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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 3 ottobre 2024

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161). (Rep. atti n. 175 /CSR del 3 ottobre 2024).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 3 ottobre 2024:

VISTO l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, con il quale è stata individuata la figura e il relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario ed è stato definito l'ordinamento didattico dei corsi di formazione (Rep. Atti n. 1161);

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che, all'articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1 del medesimo articolo, ossia quelle infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", ove l'articolo 5, comma 5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario è compreso nell'area professionale delle professioni sociosanitarie di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la nota del 7 agosto 2024, acquisita al protocollo DAR n. 13383 in data 8 agosto 2024, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in esame (con i relativi allegati 1, 2, 3, che ne costituiscono parte integrante) nel quale sono stati sottolineati, tra l'altro:

- "la rilevanza della figura dell'operatore socio-sanitario presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Paese per l'assistenza alla persona;

- le profonde modificazioni nelle realtà organizzative, clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate negli ultimi vent'anni, nonché l'emergenza pandemica da Covid-19, tali per cui il profilo dell'operatore socio-sanitario delineato dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nel 2001 rivela limitazioni non più funzionali al soddisfacimento dei bisogni attuali;

- le variazioni nella domanda di salute collegate all'invecchiamento della popolazione, all'aumento della multimorbilità e cronicità che richiedono un continuo sviluppo di competenze di tutti gli operatori che a vario titolo intervengono nel processo di presa in carico, cura e assistenza della persona;

- l'aumento della presenza di alunni con disabilità che richiedono assistenza durante la frequenza degli istituti scolastici;

- la realizzazione di un'indagine nazionale presso le regioni e le province autonome curata dal Coordinamento tecnico della Commissione salute finalizzata a rilevare i cambiamenti organizzativi e di contenuto dei percorsi di formazione degli operatori socio-sanitari nonché i relativi ambiti di impiego;

- i risultati di tale indagine che indicano la necessità di procedere con un aggiornamento del profilo nonché del percorso formativo, il quale deve garantire una maggiore uniformità di contenuti;

- la peculiarità della figura quale "operatore di interesse sanitario" tale da richiedere una specifica disciplina del processo formativo e dell'organizzazione dei relativi corsi funzionali e rispondenti ai risultati attesi";

VISTO il suddetto schema di accordo, il quale richiama il parere favorevole della Sezione II del Consiglio superiore di sanità, reso in data 11 giugno 2024 con la seguente raccomandazione: "nell'attivazione dei corsi di formazione, una particolare attenzione diretta a garantire lo svolgimento delle attività formative al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze, delle abilità minime e delle conoscenze essenziali. Rientra nelle prerogative delle regioni e delle province autonome garantire lo svolgimento delle suddette attività formative presso soggetti accreditati per la formazione";

VISTA la nota dell'8 agosto 2024, prot. DAR n. 13420, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la documentazione trasmessa dal Ministero della salute in data 7 agosto 2024 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 19 settembre 2024, nel corso della quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha concordato con il Ministero della salute alcune modifiche allo schema di accordo in oggetto;

VISTA la comunicazione del predetto Coordinamento tecnico della Commissione salute del 24 settembre 2024, diramata, in pari data, alle amministrazioni interessate con prot. DAR n. 15191, con la quale sono state trasmesse le proposte emendative sullo schema di accordo, già presentate nel corso della riunione tecnica sopra richiamata;

VISTA la nota del 1° ottobre 2024, acquisita al prot. DAR n. 15456, in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto, che tiene conto delle proposte emendative formulate dalle regioni nel corso della riunione tecnica del 19 settembre 2024;

VISTA la nota del 1° ottobre 2024, prot. DAR n. 15462, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta nota alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 15521 il 1° ottobre 2024, con la quale il citato Coordinamento tecnico della Commissione salute ha espresso l'assenso tecnico sull'ultima versione dell'accordo in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 3 ottobre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo e dei relativi allegati 1, 2, 3, che ne costituiscono parte integrante, con la raccomandazione, in riferimento al disposto dell'articolo 17, comma 2, di voler agevolare e favorire, in particolare per le piccole regioni che si trovano in casi di assenza o indisponibilità di strutture ove realizzare il tirocinio, gli accordi interregionali;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la revisione del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:

Art. 1

Descrizione della figura

1. L'operatore socio-sanitario è l'operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43.

2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale.

3. L'operatore socio-sanitario svolge la propria attività in collaborazione con il professionista sanitario o sociale di riferimento, e in integrazione con gli altri operatori sanitari e sociali.

La collaborazione si realizza attraverso piani e programmi, nonché strumenti di integrazione professionale definiti dal professionista responsabile in base al grado di complessità e stabilità sanitaria e socio-assistenziale della persona assistita.

Art. 2

Descrizione dello standard professionale

1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona, al caregiver e agli ambienti di vita e di cura.

2. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali, come descritto nell'allegato 1:

- Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana

- Assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona

- Svolgere attività di assistenza alla persona a carattere sanitario e socio-assistenziale

- Svolgere attività finalizzate all'integrazione con altri operatori e al lavoro in team.

Art. 3

Programmazione fabbisogno e corsi di formazione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono il fabbisogno professionale e formativo di operatori socio-sanitari, di concerto tra le Direzioni competenti in materia di formazione professionale, sanitaria e sociale, nonché provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

2. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I corsi di formazione per la qualificazione di operatore socio-sanitario sono erogati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano direttamente o attraverso le aziende sanitarie, gli altri Enti del Servizio Sanitario regionale, i soggetti accreditati per la formazione, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR) di concerto tra le aree della formazione professionale e quella sanitaria, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

4. Gli enti accreditati/autorizzati devono garantire un partenariato con le strutture ospitanti i tirocini di cui all'articolo 14. A tal fine gli enti devono stipulare accordi/convenzioni, entro la data di avvio del corso, con una o più strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e con una o più strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate/autorizzate e/o scolastiche, finalizzato a garantire il necessario apporto tecnico-specialistico relativamente all'effettuazione del tirocinio e all'acquisizione delle necessarie dotazioni logistiche, strumentali e professionali, quando non direttamente possedute, per le attività d'aula e di carattere pratico.

5. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'articolo 23, ogni Regione e Provincia autonoma pubblica con fini conoscitivi e nell'ambito del settore socio-sanitario l'elenco degli attestati rilasciati nel proprio territorio.

Art. 4

Contesti operativi

1. L'operatore socio-sanitario opera nei contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, presso le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, in strutture psichiatriche e setting ambulatoriali, a domicilio dell'assistito nonché presso ulteriori contesti che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali potranno necessitare della presenza dell'operatore socio-sanitario.

Art. 5

Relazioni con altre professioni

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione e, in relazione alla tipologia dell'attività, con la supervisione dei professionisti preposti all'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, nell'ottica dell'integrazione multi-professionale attenendosi alla pianificazione individuale, ai piani di lavoro e alle attribuzioni di attività dirette alla persona da parte dei professionisti sanitari, e assistenti sociali, in relazione alla complessità/criticità e al contesto operativo. L'operatore socio-sanitario è responsabile della corretta esecuzione delle attività attribuite.

2.Il professionista di riferimento per l'operatore socio-sanitario è individuato in base alla finalità e al contenuto dell'attività svolta dell'operatore socio-sanitario così come indicato nell'allegato 1.

Ulteriori specificazioni sono riportate nella premessa dell'Allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

Competenze e abilità minime

1. Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell'operatore socio-sanitario sono contenute nell'Allegato 1.

Art. 7

Requisiti di ammissione al corso

1. Per l'accesso ai corsi di operatore socio-sanitario è richiesto il compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso e il possesso del diploma del primo ciclo di istruzione.

2. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero di pari livello deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente o corrispondente, che attesti il livello di scolarizzazione e deve possedere certificazione di competenza/attestazione linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o altra attestazione valida ai sensi degli accordi vigenti.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, il requisito concernente la conoscenza della lingua è riferito rispettivamente alle lingue italiana o francese e italiana o tedesca, in cui viene svolto il corso di formazione.

3. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

Art. 8

Prove di ammissione al corso

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.

Art. 9

Sorveglianza sanitaria

1. Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente profilo professionale di operatore socio-sanitario gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale. Agli studenti devono essere proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 10

Requisiti minimi del corso di formazione

1. Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 1000 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.

2. Il corso è strutturato in 2 moduli didattici: un modulo relativo alle competenze di base e un modulo relativo alle competenze professionalizzanti, i cui obiettivi sono esplicitati nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente atto.

3. Il modulo delle competenze di base, finalizzato all'orientamento e motivazione al ruolo nonché all'apprendimento delle conoscenze di base, ha una durata di almeno 200 ore di teoria.

4. Il modulo delle competenze professionalizzanti, finalizzato all'apprendimento delle conoscenze e competenze professionali, ha una durata di almeno 800 ore di cui: 250 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni/laboratori, 450 ore di tirocinio.

Art. 11

Aree disciplinari e docenza

1. I moduli di cui all'articolo 10 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

a. area socio-culturale, legislativa e istituzionale,

b. area tecnico operativa,

c. area relazionale.

2. Le materie essenziali suddivise per aree disciplinari, con indicazione del monte orario minimo per area disciplinare, sono elencate nell'Allegato 2.

3. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle 450 ore di teoria, possono prevedere fino a 20 ore di attività didattica, effettuata anche in forma seminariale, dedicate a tematiche rilevanti ed emergenti, coerenti con gli obiettivi del piano socio-sanitario regionale o provinciale.

4. I requisiti minimi coesistenti per l'affidamento della docenza sono:

a. coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e il curriculum professionale del docente

b. per tutti gli insegnamenti, ad esclusione di informatica, il docente deve essere in possesso di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertinenti ai contenuti dell'insegnamento;

c. attività professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto all'anno scolastico di riferimento.

5. Parti di insegnamento a contenuto tecnico-pratico ed esercitazioni/laboratori possono essere affidati a OSS, con comprovata esperienza lavorativa o precedenti esperienze formative nei corsi di qualifica a integrazione dell'attività del docente incaricato.

6. Ulteriori requisiti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12

Metodologie didattiche

1. Le metodologie didattiche devono favorire l'apprendimento mediante approccio interattivo, privilegiando un approccio didattico basato sulla problematizzazione di casistica specifica che favorisca l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.

2. Fermo restando che deve essere privilegiata la formazione in presenza, possono essere utilizzate le metodologie di Formazione a Distanza (FAD) ed e-learning nella misura massima prevista dagli accordi vigenti.

3. Il sistema di formazione a distanza ed e-learning deve assicurare il monitoraggio del processo di formazione dei partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle attività svolte, nonché adeguati sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative.

4. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere modalità di studio/approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l'apprendimento dei corsisti, fino ad un massimo del 10% del monte ore di teoria.

5. Le esercitazioni/laboratorio sono propedeutiche al tirocinio e finalizzate all'apprendimento di attività tecnico-procedurali e abilità relazionali comunicative in ambiente protetto.

Possono essere condotte da docenti del corso, tutor, esperti, in possesso di competenze specifiche relative ai contenuti e alle metodologie delle stesse.

Art. 13

Coordinatore del corso

1. Deve essere individuato il coordinatore per la gestione dei corsi, il quale garantisce la realizzazione delle attività didattiche, la progettazione del tirocinio e delle attività di studio guidato nonché l'integrazione tra la formazione teorica e il tirocinio.

2. Il coordinatore del corso deve essere in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o educativo-formativo ed esperienza professionale pluriennale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o nella gestione di corsi di formazione per il profilo di Operatore Socio-Sanitario.

3. I coordinatori dei corsi per O.S.S. titolari dell'incarico da almeno 5 anni, anche non continuativi negli ultimi 10, alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'articolo 23, possono mantenere le loro funzioni, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Tirocinio e tutoraggio

1. Il percorso formativo prevede un tirocinio guidato finalizzato all'apprendimento delle attività descritte nell'Allegato 1, con il coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività previste.

Il tirocinio è la modalità privilegiata ed insostituibile di apprendimento del ruolo professionale attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale ed organizzativa.

2. L'organizzazione del percorso di tirocinio deve prevedere più esperienze in modo da garantire l'acquisizione delle competenze nei diversi contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici, da svolgersi presso gli enti pubblici o privati autorizzati o accreditati. In particolare, devono essere previste almeno 150 ore di tirocinio in contesto sanitario. Il personale che già opera in contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici può svolgere il tirocinio, fino ad un massimo del 30% del monte ore complessivo, presso la medesima struttura, purché le attività svolte siano coerenti con le competenze previste e vengano attivate le procedure relative al tirocinio curricolare nel rispetto della normativa vigente.

3. La programmazione e supervisione dei tirocini è affidata ad un tutor il quale è un professionista sanitario con esperienza professionale di almeno 3 anni in ambito sanitario, socio-sanitario, in possesso di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. I tutor dei corsi per O.S.S. titolari dell'incarico da almeno 5 anni, anche non continuativi negli ultimi 10, alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'articolo 23, possono mantenere le loro funzioni, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma 3.

5. Il tutor è competente nello svolgimento di attività di rielaborazione delle esperienze di tirocinio, finalizzate alla sistematizzazione e integrazione delle conoscenze apprese alle casistiche di assistiti frequenti e significative, tali attività sono comprese nell'ambito delle 450 ore di tirocinio, e possono variare da 10 a 30 ore; svolge, inoltre, le attività finalizzate alla realizzazione delle attività di studio guidato, qualora previste.

6. L'attività di tirocinio viene svolta con il ricorso a guide di tirocinio, individuate tra il personale già operante presso le strutture dove si svolge il tirocinio stesso, adeguatamente formato, qualificato e competente nelle attività che devono essere apprese dal tirocinante.

7. Alla valutazione dei tirocinanti concorrono il tutor e le guide di tirocinio.

Art. 15

Frequenza

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non può essere ammesso all'esame di qualifica il corsista che abbia superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.

2. In caso di assenza del corsista superiore al 10% delle ore complessive, il percorso formativo si considera interrotto e l'eventuale completamento avverrà secondo modalità stabilite dalla Regione o Provincia autonoma.

Art. 16

Comitato didattico

1. Il comitato didattico è costituito da docenti, dal tutor ed è presieduto dal coordinatore del corso.

2. Il comitato didattico concorre con il coordinatore del corso alle funzioni di programmazione e valutazione necessarie a garantire l'apprendimento delle competenze attese per il profilo. Valuta periodicamente nonché al termine del percorso formativo il livello di acquisizione delle conoscenze e competenze per ciascun corsista determinandone l'ammissione all'esame di qualifica.

Art. 17

Esame di qualifica - Commissione d'esame

1. Sono ammessi all'esame di qualifica i corsisti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.

2. Ai fini della validità del titolo l'attività formativa e il tirocinio si svolgono interamente nel territorio della Regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano in cui è stato autorizzato il corso, così come il relativo esame finale, fatti salvi specifiche deroghe in osservanza degli accordi interregionali vigenti.

3. L'esame di qualifica consiste in una prova teorica scritta e orale e una prova pratica finalizzate a verificare rispettivamente l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione di conoscenze e abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

5. La commissione d'esame, nominata in base alle disposizioni delle rispettive Regioni e Provincie autonome, è composta come segue:

- un rappresentante della Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con funzione di presidente della commissione,

- un professionista sanitario, di norma infermiere ed un professionista dell'area socio-sanitaria, di norma assistente sociale, esterni all'organizzazione del corso, individuati secondo le modalità definite da ogni Regione o Provincia autonoma;

- il coordinatore del corso o il tutor e un docente del corso.

- un rappresentante nominato dall'Assessorato competente in materia sanitaria della Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, se non già individuato in qualità di presidente di commissione.

Ulteriori componenti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome.

6. Le Regioni e Province autonome provvedono alla definizione delle prove di esame e l'esame si intende superato qualora entrambe le prove abbiano esito positivo.

7. Al corsista che supera l'esame, è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, il cui contenuto minimo è riportato nel modello di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante del presente accordo.

8. L'attestato reca gli estremi dell'atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti degli enti formativi nonché la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno materialmente erogato i corsi.

9. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio degli attestati relativi all'acquisizione delle certificazioni previste ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro nel rispetto degli accordi vigenti.

Art. 18

Aggiornamento

1. Gli operatori socio-sanitari sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un'ora per ogni mese lavorato nell'anno di riferimento, con la possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.

2. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale e gli enti privati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei dipendenti da inserire negli appositi piani formativi secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani socio-sanitari regionali o dagli atti di indirizzo regionale del settore sanitario, socio-sanitario e sociale.

3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, dagli enti formativi accreditati/autorizzati dalle Regioni ad erogare la formazione degli operatori socio-sanitari.

4. L'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23.

Art. 19

Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi

1. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto del proprio sistema di formazione possono valutare i titoli pregressi e esami sostenuti nell'ambito di percorsi formativi ai fini del riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.

2. Ai percorsi integrativi rivolti a coloro che hanno conseguito, ai sensi del previgente ordinamento dell'istruzione professionale, la qualifica di "operatore dei servizi sociali", il titolo post-qualifica di "tecnico dei servizi sociali", nonché il diploma di "tecnico dei servizi socio-sanitari" ex DPR n. 87/2010, e agli studenti frequentanti gli Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanità e i servizi sociali, di cui al D. lgs 61/2017, si applicano le disposizioni adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, fino alla data di approvazione di specifico Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Art. 20

Titoli esteri

1. L'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali ascritte alla figura dell'operatore socio-sanitario da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento della qualifica da parte del Ministero della Salute oppure al riconoscimento di crediti formativi secondo quanto previsto al precedente articolo 19 comma 1, da effettuarsi sulla base di appositi criteri che verranno individuati con accordo interregionale.

Art. 21

Equipollenza qualifica professionale

1. La qualifica professionale di operatore socio-sanitario acquisita ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 febbraio 2001 è equipollente alla qualifica professionale acquisita ai sensi del presente Accordo.

Art. 22

Disapplicazione - disposizioni transitorie

1. L'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 febbraio 2001 relativo all'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario è disapplicato dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 23.

2. I corsi di formazione già autorizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 23 possono essere portati a compimento fermo restando che entro 24 mesi dalla medesima data dovranno trovare applicazione le nuove disposizioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo.

Art. 23

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della Salute.

Art. 24

Clausola di invarianza

1. L'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Presidente

ROBERTO CALDEROLI

Il Segretario

PAOLA D'AVENA