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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1855 DELLA COMMISSIONE, 3 luglio 2024

G.U.U.E. 4 luglio 2024, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell'attestazione di sinistralità pregressa. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 24 luglio 2024

Applicabile dal: 24 luglio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l'articolo 16, sesto comma,

previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

previa consultazione del comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali,

considerando quanto segue:

1) I contraenti di una polizza assicurativa della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli possono esigere in qualunque momento un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente un qualsiasi veicolo coperto da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell'assenza di sinistri («attestazione di sinistralità pregressa»).

2) La direttiva 2009/103/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine, tra l'altro, di conferire alla Commissione il potere di specificare, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa.

3) L'attestazione di sinistralità pregressa dovrebbe avere una forma e un contenuto che la rendano facilmente riconoscibile in tutta l'Unione, a beneficio sia delle imprese di assicurazione che dei contraenti. Essa dovrebbe contenere le informazioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE, limitandosi a quelle necessarie in relazione agli scopi per i quali è rilasciata. Poiché gli Stati membri restano liberi di adottare normative nazionali in materia di sconti, come i sistemi «bonus-malus», la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa dovrebbero consentire di tenere conto di tali specificità.

4) Onde definire il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, la Commissione ha condotto consultazioni con i portatori di interessi, anche organizzando un seminario per i medesimi e tenendo una consultazione aperta. Ha altresì consultato gli esperti degli Stati membri attraverso l'apposito gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni. La Commissione ha analizzato i risultati delle consultazioni sulle norme e sulle prassi degli Stati membri quanto alla loro rilevanza ai fini della definizione di un modello armonizzato. Gli esperti e i rappresentanti degli Stati membri sono stati consultati anche in merito alle conclusioni tratte dalla Commissione dall'esercizio iniziale di raccolta di informazioni. La Commissione ha quindi esaminato le osservazioni formulate da tutti i portatori di interessi.

5) Per ragioni ecologiche e per ridurre i costi amministrativi, è opportuno che le attestazioni di sinistralità pregressa siano rilasciate per via elettronica come impostazione predefinita. Tuttavia, su richiesta del contraente, è opportuno prevederne la fornitura anche in formato cartaceo.

6) Affinché le imprese di assicurazione e gli organismi che gli Stati membri hanno designato per fornire l'assicurazione obbligatoria o le attestazioni di sinistralità pregressa dispongano di tempo a sufficienza per adeguare le loro pratiche attuali relative a dette attestazioni, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 263 del 7.10.2009; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/103/oj.

(2)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(3)

Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 430 del 2.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2118/oj).

Art. 1

L'attestazione di sinistralità pregressa è rilasciata utilizzando il modello di cui alla parte A dell'allegato e compilata conformemente alle istruzioni di cui alla parte B dell'allegato.

L'attestazione di sinistralità pregressa è fornita per via elettronica. Su richiesta del contraente, l'attestazione di sinistralità pregressa è fornita anche in formato cartaceo, a titolo gratuito.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN