
REGOLAMENTO (UE) 2024/2608 DELLA COMMISSIONE, 7 ottobre 2024
G.U.U.E. 8 ottobre 2024, Serie L
Regolamento recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della cellulosa in polvere [E 460(ii)] e del gluconodeltalattone (E 575) nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 ottobre 2024
Applicabile dal: 28 ottobre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
2) L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
3) A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'uso della cellulosa in polvere [E 460(ii)] e del gluconodeltalattone (E 575) come additivi alimentari è autorizzato in un'ampia gamma di alimenti.
4) Il 28 luglio 2022 sono state presentate alla Commissione due domande di autorizzazione all'uso della cellulosa in polvere [E 460(ii)] e del gluconodeltalattone (E 575) nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare, appartenenti alla categoria alimentare 01.7.6 «Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)». Le domande sono state successivamente rese accessibili agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
5) La cellulosa in polvere [E 460(ii)] e il gluconodeltalattone (E 575) sono destinati a essere impiegati nella produzione di prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare. Il gluconodeltalattone (E 575) acidifica la miscela di latte e fa coagulare la caseina in tempi brevi mediante una riduzione controllata del pH, senza l'utilizzo di batteri lattici acidi. La cellulosa in polvere [E 460(ii)] lega il siero di latte e ne impedisce la separazione dalla cagliata, garantendo un prodotto stabile per l'intera durata del suo periodo di conservazione. L'impiego previsto della cellulosa in polvere [E 460(ii)] e del gluconodeltalattone (E 575) accresce quindi l'efficienza del processo di produzione, con un dispendio minore in termini di materie prime, energia e tempo.
6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, al fine di aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.
7) Il 16 gennaio 2018 l'Autorità ha pubblicato un parere scientifico in cui era sottoposta a nuova valutazione, tra l'altro, la sicurezza della cellulosa in polvere [E 460(ii)] come additivo alimentare (3). L'Autorità ha concluso che non è necessario stabilire un valore numerico per la «dose giornaliera ammissibile» (DGA) e che gli usi e i livelli d'uso comunicati per le cellulose non modificate e modificate (E 460(i), E 460(ii), E 461-466, E 468 ed E 469) non pongono problemi di sicurezza. Si è pervenuti a tale conclusione per le sostanze che pongono problemi di sicurezza molto ridotti e solo qualora esistano informazioni affidabili sull'esposizione e sulla tossicità, nonché in caso di bassa probabilità di effetti nocivi sulla salute umana in dosi che non provocano squilibri nutrizionali negli animali (4).
8) La sicurezza del glucodeltalattone (E 575) è stata valutata nel 1990 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che ne ha stabilito una DGA «non specificata» (5). La dicitura «non specificata» significa che, sulla base dei dati tossicologici, biochimici e clinici disponibili, l'assunzione giornaliera totale della sostanza, derivante dalla sua presenza naturale e dal suo attuale uso/dai suoi attuali usi negli alimenti ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato, non rappresenta un pericolo per la salute. Nel regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (6) quest'ultima ha ritenuto che il gluconodeltalattone (E 575) fosse poco preoccupante e che la sua rivalutazione non costituisse una priorità elevata, data la mancanza di nuovi elementi di prova sostanziali che mettessero in discussione la valutazione e alla luce della relazione della Commissione del 2001 sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'Unione europea (7) e della relazione «Food additives in Europe 2000» (8), presentata alla Commissione dal Consiglio nordico dei ministri, che fornisce ulteriori informazioni in merito all'ordine di priorità da attribuire agli additivi per la nuova valutazione. Per gli stessi motivi, e in attesa della nuova valutazione del gluconodeltalattone (E 575) nell'ambito di tale programma, la Commissione ritiene che la conclusione cui è pervenuto il comitato scientifico dell'alimentazione umana mantenga la propria validità.
9) Dato che l'uso della cellulosa in polvere [E 460(ii)] come stabilizzante e del gluconodeltalattone (E 575) come regolatore dell'acidità nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 354 del 31.12.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj.
GU L 354 del 31.12.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/oj.
«Scientific Opinion on the re-evaluation of celluloses E 460(i),E 460(ii), E 461, E 462, E 463, E 464, E 465, E 466, E 468 and E 469 as food additives.», (EFSA Journal 2018;16(1):5047, 104 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5047).
«Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010.», (EFSA Journal 2014;12(6):3697, 11 pagg., https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3697).
«Reports of the Scientific Committee for Food, Twenty-fifth series», 1991 (https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-12/sci-com_scf_reports_25.pdf).
Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/257/oj).
COM(2001) 542 definitivo.
«Food Additives in Europe 2000, Status of safety assessments of food additives presently permitted in the EU», Consiglio nordico dei ministri, TemaNord 2002:560.
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, la categoria alimentare 01.7.6 "Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)" è così modificata:
a) la voce relativa alla cellulosa in polvere (E 460) è sostituita dalla seguente:
«E 460(ii) | Cellulosa in povere | quantum satis | Solo prodotti non stagionati e prodotti stagionati grattugiati e affettati; prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare»; |
.
b) la voce relativa al gluconodeltalattone (E 575) è sostituita dalla seguente:
«E 575 | Gluconodeltalattone | quantum satis | Solo prodotti stagionati; prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare». |
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