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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Giustizia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA GIUSTIZIA

IL CAPO DIPARTIMENTO

CIRCOLARE 6 settembre 2024, m_dg.DDSC.06.09.2024.0006109.U

Nuove specifiche tecniche ex art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 - Modifica dei sistemi civili e penali - Efficacia.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Giustizia.

Al Primo Presidente della Corte di cassazione

Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione

Al Procuratore nazionale della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo

Ai presidenti delle corti di appello

Ai procuratori generali presso le corti di appello

e p.c.

Al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Com'è noto, l'art. 34, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 prevede che con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (di seguito DGSIA) del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia (DIT), siano adattate le nuove specifiche tecniche del processo telematico civile e penale. Inoltre, ai sensi del comma 3 del ridetto d.m. n. 44 del 2011, nel testo novellato dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, «Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti».

Le nuove specifiche tecniche, acquisito il prescritto parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (il 1° marzo 2024) e del Garante per la protezione dei dati personali (il 6 giugno 2024), sono state infine adottate con provvedimento del Direttore generale DGSIA del 2 agosto 2024, pubblicato sul Portale dei servizi telematici (PST) il successivo 7 agosto 2024.

Detta normativa di natura squisitamente tecnica, in forza del suo art. 31, diverrà efficace lunedì 30 settembre 2024; fino a tale data rimangono quindi in vigore le precedenti specifiche tecniche adottate con provvedimento del Direttore generale DGSIA del 16 aprile 2014 e più volte modificato nel corso degli anni.

Di seguito illustro brevemente le più significative novità introdotte con il nuovo provvedimento, che contestualmente dà attuazione sul piano tecnico alle rilevanti novelle introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e dal d.m. n. 217 del 2023, sia nell'ambito del processo civile telematico (PCT) che del processo penale telematico (PPT), essendo rimasta ferma la volontà del Ministero di dotare i processi telematici italiani di una disciplina tendenzialmente omogenea applicabile sia nel settore civile sia in quello penale.

RE.G.IND.E. L'art. 7 detta le nuove regole di tenuta del Registro generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IND.E.), superando il divieto di inserire indirizzi PEC già presenti nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il CAD), nell'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA), previsto dall'art. 6-ter del CAD, nonché nell'indice nazionale dei domicili digitali (INAD) disciplinato dall'art. 6-quater del CAD.

All'art. 10 viene prevista, per la prima volta, la possibilità di iscrizione nel RE.G.IND.E. dei domicili digitali anche degli enti privati. In questo modo sarà possibile l'accesso al fascicolo telematico da parte dei soggetti abilitati esterni costituiti in forma di enti privati, nominati ausiliari del giudice, ovvero che collaborino con l'autorità giudiziaria in particolari settori, come quelli della famiglia e dei minori. Sarà inoltre consentito alle associazioni rappresentative dei consumatori di svolgere la funzione di assistenza ai cittadini nei processi di competenza del Giudice di pace.

PORTALE DEPOSITI TELEMATICI. Il Portale dei depositi telematici (PDT) è oggi codificato dal comma 1 dell'art. 7-bis; la piattaforma permette agli avvocati italiani di depositare da remoto oltre 128 atti difensivi processuali (dalla querela sino al ricorso per cassazione), comprensivi di allegati multimediali (audio, video, immagini, zip) presso tutti gli uffici giudiziari italiani.

PORTALE NOTIZIE DI REATO. Il portale delle notizie di reato (PNR) è disciplinato dal comma 2 dell'art. 7-bis; esso consente ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ed ai soggetti legittimati per legge (cd. uffici fonte) italiani di depositare da remoto oltre 120 atti investigativi (dalla querela sino all'informativa conclusiva), comprensivi di allegati multimediali.

TIPOLOGIA DOCUMENTI DIGITALI. Con l'art. 16 è stata ampliata la gamma dei documenti allegati che possono essere depositati nel fascicolo telematico, sia nel processo civile che nel processo penale, prevedendo un nutrito elenco di differenti tipologie di file multimediali. E' noto, infatti, che prima della descritta novella, i file immagine o audio e/o video potevano essere prodotti solo mediante deposito materiale nel fascicolo di supporti ottici o memory pen.

Si potranno quindi depositare fotografie digitali, registrazioni audio, o audio-video nei formati mpeg2, mpeg4, avi, mp3, flac, raw, wav e aiff, oltre che pdf, rtf, jpeg, tiff, xml e html. E' stato aggiunto anche il supporto Dicom (formato relativo alla diagnostica per immagini), oltre che files compressi in estensione *.arj, *.zip, *.rar, colmando così una grave lacuna della precedente disciplina del processo telematico.

DIMENSIONI DOCUMENTI DIGITALI. E' stato codificato l'aumento della dimensione degli atti processuali e dei documenti che possono essere depositati telematicamente dai soggetti abilitati esterni, portando il limite da 30 a 60 megabyte sia nei procedimenti civili (art. 17, comma 4), che in quelli penali (art. 18, comma 8; art. 19, comma 15).

In questo modo avvocati, consulenti tecnici, periti, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, potranno procedere più facilmente al deposito degli atti, dei documenti e degli allegati del fascicolo telematico, evitando di dovere ricorrere ad una pluralità di invii in rapida sequenza.

ACCETTAZIONE AUTOMATICA DEI DEPOSITI. Sia nei sistemi civili che in quelli penali è stata prevista l'accettazione automatica dei depositi di atti e documenti, che siano stati effettuati dai soggetti abilitati esterni, salvi i casi di anomalia bloccante, ovvero quelli in cui è necessario l'intervento degli operatori di cancelleria.

In particolare, per i procedimenti civili (art. 17, comma 8) sono previste solo tre possibili anomalie. La prima WARN (Warning), è una mera segnalazione di carattere giuridico non bloccante (ad esempio perché manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo oppure in caso di certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto); la seconda ERROR si verifica in tutti i casi nei quali risulta necessario un intervento della cancelleria per consentire l'accettazione dell'atto e risulta quindi bloccante per il procedimento; la terza FATAL anche essa bloccante, risultante nei casi in cui l'eccezione non è gestibile (ad esempio perché risulta impossibile decifrare la busta depositata oppure mancano elementi fondamentali per l'elaborazione).

Quando il deposito è automaticamente accettato dal sistema o sbloccato dall'intervento della cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante una PEC contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. Quando vi è una anomalia bloccante, invece, il gestore dei servizi telematici invia al depositante una PEC, contenente la comunicazione del rifiuto dell'accettazione dell'atto.

Per i procedimenti penali (art. 19, comma 13) sono previste le seguenti comunicazioni al depositante da parte dei sistemi ministeriali:

a. INVIATO: eseguita con successo l'operazione di "Invio";

b. IN TRANSITO: in attesa di smistamento al sistema informativo dell'ufficio giudiziario destinatario; nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito", il PDP cancella tutti i dati personali;

c. ACCETTATO (automaticamente o a seguito di verifiche ove previste): intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento. L'associazione è automatica nel caso di coincidenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale e, quando previsto, in presenza del c.d. atto abilitante. L'associazione è invece ad opera del cancelliere o del segretario qualora, dopo le verifiche, sia stato individuato univocamente il procedimento di riferimento.

d. IN VERIFICA: anomalia bloccante, il deposito è pervenuto nel sistema dell'ufficio giudiziario destinatario ma non essendoci coincidenza di dati non è stato automaticamente associato ad un procedimento ed è sottoposto a verifiche da parte del personale dell'ufficio;

e. RIFIUTATO: anomalia bloccante, rifiuto del deposito successivo alle verifiche automatiche e ad opera del personale dell'ufficio;

f. ERRORE TECNICO: anomalia bloccante; si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato del PDP ad effettuare nuovamente il deposito.

PAGAMENTI TELEMATICI. E' stata infine radicalmente modificata la disciplina dei pagamenti telematici stabilita dalle previgenti specifiche tecniche, essendo stata prevista dall'art. 30 la messa a disposizione nel PST delle funzionalità del sistema c.d. "PagoPA", con l'eliminazione di tutta la previgente disciplina, in modo da facilitare grandemente le modalità dei pagamenti telematici da parte dei soggetti abilitati esterni.

Le SS.LL. sono pregate di dare massima diffusione agli uffici giudiziari della presente nota.

L'occasione è gradita per porgere

Cordiali Saluti.

Roma, 6 settembre 2024

Il Capo Dipartimento

ETTORE SALA