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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1874 DELLA COMMISSIONE, 8 luglio 2024

G.U.U.E. 9 luglio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 29 luglio 2024

Applicabile dal: 29 luglio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative ai modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci. In particolare, gli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabiliscono modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinati prodotti composti destinati al consumo umano, come pure per determinati movimenti di animali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

2) L'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce che il certificato ufficiale da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano deve corrispondere al modello di cui all'allegato III, capitolo 41, di tale regolamento di esecuzione. L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (5) stabilisce che non è necessario un certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di determinate capsule di gelatina, se non sono ottenute da ossa di ruminanti. E' pertanto necessario modificare di conseguenza l'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il titolo del corrispondente modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione (6) ha modificato il titolo del modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano di cui all'allegato III, capitolo 46, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Il nuovo titolo dovrebbe riflettersi anche nell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. E' pertanto necessario modificare tale articolo di conseguenza.

4) L'allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prescrive la presentazione di un certificato sanitario all'ingresso nell'Unione di partite di gelatina o collagene ottenuti da prodotti bovini, ovini o caprini diversi dalle pelli. Tale requisito si applica alla gelatina o al collagene presenti nei prodotti composti, come le capsule di gelatina, se la gelatina o il collagene sono ottenuti da ossa di ruminanti. L'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso di determinati prodotti composti (modello COMP) di cui all'allegato III, capitolo 50, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 escludono dalla certificazione i prodotti composti contenenti gelatina o collagene. Questo è fonte di ambiguità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione e il modello di certificato da utilizzare per l'ingresso di partite di prodotti composti contenenti gelatina o collagene. E' pertanto opportuno modificare l'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il modello COMP di cui all'allegato III, capitolo 50, di tale regolamento di esecuzione al fine di prescrivere l'uso di tale modello di certificato per l'ingresso di prodotti composti contenenti gelatina o collagene, se la gelatina o il collagene sono ottenuti da ossa di ruminanti.

5) Il transito attraverso l'Unione presenta un rischio inferiore rispetto all'ingresso nell'Unione. L'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il titolo dell'allegato III, capitolo 52, di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere modificati introducendo le stesse esclusioni, al fine di evitare che al transito di determinati prodotti composti si applichino norme più rigorose rispetto alle norme applicabili all'ingresso nell'Unione.

6) Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (8) fanno riferimento ai modelli di certificati sanitari per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza, per il pollame allevato per la produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza, per gli animali domestici delle specie bovina e suina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza e per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello. Gli articoli 31 e 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 fanno riferimento agli stessi certificati di tali «modelli di certificati sanitari». Tuttavia i modelli di certificati sanitari di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 non contengono certificazioni in materia di sanità animale. Per tale motivo, e a fini di coerenza della formulazione, è opportuno modificare di conseguenza gli articoli 31 e 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l'allegato IV del medesimo regolamento.

7) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624 prevede che un certificato pertinente accompagni le carcasse non eviscerate di pollame al macello o al laboratorio di sezionamento o sia inviato in anticipo in qualsiasi formato. E' necessario includere il termine «laboratorio di sezionamento» nel modello di certificato sanitario per il pollame allevato per la produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita macellato presso l'azienda di provenienza di cui all'allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, al fine di allineare tale modello di certificato sanitario all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624.

8) Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione (9) ha modificato l'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 consentendo la macellazione di ovini e caprini presso l'azienda di provenienza a determinate condizioni. E' pertanto necessario tenere conto di tale modifica nell'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e nel modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza di cui all'allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

9) Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 ha modificato l'allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, autorizzando i centri di lavorazione della selvaggina a ricevere e manipolare ratiti d'allevamento e ungulati d'allevamento quando dispongono di strutture adeguate per manipolare in condizioni igieniche la selvaggina d'allevamento macellata nell'azienda agricola. E' pertanto necessario tenere conto di tale possibilità nei modelli di certificati sanitari per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza di cui all'allegato IV, capitoli 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

10) La verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 rientra nell'ispezione ante mortem definita all'articolo 17, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. La certificazione della verifica delle informazioni sulla catena alimentare dovrebbe pertanto figurare nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 in caso di macellazione e di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.

11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

12) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti composti destinati al consumo umano di cui all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.

13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 139 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj.

(2)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(3)

GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale nonché il modello di attestato privato per l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti composti (GU L 325 del 20.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2504/oj).

(7)

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj).

(8)

Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj).

(9)

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova (GU L, 2024/1141, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1141/oj).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti, corrisponde al modello GEL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 41.»;

2) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, corrisponde al modello HRP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 46.»;

3) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro

1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 50.

2. La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche all'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti:

a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati; oppure

b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.»

;

4) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro

1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), da utilizzare per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello TRANSIT-COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 52.

2. La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche al transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti:

a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati;

b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.»

;

5) gli articoli 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 31

Modello di certificato sanitario in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

a) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 1, per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624;

b) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 2, per il pollame allevato per la produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624;

c) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 3, per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, e sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624;

d) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 4, per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624.

Articolo 32

Modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde al modello di cui all'allegato IV, capitolo 5.»;

6) gli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Per un periodo transitorio che termina il 29 aprile 2025 continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti composti destinati al consumo umano di cui all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, accompagnate dall'opportuno certificato sanitario/ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 50, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 29 gennaio 2025.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN