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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1836 DEL CONSIGLIO, 25 giugno 2024

G.U.U.E. 3 luglio 2024, Serie L

Decisione che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 25 giugno 2024

Entrata in vigore il: 23 luglio 2024

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Il 4 marzo 2022 il, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (2) che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.

2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata dapprima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata in seguito automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

3) Il 19 ottobre 2023 il Consiglio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE, ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 (3) che proroga, fino al 4 marzo 2025, la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.

4) Nel contesto dell'attivazione della direttiva 2001/55/CE, il 4 marzo 2022, gli Stati membri hanno unanimemente convenuto, con una loro dichiarazione, di non applicare l'articolo 11 della direttiva 2001/55/CE in relazione alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e che si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri su base bilaterale.

5) Dato che una persona può godere dei diritti connessi alla protezione temporanea in un solo Stato membro alla volta, i beneficiari di protezione temporanea che si trasferiscono in un altro Stato membro per godere di tale protezione non dovrebbero beneficiare dell'assistenza sociale in due Stati membri simultaneamente.

6) Gli sfollati dall'Ucraina che beneficiano attualmente della protezione temporanea nell'Unione sono circa 4,19 milioni. Il numero complessivo di registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea si è stabilizzato sui circa 4,19 milioni, con una lieve e costante tendenza all'aumento e pochi casi di persone che riferiscono di essere in fase di rientro in Ucraina su base permanente. La situazione in Ucraina non consente un rientro degli sfollati nel loro paese in condizioni sicure e stabili. Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, al marzo 2024 gli sfollati interni in Ucraina erano 3,6 milioni. Di tutti gli sfollati interni, l'80 % ha dichiarato di trovarsi in tale situazione da almeno un anno. Secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, nel 2024 più di 14,6 milioni di persone nel paese necessitano di un'assistenza umanitaria urgente.

7) Non si possono inoltre escludere ulteriori arrivi su larga scala a causa delle difficili condizioni umanitarie, dell'instabilità e dell'incertezza della situazione in Ucraina dovuta alla guerra di aggressione della Russia, tra cui gli attacchi aerei ripetuti e sempre più violenti sferrati contro la popolazione civile in tutto il paese. Il rischio di un'ulteriore intensificazione del conflitto permane. Al tempo stesso permane anche il rischio al funzionamento efficiente dei sistemi di asilo nazionali; nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro breve, tutti coloro che ne beneficiano presenterebbero contemporaneamente una domanda di protezione internazionale.

8) Poiché è improbabile che l'elevato numero di sfollati nell'Unione che beneficiano di protezione temporanea diminuisca mentre prosegue la guerra contro l'Ucraina, è necessario prorogare tale protezione temporanea per affrontare la situazione delle persone che ne beneficiano attualmente nell'Unione o che ne avranno bisogno a partire dal 5 marzo 2025. La protezione temporanea garantisce una protezione immediata e l'accesso a una serie armonizzata di diritti, riducendo al minimo le formalità in caso di afflusso massiccio nell'Unione. La proroga della protezione temporanea contribuirà inoltre a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati dall'aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 4 marzo 2025, nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o da persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell'Unione dopo tale data e il 4 marzo 2026 o precedentemente a tale data.

9) Pertanto, considerando che persistono motivi per la concessione della protezione temporanea, è opportuno prorogare fino al 4 marzo 2026 la protezione temporanea a favore delle categorie di sfollati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.

10) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

11) L'Irlanda è vincolata dalla direttiva 2001/55/CE e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione di esecuzione.

12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione di esecuzione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 212 del 7.8.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2023/2409, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2409/oj).

Art. 1

La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall'Ucraina di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 è prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2026.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB