
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1801 DELLA COMMISSIONE, 28 giugno 2024
G.U.U.E. 1 luglio 2024, Serie L
Regolamento che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° luglio 2024 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1 luglio 2024
Applicabile dal: 1 luglio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 183,
considerando quanto segue:
1) A norma del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione (3) ha fissato il livello dei dazi all'importazione dei cereali. Il regolamento (UE) n. 642/2010 è stato abrogato. Le norme in base alle quali sono fissati i dazi all'importazione dei cereali sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione (4). E' pertanto opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 e fissare i dazi all'importazione dei cereali conformemente alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2384.
2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, il dazio all'importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (frumento (grano) tenero da seme), ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo costo, assicurazione e nolo (cif) all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota convenzionale del dazio determinata sulla base della NC.
3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento di esecuzione è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 19 del medesimo regolamento di esecuzione.
5) Il regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio (5) che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune prevede misure tariffarie al fine di evitare che, tra gli altri prodotti, i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati provenienti dalla Bielorussia e dalla Russia continuino a entrare nel mercato dell'Unione a condizioni tanto favorevoli quanto quelle applicate ai prodotti provenienti da altre origini non preferenziali.
6) Per garantire un'agevole gestione delle importazioni, è opportuno specificare che i dazi fissati nel presente regolamento non si applicano alle importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia.
7) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1 luglio 2024 in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
8) A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 e sostituirlo con il presente regolamento.
9) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/642/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione, del 26 agosto 2020, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020 (GU L 279 del 27.8.2020 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1221/oj).
Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).
Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj).
A decorrere dal 1 luglio 2024, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2024
Per la Commissione
La president
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
DAZI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2834 APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2024
Codice NC | Descrizione | Dazio all'importazione [1] [2] (EUR/t) |
1001 11 00 | FRUMENTO (grano) duro da seme | 0,00 |
1001 19 00 | FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 |
di qualità media, diverso da quello da seme | 0,00 | |
di qualità bassa, diverso da quello da seme | 0,00 | |
Ex10019120 | FRUMENTO (grano) tenero da seme | 0,00 |
Ex10019900 | FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 |
1002 10 00 | SEGALA da seme | 0,00 |
1002 90 00 | SEGALA non destinata alla semina | 0,00 |
1005 10 90 | GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido | 0,00 |
1005 90 00 | GRANTURCO, diverso dal granturco da seme [3] | 0,00 |
1007 10 90 | SORGO da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina | 0,00 |
1007 90 00 | SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina | 0,00 |
____________________
[1] A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:
- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;
- 2 EUR/t, se il porto di sbarco si trova sulla costa atlantica della penisola iberica, in Irlanda, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia e se le merci giungono attraverso l'Oceano Atlantico.
[2] Per i prodotti originari o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia, i dazi applicabili corrispondono all'aliquota convenzionale di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
[3] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2834.
ALLEGATO II
ELEMENTI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DEI DAZI FISSATI NELL'ALLEGATO I
1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834
(EUR/t) | ||
Frumento tenero [1] | Granturco | |
Borsa | Minneapolis | Chicago |
Quotazione | 263,298 | 163,896 |
Premio sul Golfo | - | 19,921 |
Premio sui Grandi Laghi | 40,942 | - |
.
2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834
(EUR/t) | |
Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam | 24,529 EUR/t |
Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam | 44,129 EUR/t |
____________
[1] Premio positivo di 14 EUR/t incluso in conformità con l'articolo articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.