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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Interno.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE 6 settembre 2024, n. 75

Articolo 2 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Indicazioni sulle generalità personali della tessera elettorale.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Interno.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA

per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti Locali - Ufficio elettorale e Servizi demografici

(PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it)

AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

L'articolo 2 del "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente", approvato con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, disciplina le caratteristiche della tessera elettorale e indica i dati che la stessa deve riportare.

In particolare, il comma 2, lettera a), dispone che la tessera contiene il nome e il cognome del titolare; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito.

In ordine alla indicazione del cognome maritale negli atti del procedimento elettorale, questa Direzione Centrale aveva già avuto modo di pronunciarsi con la Circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986 con la quale sono state fornite le coordinate interpretative e applicative del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali.

E infatti, con riferimento all'articolo 5, primo comma, lettera a), del citato testo unico, la Circolare in questione, al paragrafo 34, precisa che per le donne l'indicazione nelle liste elettorali del cognome da nubile accompagnato dal cognome del marito preceduto dall'indicazione "in" o "cgt." ovvero "ved.", a seconda dei casi, è da ritenersi necessaria in quanto «In occasione di varie consultazioni elettorali, si è avuto modo di notare che non è stato possibile consegnare molti certificati elettorali [rectius, tessere elettorali, a seguito dell'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 299/2000] per la mancata indicazione, sugli stessi, dei dati in parola, il che non ha permesso la individuazione di elettrici conosciute, presso le rispettive abitazioni, con il cognome del marito».

All'epoca, la disposizione in esame trovava dunque giustificazione nella finalità di una corretta e tempestiva individuazione dell'abitazione presso la quale consegnare il plico contenente la tessera elettorale.

La medesima finalità è all'origine della prassi in base alla quale l'articolo 2, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 299/2000 è stato generalmente interpretato nel senso della necessità di inserire anche nella tessera elettorale il cognome del marito accanto a quello della donna da nubile, a prescindere dalla richiesta o comunque dal consenso della elettrice.

Peraltro, alla luce del mutato contesto storico e sociale a più di vent'anni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, la prassi sopra richiamata non appare più in linea con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano l'elettorato attivo.

Conseguentemente, si ritiene ragionevole aderire a un'interpretazione evolutiva della norma, in virtù della quale nelle tessere elettorali il cognome del marito dovrà essere riportato solo in caso di espressa richiesta da parte dell'elettrice.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei Sindaci, dei segretari comunali e degli uffici elettorali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Vice Capo Dipartimento

Direttone Centrale

DE PRISCO