
DIRETTIVA (UE) 2024/1712 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 13 giugno 2024
G.U.U.E. 24 giugno 2024, Serie L
Direttiva che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
Note sul recepimento
Adottata il: 13 giugno 2024
Entrata in vigore il: 14 luglio 2024
Termine per il recepimento: 15 luglio 2026
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, è una seria violazione dei diritti fondamentali ed è esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani, come pure il sostegno alle vittime della tratta, a prescindere dal loro paese di origine, restano una priorità per l'Unione e per gli Stati membri.
2) La tratta di esseri umani ha varie cause profonde. La povertà, i conflitti, le disuguaglianze, la violenza di genere, l'assenza di valide opportunità occupazionali o di sostegno sociale, le crisi umanitarie, l'apolidia e la discriminazione rientrano tra i principali fattori che rendono le persone, in particolare donne, minori e membri di gruppi emarginati, vulnerabili alla tratta.
3) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione della tratta, l'assistenza fornita alle vittime, nonché la loro protezione, tenendo conto delle prospettive di genere e relative alle persone con disabilità e ai minori e avvalendosi di un approccio incentrato sulle vittime.
4) La tratta di esseri umani può essere aggravata laddove si interseca con la discriminazione fondata su una combinazione di discriminazioni fondate sul sesso e su altri motivi di discriminazione vietati dal diritto dell'Unione. E' pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da questa discriminazione intersezionale e dalla maggiore vulnerabilità che ne deriva, prevedendo misure specifiche laddove siano presenti forme di discriminazione intersezionali. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla discriminazione basata sull'origine razziale ed etnica.
5) Nella comunicazione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025, la Commissione ha delineato una risposta strategica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione della tratta, alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Tale comunicazione comprendeva una serie di azioni da attuare con il forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale che richiedono un adeguamento del quadro giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati, la cooperazione e il coordinamento a livello dell'Unione e nazionale e i sistemi nazionali miranti ad individuare e identificare rapidamente le vittime della tratta, fornire loro assistenza specializzata e sostenerle.
6) Lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale può già rientrare nell'ambito di applicazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani quali definiti nella direttiva 2011/36/UE, nella misura in cui siano soddisfatti tutti i criteri costitutivi di tali reati. Tuttavia, data la gravità di tali pratiche, e per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è opportuno includere lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale tra le forme di sfruttamento di cui a tale direttiva, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani, compreso il criterio relativo ai mezzi. Più specificamente, per quanto concerne la tratta a fini di sfruttamento della maternità surrogata, la presente direttiva pone l'accento su coloro che costringono o convincono con l'inganno le donne a prestarsi come madri surrogate. Le modifiche apportate dalla presente direttiva alla direttiva 2011/36/UE lasciano impregiudicate le definizioni di matrimonio, adozione, matrimonio forzato e adozione illegale, o quelle dei reati connessi diversi dalla tratta, ove previste dal diritto nazionale o internazionale. Tali norme lasciano inoltre impregiudicate le norme nazionali sulla maternità surrogata, compreso il diritto penale o il diritto di famiglia.
7) I minori collocati in istituti residenziali e di tipo chiuso sono un gruppo particolarmente vulnerabile alla tratta di esseri umani. Possono infatti diventare vittime della tratta all'atto della loro collocazione in tali istituti, durante la loro permanenza e dopo.
8) Un numero sempre maggiore di reati relativi alla tratta di esseri umani è commesso utilizzando le tecnologie dell'informazione o della comunicazione o è agevolato da tali tecnologie. I trafficanti ricorrono frequentemente a internet e ai social media anche per reclutare, pubblicizzare o sfruttare le vittime, esercitare il controllo su di esse e organizzarne il trasporto. Internet e i social media vengono utilizzati anche per distribuire materiale basato sullo sfruttamento. Le tecnologie dell'informazione ostacolano l'individuazione tempestiva dei reati e l'identificazione di chi ne è vittima o autore.
9) L'attuale quadro giuridico della direttiva 2011/36/UE include già, nell'ambito della definizione di tratta di esseri umani, i reati commessi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad esempio per reclutare e sfruttare le vittime, organizzarne il trasporto e l'alloggio, pubblicizzare le vittime online e raggiungere i potenziali clienti, controllare le vittime e comunicare tra criminali, comprese tutte le relative transazioni finanziarie. Per affrontare tale modus operandi dei trafficanti, le autorità di contrasto devono migliorare le proprie capacità e competenze digitali e tenere il passo con gli sviluppi tecnologici. Gli Stati membri sono inoltre invitati a prendere in considerazione il ricorso a misure preventive, in particolare quelle che mirano a scoraggiare la domanda, che affrontino la questione dell'abuso dei servizi online ai fini della tratta di esseri umani.
10) Il livello delle pene per la tratta dovrebbe riflettere la maggiore riprovazione per i tipi di condotte più gravi e per l'impatto più dannoso e duraturo che hanno sulle vittime. Ciò include l'effetto amplificatore della diffusione di materiale basato sullo sfruttamento, compresa la diffusione in gruppi chiusi accessibili a un numero limitato di partecipanti. E' pertanto necessario prevedere, quale circostanza aggravante, la diffusione, mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima.
11) Anche se non vi è un obbligo di aumentare la pena, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, all'atto di giudicare gli autori del reato, gli organi giurisdizionali abbiano la facoltà di tenere conto delle circostanze aggravanti di cui alla presente direttiva. Resta nella discrezione dell'organo giurisdizionale valutare l'aumento di pena dovuto alle specifiche circostanze aggravanti, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali della fattispecie in questione. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere circostanze aggravanti qualora il diritto nazionale preveda che un reato di diffusione, mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima sia punibile quale reato distinto, e ciò possa comportare sanzioni più severe ai sensi del diritto nazionale.
12) Al fine di migliorare la risposta sul piano della giustizia penale ai reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a vantaggio di persone giuridiche e di scoraggiarne la perpetrazione, il regime sanzionatorio nei confronti delle persone giuridiche dovrebbe essere chiarito e allineato ad altri strumenti di diritto penale dell'Unione. A norma delle direttive 2014/23/UE (4), 2014/24/UE (5) e 2014/25/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, una condanna con sentenza definitiva per lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o a una procedura di aggiudicazione di una concessione. Tuttavia, gli Stati membri possono altresì decidere di includere, tra le sanzioni o misure penali o non penali che possono essere imposte alle persone giuridiche, l'esclusione di tali persone giuridiche dalle procedure di gara o dalle concessioni al fine di includere anche gli appalti e le concessioni al di sotto delle soglie di cui alle pertinenti direttive.
13) La direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme minime relative al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato in materia penale ed è applicabile ai reati contemplati dalla direttiva 2011/36/UE. Le disposizioni della direttiva 2011/36/UE relative al congelamento e alla confisca sono pertanto obsolete e dovrebbero essere abrogate.
14) La direttiva 2011/36/UE prevede la possibilità di non perseguire e di non imporre sanzioni penali alle vittime della tratta in relazione a reati che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta. E' opportuno estendere l'ambito di applicazione della pertinente disposizione a tutte le attività illecite che le vittime sono state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta, ad esempio gli illeciti amministrativi connessi alla prostituzione, all'accattonaggio, al vagabondaggio o al lavoro sommerso ovvero ad altri atti di natura non criminale, ma soggetti a sanzioni amministrative o pecuniarie, conformemente al diritto nazionale, al fine di incoraggiare ulteriormente le vittime della tratta a denunciare il reato o a richiedere sostegno e assistenza e rassicurarle circa la possibilità di non essere ritenute responsabili.
15) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di individuare e identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, uno o più meccanismi di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi ufficiali e la designazione di un punto di contatto nazionale per l'orientamento transfrontaliero delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera. Un meccanismo di orientamento dovrebbe essere un quadro trasparente, accessibile e armonizzato che faciliti l'individuazione rapida, l'identificazione, l'assistenza e il sostegno delle vittime della tratta e che faciliti il loro indirizzamento verso le organizzazioni e gli organismi nazionali responsabili. Tale quadro dovrebbe individuare le autorità competenti partecipanti, le organizzazioni della società civile e gli altri portatori di interessi nonché definire le rispettive responsabilità, comprese le procedure e le linee di comunicazione. Tali meccanismi di orientamento possono assumere la forma di una serie consolidata di procedure, orientamenti, accordi di cooperazione o protocolli. Un meccanismo di orientamento dovrebbe applicarsi a tutte le vittime e a tutte le forme di reati di tratta, tenendo conto della vulnerabilità individuale delle vittime. Gli Stati membri sono incoraggiati a disporre di un unico meccanismo di orientamento, qualora l'organizzazione della pubblica amministrazione lo consenta. Il punto di contatto dovrebbe fungere da riferimento per l'orientamento transfrontaliero delle vittime nei rapporti tra le autorità o le istituzioni responsabili per il sostegno transfrontaliero alle vittime nei diversi Stati membri, ma non per le vittime stesse. I punti di contatto possono basarsi su meccanismi o strutture di governance esistenti e non dovranno sostituire i meccanismi nazionali di denuncia o le hotline.
16) Al fine di migliorare l'assistenza e il sostegno alle vittime della tratta di esseri umani, gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime abbiano accesso a rifugi e ad alloggi sicuri attrezzati per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime della tratta di esseri umani. Al fine di rafforzare la sicurezza delle vittime presunte o identificate, gli Stati membri sono incoraggiati a esigere che il personale che entra in contatto con le vittime della tratta nei rifugi non abbia precedenti penali per reati riguardanti la tratta di esseri umani o per altri reati o illeciti che sollevino seri dubbi circa la sua capacità di assumere un ruolo di responsabilità nei confronti delle vittime.
17) Le persone con disabilità, in particolare le donne e i minori, sono maggiormente esposte al rischio di diventare vittime della tratta. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche delle vittime della tratta con disabilità allorché offrono loro misure di sostegno.
18) Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le vittime ricevano assistenza indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal fatto di essere apolidi, dal loro luogo di residenza o titolo di soggiorno nonché dalla forma di sfruttamento. L'assistenza dovrebbe puntare alla loro piena reintegrazione nella società, che può includere l'accesso all'istruzione, alla formazione e al mercato del lavoro, conformemente al diritto nazionale, come anche il ritorno a una vita indipendente.
19) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto, nell'ambito delle procedure di asilo, della specifica situazione di vulnerabilità delle vittime della tratta che possano necessitare la protezione internazionale, anche, se del caso, attraverso speciali garanzie procedurali conformemente al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e delle esigenze di accoglienza particolari a norma della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
20) Per evitare che le vittime siano re-immesse nella tratta all'interno dell'Unione, è importante che, quando le vittime sono trasferite a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), gli Stati membri non le trasferiscano verso uno Stato membro in cui vi siano fondati motivi di ritenere che le vittime, per via del trasferimento in tale Stato membro, corrano un rischio effettivo di violazione dei loro diritti fondamentali tale da costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta.
21) Le vittime della tratta di esseri umani hanno il diritto di chiedere protezione internazionale o status nazionale equivalente. Possono inoltre beneficiare di un titolo di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE del Consiglio (11), se del caso. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le due procedure pertinenti siano complementari e che l'una non precluda l'altra.
22) Gli apolidi sono maggiormente esposti al rischio di diventare vittime della tratta di esseri umani. Nell'applicazione della presente direttiva è importante prestare particolare attenzione a tale gruppo vulnerabile.
23) I minori sono considerati essere uno dei gruppi più vulnerabili presi di mira dai gruppi della criminalità organizzata che sono coinvolti nella tratta di esseri umani. Tali gruppi criminali spesso sfruttano i minori reclutandoli e utilizzandoli successivamente per commettere attività criminali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere o offrire una formazione periodica e specializzata agli operatori che possono entrare in contatto con tali minori al fine di individuarli e identificarli come vittime.
24) Qualsiasi misura che limiti la libertà dei minori al fine di proteggerli dalla tratta dovrebbe essere strettamente necessaria, proporzionata e ragionevole rispetto all'obiettivo di proteggere il minore in questione.
25) Al fine di facilitare il pagamento del risarcimento delle vittime, gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per le vittime o strumenti analoghi, che possono includere norme volte a garantire il risarcimento delle vittime della tratta di esseri umani.
26) Al fine di elaborare una risposta politica coerente per far fronte alla domanda che favorisce la tratta di esseri umani, e di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale in tutti gli Stati membri tese alla riduzione della domanda, è importante configurare come reato l'uso di servizi qualora la vittima sia sfruttata per prestare tali servizi e qualora l'utente dei servizi sia consapevole del fatto che chi presta il servizio è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento. La configurazione come reato dovrebbe riguardare unicamente l'uso dei servizi forniti nel quadro dello sfruttamento che sono oggetto del reato di tratta di esseri umani. Il reato non dovrebbe pertanto applicarsi ai clienti che acquistano prodotti fabbricati in condizioni di sfruttamento della manodopera, in quanto non sono gli utenti di un servizio. La presente direttiva stabilisce un quadro giuridico minimo al riguardo e gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme penali più rigorose. Nel diritto nazionale gli Stati membri possono configurare come reato l'acquisto di atti sessuali. La presente direttiva non pregiudica il modo in cui gli Stati membri trattano la prostituzione nel loro diritto nazionale.
27) La presente direttiva configura come reato l'uso di un servizio fornito da una vittima della tratta di esseri umani allorché l'utente del servizio è consapevole del fatto che chi presta il servizio è vittima. Il concetto di «consapevolezza» dovrebbe essere interpretato conformemente al diritto nazionale. In ciascun caso, nel valutare se l'utente fosse consapevole del fatto che la persona era vittima della tratta, e fatta salva l'indipendenza della magistratura, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso. Il sussistere della consapevolezza può essere dedotto da circostanze materiali oggettive. Le circostanze possono riguardare, tra l'altro, le stesse vittime, le condizioni alle quali le vittime hanno dovuto fornire i servizi nonché fatti specifici che potrebbero essere considerati segni di controllo del trafficante nei confronti delle vittime. Per quanto riguarda le circostanze relative alle stesse vittime, possono essere presi in considerazione la mancata padronanza di una lingua nazionale o regionale, segni evidenti di pregiudizio fisico o psicologico o di paura ovvero la scarsa conoscenza delle città o dei luoghi in cui le persone si trovano o sono state. Per quanto riguarda le circostanze relative alle condizioni alle quali si sono dovuti fornire i servizi, potrebbero essere presi in considerazione il tenore di vita e le condizioni di lavoro di chi ha prestato il servizio, come pure la condizione dei luoghi in cui il servizio è stato fornito. Potrebbero essere stabiliti segni di controllo del trafficante nei confronti delle vittime in presenza di evidenti misure di controllo esterno nei confronti di chi presta il servizio, della limitazione della libertà di movimento o del fatto che chi presta il servizio non sia in possesso della carta d'identità nazionale o del passaporto.
28) Le azioni di prevenzione e riduzione della domanda dovrebbero essere mirate e differenziate per affrontare efficacemente le specificità delle varie forme della tratta. Al fine di conseguire l'obiettivo di scoraggiare e ridurre la domanda che favorisce la tratta, è importante che gli Stati membri valutino l'idea di adottare ulteriori azioni adeguate rivolte a utenti potenziali e attuali, ad esempio offrendo campagne di sensibilizzazione specificamente concepite.
29) Nel quadro della formazione e al fine di garantire l'efficace attuazione delle disposizioni nazionali in materia di mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali, gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare le autorità inquirenti e le autorità di contrasto che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani.
30) Al fine di rafforzare le risposte politiche nazionali è necessario istituire coordinatori nazionali anti-tratta o meccanismi equivalenti e gli Stati membri dovrebbero poter istituire organismi indipendenti. Rientra nella competenza degli Stati membri decidere quali entità siano da designare o istituire quali coordinatori nazionali anti-tratta o quali meccanismi equivalenti o organismi indipendenti, a prescindere dal loro titolo, conformemente al principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, a condizione che tali entità dispongano delle competenze necessarie per svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva.
31) La raccolta di dati precisi, coerenti e anonimizzati e la pubblicazione tempestiva dei dati raccolti e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dell'entità della tratta di esseri umani nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni anno alla Commissione dati statistici sulla tratta di esseri umani in modo armonizzato è un passo importante per migliorare la comprensione generale di questo fenomeno e garantire l'adozione di politiche e strategie orientate dai dati.
32) Al fine di sostenere le politiche nazionali, gli Stati membri dovrebbero altresì elaborare piani d'azione nazionali anti-tratta.
33) Nel caso dei minori, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che i sistemi nazionali di protezione dei minori elaborino piani specifici per prevenire la tratta di esseri umani, anche per i minori in istituti residenziali o di tipo chiuso.
34) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o dell'effetto dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, il diritto all'integrità fisica e mentale della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la parità tra donne e uomini, i diritti del minore, i diritti delle persone con disabilità e il divieto del lavoro minorile, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva intende garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi, che devono essere attuati di conseguenza.
36) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 20 aprile 2023, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
38) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (12), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
39) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/36/UE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU C 228 del 29.6.2023.
Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 maggio 2024.
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011).
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014).
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014).
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014).
Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj).
Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).
Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004).
GU C 369 del 17.12.2011.
Modifiche della direttiva 2011/36/UE
La direttiva 2011/36/UE è così modificata:
1) l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale.»
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b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1. Il presente paragrafo non si applica allo sfruttamento della maternità surrogata di cui al paragrafo 3, a meno che la madre surrogata sia minore.»
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2) l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave, compreso un pregiudizio fisico o psicologico.»
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b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel caso di un reato di cui all'articolo 2, siano considerate circostanze aggravanti, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:
a) il fatto che il reato sia stato commesso da funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni;
b) il fatto che l'autore del reato abbia agevolato o si sia reso responsabile, mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima.»
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3) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:»
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b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.»
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4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, sia punibile con sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, per i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, includano sanzioni pecuniarie penali o non penali e possano comprendere altre sanzioni o misure penali o non penali quali:
a) esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici;
b) esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
c) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività commerciali;
d) ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
e) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
f) provvedimenti giudiziari di scioglimento
g) chiusura delle sedi usate per commettere il reato;
h) laddove vi sia un pubblico interesse, pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.»
;
5) l'articolo 7 è soppresso;
6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali o altre attività illecite che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.»
;
7) l'articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione.»
;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3, laddove tali reati siano commessi o agevolati mediante tecnologie dell'informazione o della comunicazione, dispongano di competenze e capacità tecnologiche adeguate. Gli Stati membri sono incoraggiati, ove opportuno e conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, a creare unità specializzate in seno alle autorità di contrasto e alle autorità inquirenti.»
;
8) l'articolo 10 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, nei casi seguenti:»
;
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, commessi al di fuori del suo territorio, nei casi seguenti:»
;
9) l'articolo 11 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza specializzata e sostegno, con un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori, prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dalla presente direttiva.
____________
(*1) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012).»;"
b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, uno o più meccanismi miranti alla rapida individuazione, all'identificazione, all'assistenza e al sostegno delle vittime identificate e presunte, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero delle vittime.
I compiti dei meccanismi di orientamento che operano conformemente al presente paragrafo comprendono almeno quanto segue:
a) stabilire norme minime per l'individuazione e la rapida identificazione delle vittime, e adattare le procedure di individuazione e identificazione alle varie forme di sfruttamento contemplate dalla presente direttiva;
b) orientare la vittima al sostegno e all'assistenza più adeguati;
c) stabilire accordi di cooperazione o protocolli con le autorità competenti in materia di asilo per garantire che siano forniti assistenza, sostegno e protezione alle vittime della tratta che necessitano anche di protezione internazionale o che desiderano chiedere tale protezione, tenendo conto della situazione individuale della vittima.
5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro, compresi rifugi e altre sistemazioni temporanee adeguate, e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.»
;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. I rifugi e altre sistemazioni temporanee adeguate di cui al paragrafo 5 sono messi a disposizione in numero sufficiente e sono facilmente accessibili alle vittime presunte e identificate della tratta. I rifugi e altre sistemazioni temporanee adeguate aiutano le vittime nel percorso di recupero, offrendo loro condizioni di vita adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente. Sono inoltre attrezzate per rispondere alle esigenze specifiche dei minori, compresi quelli vittime della tratta.»
;
d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, il periodo di riflessione e ripresa ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 (*2) e del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe.
____________
(*2) Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj)."
(*3) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).»;"
10) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Vittime della tratta che possono avere bisogno di protezione internazionale
1. Gli Stati membri garantiscono la complementarità e il coordinamento tra le autorità coinvolte nelle attività anti-tratta e le autorità competenti in materia di asilo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta possano esercitare il diritto di chiedere protezione internazionale o uno status nazionale equivalente, anche quando la vittima riceve assistenza, sostegno e protezione in quanto vittima presunta o identificata della tratta di esseri umani.»
;
11) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti sanciti nella direttiva 2012/29/UE.»
;
12) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di segnalazione di un reato ai sensi della presente direttiva siano sicure, siano eseguite nel rispetto della riservatezza conformemente al diritto nazionale, siano concepite in modo adatto ai minori e accessibili ad essi, e utilizzino un linguaggio consono all'età e alla maturità dei minori vittime della tratta.»
;
13) all'articolo 14, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni minore vittima della tratta, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso, prevedendo programmi volti a sostenere la sua transizione verso l'emancipazione e l'età adulta, nell'ottica di prevenirne la re-immissione nella tratta. Entro un termine ragionevole gli Stati membri offrono accesso all'istruzione ai minori vittime della tratta e ai figli delle vittime che beneficiano di assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11, conformemente al diritto nazionale.
2. Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso. Gli Stati membri provvedono affinché sia nominato un diverso tutore o rappresentante in caso di conflitto di interessi tra il tutore o il rappresentante e il minore vittima della tratta.
3. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della direttiva 2012/29/UE.»
;
14) gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 17
Risarcimento delle vittime
Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti. Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per le vittime o uno strumento analogo, conformemente alla loro legislazione nazionale, al fine di risarcire le vittime.
Articolo 18
Prevenzione
1. Tenendo conto delle specificità delle varie forme di sfruttamento, gli Stati membri adottano misure adeguate, quali istruzione, formazione e campagne di informazione, prestando particolare attenzione, se del caso, alla dimensione online, per scoraggiare e ridurre la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.
2. Gli Stati membri adottano, tenendo conto della prospettiva di genere e dei minori, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, compresa la promozione dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze digitali, ove opportuno in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi, come il settore privato, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori e le persone con disabilità, diventino vittime della tratta di esseri umani.»
;
15) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 18 bis
Reati riguardanti l'uso di servizi forniti da una vittima della tratta di esseri umani
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel caso di un atto doloso, l'uso di servizi forniti da una vittima del reato di cui all'articolo 2 costituisca reato, qualora la vittima sia sfruttata per prestare tali servizi e qualora l'utente dei servizi sia consapevole del fatto che chi presta il servizio è vittima del reato di cui all'articolo 2.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati introdotti conformemente al paragrafo 1 siano punibili con pene effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 18 ter
Formazione
1. Gli Stati membri promuovono o offrono una formazione periodica e specializzata agli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, il personale giudiziario, i servizi di assistenza e sostegno, gli ispettori del lavoro, i servizi sociali e gli operatori sanitari, al fine di consentire loro di prevenire e combattere la tratta di esseri umani ed evitare la vittimizzazione secondaria, nonché di individuare, identificare, assistere, sostenere e proteggere le vittime. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.
2. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione della magistratura in tutta l'Unione, gli Stati membri incoraggiano una formazione sia generale che specializzata per i giudici e le autorità inquirenti coinvolti nei procedimenti penali, al fine di consentire loro di prevenire e combattere la tratta di esseri umani ed evitare la vittimizzazione secondaria, nonché di individuare, identificare, assistere, sostenere e proteggere le vittime. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.»
;
16) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Coordinatori nazionali anti-tratta o meccanismi equivalenti e organismi indipendenti
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire coordinatori nazionali anti-tratta o meccanismi equivalenti e fornire loro le adeguate risorse necessarie per espletare efficacemente le loro funzioni. Il coordinatore nazionale anti-tratta o il meccanismo equivalente collabora con i pertinenti organi e organismi nazionali, regionali e locali, in particolare con le autorità di contrasto, con i meccanismi di orientamento nazionali e con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore.
2. I compiti dei coordinatori nazionali anti-tratta o dei meccanismi equivalenti comprendono la valutazione delle tendenze della tratta di esseri umani, la misurazione dei risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e la presentazione di relazioni.
I compiti dei coordinatori nazionali anti-tratta o dei meccanismi equivalenti possono comprendere anche quanto segue:
a) l'istituzione di piani di risposta di emergenza per prevenire la minaccia della tratta di esseri umani in caso di emergenze gravi;
b) la promozione, il coordinamento e, se del caso, il finanziamento di programmi contro la tratta di esseri umani.
3. Gli Stati membri possono inoltre istituire organismi indipendenti il cui ruolo può comprendere il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle azioni di contrasto della tratta, la presentazione di relazioni su questioni che richiedono un'attenzione particolare da parte delle autorità nazionali competenti e la valutazione delle cause profonde e delle tendenze della tratta di esseri umani. Qualora sia istituito un organismo indipendente, gli Stati membri possono assegnargli uno o più compiti di cui al paragrafo 2.»
;
17) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 19 bis
Raccolta di dati e statistiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché sia creato un sistema per la registrazione, la produzione e la fornitura di dati statistici anonimizzati per monitorare l'efficacia dei loro sistemi di repressione dei reati di cui alla presente direttiva.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono, come minimo, i dati disponibili a livello centrale riguardanti:
a) il numero delle vittime registrate identificate e presunte dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza e forma di sfruttamento, conformemente al diritto e alle pratiche nazionali;
b) il numero delle persone indagate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza e forma di sfruttamento;
c) il numero delle persone imputate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza, forma di sfruttamento e tipo di decisione finale di avvio dell'azione giudiziaria;
d) il numero delle decisioni di avvio di un'azione giudiziaria (ossia imputazioni per i reati di cui all'articolo 2, imputazioni per gli altri reati, archiviazioni o non luogo a procedere, altro);
e) il numero delle persone condannate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto) e cittadinanza;
f) il numero delle sentenze (ossia assoluzioni, condanne o altro) per i reati di cui all'articolo 2;
g) il numero delle persone indagate, imputate e condannate per i reati di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, disaggregato per sesso e fascia d'età (minore/adulto).
3. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, in linea di massima entro il 30 settembre e, ove ciò non sia possibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente.
Articolo 19 ter
Piano d'azione nazionale anti-tratta
1. Entro il 15 luglio 2028, gli Stati membri adottano i loro piani d'azione nazionali anti-tratta, elaborati e attuati in consultazione con i coordinatori nazionali anti-tratta o i meccanismi equivalenti di cui all'articolo 19, gli organismi indipendenti e i pertinenti portatori di interessi attivi nel settore della prevenzione e della repressione della tratta di esseri umani. Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione nazionali anti-tratta siano riesaminati e aggiornati a intervalli regolari non superiori a cinque anni.
2. I piani d'azione nazionali anti-tratta possono comprendere gli elementi seguenti:
a) obiettivi, priorità e misure per contrastare la tratta di esseri umani finalizzata a tutte le forme di sfruttamento, comprese misure specifiche per i minori vittime della tratta;
b) misure preventive, ad esempio azioni nel settore dell'istruzione e della formazione e campagne di sensibilizzazione, e misure preventive nell'ambito della risposta di emergenza ai rischi della tratta di esseri umani causati da crisi umanitarie, se del caso;
c) misure volte a rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani, anche per migliorare le indagini e l'azione penale nei casi di tratta di esseri umani e la cooperazione transfrontaliera;
d) misure volte a rafforzare la rapida identificazione, l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani;
e) procedure per monitorare e valutare periodicamente l'attuazione dei piani d'azione nazionali anti-tratta.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi piani d'azione nazionali anti-tratta, ed eventuali aggiornamenti degli stessi, entro tre mesi dalla loro adozione.
4. I piani d'azione nazionali anti-tratta sono accessibili al pubblico.»
;
18) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Coordinamento della strategia dell'Unione contro la tratta di esseri umani
1. Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell'Unione contro la tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore anti-tratta dell'UE. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore anti-tratta dell'UE le informazioni di cui all'articolo 19.
2. Al fine di garantire un approccio coerente e globale, il coordinatore anti-tratta dell'UE assicura il coordinamento con i coordinatori nazionali anti-tratta o i meccanismi equivalenti, gli organismi indipendenti, le agenzie dell'Unione e le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, anche ai fini del contributo del coordinatore anti-tratta dell'UE alle relazioni presentate dalla Commissione ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.»
;
19) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Entro il 15 luglio 2030, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e l'impatto di tali misure.».
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.