
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
DECRETO 1° ottobre 2024, n. 507377
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato nella G.U.R.I. 17 ottobre 2024, n. 244
Modalità attuative del decreto 20 giugno 2022, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione del1"Amministrazione centrale";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale;
VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 96 che detta la disciplina generale dell'agriturismo e i principi fondamentali rispetto ai quali le Regioni uniformano le proprie normative in materia;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 200 del 28 agosto 2012, concernente "Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo";
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi dal 502 al 505, avente ad oggetto la disciplina dell'attività enoturistica;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 89 del 15 aprile 2019, concernente "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica", ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 842, ai sensi del quale «con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini»;
VISTO il successivo comma 843 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi;
VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico";
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato dalla Corte dei Conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2024 al n. 129, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati assegnati, in coerenza con la sopra citata direttiva ministeriale 31 gennaio 2024, n. 45910, gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
VISTA la direttiva del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 28 giugno 2024 n. 289099, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 493 in data 4 luglio 2024, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla Dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei Conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del Turismo, 20 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 292 del 15 dicembre 2022, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali", ai sensi dell'articolo 1, comma 843, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
RITENUTO di dover definire, ai sensi dell'articolo 6 del sopra citato decreto interministeriale 20 giugno 2022, i requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di selezione, le spese ammissibili, nonché le ulteriori modalità attuative e di dettaglio della presente misura agevolativa;
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Attività agrituristica": l'attività disciplinata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla pertinente normativa regionale;
b) "Attività enoturistica": l'attività disciplinata dall'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 e dalla pertinente normativa regionale;
c) "Carta di Identità Elettronica": il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
d) "Carta nazionale dei servizi": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
e) "Criteri di accessibilità": i requisiti stabiliti con le "Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici", adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
f) "Decreto interministeriale": il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del Turismo, 20 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 292 del 15 dicembre 2022;
g) "Direzione generale": la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
h) "Legge": la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
i) "Ministero": il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
j) "Produttori": ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale, per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori (vinificatori) di vino DOP, vino IGP o vino biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori (vinificatori);
k) "Registro Nazionale Aiuti": lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione Europea;
l) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
m) "Regolamento di esenzione": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023;
n) "SPID": il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
o) "Ufficio PQA I": l'Ufficio PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare;
p) "Vino biologico": prodotto del settore vitivinicolo di cui all'allegato II, parte VI, punto del regolamento (UE) 2018/848;
q) "Vino DOP": prodotto designato da una «denominazione d'origine» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
r) "Vino IGP": prodotto designato da una «indicazione geografica» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto definisce ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale i requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di selezione, le spese ammissibili e le ulteriori modalità attuative e di dettaglio della misura prevista dal medesimo decreto interministeriale.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale il presente intervento agevolativo è finalizzato a:
a) favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica;
b) recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese.
Soggetti ammissibili e requisiti
1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale, sono ammessi a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
a) produttori di vino DOP, che esercitino altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
b) produttori di vino IGP, che esercitino altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
c) produttori di vino biologico, che esercitino altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, al momento della presentazione dell'istanza di contributo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, né essere soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell'attività anche ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) non essere in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
e) essere iscritti presso INPS o INAIL e avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) essere in regola con gli adempimenti fiscali;
g) aver restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf").
3. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni i soggetti:
a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Risorse disponibili, attività finanziabili e spese ammissibili
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione della presente misura ammontano complessivamente a 1 milione di euro.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale le attività finanziabili sono quelle concernenti investimenti in moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione 3. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto richiedente di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto abbia ad oggetto la produzione di vino DOP e/o di vino IGP, nel sito web di cui al precedente comma 1 del presente articolo deve essere presente, altresì, un collegamento ipertestuale al portale "DOP e IGP - La qualità nei territori" all'interno del sito internet del Ministero (https://dopigp.politicheagricole.it).
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale il sito web di cui al comma 2 del presente articolo deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
5. Nel sito web di cui al comma 2 del presente articolo deve essere evidenziato che le attività sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dal Ministero e riportare l'indicazione del numero e della data di protocollo del decreto di concessione del contributo. A tal fine, i soggetti beneficiari richiedono l'autorizzazione all'utilizzo del logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale con relativo manuale d'uso all'indirizzo di posta elettronica certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it. Le diciture e il logo previsti dai precedenti periodi del presente comma sono posti in uno spazio ben visibile e nettamente distinti da ogni altra indicazione.
6. L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) di cui comma 2 del presente articolo deve avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione richiamata dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale, nonché della vigente normativa nazionale in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale il soggetto ammesso a contributo deve garantire per un periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa.
8. Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresì, per un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue di cui al comma 2 del presente articolo 9. Le spese ammissibili sono quelle previste nell'Allegato 1 al presente decreto.
10.Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione dell'istanza di contributo.
Modalità e termini di presentazione delle istanze di contributo
1. Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto esclusivamente a mezzo dell'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet www.sian.it, alla pagina web dedicata alla presente misura (servizio «CONTRIBUTI QR CODE AGRITURISMO/ENOTURISMO VINI DOP, IGP, BIO»), previa registrazione, a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024. Una volta trasmessa l'istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza, l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza stessa, riportante la data e l'orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.
2. Le istanze di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto ammissibile di cui al precedente comma 1, pena l'improcedibilità delle stesse.
3. Ciascun soggetto ammissibile di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto può presentare una sola istanza di contributo a valere sulla misura di cui al presente decreto.
4. L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.
5. Al momento della presentazione delle istanze di contributo, i soggetti ammissibili devono dichiarare ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché l'assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto.
6. Sono irricevibili le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente articolo.
7. Il soggetto ammissibile è tenuto a comunicare tutte le modifiche, riguardanti i dati esposti nell'istanza di contributo e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
8. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa richiedente l'agevolazione è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro prima della presentazione della domanda.
Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
1. Con successivo provvedimento della Direzione generale è istituita la commissione giudicatrice prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale, che provvede a verificare l'ammissibilità delle istanze regolarmente presentate e della relativa documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto e ad attribuire i relativi punteggi secondo i criteri indicati nella scheda di valutazione di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ai componenti della commissione giudicatrice non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.
Verifica di ammissibilità delle istanze presentate
1. Entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, la commissione giudicatrice di cui all'articolo 6 del presente decreto provvede a verificare l'ammissibilità delle istanze di contributo regolarmente presentate, in merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente decreto, seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle istanze, fino al raggiungimento della copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili previste dall'articolo 7 del decreto interministeriale.
2. La commissione giudicatrice provvede, inoltre, a svolgere la verifica di ammissibilità per un ulteriore numero di istanze pari al 20 per cento delle istanze verificate e ritenute ammissibili ai sensi del precedente comma 1, a titolo di riserva.
3. All'esito delle verifiche di ammissibilità, l'Ufficio PQA I pubblica sul sito internet del Ministero l'elenco delle istanze di contributo "accettate" e delle istanze "accettate con riserva" ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Le istanze di contributo presentate nei termini che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione.
5. L'elenco delle istanze di contributo "sospese" di cui al precedente comma 4 è pubblicato, insieme all'elenco previsto dal comma 3 del presente articolo, sul sito internet del Ministero.
6. Se, a seguito delle istruttorie in corso, vengono accertate eventuali economie, l'Ufficio PQA I provvede a comunicare l'accettazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, ai soggetti ammissibili di cui al comma 2 del presente articolo e, in subordine, previa verifica di ammissibilità da parte della commissione giudicatrice, ai soggetti di cui al comma 4 del presente articolo.
7. All'esito dell'istruttoria prevista dai commi precedenti del presente articolo e dall'articolo 8 del presente decreto, le istanze di contributo ancora prive di copertura finanziaria si considerano decadute.
Criteri di selezione e importo dei contributi concedibili
1. La commissione giudicatrice, con riferimento alle istanze di contributo "accettate" e "accettate con riserva" pubblicate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente decreto, procede alla valutazione dei progetti e delle spese ammissibili, nonché all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri previsti dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto.
2. Le istanze di contributo non sono ammissibili qualora non risultino rispettate le condizioni previste dall'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale i progetti sono ammessi a contributo se raggiungono un punteggio maggiore o uguale ai sei decimi del punteggio massimo attribuibile in base all'Allegato 2 al presente decreto e, in ogni caso, se il contributo concedibile, calcolato secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, è pari o superiore a 10.000,00 euro.
4. L'importo del contributo concedibile ad un singolo soggetto beneficiario è pari:
- Al 50 per cento della spesa valutata ammissibile, se il punteggio attribuito è pari a 60 punti;
- Al 60 per cento della spesa valutata ammissibile, se il punteggio attribuito è compreso tra 61 e 80 punti;
- Al 70 per cento della spesa valutata ammissibile, se il punteggio attribuito è compreso tra 81 e 100 punti.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale l'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.
6. I contributi previsti dal presente decreto sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis.
7. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
8. Ai fini della concessione delle agevolazioni, l'Ufficio PQA I verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compresi il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis tramite consultazione dei dati contenuti all'interno del Registro Nazionale Aiuti.
9. Se il contributo concedibile, calcolato secondo quanto previsto dal precedente comma 4, è inferiore a 10.000,00 euro l'istanza di contributo è inammissibile e si procede secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto.
10.L'elenco dei soggetti beneficiari e dei contributi concedibili a ciascuno di essi è pubblicato sul sito internet del Ministero.
11. L'Ufficio PQA I comunica ai soggetti ritenuti non ammissibili ai sensi del comma 2 del presente articolo i motivi ostativi all'accoglimento della domanda così come previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Istruttoria e concessione dei contributi
1. I contributi sono concessi con idoneo provvedimento adottato dal Ministero entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco previsto dall'articolo 8, comma 10, del presente decreto, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 o da eventuali richieste di soccorso istruttorio.
2. All'atto della concessione dei contributi di cui al precedente comma 1, l'Ufficio PQA I rilascia ai soggetti beneficiari il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al progetto approvato, così come previsto dall'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, a pena di inammissibilità della spesa effettuata.
3. L'Ufficio PQA I procede, altresì, alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi del regolamento previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, nonché alla successiva pubblicazione dei contributi concessi sul sito internet del Ministero.
Erogazione dei contributi
1. L'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari avviene in un'unica soluzione, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte dei medesimi soggetti in relazione alle spese effettivamente sostenute.
2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Ministero, a pena di revoca, entro e non oltre il 31 marzo 2027, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili in apposita sezione del sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
3. Alla richiesta di erogazione devono essere allegati:
a) copia delle fatture elettroniche relative alle spese ammesse a contributo che riportino la dicitura: «Spesa di euro... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 280498 del 20 giugno 2022 - CUP ...», ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dal soggetto beneficiario (ordinativi di pagamento ed estratti conto), da cui risultino i riferimenti al D.M. n. 280498 del 20 giugno 2022 e al CUP assegnato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente decreto;
c) relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese.
4. L'incompletezza ed il mancato rispetto della documentazione e degli allegati di cui al comma precedente determina la revoca del contributo concesso.
5. L'erogazione del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione previa verifica della completezza della documentazione inviata dal soggetto beneficiario, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell'erogazione, dell'assenza di cause ostative all'erogazione delle agevolazioni, anche attraverso la visura Deggendorf, e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
6. Qualora l'investimento effettivamente sostenuto e ritenuto ammesso dovesse risultare, in sede di istruttoria di erogazione, inferiore a quello ammesso con decreto di concessione, il Ministero provvederà a rideterminare il valore del contributo.
Erogazione dell'anticipazione
1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del presente decreto, è consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari del contributo, di fidejussione bancaria o assicurativa, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto.
2. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.
3. L'anticipo erogato è recuperato nel saldo del contributo concesso la cui richiesta dovrà, in ogni caso, pervenire entro i termini previsti dall'articolo 10, comma 2, del presente decreto.
Variazioni e revoche
1. Le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili, devono essere comunicate al Ministero all'indirizzo indicato nel provvedimento di concessione del contributo e corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di disporre la revoca delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni che comportino la perdita dei requisiti soggettivi e condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata.
3. E' disposta, altresì, la revoca nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario;
c) messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività del soggetto beneficiario anche ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;
d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13 del presente decreto;
e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo;
f) delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
g) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal decreto interministeriale.
4. In caso di revoca, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.
Obblighi
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
a) consentire in ogni fase del procedimento lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni e i monitoraggi disposti dal Ministero;
b) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di concessione del contributo.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia a quanto disposto dal decreto interministeriale.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero www.politicheagricole.it.
Il Direttore Generale
ELEONORA IACOVONI
Il Dirigente: PIETRO GASPARRI
ALLEGATO 1
Spese ammissibili per le attività di cui all'articolo 4 del decreto direttoriale
Per la realizzazione delle attività elencate nell'articolo 4 del decreto direttoriale, si considerano ammissibili le seguenti spese:
a) costi per redazione-aggiornamento, abbonamento e mantenimento della pagina web collegata al QR CODE, ivi compresi i compensi per eventuali professionisti incaricati della realizzazione della pagina web stessa e dei relativi contenuti multimediali;
b) spese per attività volte a garantire il rispetto dei criteri di accessibilità;
c) compensi per eventuali professionisti incaricati della traduzione della pagina web e dei contenuti multimediali nelle diverse lingue e/o nella Lingua dei Segni Italiana (LIS);
d) costi di realizzazione dei contenuti multimediali da collegare alla pagina web, intesi a fornire informazioni tradizionali legate alla cultura enogastronomica del territorio, purché le stesse siano neutre e non rappresentino iniziative pubblicitarie di singole attività commerciali;
e) costi di realizzazione grafica e stampa di etichette contenenti il QR CODE;
f) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture, e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.
Il contributo, calcolato secondo i criteri stabiliti nell'articolo 8 del decreto direttoriale, è erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto stabilito all'articolo 10 del decreto direttoriale, previa verifica da parte della commissione giudicatrice della rendicontazione e della rispondenza delle spese sostenute al progetto.
ALLEGATO 2
Scheda di valutazione
Soggetto proponente: ______________________________________________
Criteri di valutazione | Punteggio | Voto Commissione | |
1 | Redazione della pagina web in: 2 lingue (oltre italiano) 3 lingue più di 3 lingue |
15 20 25 |
|
2 | Impegno al mantenimento del QR-code: per 3 anni per 4 anni per più di 4 anni |
15 20 25 |
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3 | Etichette riportanti il QR-code per ogni anno: 25% della produzione 26-35% della produzione più del 35% della produzione |
15 20 25 |
|
4 | Contenuti multimediali: fino a 2 contenuti multimediali 3 contenuti multimediali più di 3 contenuti multimediali |
15 20 25 |
|
Punteggio massimo | 100 |
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