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CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2024

G.U.R.I. 21 ottobre 2024, n. 247

Modifiche al Regolamento della Camera dei deputati per la razionalizzazione di fasi e di tempi dei procedimenti e per l'aggiornamento del testo. 

All'articolo 16-bis, comma 2, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci».

All'articolo 24, comma 8, primo periodo, le parole: «quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «trenta minuti».

All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti. Nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato il limite di tempo per tale intervento è aumentato a venti minuti.»;

b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine previsto dal comma 1 è aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale.».

All'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, redigente, nella discussione di risoluzioni, nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare e in ogni altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volontà definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive di loro competenza, non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.».

All'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il presidente dispone l'appello.»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «un'ora» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di venti minuti».

All'articolo 49, comma 5, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci».

All'articolo 51, comma 1, dopo le parole: «la votazione nominale»

sono aggiunte le seguenti: «, per le Commissioni limitatamente ai casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 46,».

All'articolo 54, comma 5, la parola: «stenografico» è soppressa.

All'articolo 83, comma 1, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci».

L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85.

1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge.

2. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1.

3. Un deputato per ciascun Gruppo può intervenire nella discussione degli articoli per non più di dieci minuti. Il Presidente concede la parola a un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il termine è di trenta minuti per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda.

4. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.».

All'articolo 85-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

b) al comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

All'articolo 86, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresì agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'art. 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali.».

L'articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Art. 88.

1. Nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza e recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un presidente di Gruppo.

2. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. E' in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea. E' esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.

3. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.».

All'articolo 109, comma 1, dopo le parole: «pervenute alla Camera» sono aggiunte le seguenti: «, anche in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento,».

All'articolo 110, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata secondo principi di concisione, essenzialità e chiarezza, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.».

All'articolo 112, comma 1, le parole: «Qualora l'Assemblea lo consenta,» sono soppresse.

All'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano i presentatori, il Governo o un presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.».

All'articolo 118, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110, che è votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.».

All'articolo 147, il comma 1 è abrogato.

Dopo l'articolo 153-quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 153-sexies.

1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 16 ottobre 2024 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.».

Roma, 16 ottobre 2024

Il Presidente: FONTANA