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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

DECRETO 1 agosto 2024

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 16 ottobre 2024, n. 243

Criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni per l'anno 2024 per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. 

IL MINISTRO PER LE DISABILITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DEL TURISMO 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'articolo 12; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

VISTA la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e in particolare l'articolo 30 relativo al diritto delle persone con disabilità alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport; 

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza UBRRAC-0024264-A-02/08/2024 - Allegato Utente 1 (A01) esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026; 

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019, n. 2151 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023, n. 749, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha assunto configurazione dipartimentale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli»; 

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che all'articolo 1, commi 210 e 213, istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, destinato a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità: 

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; 

c) inclusione lavorativa e sportiva; 

d) turismo accessibile; 

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico; 

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare; 

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video-interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione; 

h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà; 

CONSIDERATO che è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024, il capitolo di spesa n. 857 «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità»; 

VISTO l'articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza, per l'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per le finalità da a) ad h), e che i decreti siano altresì adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213; 

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo in data 28 settembre 2021, con cui sono state dettate le modalità di utilizzazione di quota parte del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pari a 30 milioni di euro destinate a finanziare interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità; 

RITENUTO di dover individuare i criteri e le modalità per l'utilizzo di parte delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità da destinarsi alla finalità "turismo accessibile", indicata all'articolo 1, comma 213, lettera d), della legge n. 213 del 2023;

RITENUTO opportuno, altresì, valorizzare e rafforzare i risultati e le buone prassi raggiunti con i progetti presentati dalle Regioni in attuazione del citato decreto 28 settembre 2021;

DATO ATTO che i soggetti proponenti possono ripresentare alle Regioni, in risposta ai nuovi bandi, i progetti già presentati, ammissibili ma non finanziati per carenza delle risorse disponibili in occasione dei precedenti bandi pubblicati in attuazione del proprio decreto 28 settembre 2021; 

VISTI l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 30984 del 19 luglio 2023, con cui è stato precisato che "ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i finanziamenti per leggi di settore risultano iscritti in bilancio già al netto della quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano così che l'intero importo possa essere oggetto di riparto tra tutti gli Enti" 

PRESO ATTO dei dati forniti dall'ISTAT relativamente alla popolazione residente in Italia e in ciascuna delle regioni, al 1° gennaio 2024; 

ACQUISITO l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze con nota 31 maggio 2024, prot. 24299, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 5 giugno 2024, prot. 13339, e del Ministero del turismo con nota 7 giugno 2024, prot. 17001; 

VISTE le proposte formulate dalle Regioni e dall'ANCI in sede di riunioni tecniche preliminari; 

DATO ATTO che nel corso delle riunioni tecniche preliminari le Regioni e l'ANCI hanno proposto alcune modificazioni al testo, assentite dalle Amministrazioni centrali proponente e concertanti; 

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'11 luglio 2024; 

Decreta: 

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto dispone l'utilizzo di quota parte pari a cinquanta milioni di euro delle risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'esercizio finanziario 2024 per la realizzazione di interventi volti a promuovere il turismo accessibile, ai sensi del comma 213, lettera d), del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023

Art. 2

Finalità e criteri

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alle Regioni per il finanziamento di specifici interventi, individuati attraverso la selezione di progetti ai sensi dell'articolo 3, volti a promuovere il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate: 

a) allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a promuovere e accrescere la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori; 

b) alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili; 

c) a favorire il protagonismo e la valorizzazione delle persone con disabilità nello sviluppo dei nuovi modelli di offerta turistica accessibile ed inclusiva attraverso la creazione di nuove opportunità di sviluppo delle competenze e di avvio di sperimentazioni di inclusione lavorativa, anche attraverso tirocini lavorativi, in favore delle persone con disabilità. 

d) allo sviluppo di approcci innovativi per l'integrazione di soluzioni e format volti a rafforzare l'inclusività dell'offerta turistica e dei luoghi del turismo migliorando la fruibilità delle informazioni, l'accesso ai servizi sanitari e della sicurezza del turismo, lo sviluppo di attività collaterali ludico-ricreative destinate a persone e turisti con disabilità; 

e) alla promozione, attraverso iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione, di una nuova cultura dell'accessibilità quale elemento caratterizzante la qualità dei servizi e prodotti turistici e quale leva strategica per accrescere l'attrattività, la competitività e sostenibilità sociale dell'offerta turistica; 

f) allo sviluppo di esperienze e prassi di coinvolgimento delle persone e dei turisti con disabilità, valorizzandone il punto di vista e le esperienze, per la progettazione, lo sviluppo e l'adattamento dei modelli di accoglienza inclusiva nonché per promuovere la diffusione delle informazioni relative alle esperienze turistiche tra i potenziali utenti e per favorire una nuova attenzione e sensibilità degli operatori e della società sui benefici per tutti derivanti dalla piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e ricreativa. 

2. Gli interventi devono riguardare le attività turistiche che assicurino i seguenti servizi: 

a) la piena accessibilità ai servizi turistici nella zona, nell'area o nell'infrastruttura destinata alla fruizione degli stessi e destinataria dell'intervento; 

b) l'offerta di tirocini per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità e/o di formazione per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni possono realizzare i progetti in forma singola, in collaborazione con altri enti pubblici, anche nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione delle autonomie locali, e/o con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore), operanti nello specifico settore di riferimento del decreto e iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, attraverso percorsi di coprogettazione ai sensi dell'articolo 55 o di convenzionamento ai sensi dell'articolo 56 del richiamato decreto legislativo. 

Art. 3

Modalità di utilizzazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartite tra le regioni secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalità: 

a) 19.000.000,00 euro, assegnando a ciascuna regione una quota fissa non inferiore a un milione di euro; 

b) 28.386.000,00 euro, in modo proporzionale sulla base della quota di popolazione regionale secondo i dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024; 

c) 2.614.000,00 euro, quale quota incentivante assegnata alle regioni che intendono ulteriormente sviluppare o replicare l'esecuzione o promuoverne lo sviluppo in altri ambiti o in altre aree territoriali dei progetti finanziati in base al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo in data 28 settembre 2021, in misura pari al 10% del finanziamento concesso sulla base dell'Avviso pubblico del 10 gennaio 2022. 

2. Le regioni presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità specifiche proposte progettuali riguardanti attività finanziabili tra quelle di seguito previste: 

a) azioni svolte per incrementare l'accessibilità dei servizi turistici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione spiagge attrezzate, trasporti attrezzati e percorsi garantiti a livello regionale e locale, alberghi/alloggi/strutture ricettive attrezzate, itinerari e percorsi turistici, regionali e locali, attrezzati, segnaletica e altre forme di rimozione di barriere alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali; 

b) azioni per qualificare l'accoglienza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: applicazioni informatiche multilingua e accessibili sul turismo, mappe rete regionale e locale di spiagge, marina resort, percorsi, località alberghi, trasporti attrezzati, informazioni "vacanze in salute", segnaletica dedicata e possibilità di comunicazioni di emergenza, attivazione servizi/convenzioni per servizi di accompagnamento, di assistenza, educativi standard e su specifica richiesta); 

c) azioni per la sicurezza e l'integrazione dei servizi sanitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accesso alle prestazioni sanitarie per persone con disabilità, assistenza sanitaria internazionale con interpreti); 

d) azioni di comunicazione e promozione: creazione di siti web accessibili per descrivere l'offerta di servizi, partecipazione a campagne e fiere di promozione del turismo, promozione di eventi regionali e locali di pubblicità e informazione; 

e) azioni di formazione per gli operatori del settore turistico: formazione personale, stipula convenzioni e accordi con associazioni e centri semiresidenziali, operatori sociosanitari; 

f) azioni per lo sviluppo di sperimentazioni per l'inclusione lavorativa attraverso la formazione e la promozione di tirocini nei servizi turistici per l'inclusione delle persone con disabilità. 

3. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegni. 

4. Le spese per la realizzazione dei progetti sono ammissibili dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

Art. 4

Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. Le Regioni presentano le domande di finanziamento, a pena di irricevibilità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it. Non sono prese in considerazione le proposte pervenute oltre il suddetto termine. 

2. Nel sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è pubblicata altresì la modulistica da utilizzare per presentare la domanda di finanziamento e quella per le successive fasi inclusa la rendicontazione. 

3. La domanda di finanziamento reca, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

a) relazione illustrativa della proposta progettuale; 

b) quadro economico. 

4. La domanda di finanziamento e la documentazione di cui al comma 3 sono firmati digitalmente dal legale rappresentante della regione proponente o dal suo delegato e sono trasmesse in via esclusivamente telematica e in formato accessibile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.disabilita@pec.governo.it. 

Art. 5

Istruttoria delle domande

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel termine di trenta giorni, conduce l'istruttoria delle domande di finanziamento e la valutazione delle proposte progettuali di cui all'articolo 4, assegnando un punteggio fino a un massimo di 100, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a) qualità, adeguatezza e coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità di cui all'articolo 2 - fino a 60 punti; 

b) carattere innovativo e replicabilità della proposta progettuale - fino a 20 punti; 

c) complementarità e sinergie operative con altri interventi volti a promuovere l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità - fino a 10 punti; 

d) contributo della proposta progettuale alle finalità definite all'articolo 2 in relazione alla promozione dello sviluppo del turismo accessibile; in particolare la destinazione di risorse finanziarie in misura pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere d) e f) del comma 1 del medesimo articolo 2: - fino a 10 punti: 

2. Sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali che conseguono una valutazione minima pari a 60 punti. 

3. L'ammissione al finanziamento è disposta con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, che viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento medesimo, sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it. A seguito dell'ammissione a finanziamento, la regione entro i successivi trenta giorni è tenuta a sottoscrivere in formato elettronico l'atto di concessione del contributo. 

4. La regione provvede a comunicare il Codice Unico di progetto (CUP), in qualità di amministrazione responsabile delle proposte progettuali riguardanti attività finanziabili di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto. 

Art. 6

Erogazione delle risorse

1. Una prima quota, a titolo di acconto, pari al settanta per cento del contributo assegnato è erogata alla regione entro trenta giorni dalla richiesta successiva alla stipula dell'atto di concessione del finanziamento. 

2. La seconda quota, a titolo di saldo, fino al trenta per cento del contributo assegnato, è erogata alla regione entro trenta giorni dalla richiesta successiva all'approvazione della relazione finale. 

3. In ogni caso il contributo erogato a saldo non può essere superiore al contributo validato all'esito delle verifiche dell'ammissibilità e della congruità dei costi rendicontati. 

Art. 7

Monitoraggio e ipotesi di revoca

1. Le attività e la tempistica per il monitoraggio sono definite nell'atto di concessione di cui all'articolo 5, comma 3, e sono svolte secondo la modulistica pubblicata nel sito ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 

2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso e alla richiesta di restituzione delle somme già erogate nel caso di mancata realizzazione del progetto nel termine finale indicato dal cronoprogramma, nonché nel caso in cui accerti un utilizzo delle risorse erogate non conforme a quanto previsto nel progetto, nel presente decreto e nell'atto di concessione di cui all'articolo 5, comma 3. 

3. Al fine di evitare residui finanziari è prevista la possibilità di redistribuire tra le regioni destinatarie del finanziamento le eventuali somme non richieste, per la realizzazione degli interventi e progetti. 

Art. 8

Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, l'emblema della Repubblica con la dicitura «Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità» sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. 

Art. 9

Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a cinquanta milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse presenti nel capitolo di spesa n. 857 «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2024. 

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministro per le disabilità e di detta pubblicazione sarà dato avviso con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, data dell'ultima firma digitale. 

Il Ministro per le disabilità 

ALESSANDRA LOCATELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze 

GIANCARLO GIORGETTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

MARINA ELVIRA CALDERONE

Il Ministro del turismo 

DANIELA SANTANCHE'