
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2598 DELLA COMMISSIONE, 4 ottobre 2024
G.U.U.E. 7 ottobre 2024, Serie L
Regolamento che istituisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 ottobre 2024
Applicabile dal: 3 settembre 2026
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in settori specifici. In particolare, l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che detto regolamento si applica ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che la Commissione possa prescrivere che le partite di determinati animali e merci entrino nell'Unione esclusivamente da paesi terzi o loro regioni che figurano in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
2) L'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 stabilisce che, relativamente agli animali o ai prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione, non siano utilizzati i seguenti prodotti: (i) medicinali antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività; e (ii) medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico che è incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione (4).
3) Il regolamento delegato (UE) 2023/905 integra il regolamento (UE) 2019/6 per quanto riguarda, tra l'altro, le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che rispettino il divieto di impiego di medicinali antimicrobici per la promozione della crescita e l'aumento della produttività e di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo. Tali condizioni prevedono che le partite di animali e prodotti di origine animale in questione possano entrare nell'Unione solo se sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
4) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905, tale elenco dovrebbe includere solo i paesi terzi o loro regioni che hanno presentato prove e garanzie adeguate del fatto che gli animali e i prodotti di origine animale interessati rispettano il divieto di impiego di medicinali antimicrobici per la promozione della crescita e l'aumento della produttività e di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, comprese le informazioni ricevute sulle procedure in atto per garantire la tracciabilità e l'origine.
5) I paesi terzi o loro regioni che hanno presentato le prove e le garanzie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905 dovrebbero pertanto figurare nell'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali e prodotti di origine animale.
6) Le condizioni per l'ingresso nell'Unione delle partite di animali o prodotti di origine animale di cui al regolamento delegato (UE) 2023/905 si applicano a decorrere da 24 mesi dopo la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione (5). Anche il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 3 settembre 2026.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
GU L 116 del 4.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/905/oj.
Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 20.7.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1255/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali (GU L, 2024/399, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/oj).
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/905 da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano
1. I paesi terzi o loro regioni in cui, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale destinati all'esportazione nell'Unione, sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 sono contrassegnati con una «X», in corrispondenza delle specie o dei prodotti interessati, nell'allegato del presente regolamento.
2. I paesi terzi o loro regioni che, per la produzione di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione, intendono trasformare solo animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi elencati nell'allegato a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono contrassegnati con un «Δ», in corrispondenza delle specie o dei prodotti interessati, nell'allegato.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN