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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1879 DELLA COMMISSIONE, 9 luglio 2024

G.U.U.E. 10 luglio 2024, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo degli obblighi di compensazione ai fini di CORSIA. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 luglio 2024

Applicabile dal: 30 luglio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

1) Nel 2023 la direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per aumentare il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e attuare adoeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). La modifica mantiene nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE i voli intraeuropei e applica CORSIA ai voli diversi da quelli effettuati all'interno del SEE, compresi i voli tra il SEE e la Svizzera o il Regno Unito.

2) CORSIA è operativo dal 2019 per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni. E' concepito per essere una misura basata sul mercato applicata a livello mondiale allo scopo di compensare le emissioni di biossido di carbonio del trasporto aereo internazionale a partire dal gennaio 2021. La matrice di riferimento per il 2023 per la compensazione è il livello delle emissioni del trasporto aereo nel 2019. A partire dal 2024 la matrice di riferimento per la compensazione è pari all'85 % del livello delle emissioni del trasporto aereo del 2019. La compensazione dell'eccedente della matrice di riferimento avviene mediante la cancellazione di determinati crediti di compensazione e l'uso di carburanti per l'aviazione, comunicati conformemente alle disposizioni dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE («carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA»).

3) Il 27 giugno 2018, nella decima riunione della sua 214a sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato la prima edizione dell'allegato 16, volume IV, della convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata il 7 dicembre 1944 - CORSIA, che stabilisce le norme internazionali e le pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente per CORSIA (SARP di CORSIA). L'Unione e i suoi Stati membri stanno opportunamente attuando il regime CORSIA sin dall'inizio del periodo 2021-2023 in conformità della decisione (UE) 2020/954 del Consiglio (3). Il 20 marzo 2023 l'ICAO ha adottato la seconda edizione delle SARP di CORSIA, entrata in vigore il 31 luglio 2023 e in applicazione il 1° gennaio 2024.

4) A norma dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE, è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (4) ai fini dell'attuazione adeguata di CORSIA per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo. Occorre aggiornare il regolamento delegato (UE) 2019/1603 per disciplinare adeguatamente la comunicazione dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA certificati dagli organismi di certificazione CORSIA e la comunicazione e la verifica della cancellazione delle unità ammissibili per la compensazione nell'ambito di CORSIA.

5) Il 7 ottobre 2022 la 41a assemblea dell'ICAO ha deciso di modificare la precedente matrice di riferimento di CORSIA passando dalla media delle emissioni di CO2 del 2019 e del 2020 alle emissioni di CO2 del 2019 per il periodo dal 2021 al 2023 e all'85 % delle emissioni di CO2 del 2019 per il periodo dal 2024 al 2035.

6) Per calcolare gli obblighi di compensazione in relazione a CORSIA, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, e pubblicato per l'anno in questione. Detto elenco di Stati differisce da quello pubblicato dal segretariato dell'ICAO, in quanto esclude i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito, e tiene conto solo degli Stati che si ritiene attuino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, il calcolo non dovrebbe includere le rotte esentate a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE per motivi di parità di trattamento per gli operatori stabiliti nell'Unione.

7) Secondo le SARP di CORSIA, gli operatori aerei nuovi entranti e gli operatori aerei che hanno piccole quantità di emissioni da compensare non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di compensazione nell'ambito di CORSIA, ferma restando la possibilità, per i secondi, di una compensazione facoltativa. Le soglie per tali esenzioni sono fissate in modo da riguardare una quantità minima di emissioni. L'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che le regole che definiscono la metodologia per calcolare l'obbligo di compensazione di CORSIA dovrebbero seguire, per quanto possibile, le SARP di CORSIA alla luce delle pertinenti disposizioni della direttiva stessa. Per garantire condizioni di parità al settore europeo dell'aviazione, le stesse esenzioni dovrebbero valere per l'attuazione di CORSIA nell'Unione.

8) A norma dell'articolo 12, paragrafi 7 e 9, della direttiva 2003/87/CE, il presente regolamento dovrebbe prevedere il calcolo degli obblighi di compensazione riguardanti CORSIA relativi alle emissioni avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Durante tale periodo, il calcolo del fattore di crescita dovrebbe basarsi unicamente sulla crescita del settore.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)

Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).

(3)

Decisione (UE) 2020/954 del Consiglio, del 25 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dell'opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023 (GU L 212 del 3.7.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/954/oj).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1603/oj).

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli operatori aerei che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «volo internazionale»: l'esercizio di un velivolo dal decollo da un aerodromo di uno Stato o dei suoi territori all'atterraggio in un aerodromo di un altro Stato o dei suoi territori;

2) «carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA»: carburante per l'aviazione che è stato comunicato conformemente alle disposizioni dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE e che un operatore aereo può pertanto utilizzare per ridurre il proprio obbligo di compensazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

3) «obbligo di compensazione»: la quantità di emissioni di CO2 che deve essere compensata a norma dell'articolo 12, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE;

4) «fattore di crescita del settore» o «SGF»: un moltiplicatore pubblicato nel documento dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) dal titolo «CORSIA Annual Sector's Growth Factor (SGF)» e calcolato dal segretariato dell'ICAO secondo la seguente metodologia:

a) SGF applicabile per le emissioni di CO2 avvenute fino al 31 dicembre 2023:

SGF= (SEy - SEB,y )/SEy

dove:

SEy = emissioni settoriali di CO2 totali da voli internazionali effettuati da operatori aerei fra due Stati partecipanti al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) nell'anno y; e

SEB,y = emissioni settoriali di CO2 annuali totali del 2019 da voli internazionali effettuati da operatori aerei fra Stati partecipanti a CORSIA nell'anno y;

b) SGF applicabile per le emissioni di CO2 avvenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

SGFy = (SEy - SEB,y )/SEy

dove:

SEy = emissioni settoriali di CO2 annuali totali da voli internazionali effettuati da operatori aerei fra due Stati partecipanti a CORSIA nell'anno y; e

SEB,y = l'85 % delle emissioni settoriali di CO2 annuali totali del 2019 da voli internazionali effettuati da operatori aerei fra due Stati partecipanti a CORSIA nell'anno y;

Art. 3

Obblighi di compensazione di CO2 annuali

1. Gli Stati membri calcolano ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente in relazione ai voli sulle rotte tra uno Stato membro e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, nonché ai voli tra Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e ai voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, ad esclusione delle rotte esentate a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

2. Gli Stati membri possono calcolare ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente per i voli internazionali tra un aerodromo situato in uno dei paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in uno Stato membro, in un altro paese o territorio d'oltremare, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

3. Gli Stati membri calcolano ogni anno, per ciascuno degli operatori aerei che hanno comunicato le emissioni a norma dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi di compensazione in un determinato anno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026, prima di prendere in considerazione l'uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, come segue:

OR= OEy * SGFy

dove:

ORy = obblighi di compensazione dell'operatore aereo nell'anno y;

OEy = emissioni di CO2 dell'operatore aereo da voli internazionali coperti nell'anno y;

SGFy = fattore di crescita del settore.

Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri considerano le emissioni di CO2 dell'operatore aereo coperte nell'anno y quali emissioni di voli tra uno Stato membro e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, nonché di voli tra Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Gli Stati membri possono anche considerare le emissioni di CO2 coperte nell'anno y di voli internazionali di cui al paragrafo 2.

4. Il presente articolo non si applica a un operatore aereo nuovo entrante per tre anni a decorrere dall'anno in cui soddisfa i requisiti della definizione di operatore aereo o fino alla data in cui le sue emissioni annuali di CO2 superano lo 0,1 % delle emissioni totali di CO2 dei voli internazionali comunicate all'ICAO e pubblicate dall'ICAO nel 2019, se quest'ultima data è anteriore. Il presente articolo è quindi applicabile a detti operatori nell'anno successivo.

5. Entro il 30 novembre 2024, il 30 novembre 2025, il 30 novembre 2026 e il 30 novembre 2027 gli Stati membri informano gli operatori aerei che hanno comunicato le emissioni a norma dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE circa i loro obblighi di compensazione per l'anno precedente.

Art. 4

Obblighi totali definitivi di compensazione di CO2 per un dato periodo con riduzioni in funzione dell'uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA

1. Gli Stati membri calcolano gli obblighi totali definitivi di compensazione di CO2 separatamente per il periodo 2021-2023 e per il periodo 2024-2026.

2. Gli Stati membri calcolano gli obblighi totali definitivi di compensazione delle emissioni di CO2 per l'operatore aereo, dopo aver tenuto conto delle riduzioni derivanti dall'uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, come segue:

FOR= (OR 1,c + OR 2,c + OR 3,c ) - (ER 1,c + ER 2,c + ER 3,c )

dove:

FORc = obblighi totali definitivi di compensazione di CO2 dell'operatore aereo nel periodo c;

ORy,c = obblighi di compensazione dell'operatore aereo nell'anno y (dove y = 1, 2 o 3) del periodo c;

e ERy,c = riduzioni in funzione dell'uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA nell'anno y (dove y = 1, 2 o 3) del periodo c;

3. Nel calcolare le riduzioni derivanti dall'uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, gli Stati membri utilizzano la seguente formula:

ER= EF* [?MSf,y* (1 - LCEF /LC)]

dove:

ERy = riduzioni derivanti dall'uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA nell'anno y (in tonnellate);

EF = attore di emissione di cui all'allegato III, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (1);

MSf,y = massa totale di un carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA dichiarato nell'anno y (in tonnellate), comunicato conformemente alle disposizioni dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE;

LCEF = valore (in gCO2e/MJ) delle emissioni nel ciclo di vita di un carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA, comunicato conformemente alle disposizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE; e

LC = valori di riferimento delle emissioni nel ciclo di vita del carburante di aviazione, pari a 89 gCO2e/MJ per i carburanti JET-A, JET-A1 o JET-B e pari a 95 gCO2e/MJ per l'AvGas.

4. Ove la somma degli obblighi di compensazione dell'operatore aereo nei tre anni di un dato periodo (OR1,C + OR2,C + OR3,C) sia inferiore a 3 000 tonnellate of CO2, gli Stati membri possono, su richiesta dell'operatore aereo, omettere di calcolare gli obblighi di compensazione dell'operatore aereo interessato per quel periodo.

5. Ove l'obbligo totale definitivo di compensazione di CO2 dell'operatore aereo in un periodo (FORc) sia negativo, all'operatore aereo non incombe alcun obbligo di compensazione per quel periodo. Gli obblighi di compensazione negativi non sono riportati al periodo successivo.

6. Gli obblighi totali definitivi di compensazione di CO2 dell'operatore aereo in un periodo (FORc) sono arrotondati per eccesso alla prima tonnellata di CO2 intera.

7. Gli Stati membri comunicano all'operatore aereo i suoi obblighi totali definitivi di compensazione delle emissioni di CO2 entro il 30 novembre 2024 per il periodo CORSIA 2021-2023 ed entro il 30 novembre 2027 per il periodo CORSIA 2024-2026.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN