
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1740 DELLA COMMISSIONE, 21 giugno 2024
G.U.U.E. 24 giugno 2024, Serie L
Regolamento che stabilisce le regole di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di segnalazione alla Commissione, da parte di consumatori e di altre parti interessate, di prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, e di trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali interessate. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 14 luglio 2024
Applicabile dal: 13 dicembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2023/988 prevede che i consumatori e le altre parti interessate abbiano la possibilità di segnalare alla Commissione, in una sezione distinta del portale Safety Gate, prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
2) Il meccanismo di informazione che deve essere specificato dalla Commissione consiste nelle modalità per l'invio delle informazioni da parte dei consumatori, e nelle modalità per la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali interessate. Tale meccanismo coesisterà con i meccanismi nazionali che consentono ai consumatori e agli altri interessati di sporgere reclami presso le autorità competenti, segnatamente con riguardo alla sicurezza dei prodotti, come indicato all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/988. Tutti questi meccanismi dovrebbero facilitare la trasmissione delle informazioni dai consumatori e dalle altri parti interessate alle autorità, e dovrebbero aiutare le autorità a individuare potenziali problemi inerenti alla sicurezza dei prodotti.
3) La Commissione dovrebbe progettare il portale Safety Gate in modo da evitare o ridurre al minimo eventuali usi impropri o minacce alla sua sicurezza tecnica. Quando inviano informazioni alla Commissione su prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e quando consultano lo stato dei loro reclami, i consumatori e le altre parti interessate dovrebbero identificarsi attraverso tale sistema.
4) I consumatori e le altre parti interessate possono inviare alla Commissione informazioni su prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori anche se non hanno acquistato il prodotto in questione ma, ad esempio, lo hanno semplicemente utilizzato senza possederlo, o lo hanno ricevuto in regalo. In questi casi, il consumatore o altra parte interessata che procede alla segnalazione può non essere in grado di fornire informazioni dettagliate sul prodotto o sulla sua catena di fornitura.
5) Le informazioni presentate dai consumatori e dalle altre parti interessate attraverso il portale Safety Gate dovrebbero essere quanto più possibile complete per permettere alle autorità nazionali competenti di approfondirle. Le informazioni fornite dovrebbero consentire l'identificazione del prodotto e, nel caso in cui i consumatori o le altre parti interessate abbiano a disposizione tale dato, la sua catena di fornitura. Quest'ultima informazione comprende in particolare l'operatore economico o il fornitore di un mercato online attraverso cui il prodotto è stato acquistato e, se differente, il responsabile del prodotto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988 o dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'identificazione fornita dovrebbe anche includere eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Per consentire di dare un adeguato seguito alle informazioni inviate, i consumatori o le altre parti interessate dovrebbero indicare il proprio Stato membro di residenza, o, se del caso, lo Stato membro nel quale si trovano qualora ciò sia loro più comodo ai fini del follow-up, ad esempio sotto l'aspetto della lingua di comunicazione.
6) Per verificare l'esattezza e la pertinenza delle informazioni inviate dai consumatori e dalle altre parti interessate sui prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, la Commissione dovrebbe progettare una sezione specifica del portale Safety Gate che riceva tali informazioni consentendo un filtraggio preliminare. Tale filtraggio dovrebbe garantire che vengano conservate solo le informazioni relative alle questioni di sicurezza dei prodotti, e non, ad esempio, quelle riguardanti il loro malfunzionamento non associato a un problema di sicurezza. Il filtraggio dovrebbe essere automatizzato per garantire che la verifica possa avvenire velocemente, in modo che i casi che sollevano problemi di sicurezza vengano comunicati subito alle autorità nazionali competenti. Il sistema dovrebbe permettere alle autorità nazionali di occuparsi in modo efficiente dei prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
7) Una volta avvenuto tale filtraggio la Commissione dovrebbe trasmettere le informazioni agli Stati membri interessati, facendo in modo al tempo stesso che tutti gli Stati membri abbiano accesso ai dati nel sistema. Per garantire un seguito adeguato da parte degli Stati membri interessati le informazioni dovrebbero essere trasmesse agli Stati membri in cui risiede o si trova il consumatore o altra parte interessata che le ha inviate e se del caso allo Stato membro in cui il prodotto è stato acquistato, come pure allo Stato membro in cui è stabilito il responsabile del prodotto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, o il rilevante fornitore di un mercato online. Il sistema dovrebbe essere concepito in modo da trasmettere a tali Stati membri i casi in cui un prodotto presenta rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori in modo da garantire un seguito adeguato. Questa modalità di invio delle informazioni agli Stati membri interessati corrisponde alla prassi attuale prevista dal sistema Safety Business Gateway, attraverso cui le imprese informano le autorità riguardo a problemi inerenti alla sicurezza dei prodotti. L'invio delle informazioni agli Stati membri interessati non dovrebbe ostare a che altri Stati membri vi abbiano accesso e vi diano seguito.
8) La Commissione dovrebbe trattare i dati personali forniti dai consumatori o dalle altre parti interessate in linea col diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto ai regolamenti (UE) 2016/679 (3) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. Qualora i consumatori segnalino un prodotto nel portale Safety Gate, dovrebbero essere conservati, in modo proporzionato, solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal loro inserimento.
9) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 26 marzo 2024.
10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2023/988.
11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti [(UE) 2023/988) di cui all'articolo 46, paragrafo 1, dello stesso regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 135 del 23.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj.
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ( GU L 201 del 31.7.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
Informazioni che devono essere presentate dai consumatori e dalle altre parti interessate
1. La Commissione progetta il portale Safety Gate affinché i consumatori e le altre parti interessate possano segnalarle prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e possano fornire le seguenti informazioni:
a) elementi che identifichino il prodotto che può presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
b) ogni dato disponibile sulla catena di fornitura del prodotto in questione, in particolare l'operatore economico o il fornitore di un mercato online attraverso cui il prodotto è stato acquistato e il loro paese di stabilimento, e, se del caso, il responsabile del prodotto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988;
c) elementi a sostegno del sospetto rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori posto dal prodotto, comprese, ove rilevante, la descrizione e le circostanze dell'incidente e la descrizione delle lesioni o altri danni insorti;
d) il loro Stato membro di residenza o lo Stato membro in cui si trovano;
e) il loro nome e i loro recapiti;
f) ogni informazione sui contatti diretti avuti dal consumatore o altra parte interessata con l'operatore economico pertinente o il fornitore di un mercato online.
2. La Commissione progetta il portale Safety Gate in modo da evitare o ridurre al minimo un eventuale uso improprio o minacce alla sua sicurezza tecnica.
Verifica dell'esattezza e della pertinenza delle informazioni presentate
La Commissione progetta un'apposita sezione del portale Safety Gate in modo che il portale filtri in maniera automatizzata le informazioni ricevute dal consumatore o altra parte interessata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, per verificare se riguardano una questione inerente alla sicurezza dei prodotti.
Trasmissione delle informazioni da parte della Commissione allo o agli Stati membri interessati
1. Se dalla verifica svolta ai sensi dell'articolo 2 risulta che le informazioni fornite dal consumatore o altra parte interessata riguardano una questione inerente alla sicurezza dei prodotti, la Commissione le trasmette senza indebito ritardo allo o agli Stati membri seguenti:
a) quello in cui risiede o, se del caso, si trova il consumatore o altra parte interessata che ha presentato le informazioni;
b) quello in cui il prodotto è stato acquistato, se del caso;
c) quello in cui è stabilito il responsabile del prodotto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, o, se del caso, il rilevante fornitore di un mercato online.
2. La Commissione informa il consumatore o altra parte interessata della sua azione e, se del caso, dello o degli Stati membri a cui ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione progetta il portale Safety Gate in modo che tutti gli altri Stati membri abbiano accesso alle informazioni fornite dal consumatore o altra parte interessata nel momento in cui esse vengono trasmesse allo o agli Stati membri interessati conformemente al paragrafo 1.
Conservazione dei dati
I dati personali forniti dal consumatore e altra parte interessata sono conservati nel portale Safety Gate e nei sistemi nazionali solo per il periodo in cui sono necessari per garantire un adeguato seguito dei casi. In ogni caso, tali dati sono conservati per un massimo di cinque anni a decorrere dal loro inserimento.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN