi transfrontalieri.

3. In caso di cumulo di procedimenti di natura amministrativa e penale relativi alla medesima violazione, le autorità competenti possono irrogare sanzioni alla stessa persona fisica o giuridica responsabile del medesimo atto o della medesima omissione. Tale cumulo di procedimenti e sanzioni è tuttavia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.

4. Gli Stati membri dispongono di meccanismi adeguati per garantire che le autorità competenti e le autorità giudiziarie siano debitamente e tempestivamente informate dell'avvio di procedimenti amministrativi e di procedimenti penali nei confronti della stessa persona fisica o giuridica che può essere ritenuta responsabile del medesimo comportamento in entrambi i procedimenti.

5. Entro il 18 luglio 2029 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sulla collaborazione tra le autorità competenti nel contesto dell'applicazione delle sanzioni amministrative, delle penalità di mora e di altre misure amministrative. A tale riguardo l'ABE valuta inoltre eventuali divergenze tra le autorità competenti nell'applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare l'ABE valuta:

a) il livello di collaborazione tra le autorità competenti in relazione alle sanzioni applicabili nei casi transfrontalieri o in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali;

b) lo scambio di informazioni tra autorità competenti nell'ambito dei casi transfrontalieri;

c) le migliori pratiche sviluppate da una qualsiasi autorità competente in materia di sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative che altre autorità competenti potrebbero proficuamente adottare;

d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le sanzioni amministrative, le penalità di mora e altre misure amministrative irrogate alle persone fisiche o giuridiche riconosciute come responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.»

;

19) all'articolo 73, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti. Gli enti tengono conto esplicitamente del breve, medio e lungo termine per la copertura dei rischi ambientali, sociali e di governance.»

;

20) all'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, tra cui:

a) una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;

b) processi efficaci per l'identificazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine;

c) adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili;

d) sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti a norma del regolamento (UE) 2022/2554;

e) politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio, anche tenendo conto della propensione al rischio degli enti in termini di rischi ambientali, sociali e di governance.

Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo comma, lettera e), sono neutrali rispetto al genere.»

;

21) l'articolo 76 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione approvi e almeno ogni due anni riesamini le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico, e quelli derivanti dagli impatti attuali e a breve, medio e lungo termine dei fattori ambientali, sociali e di governance.

Tenendo conto del principio di proporzionalità, gli Stati membri possono consentire agli organi di gestione degli enti piccoli e non complessi di riesaminare le strategie e le politiche di cui al primo comma ogni due anni.»

;

b) al paragrafo 2 sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori, monitorandone poi l'attuazione, piani specifici che includano obiettivi quantificabili e processi per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari derivanti, nel breve, medio e lungo termine, dai fattori ambientali, sociali e di governance, ivi compresi quelli derivanti dal processo di aggiustamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi e degli atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance, in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, nel contesto degli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi.

Gli obiettivi quantificabili e i processi per la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente paragrafo tengono conto delle ultime relazioni e misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, in particolare in relazione al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione. Laddove l'ente comunichi informazioni su questioni ambientali, sociali e di governance conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*16), i piani di cui al secondo comma del presente paragrafo sono coerenti con i piani di cui all'articolo 19 bis o 29 bis di tale direttiva e comprendono, in particolare, azioni concernenti il modello e la strategia aziendali dell'ente che siano coerenti tra i due piani.

Gli Stati membri assicurano un'applicazione proporzionata del secondo e terzo comma per gli organi di gestione degli enti piccoli e non complessi, indicando in quali settori è possibile applicare una deroga o una procedura semplificata.

____________

(*16) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).»;"

c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi stabiliscono la natura, la quantità, il formato e la frequenza delle informazioni sui rischi che gli devono essere trasmesse. Per sostenere la realizzazione di politiche e prassi di remunerazione sane, il comitato dei rischi esamina, fatti salvi i compiti del comitato per le remunerazioni, se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, compresi quelli derivanti dall'impatto dei fattori ambientali, sociali e di governance, del capitale, della liquidità, nonché della probabilità e della tempistica degli utili.»

;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri assicurano, conformemente al requisito di proporzionalità stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/73/CE della Commissione (*17), che gli enti si dotino di funzioni di controllo interno indipendenti dalle funzioni operative e che queste dispongano nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso all'organo di gestione.

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le funzioni di controllo interno assicurino che tutti i rischi sostanziali siano adeguatamente individuati, misurati e segnalati;

b) le funzioni di controllo interno forniscano una panoramica completa dell'intera gamma di rischi ai quali l'ente è esposto;

c) la funzione di gestione dei rischi partecipi attivamente alla definizione della strategia dell'ente in materia di rischi e in tutte le sue decisioni fondamentali di gestione dei rischi e controlli l'effettiva attuazione della strategia in materia di rischi;

d) la funzione di audit interno proceda a una verifica indipendente dell'effettiva attuazione della strategia dell'ente in materia di rischi;

e) la funzione di conformità valuti e attenui il rischio di conformità e garantisca che la strategia dell'ente in materia di rischi tenga conto del rischio di conformità e che tale rischio sia adeguatamente preso in considerazione in tutte le decisioni fondamentali di gestione dei rischi.

____________

(*17) Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006).»;"

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Gli Stati membri provvedono affinché le funzioni di controllo interno abbiano accesso diretto all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione e possano riferire direttamente a tale organo.

A tal fine le funzioni di controllo interno sono indipendenti dai membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione e dall'alta dirigenza e in particolare possono sollevare preoccupazioni e avvisare l'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica ove opportuno ovvero qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare l'ente, lasciando impregiudicate le responsabilità dell'organo di gestione conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.

I responsabili delle funzioni di controllo interno sono alti dirigenti indipendenti cui sono attribuite responsabilità distinte per le funzioni di gestione del rischio, conformità e audit interno. Quando la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività dell'ente non giustificano la nomina di una persona specifica per la funzione di gestione del rischio o per la funzione di controllo della conformità, un'altra persona di grado elevato che svolge altri compiti all'interno dell'ente può assolvere il ruolo di responsabile delle funzioni di conformità o di gestione del rischio, a condizione che non vi sia conflitto di interessi e che la persona responsabile della funzione di gestione del rischio e della funzione di conformità:

a) soddisfi i criteri di idoneità e i requisiti di conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per i diversi settori interessati; e

b) disponga di tempo sufficiente per svolgere correttamente entrambe le funzioni di controllo.

La funzione di audit interno non è combinata con altre linee di business o funzioni di controllo dell'ente.

I responsabili delle funzioni di controllo interno non possono essere rimossi senza previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.»

;

22) l'articolo 77 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti incoraggiano gli enti, tenendo conto delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio di mercato e a incrementare l'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per posizioni del portafoglio di negoziazione, assieme a modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di default, nei casi in cui le loro esposizioni al rischio di default siano rilevanti in termini assoluti ed essi abbiano un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito o di capitale negoziati di diversi emittenti.

Il presente articolo lascia impregiudicato il soddisfacimento dei criteri stabiliti alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013

;

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il concetto di "esposizioni al rischio di default rilevanti in termini assoluti" di cui al paragrafo 3, primo comma, e le soglie per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito o di capitale negoziati di diversi emittenti.»

;

23) l'articolo 78 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Analisi comparata per la vigilanza dei metodi per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri»

;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti garantiscono tutto quanto segue:

a) che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri riferiscano i risultati dei loro calcoli per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento;

b) che gli enti che utilizzano il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 riferiscano i risultati dei loro calcoli per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette a rischio di mercato sia pari o superiore a 500 milioni di EUR conformemente all'articolo 325 bis, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento;

c) che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché gli enti pertinenti che applicano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, di tale regolamento, riferiscano i risultati dei calcoli dei metodi utilizzati per determinare l'ammontare delle perdite attese su crediti per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento, ove sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:

i) gli enti redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali applicati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002;

ii) gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii) gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio conformemente ai principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (*18) e utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali applicati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Gli enti presentano i risultati dei calcoli di cui al primo comma, corredati di una spiegazione delle metodologie utilizzate per produrli e di qualsiasi informazione qualitativa richiesta dall'ABE che possa spiegare l'impatto di tali calcoli sui requisiti in materia di fondi propri. Tali risultati sono presentati almeno una volta all'anno alle autorità competenti. L'ABE può effettuare un esercizio di analisi comparata per la vigilanza ogni due anni per ciascun metodo di cui al primo comma, dopo che l'esercizio sia stato effettuato cinque volte per ogni singolo metodo.

____________

(*18) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986).»;"

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le autorità competenti sorvegliano, sulla base delle informazioni presentate dagli enti conformemente al paragrafo 1, la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri applicabili alle esposizioni o operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi di tali enti. Le autorità competenti effettuano una valutazione della qualità di tali metodi con almeno la medesima frequenza dell'esercizio dell'ABE di cui al paragrafo 1, secondo comma, prestando particolare attenzione:»

;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ai metodi che presentano una variabilità particolarmente alta o bassa, e anche a quelli che presentano una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti in materia di fondi propri.»

;

iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ABE elabora una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2.»

;

d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le autorità competenti assicurano che le loro decisioni sull'adeguatezza delle misure correttive di cui al paragrafo 4 siano conformi al principio per cui tali misure devono mantenere gli obiettivi dei metodi che sono oggetto del presente articolo e pertanto:»

;

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ABE può emanare orientamenti e raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, qualora lo consideri necessario sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per migliorare le pratiche di vigilanza o le prassi degli enti riguardo ai metodi che sono oggetto dell'analisi comparata per la vigilanza.»

;

f) il paragrafo 8 è così modificato:

i) al primo comma è aggiunta la lettera seguente:

«c) l'elenco degli enti pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera c).»

;

ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Ai fini della lettera c), nel redigere l'elenco degli enti pertinenti l'ABE tiene conto di considerazioni in materia di proporzionalità.»

;

24) all'articolo 79 è aggiunta la lettera seguente:

«e) gli enti effettuino una valutazione ex ante dell'esposizione alle cripto-attività che intendono assumere come anche dell'adeguatezza dei processi e delle procedure esistenti per la gestione del rischio di controparte e riferiscono in merito a tali valutazioni alla rispettiva autorità competente.»

;

25) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«Articolo 81

Rischio di concentrazione

Le autorità competenti assicurano che il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso ogni controparte, comprese le controparti centrali, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con le grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio verso un unico datore di garanzie, siano affrontati e controllati, anche mediante politiche e procedure scritte. Per le cripto-attività senza emittente identificabile, il rischio di concentrazione è considerato in termini di esposizione alle cripto-attività con caratteristiche simili.»

;

26) all'articolo 83 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le autorità competenti assicurano che gli enti effettuino una valutazione ex ante dell'esposizione alle cripto-attività che intendono assumere come anche dell'adeguatezza dei processi e delle procedure esistenti per la gestione del rischio di mercato e riferiscono in merito a tali valutazioni alla rispettiva autorità competente.»

;

27) all'articolo 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire le esposizioni al rischio operativo, ivi compresi i rischi derivanti da accordi di esternalizzazione e dalle esposizioni dirette e indirette alle cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività nonché a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.»

;

28) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 87 bis

Rischi ambientali, sociali e di governance

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano, nell'ambito dei loro dispositivi di governance, ivi compreso il quadro di gestione dei rischi richiesto ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine.

2. Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati all'ampiezza, alla natura e alla complessità dei rischi ambientali, sociali e di governance del modello imprenditoriale e alla portata delle attività dell'ente e coprono il breve e medio termine come anche un orizzonte a lungo termine di almeno 10 anni.

3. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano alla prova la propria resilienza agli impatti negativi a lungo termine di fattori ambientali, sociali e di governance, sia in scenari di base che in scenari avversi lungo un determinato arco di tempo, a partire dai fattori climatici. Ai fini di tale prova della resilienza, le autorità competenti garantiscono che gli enti includano una serie di scenari ambientali, sociali e di governance che riflettano i potenziali impatti di cambiamenti ambientali e sociali e delle politiche pubbliche correlate sul contesto imprenditoriale a lungo termine. Le autorità competenti assicurano che, nel processo di prova della resilienza, gli enti utilizzino scenari credibili, basati sugli scenari elaborati dalle organizzazioni internazionali.

4. Le autorità competenti valutano e monitorano lo sviluppo delle pratiche degli enti in relazione alla loro strategia ambientale, sociale e di governance e alla loro gestione dei rischi, ivi compresi i piani che includono obiettivi quantificabili e processi per la sorveglianza e la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine, che devono essere elaborati a norma dell'articolo 76, paragrafo 2. Tale valutazione tiene conto dell'offerta di prodotti connessi alla sostenibilità degli enti, delle loro politiche di finanziamento della transizione, delle relative politiche di concessione di prestiti nonché dei relativi obiettivi e limiti in materia ambientale, sociale e di governance. La valutazione della solidità di tali piani da parte delle autorità competenti è effettuata nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale.

Se del caso, ai fini della valutazione di cui al primo comma, le autorità competenti possono cooperare con le autorità o gli enti pubblici competenti in materia di cambiamenti climatici e vigilanza ambientale.

5. Entro il 10 gennaio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare:

a) le norme minime e metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali e di governance;

b) il contenuto dei piani da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, che comprendono calendari specifici e obiettivi e traguardi intermedi quantificabili, al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ambientali, sociali e di governance, compresi quelli derivanti dal processo di aggiustamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance, in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, nel contesto degli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi;

c) criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sul profilo di rischio e sulla solvibilità degli enti a breve, medio e lungo termine;

d) criteri per stabilire gli scenari di cui al paragrafo 3, ivi compresi i parametri e le ipotesi da utilizzare in relazione a ciascuno degli scenari, dei rischi specifici e degli orizzonti temporali.

Se del caso, le metodologie e le ipotesi a sostegno degli obiettivi, degli impegni e delle decisioni strategiche comunicati nei piani di cui all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o altri quadri pertinenti in materia di comunicazione e dovuta diligenza sono coerenti con i criteri, le metodologie e gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo, nonché con le ipotesi e gli impegni inclusi in tali piani.

L'ABE aggiorna periodicamente gli orientamenti di cui al primo comma affinché riflettano i progressi compiuti nella misurazione e nella gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance e lo sviluppo degli obiettivi normativi dell'Unione in materia di sostenibilità.»

;

29) l'articolo 88 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non esercita simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente.»

;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatta salva la responsabilità collegiale generale dell'organo di gestione, gli Stati membri assicurano che gli enti redigano, mantengano e aggiornino dichiarazioni individuali che illustrano i ruoli e le funzioni di tutti i membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave e una mappatura delle funzioni, ivi compresi dettagli delle linee di segnalazione e delle linee di responsabilità, nonché delle persone coinvolte nei dispositivi di governance di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e delle loro funzioni.

Gli Stati membri garantiscono che le dichiarazioni individuali relative alle funzioni e la mappatura delle stesse siano rese disponibili in qualunque momento e comunicate, anche al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 8, in tempo utile, su richiesta, alle autorità competenti.»

;

30) l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

«Articolo 91

Organo di gestione e valutazione dell'idoneità

1. Gli enti e le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, ("entità") hanno la responsabilità primaria di garantire che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre sufficienti requisiti di onorabilità, agiscano con onestà, integrità e indipendenza di spirito e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per l'esercizio delle loro funzioni e soddisfino i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, tranne per quanto riguarda gli amministratori temporanei nominati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e gli amministratori speciali nominati dalle autorità di risoluzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della medesima direttiva. L'assenza di una condanna penale o di procedimenti penali in corso per un reato non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito di onorabilità e di agire con onestà e integrità.

1 bis. Le entità garantiscono che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 e valutano l'idoneità dei membri dell'organo di gestione, tenendo conto delle aspettative di vigilanza, prima che questi assumano le loro funzioni e periodicamente, come stabilito dalle legislazioni e regolamentazioni, dagli orientamenti e dalle politiche interne di idoneità applicabili.

Tuttavia, nel caso in cui la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere sostituita tutta nello stesso momento da membri di nuova nomina e l'applicazione del primo comma comporterebbe una situazione in cui la valutazione dell'idoneità dei membri entranti sarebbe realizzata dai membri uscenti, gli Stati membri possono permettere che la valutazione abbia luogo dopo che i nuovi membri hanno assunto le loro funzioni. Nel presentare la domanda all'autorità competente, conformemente al paragrafo 1 septies, l'entità conferma inoltre l'esistenza di tali condizioni.

1 ter. Ove concludano, sulla base della valutazione interna dell'idoneità di cui al paragrafo 1 bis, che il membro o il potenziale membro interessato non soddisfa i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, le entità:

a) assicurano che il potenziale membro interessato non assuma la funzione in questione qualora tale valutazione sia completata prima che tale potenziale membro assuma detta funzione;

b) rimuovono tempestivamente tale membro dall'organo di gestione; o

c) adottano tempestivamente misure aggiuntive necessarie a garantire che tale membro sia o diventi idoneo alla funzione in questione.

1 quater. Le entità garantiscono che le informazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione rimangano aggiornate. Su richiesta, le entità forniscono tali informazioni all'autorità competente con i mezzi da essa determinati.

1 quinquies. Gli Stati membri provvedono almeno affinché l'autorità competente riceva una domanda di idoneità senza indebito ritardo e non appena vi sia una chiara intenzione di nominare un membro dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione o il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, in ogni caso, almeno 30 giorni lavorativi prima che i potenziali membri assumano le loro funzioni, almeno per le entità seguenti:

a) gli enti imprese madri nell'UE che si qualificano come grandi enti;

b) gli enti imprese madri in uno Stato membro che si qualificano come grandi enti, salvo se affiliati a un organismo centrale;

c) gli organismi centrali che si qualificano come grandi enti o che vigilano su grandi enti a essi affiliati;

d) gli enti autonomi nell'Unione che si qualificano come grandi enti;

e) le grandi filiazioni quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 147), del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE che hanno grandi enti all'interno del loro gruppo, ad eccezione di quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della presente direttiva.

1 sexies. La domanda di idoneità di cui al paragrafo 1 quinquies è corredata da quanto segue:

a) un questionario di idoneità e un curriculum vitae;

b) la valutazione interna dell'idoneità di cui al paragrafo 1 bis, a meno che non si applichi il secondo comma dello stesso;

c) il casellario giudiziario, non appena disponibile;

d) qualsiasi altro documento previsto dal diritto nazionale, non appena disponibile;

e) qualsiasi altro documento elencato dall'autorità competente, non appena disponibile; e

f) l'indicazione della data di nomina e della data in cui le funzioni saranno effettivamente assunte.

Le entità forniscono all'autorità competente, con i mezzi da essa determinati, la domanda di idoneità e i documenti di accompagnamento.

Se non dispone di informazioni sufficienti per effettuare la valutazione dell'idoneità, sulla base degli elementi elencati al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente può esigere che il potenziale membro non assuma la funzione prima che siano state fornite le informazioni richieste, a meno che l'autorità competente abbia accertato l'impossibilita di fornire tali informazioni.

Qualora nutra preoccupazioni sul fatto che il potenziale membro soddisfi i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, l'autorità competente avvia un dialogo rafforzato con l'ente per affrontare le preoccupazioni individuate nell'ottica di garantire che il potenziale membro sia o diventi idoneo al momento dell'assunzione della funzione.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare le modalità di svolgimento del dialogo rafforzato con cui affrontare le preoccupazioni in materia di idoneità.

1 septies. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti valutino se i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6. Le entità forniscono all'autorità competente, con i mezzi da essa determinati, la domanda di idoneità e le altre informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei membri del loro organo di gestione.

Le autorità competenti possono richiedere informazioni o documenti integrativi, ivi compresi colloqui o audizioni.

1 octies. Le autorità competenti verificano in particolare se i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale entità.

1 nonies. Qualora i membri dell'organo di gestione non soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per:

a) in caso di valutazione ex ante, impedire che tali membri facciano parte dell'organo di gestione o rimuoverli dall'organo di gestione;

b) in caso di valutazione ex post, rimuovere tali membri dall'organo di gestione; o

c) imporre alle entità interessate di adottare le misure aggiuntive necessarie a garantire che i membri interessati siano o diventino idonei alle funzioni in questione.

Non appena vengano a conoscenza di nuovi elementi o di altre circostanze che potrebbero incidere sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione, le entità rivalutano l'idoneità di tali membri e ne informano senza indebito ritardo l'autorità competente.

Qualora l'autorità competente venga a conoscenza di cambiamenti nelle informazioni pertinenti relative all'idoneità dei membri dell'organo di gestione che potrebbero incidere sull'idoneità dei membri interessati, essa rivaluta la loro idoneità.

Le autorità competenti non sono tenute a rivalutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione in occasione del rinnovo del loro mandato, fatto salvo il caso in cui informazioni pertinenti note alle autorità competenti abbiano subito una modifica che potrebbe incidere sull'idoneità del membro interessato.

1 decies. Le autorità competenti possono chiedere all'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849 di consultare, nell'ambito delle loro verifiche e in funzione del rischio, le informazioni pertinenti riguardanti i membri dell'organo di gestione. Le autorità competenti possono inoltre chiedere l'accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj del Parlamento europeo e del Consiglio (*19). L'autorità istituita da tale regolamento ("Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo") decide se concedere tale accesso.

1 undecies. Almeno per quanto riguarda la nomina dei membri dell'organo di gestione ai fini dell'assunzione di una funzione nelle entità di cui al paragrafo 1 quinquies, le autorità competenti prendono in debita considerazione l'opportunità di fissare un periodo massimo entro il quale concludere la valutazione dell'idoneità. Ove opportuno, tale periodo massimo può essere prorogato.

2. Ciascun membro dell'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni in seno alle entità.

2 bis. Ciascun membro dell'organo di gestione soddisfa i requisiti di onorabilità, agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter valutare e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'organo di gestione nonché sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione. Il fatto di essere membro dell'organo di gestione di un ente creditizio affiliato permanentemente a un organismo centrale non costituisce di per sé un ostacolo all'indipendenza di spirito.

2 ter. L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'entità, nonché i rischi associati cui essa è esposta e gli impatti che essa genera nel breve, medio e lungo periodo, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. La composizione generale dell'organo di gestione è sufficientemente diversificata da riflettere una gamma adeguatamente ampia di esperienze.

3. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di gestione può ricoprire simultaneamente tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'entità. Fatto salvo il caso in cui i membri dell'organo di gestione rappresentino gli interessi di uno Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un'entità che sia significativa per le sue dimensioni, per la sua organizzazione interna e per la natura, l'ampiezza e la complessità delle sue attività ricoprono simultaneamente, a partire dal 1° luglio 2014, soltanto una delle combinazioni di incarichi di amministratore seguenti:

a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;

b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

4. Ai fini del paragrafo 3, sono considerati come un unico incarico di amministratore:

a) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;

b) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di uno dei seguenti soggetti:

i) entità che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o entità rispetto alle quali lo stesso sistema di tutela istituzionale detiene una partecipazione qualificata;

ii) imprese, comprese le entità non finanziarie, in cui l'entità detenga una partecipazione qualificata.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, per gruppo si intende un gruppo di imprese che sono legate tra loro come descritto all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE o un gruppo di imprese che sono filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

5. Gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 3.

6. Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo.

7. Le entità destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione, anche per quanto riguarda gli impatti e i rischi ambientali, sociali e di governance nonché il rischio relativo alle TIC quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 quater), del regolamento (UE) n. 575/2013.

8. Gli Stati membri o le autorità competenti impongono alle entità e ai rispettivi comitati per le nomine, ove istituiti, di attenersi a un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri e di promuovere proporzionalmente la diversità e l'equilibrio di genere in seno all'organo di gestione. A tal fine, le entità predispongono una politica che promuova la diversità all'interno dell'organo di gestione.

9. Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e utilizzano tali informazioni per confrontare le prassi relative alla diversità. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE. L'ABE utilizza tali informazioni per confrontare le prassi relative alla diversità a livello di Unione.

10. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 91 bis, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per le entità elencate al paragrafo 1 quinquies del presente articolo al fine di specificare ulteriormente i contenuti minimi del questionario di idoneità, dei curricula vitae e della valutazione interna dell'idoneità da trasmettere alle autorità competenti per lo svolgimento della valutazione dell'idoneità di cui al paragrafo 1 septies del presente articolo e all'articolo 91 bis, paragrafo 5.

Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate norme adeguate per le entità diverse da quelle di cui al paragrafo 1 quinquies del presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 10 luglio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

11. Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, relativi:

a) alla nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle sue funzioni, con riferimento alle circostanze personali e alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'entità;

b) alla nozione di requisiti di onorabilità e alla nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione di cui al paragrafo 2 bis;

c) alla nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al paragrafo 2 ter;

d) alla nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 7;

e) alla nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 8;

f) ai criteri per determinare se sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione all'entità.

Ai fini del primo comma, lettera f), l'ABE coopera strettamente con l'ESMA e con l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

12. Entro il 31 dicembre 2029 l'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, riesamina l'applicazione dei paragrafi da 1 quinquies a 1 undecies e riferisce in merito alla loro applicazione e alla loro efficacia nel garantire che il quadro in materia di "professionalità e onorabilità" sia adatto allo scopo, tenendo conto del principio di proporzionalità. L'ABE trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione, se opportuno la Commissione presenta una proposta legislativa.

13. Il presente articolo e l'articolo 91 bis lasciano impregiudicate le disposizioni degli Stati membri sulla rappresentanza dei dipendenti in seno all'organo di gestione.

14. Il presente articolo e l'articolo 91 bis lasciano impregiudicate le disposizioni degli Stati membri sulla nomina dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica da parte degli organi eletti a livello regionale o locale o sulle nomine qualora l'organo di gestione non abbia alcuna competenza nel processo di selezione e nomina dei suoi membri. In questi casi sono predisposte garanzie adeguate per assicurare l'idoneità di tali membri dell'organo di gestione.

____________

(*19) Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»;"

31) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 91 bis

Titolari di funzioni chiave e valutazione dell'idoneità

1. Le entità di cui all'articolo 91, paragrafo 1, hanno la responsabilità primaria di garantire che i titolari di funzioni chiave soddisfino sempre sufficienti requisiti di onorabilità, agiscano con onestà e integrità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. L'assenza di una condanna penale o di procedimenti in corso per un reato non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito di onorabilità e di agire con onestà e integrità.

2. Le entità garantiscono che i titolari di funzioni chiave soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1 e valutano l'idoneità dei titolari di funzioni chiave prima che questi assumano le loro funzioni e periodicamente, tenendo conto delle aspettative di vigilanza, come stabilito dalle legislazioni e regolamentazioni, dagli orientamenti e dalle politiche interne di idoneità applicabili.

3. Ove concludano, sulla base della valutazione interna dell'idoneità di cui al paragrafo 2, che una persona non soddisfa i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, le entità:

a) non nominano tale persona come titolare di funzioni chiave qualora tale valutazione sia ultimata prima che la persona assuma la funzione;

b) rimuovono tempestivamente tale persona come titolare di funzioni chiave; o

c) adottano tempestivamente le misure aggiuntive necessarie a garantire che tale persona sia o diventi idonea alla funzione in questione.

Le entità adottano tutte le misure necessarie per garantire il corretto esercizio della funzione di un titolare di funzioni chiave, compresa la sostituzione del titolare di funzioni chiave se tale persona cessa di soddisfare i criteri e i requisiti di idoneità.

4. Le entità garantiscono che le informazioni sull'idoneità dei titolari di funzioni chiave rimangano aggiornate. Su richiesta, le entità forniscono tali informazioni all'autorità competente con i mezzi da essa determinati.

5. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti valutino se i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, ove i responsabili o il direttore in questione siano nominati per l'esercizio di funzioni almeno in seno alle entità seguenti:

a) gli enti imprese madri nell'UE che si qualificano come grandi enti;

b) gli enti imprese madri in uno Stato membro che si qualificano come grandi enti, salvo se affiliati a un organismo centrale;

c) gli organismi centrali che si qualificano come grandi enti o che vigilano su grandi enti a essi affiliati;

d) gli enti autonomi nell'UE che si qualificano come grandi enti;

e) le grandi filiazioni quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 147), del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) le società madri di partecipazione finanziaria in uno Stato membro, le società madri di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro, le società madri di partecipazione finanziaria nell'UE e le società madri di partecipazione finanziaria mista nell'UE che hanno grandi enti all'interno del loro gruppo, ad eccezione di quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della presente direttiva.

6. Qualora i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario non soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per:

a) in caso di valutazione ex ante, impedire che tali responsabili o tale direttore assumano la funzione o rimuoverli dalla stessa;

b) in caso di valutazione ex post, rimuovere tali responsabili o tale direttore dalla funzione o chiedere all'entità di rimuoverli;

c) imporre alle entità interessate di adottare le misure aggiuntive necessarie a garantire che tali responsabili o tale direttore siano o diventino idonei alla funzione in questione.

Non appena vengano a conoscenza di nuovi elementi o di altre circostanze che potrebbero incidere sull'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario, le entità di cui al paragrafo 5 rivalutano l'idoneità di tali responsabili e di tale direttore e ne informano senza indebito ritardo l'autorità competente.

Qualora "venga a conoscenza di cambiamenti nelle informazioni pertinenti relative all'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario che potrebbero incidere sulla loro idoneità, l'autorità competente ne rivaluta l'idoneità.

Le autorità competenti non sono tenute a rivalutare l'idoneità di tali responsabili o di tale direttore in occasione del rinnovo o della proroga del loro contratto, fatto salvo il caso in cui informazioni pertinenti note alle autorità competenti abbiano subito una modifica che potrebbe incidere sull'idoneità dei responsabili o del direttore interessato.

Almeno per quanto riguarda la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario ai fini dell'assunzione di funzioni nelle entità di cui al paragrafo 5, le autorità competenti prendono in debita considerazione l'opportunità di fissare un periodo massimo entro il quale concludere la valutazione dell'idoneità. Ove opportuno, tale periodo massimo può essere prorogato.

7. Le autorità competenti possono chiedere all'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849 di consultare, nell'ambito delle loro verifiche e in funzione del rischio, le informazioni pertinenti riguardanti i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario. Le autorità competenti possono inoltre chiedere l'accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620. L'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo decide se concedere tale accesso.

8. Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, relativi:

a) alla nozione di requisiti di onorabilità e alla nozione di onestà e integrità di cui al paragrafo 1;

b) alla nozione di conoscenze, competenze ed esperienze sufficienti di cui al paragrafo 1;

c) ai criteri per determinare se sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione all'entità.

Ai fini del primo comma, lettera c), l'ABE coopera strettamente con l'ESMA e con l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.»

;

32) l'articolo 92 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo interno sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;

f) la remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all'articolo 95 o, se tale comitato non è stato istituito, dall'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica;»

;

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo interno o sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente;»

;

33) l'articolo 94 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando la remunerazione è legata ai risultati, l'importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente, e nella valutazione dei risultati individuali sono considerati criteri finanziari e non finanziari, compreso il trattamento dei rischi di cui all'articolo 76, paragrafo 2;»

;

b) al paragrafo 2, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo interno;»

;

c) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un ente che non sia un grande ente e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale, conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;»

;

34) all'articolo 97, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano il principio di proporzionalità in conformità dei criteri di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c). In particolare, ai fini dello svolgimento della revisione e della valutazione di un ente, l'autorità competente può considerare se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'ente non è un G-SII, un G-SII non UE o un soggetto G-SII a norma del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) l'ente non è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica ("O-SII") a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva;

c) l'ente fa parte di un gruppo in cui l'ente impresa madre e la grande maggioranza degli enti filiazioni sono legati tra loro come descritto all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

d) gli enti filiazioni di cui alla lettera c) del presente comma soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) si qualificano, o la grande maggioranza di esse si qualifica, come società mutue, società cooperative o enti di risparmio conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il diritto nazionale applicabile prevede un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni;

ii) su base individuale o subconsolidata, le loro attività totali non superano 30 miliardi di EUR.»

;

35) l'articolo 98 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«k) la misura in cui gli enti hanno messo in atto politiche e azioni operative adeguate in relazione a obiettivi e traguardi intermedi quantificabili stabiliti nei piani da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2.»

;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«9. La revisione e la valutazione effettuate dalle autorità competenti comprendono la valutazione dei processi di governance e di gestione dei rischi predisposti dagli enti per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance, nonché la valutazione delle esposizioni degli enti ai rischi ambientali, sociali e di governance. Nel determinare l'adeguatezza dei processi e delle esposizioni degli enti, le autorità competenti tengono conto dei modelli imprenditoriali di tali enti.

Le esposizioni degli enti ai rischi ambientali, sociali e di governance sono valutate anche sulla base dei piani degli enti da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2. I processi di governance e di gestione del rischio degli enti per quanto riguarda i rischi ambientali, sociali e di governance sono allineati agli obiettivi definiti in tali piani.

La revisione e la valutazione effettuate dalle autorità competenti comprendono la valutazione dei piani degli enti da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, nonché dei progressi compiuti nell'affrontare i rischi ambientali, sociali e di governance derivanti dal processo di aggiustamento verso la neutralità climatica e verso altri pertinenti obiettivi normativi dell'Unione in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance.

10. La revisione e la valutazione effettuate dalle autorità competenti comprendono la valutazione dei processi di governance e di gestione del rischio degli enti per le esposizioni alle cripto-attività e la prestazione di servizi per le cripto-attività, anche prendendo in considerazione le politiche e le procedure degli enti in materia di individuazione dei rischi, nonché l'adeguatezza dei risultati delle valutazioni di cui all'articolo 79, lettera e), e all'articolo 83, paragrafo 4.»

;

36) all'articolo 100 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Gli enti e i terzi che fungono da consulenti per gli enti nel contesto delle prove di stress si astengono da attività che possono pregiudicare una prova di stress, come l'analisi comparata, lo scambio di informazioni tra loro, la conclusione di accordi in merito a una condotta comune o l'ottimizzazione delle loro comunicazioni di dati nelle prove di stress. Fatte salve le altre disposizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per individuare tali attività.

4. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA elaborano, attraverso il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, orientamenti volti a garantire che nelle prove di stress relative ai rischi ambientali, sociali e di governance siano integrate la coerenza, considerazioni a lungo termine e norme comuni riguardanti le metodologie di valutazione. Il comitato congiunto pubblica tali orientamenti entro il 10 gennaio 2026. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA esaminano, attraverso tale comitato congiunto, in che modo i rischi sociali e di governance possano essere integrati nelle prove di stress.»

;

37) all'articolo 101, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se, per un'unità di negoziazione che si avvale di un modello interno di rischio di mercato, i risultati dei test retrospettivi o del test di assegnazione di profitti e perdite indicano che il modello non è più sufficientemente accurato, le autorità competenti riesaminano le condizioni per l'autorizzazione ad utilizzare il modello interno o impongono misure opportune per assicurare che il modello sia migliorato senza indugi.»

;

38) l'articolo 104 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 1, 4, 5, 9 e 10, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102 della presente direttiva e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno il potere di:»

;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) restringere o limitare le attività - anche riguardo all'accettazione di depositi -, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;»

iii) sono aggiunti i punti seguenti:

«m) imporre agli enti di ridurre i rischi derivanti a breve, medio e lungo termine da fattori ambientali, sociali e di governance, compresi quelli derivanti dal processo di aggiustamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi giuridici e normativi dell'Unione, degli Stati membri o di paesi terzi mediante adeguamenti delle loro strategie imprenditoriali, della loro governance e della loro gestione dei rischi al cui fine potrebbe essere chiesto di rafforzare gli obiettivi, le misure e le azioni inclusi nei rispettivi piani da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2;

n) imporre agli enti di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività.»

;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare in quale modo le autorità competenti possono accertare se il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli enti, di cui all'articolo 381 del regolamento (UE) n. 575/2013, rappresenti un rischio eccessivo per la solidità di tali enti.»

;

39) l'articolo 104 bis è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, fatta eccezione per il quinto comma di detto paragrafo, e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013

;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. Quando un ente è vincolato dall'output floor di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'importo nominale dei fondi propri aggiuntivi richiesti dall'autorità competente dell'ente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non deve aumentare in conseguenza del fatto che l'ente è vincolato dall'output floor;

b) l'autorità competente dell'ente riesamina senza ritardo, e in ogni caso entro la data in cui è ultimato il successivo processo di revisione e valutazione, i fondi propri aggiuntivi che ha richiesto all'ente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed elimina le parti di tali fondi che comporterebbero un doppio conteggio dei rischi già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor;

c) non appena l'autorità competente ha completato il riesame di cui alla lettera b), la lettera a) non è più applicabile.

Ai fini del presente articolo e degli articoli 131 e 133 della presente direttiva, un ente si considera vincolato dall'output floor quando l'importo complessivo dell'esposizione dell'ente al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 supera l'importo complessivo della sua esposizione al rischio senza soglia minima calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, di tale regolamento.

7. Entro il 10 aprile 2025, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare ulteriormente come rendere operativi i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in particolare:

a) le modalità con cui le autorità competenti devono dare riscontro, nel loro processo di revisione e valutazione prudenziale, del fatto che un ente è vincolato dall'output floor;

b) le modalità con cui le autorità competenti e gli enti devono comunicare e segnalare l'impatto sui requisiti di vigilanza di un ente vincolato dall'output floor.

8. Ai fini del paragrafo 2, fintanto che l'ente è vincolato dall'output floor, l'autorità competente dell'ente non impone un requisito in materia di fondi propri aggiuntivi che comporterebbe un doppio conteggio dei rischi già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor.»

;

40) all'articolo 104 ter è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Quando un ente è vincolato dall'output floor, la sua autorità competente può rivedere gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati a tale ente per assicurarsi che la calibrazione rimanga adeguata.»

;

41) all'articolo 106, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a:

a) imporre agli enti di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più frequentemente rispetto a quanto disposto agli articoli da 433 a 433 quater di tale regolamento;

b) fissare termini entro i quali gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi devono presentare all'ABE le informazioni da pubblicare affinché siano pubblicate sul sito web dell'ABE per le pubblicazioni centralizzate;

c) esigere dagli enti che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici diversi dal sito web dell'ABE per le pubblicazioni centralizzate o dai documenti di bilancio degli enti.

Entro il 10 luglio 2025, l'ABE, tenendo conto della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

;

42) nel titolo VII, capo 3, è inserita la sezione seguente prima della sezione I:

«SEZIONE -I

Applicazione del presente capo ai gruppi di imprese di investimento

Articolo 110 bis

Ambito di applicazione in relazione ai gruppi di imprese di investimento

Il presente capo si applica ai gruppi di imprese di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2033, laddove almeno un'impresa di investimento appartenente a tale gruppo sia soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.

Il presente capo non si applica ai gruppi di imprese di investimento in cui nessuna impresa di investimento appartenente al gruppo è soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.»

;

43) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Articolo 121

Qualifica dei membri dell'organo di gestione

Gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, diverse da quelle a cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, soddisfino sufficienti requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti di cui all'articolo 91, paragrafo 1, per l'esercizio di tali funzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista. Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista hanno la responsabilità primaria di garantire l'idoneità dei membri del loro organo di gestione.»

;

44) l'articolo 131 è così modificato:

a) al paragrafo 5 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

;

b) al paragrafo 6 è aggiunta la lettera seguente:

«c) ove un O-SII sia vincolato dall'output floor, la sua autorità competente o la sua autorità designata riesamina, entro la data del riesame annuale di cui alla lettera b), il requisito di riserva per gli O-SII da applicarsi all'ente per assicurarsi che la sua calibrazione rimanga adeguata.»

;

c) al paragrafo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'articolo 133, paragrafo 10, 11 o 12, e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso ente sia superiore al 5 %, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, qualora la decisione di fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, una riserva per gli O-SII o una riserva per i G-SII determini la diminuzione di uno qualsiasi dei coefficienti precedentemente fissati o li mantenga inalterati, non si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo.»

;

45) l'articolo 133 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni Stato membro garantisce che sia possibile fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici, compresi i rischi macroprudenziali o sistemici derivanti dai cambiamenti climatici, non previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 130 e 131 della presente direttiva, ossia un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.»

;

b) il paragrafo 8 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi seguenti:

i) rischi contemplati dagli articoli 130 e 131 della presente direttiva;

ii) rischi interamente coperti dal calcolo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«d) laddove una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi all'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente e tale ente sia vincolato dall'output floor, la sua autorità competente o la sua autorità designata riesamina, entro la data del riesame biennale di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico da applicarsi all'ente per assicurarsi che la sua calibrazione rimanga adeguata.»

;

c) i paragrafi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % e fino al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva chiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 i pareri della Commissione e del CERS.

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente o dei coefficienti di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. La Commissione fornisce il proprio parere, tenendo conto del parere del CERS, entro due mesi dal ricevimento di tale notifica.

In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.

Qualora uno o più enti cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico siano filiazioni di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, il CERS e la Commissione esaminano inoltre nei loro pareri se sia opportuno applicare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a tali enti.

Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di parere negativo della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, può deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.

Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al primo comma del presente paragrafo.

12. Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, chiede l'autorizzazione della Commissione prima di applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro sei settimane dal ricevimento di tale notifica.

Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.

Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia di cui al primo comma del presente paragrafo.»

;

46) l'articolo 142 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) un piano e un calendario per aumentare i fondi propri finalizzato a soddisfare pienamente il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria;»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente valuta il piano di conservazione del capitale e lo approva solo se ritiene che, se applicato, esso potrà ragionevolmente consentire di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere all'ente di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria cui è soggetto entro un periodo di tempo che l'autorità competente considera adeguato.»

;

c) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) si avvale dei poteri di cui all'articolo 102 per imporre limiti alle distribuzioni più rigorosi di quelli previsti agli articoli 141 e 141 ter, a seconda dei casi.»

;

47) l'articolo 161 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è soppresso;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina i risultati conseguiti a norma dell'articolo 91, paragrafo 9, tra cui il carattere appropriato del raffronto delle pratiche relative alla diversità, tenendo conto di tutti i pertinenti sviluppi dell'Unione e internazionali, e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.».

Art. 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'11 gennaio 2026.

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punti 9) e 13), a decorrere dall'11 gennaio 2027.

In deroga al terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punto 13), della presente direttiva, per quanto riguarda gli articoli 48 duodecies e 48 terdecies della direttiva 2013/36/UE, a decorrere dall'11 gennaio 2026 e alle modifiche di cui all'articolo 1, punto 9), della presente direttiva, per quanto riguarda l'articolo 21 quater, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, a decorrere dall'11 luglio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 44), lettera c), e il punto 45), lettera c), dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 29 luglio 2024.

Art. 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB