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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

DELIBERA 11 settembre 2024, n. 412 

- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 5 ottobre 2024, n. 234

Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.

Il Consiglio 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

VISTO il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari; 

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza dell'11 settembre 2024 in cui il Consiglio ha deliberato di modificare l'art. 7 del Regolamento

Delibera:

Articolo Unico

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra indicato. 

L'art. 7 del Regolamento è modificato come segue: 

"(Definizione delle segnalazioni) 

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'articolo 6, anche nei seguenti casi: 

a) manifesta infondatezza della segnalazione; 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; 

c) manifesta incompetenza dell'Autorità; 

d) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive. 

2. Il dirigente in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo all'avvio del procedimento istruttorio delle segnalazioni che non risultano prioritarie, in quanto allo stato degli atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di imparzialità e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2 e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità. 

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti. 

4. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti, previa presa d'atto del Consiglio, sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione". 

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

GIUSEPPE BUSIA

Il Segretario

LAURA MASCALI 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 settembre 2024