Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2632 DELLA COMMISSIONE, 8 ottobre 2024

G.U.U.E. 9 ottobre 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 per quanto riguarda le misure relative alle acque che possono essere infette dall'organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014, le misure che devono essere adottate dagli operatori professionali e il modello per la comunicazione dei risultati delle indagini.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 29 ottobre 2024

Applicabile dal: 29 ottobre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione (2) istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 («organismo nocivo specificato») e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione.

2) Oltre alle acque di cui è stata confermata l'infezione, è necessario che le misure relative all'individuazione e all'eradicazione dell'organismo nocivo specificato riguardino anche le acque che possono essere infette dall'organismo nocivo specificato.

3) Tale provvedimento mira a garantire che anche le acque che possono essere infette dall'organismo nocivo specificato siano soggette a tali disposizioni per quanto riguarda la conferma della presenza dell'organismo nocivo, gli elementi per la designazione degli oggetti probabilmente infetti da tale organismo nocivo e le misure di eradicazione e, di conseguenza, ad assicurare una protezione del territorio dell'Unione dal rischio posto dall'organismo nocivo specificato maggiore rispetto a quella attualmente conferita.

4) Inoltre gli elementi da prendere in considerazione nella determinazione della possibile diffusione dell'organismo nocivo specificato dovrebbero includere anche le acque che possono essere infette.

5) All'interno dell'area delimitata le misure applicabili in caso di acque designate quali infette dovrebbero applicarsi anche alle acque che possono essere infette.

6) Conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193, l'autorità competente è tenuta a garantire che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, conformemente all'allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell'organismo nocivo specificato.

7) Poiché le autorità competenti non possono accedere agevolmente a tutti i rispettivi luoghi, le suddette misure possono essere attuate in modo più pratico ed efficace dagli operatori professionali anziché dalle stesse autorità competenti. Per tale motivo gli operatori professionali dovrebbero attuare le suddette misure sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti.

8) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 stabilisce un modello per la presentazione dei risultati delle indagini relative all'organismo nocivo specificato per il raccolto di patate e pomodori dell'anno civile precedente. Tale modello dovrebbe essere migliorato ai fini dell'uso pratico e dell'efficacia in quanto la comunicazione di dati sul campionamento di tuberi da impianto certificati, di tuberi da impianto diversi dai tuberi certificati, di tuberi diversi dai tuberi da impianto e di patate da consumo e da trasformazione, non forniscono informazioni significative ai fini dell'indagine.

9) L'ordine di determinate colonne del modello dovrebbe essere modificato sulla base della cronologia delle rispettive azioni effettuate. In particolare, la colonna relativa alle ispezioni visive delle colture in crescita e dei tuberi in magazzino dovrebbe precedere le colonne relative ai risultati di laboratorio ottenuti da campioni raccolti durante le suddette ispezioni visive.

10) E' inoltre necessario chiarire se le prove di laboratorio sono effettuate a seguito del prelievo di campioni di tuberi in magazzino o di tuberi durante l'ispezione visiva delle colture in crescita.

11) E' altresì necessario aggiungere colonne per quanto riguarda le prove di laboratorio sulle acque per migliorare l'accuratezza della comunicazione dei risultati.

12) Il numero di ispezioni visive con risultato positivo può essere registrato solo dopo aver ottenuto i risultati delle prove di laboratorio. Pe questo motivo, e ai fini di una presentazione più chiara e coerente dei risultati, la rispettiva colonna dovrebbe essere trasferita nelle sezioni relative alle prove di laboratorio.

13) Durante le ispezioni visive sono prelevati campioni sintomatici e asintomatici. Le infezioni latenti sono individuate su campioni asintomatici. Considerata l'importanza delle infezioni latenti ai fini della comprensione di un'eventuale diffusione della malattia e delle misure da adottare per evitare tale diffusione, i risultati da campioni sintomatici e asintomatici dovrebbero essere distinti nel modello.

14) L'esperienza acquisita ha dimostrato che la comunicazione di dati sul periodo di campionamento dei tuberi per le prove di laboratorio non fornisce informazioni significative ai fini dell'indagine.

15) Le prescrizioni relative alla dimensione dei campioni sono indicate all'allegato I, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193. I dati richiesti nel modello per quanto riguarda le dimensioni dei lotti in tonnellate o ettari non forniscono pertanto informazioni significative ai fini dell'indagine.

16) E' inoltre necessario chiarire nella prima frase dell'allegato II che il modello deve presentare i risultati delle indagini effettuate sul raccolto di patate dell'anno precedente l'anno della comunicazione.

17) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193.

18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1193/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 è così modificato:

1) all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le acque superficiali che possono essere infette, tenendo conto degli elementi di cui all'allegato IV, punto 2, lettera b), punti ii) e iii).»;

2) all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le piante specificate designate quali infette dall'organismo nocivo specificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), punto i), non sono piantate. Gli operatori professionali, durante la produzione o lo spostamento delle piante specificate, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, garantiscono che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, conformemente all'allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell'organismo nocivo specificato.»;

3) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento;

4) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli elementi da prendere in considerazione per la designazione di un oggetto come probabilmente infetto dall'organismo nocivo specificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), sono i seguenti:»;

ii) le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:

«i) luogo o luoghi di produzione delle piante specificate dove per l'irrigazione o l'irrorazione sono utilizzate acque designate quali infette a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera a), o che possono essere infette a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera b);

j) piante specificate prodotte in siti di produzione inondati con acque superficiali di cui è stata confermata l'infezione o che possono essere infette.»;

b) al punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nei casi in cui le acque superficiali sono state designate quali infette a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera a), o possono essere infette a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera b):

i) luogo o luoghi di produzione delle piante specificate adiacenti alle acque superficiali designate quali infette o che possono essere infette, o a rischio di inondazione da parte delle stesse;

ii) bacini di irrigazione separati associati alle acque superficiali designate quali infette o che possono essere infette;

iii) corpi idrici comunicanti con le acque superficiali designate quali infette o che possono essere infette, tenuto conto di quanto segue:

- la direzione e la portata delle acque designate quali infette o che possono essere infette,

- la presenza di piante ospiti di solanacee.»;

5) nell'allegato V, il punto 4.2.2 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nei casi in cui le acque superficiali sono state designate quali infette a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera a), o possono essere infette a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), o incluse tra gli elementi da prendere in considerazione nella determinazione della possibile diffusione dell'organismo nocivo specificato conformemente all'allegato IV, punto 2:

i) conducono l'indagine annuale in periodi opportuni, compreso il prelievo di campioni delle acque superficiali e, se del caso, delle piante ospiti di solanacee selvatiche nelle pertinenti fonti idriche e garantiscono che i campioni siano sottoposti alle prove di cui all'allegato I;

ii) per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato, effettuano controlli ufficiali sui programmi di irrigazione e irrorazione e possono anche introdurre il divieto d'impiego delle acque designate quali infette o che possono essere infette per l'irrigazione e l'irrorazione delle piante specificate e, se del caso, di altre piante ospiti di solanacee coltivate;

iii) nei casi di infezione degli scarichi di reflui, effettuano controlli ufficiali sullo smaltimento degli scarichi di rifiuti e di reflui provenienti dalle stazioni di trasformazione industriale o di imballaggio del luogo di produzione adibite alla manipolazione delle piante specificate;»;

b) è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) nei casi di cui alla lettera b), frase introduttiva, si applicano le deroghe seguenti:

i) in deroga alla lettera b), punto i), gli Stati membri possono decidere di non effettuare indagini annuali sulle acque superficiali designate quali infette o che possono essere infette, purché non vi siano indicazioni di un cambiamento dello stato dell'organismo nocivo nell'area delimitata;

ii) in deroga alla lettera b), punto ii), l'impiego delle acque soggette a divieto può essere consentito nelle serre, sotto controllo ufficiale, per l'irrigazione e l'irrorazione delle piante di pomodoro e di altre piante ospiti destinate al consumo finale e alla trasformazione, a condizione che le acque siano disinfettate con metodi appropriati o risultino indenni dall'organismo nocivo a seguito di campionamento e prove intensivi.».

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Allegato sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2025, Serie L.